Dicembre 2, 2024

Enasarco, elezioni il 24 Settembre. Ma resta il problema degli atti di straordinaria amministrazione

Nonostante siano state fissate le date delle elezioni (con tre mesi di ritardo), sono molte le perplessità relative alla efficacia degli atti di straordinaria amministrazione che l’attuale CdA dovrebbe confermare, in regime di prorogatio, per risolvere l’urgenza economica in cui versano decine di migliaia di iscritti alla Cassa.

Il consiglio di amministrazione di Enasarco, e cioè l’ente di previdenza integrativa di agenti di commercio e consulenti finanziari, ha approvato oggi pomeriggio, a maggioranza qualificata, la ripresa della procedura elettorale di rinnovo dell’assemblea dei delegati, dopo una “lunga” sospensione deliberata, ufficialmente, a causa dell’emergenza Coronavirus. Le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati. quindi, si svolgeranno nel periodo da giovedì 24 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 9 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9 alle 20 nei giorni di sabato e di domenica.

L’Ente, mediante una nota, fa sapere che “La situazione attuale consente la ripresa del procedimento elettorale”, e che, inoltre, “…gli organi della Fondazione attualmente in carica cesseranno le proprie funzioni all’atto della ricostituzione dei corrispondenti nuovi organi. Fino ad allora il consiglio di amministrazione continuerà a provvedere al meglio per la cura degli interessi di tutti gli iscritti”.

Proprio su questo punto, e cioè sulla possibilità che il CdA di Enasarco possa prendere decisioni che eccedano l’ordinaria amministrazione tipica del regime di prorogatio, è indispensabile approfondire tutti gli aspetti di legittimità, merito ed opportunità che, chiunque si trovasse al posto degli attuali consiglieri di maggioranza, dovrebbe soppesare bene.

Relativamente a questo aspetto, ANASF era intervenuta affermando che il rinvio sine die delle elezioni disposto dalla maggioranza del CdA della Cassa ha determinato l’ingresso nel c.d. regime di prorogatio tipico degli enti pubblici, durante il quale è possibile deliberare soltanto atti di ordinaria amministrazione. Il vertice di Enasarco, nelle scorse settimane, aveva replicato più volte che il consiglio di amministrazione non opera affatto in regime di prorogatio, dal momento che, per essa, vale la proroga “automatica” prevista dall’art. 2385, comma 2, del codice civile, secondo il quale “La cessazione degli amministratori  per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e’ stato ricostituito”. Lo prevede anche stesso Statuto di Enasarco, in virtù della personalità giuridica di diritto privato riconosciuta dalla legge.

Problema risolto? Niente affatto. Le problematiche di natura giuridica sono molte, e non chiariscono con la stessa semplicità interpretativa quanto sostenuto dalla maggioranza del CdA e dalla presidenza. Infatti, le casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso. La privatizzazione effettuata con il decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509, e successivamente con il d. lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103, ha determinato in capo alle casse di previdenza privata un processo di lenta ma inesorabile “ri-pubblicizzazione”, in considerazione dell’interesse collettivo che esse perseguono. Le casse, in buona sostanza, sebbene siano state privatizzate continuano a perseguire finalità di pubblico interesse, e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio, sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza.

C’è da dire che le casse, sebbene svolgano una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e una gestione di natura privatistica, godendo di autonomia gestionale, organizzativa e contabile (d.lgs. 509/1994). Negli anni, però, l’insieme di norme che si andava delineando ha determinato una profonda riduzione dell’autonomia gestionale, per via dell’introduzione del SEC 95 (Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali, uno schema contabile utilizzato nella contabilità nazionale) e della conseguente qualificazione delle casse di previdenza privata come organismi di diritto pubblico e,  dal punto di vista della finanza pubblica, come “amministrazione pubblica“.

E così, quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 (“Interventi correttivi di finanza pubblica”) ha perso man mano la sua evidenza, e alcune norme di finanza pubblica sono intervenute direttamente sul funzionamento delle casse di previdenza, al fine di salvaguardare alcune funzioni. Per esempio, con l’art. 10 bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, si è data alle casse di previdenza la possibilità di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti. Ancora, con il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si è previsto per le casse di previdenza l’adozione di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Si è trattato di una sorta di “stress test“, che ha portato all’innalzamento delle aliquote, all’introduzione del contributivo pro rata, all’innalzamento dell’età pensionabile e alla introduzione dei contributi di solidarietà. 

Pertanto, i numerosi e ripetuti interventi del Legislatore, che hanno sottoposto le casse a numerose forme di controllo e vigilanza senza eguali nel nostro ordinamento (inserimento delle casse all’interno dell’elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall’ISTAT – Reg.to Comunitario n. 2223/96 – par. 2.68 e 2.69), porterebbe alla conclusione che i singoli enti, indipendentemente dalla loro peculiare natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario. Facendo propria questa conclusione – per nulla campata in aria, ed anzi piuttosto attendibile – Enasarco si troverebbe nel regime di prorogatio del tutto simile a quello degli enti pubblici propriamente detti, quanto meno in relazione agli atti che riguardano tutti gli aspetti finanziari della Cassa, ivi comprese le erogazioni straordinarie e l’anticipazione del FIRR.

In tal senso, allungare i tempi delle elezioni al prossimo autunno, non sembra essere stata una decisione a tutela degli iscritti, soprattutto di quelli che versano in gravi condizioni economiche a causa del lungo lockdown, e che oggi avrebbero bisogno di ricevere rapidamente aiuti straordinari. La sensazione, però, è che in campagna elettorale, quello degli aiuti sarà un argomento scottante: in assenza di una espressa autorizzazione dei ministeri, nessuno muoverà un dito, con buona pace delle aspettative degli agenti, anche in termini di rapidità. Se i dicasteri non si pronunceranno, gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente effettuati – ed in particolare quelli relativi agli aiuti economici agli iscritti – potrebbero essere considerati non validi, e gli attuali consiglieri potrebbero guardarsi bene dal confermarli.

Il problema, pertanto, rimane, e probabilmente segnerà i tempi – se non le stesse decisioni in merito – di erogazione degli aiuti, che già vanno avanti con il “contagocce”.

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