Tutela del patrimonio: in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita
Il regime di separazione dei beni scelto all’atto del matrimonio rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare anche in caso di separazione.
Com’è noto, in caso di separazione l’Ordinamento garantisce l’esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dal giudice nell’interesse della prole, e cioè l’assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione degli obblighi di mantenimento.
Come abbiamo già scritto a proposito della casa coniugale, tali provvedimenti, spesso presi senza il necessario approfondimento, sono alla base della distruzione di patrimoni anche di notevole entità, a tutto svantaggio delle generazioni successive. Relativamente ai diritti successori, infatti, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti a quello non separato: tranne che in caso di addebito della separazione, egli godrà della medesima posizione che rivestiva in presenza del matrimonio con convivenza. Tale circostanza è amplificata dal lungo intervallo temporale che intercorre tra la redistribuzione (spesso frettolosa, per via giudiziale) del patrimonio familiare in seguito ad una separazione, ed il passaggio del medesimo patrimonio (o di ciò che rimane), alle generazioni successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.
In generale, i beni acquistati prima delle nozze e quelli personali restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. La scelta del regime patrimoniale da adottare va fatta all’atto del matrimonio; in assenza di scelte, vale automaticamente il regime della comunione legale, e qualunque esclusione di beni acquistati durante la comunione può essere convenuta solo se:
- il denaro impiegato per l’acquisto sia di esclusiva titolarità di uno dei coniugi fin dal periodo antecedente al matrimonio (e quindi la sua provenienza deve essere anche tracciabile),
- il denaro era frutto di successione o di donazione,
- il denaro era derivante dalla vendita di beni di proprietà del coniuge (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009).
Di conseguenza, anche l’acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione di uno dei coniugi ricade automaticamente in comunione se il denaro impiegato, sia pur “lavorato” e fatto fruttare da uno solo di essi, è invece riconducibile alla comunione (es. prelevato da un conto cointestato ad entrambi).
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Riassumendo, al fine di scegliere il giusto regime patrimoniale, si fa riferimento all’art. 177 del Codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione legale:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Secondo l’articolo 179 del Codice civile, invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
- i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza è espressamente dichiarata all’atto dell’acquisto.
I coniugi possono anche ricorrere alla comunione convenzionale, effettuata mediante un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni, che modifica il regime di comunione dei beni e consente di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che sono escluse dal regime di comunione legale.
La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Invece, nella separazione dei beni, delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell’altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare della coppia unita.
Nel divorzio, però, esiste una inaccettabile e sproporzionata (rispetto alle reali esigenze) compressione del diritto di proprietà che di fatto interrompe il ciclo di vita naturale del patrimonio, privilegiando nel lunghissimo periodo le esigenze dei c.d. soggetti deboli (tra cui i figli ricadono solo in via indiretta). I giudici, del resto, sono protesi a dover decidere su scenari di breve termine, e si dimostrano poco inclini a valutare quei progetti educativi e familiari che, tanto agognati dai genitori, non trovano mai spazio nei tribunali italiani.
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