Le donazioni non si improvvisano. Dal caso Zonin un monito per chi si occupa di tutela del patrimonio
Non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio ed evitare l’aggressione dei terzi; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non ha ancora dato la possibilità di compiere azioni che richiedano l’assunzione di grandi responsabilità.
E’ notizia di questi giorni quella che ha visto i giudici vicentini dare ragione ai liquidatori della Popolare di Vicenza e accogliere le richieste di revoca contro le donazioni immobiliari e societarie, dal valore di 1,3 milioni, dell’ex presidente Gianni Zonin, effettuate con discutibile tempismo nel novembre 2015. il Tribunale di Vicenza, in particolare, lo scorso 17 Aprile ha emesso due pronunce gemelle che riguardano alcune donazioni immobiliari e una vendita di partecipazioni societarie che Zonin aveva disposto in favore dei suoi più stretti congiunti nei mesi immediatamente successivi alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’istituto veneto, avvenute alla fine del 2015, riconoscendo la sussistenza degli elementi per l’accoglimento dell’azione revocatoria (avviata a Gennaio 2018) e accertando, quindi, che gli atti dispositivi oggetto delle donazioni avevano consapevolmente impoverito il patrimonio sul quale i creditori della banca avrebbero potuto soddisfarsi nell’ipotesi di accoglimento dell’azione di responsabilità promossa nei confronti dello stesso Zonin e della successiva vendita dei beni donati: una villa a Montebello Vicentino e la casa di Zonin nel centro di Vicenza, nonché le quote delle aziende vinicole passate ai figli Domenico, Francesco e Michele.
In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno alle ragioni debitorie”.
Al di là della vicenda specifica e dei dolorosi risvolti che hanno inciso sui risparmi di migliaia di risparmiatori, la decisione di magistrati vicentini costituisce un monito sia per coloro che pensano di poter “blindare” il patrimonio accumulato irregolarmente (o illecitamente) con una semplice donazione, sia per i professionisti – che si presume essere in buona fede – a cui essi si rivolgono quando ormai “il danno è fatto”.
Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.
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C’è da dire – e questo è un costume tutto italiano – che effettuare atti dispositivi, mediante una o più donazioni, al solo scopo di ritardare l’aggressione dei creditori, consente comunque al donante e ai propri familiari di poter godere, nella maggioranza dei casi, dei beni oggetto di successiva revocatoria ancora per qualche anno, ed in tal senso questo è comunque un risultato economicamente quantificabile, di cui il debitore non risponde. Allo stesso modo, però, è innegabile come diverse categorie di dirigenti d’impresa (o professionisti), costantemente e potenzialmente “sub iudice” per via delle responsabilità derivanti dal proprio ruolo, non si curano affatto (se non quando è troppo tardi) della tutela del patrimonio familiare, sottoponendo quest’ultimo a rischi enormi di fronte ad eventi anche non immaginabili. Dirigenti apicali d’azienda, managers, medici, ingegneri, avvocati, per esempio, dovrebbero pensare ad una corretta pianificazione del patrimonio già al momento della prima operazione immobiliare e, in caso di sviluppi importanti del proprio tenore di vita, valutare altri strumenti patrimoniali più adatti (il Trust, per esempio, oppure le società di persone).
Le donazioni, infatti, rispondono ad altre finalità, molto specifiche, e si rivolgono esclusivamente a tutti quei soggetti che, in una Italia sempre più “paradiso fiscale” delle successioni, desiderano trasmettere il patrimonio ai propri familiari mediante atti da effettuare ancora in vita, minimizzando così l’insorgenza di eventuali questioni successorie tra i futuri eredi.
Le donazioni no, non si improvvisano.
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