Imprese, innovazione e beni immateriali. Tassazione agevolata tramite l’opzione “Patent Box”
Ecco quali sono i titolari di reddito di impresa italiani e stranieri che possono accedere a questa opzione per la tassazione agevolata sui beni immateriali e sulle spese di Ricerca e Sviluppo, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
Il regime opzionale denominato “Patent Box” prende il via grazie alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, commi da 37 a 45), ed è nato con l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo sia per gli investimenti nazionali che esteri, ed in particolare per quelli di lungo termine. Lo scopo intrinseco è quello attrarre risorse e, contestualmente, di tutelare la base imponibile italiana, incentivando la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane (o estere) e il mantenimento dei beni immateriali nel nostro Paese, e soprattutto rendendo più favorevole l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Il regime, inoltre, è conforme ai modelli della stessa natura introdotti, relativamente alla tassazione dei beni immateriali, in altri Stati membri della Comunità Europea come Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
Il Patent Box è destinato a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni, e disciplina la tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di diverse tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili. Pertanto, le dimensioni dell’impresa, la sua forma giuridica o l’entità del suo fatturato, non sono fattori che condizionano l’applicazione del Patent Box, il quale è disponibile anche per i contribuenti stranieri, a patto che abbiano un reddito di impresa imputabile a un’organizzazione che risiede in Italia, che siano residenti in uno stato che ha un accordo contro la doppia imposizione fiscale con l’Italia.
In sintesi, possono usufruirne i seguenti titolari di reddito d’impresa le ditte individuali (ma non i lavoratori autonomi), le SpA e le SApA, le SRL, le società di mutua assicurazione, le società cooperative, gli enti pubblici e privati commerciali, gli enti non commerciali (solo per quanto riguarda il reddito di impresa), le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
L’opzione, che deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare, è valida per cinque periodi di imposta e, in conformità con le sue finalità di supporto agli investimenti di lungo periodo, è irrevocabile ma è rinnovabile.
Alcune misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del Patent Box sono state introdotte grazie all’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, grazie al quale i beneficiari dell’agevolazione possano scegliere anche di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, assumendosi le relative responsabilità in merito alle correttezza ed esattezza dei dati dichiarati, rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo; tutto ciò a condizione che le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile vengano riportate all’interno di una idonea documentazione e che il possesso di tale documentazione venga comunicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
In concreto, grazie alle agevolazioni previste dal Patent Box, le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali come software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Parimenti, beneficiano della stessa misura (50%) i redditi derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali, a condizione che il 90% del ricavato dalla vendita venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
In dettaglio, i redditi derivanti da marchi e brevetti, invece di subire la tassazione in misura del 31,4%, beneficeranno di una percentuale dimezzata pari al 16%; e ciò vale per tutti i marchi d’impresa, per i software protetti dal diritto d’autore, per i brevetti delle invenzioni industriali (sia concessi che in corso di concessione), per i brevetti delle invenzioni biotecnologiche e per i certificati di protezione complementari, per i brevetti per topografie, varietà vegetali e semiconduttori, per i disegni e modelli di utilità e persino per il c.d. know how aziendale. Quest’ultimo, in particolare, è il bene che, più di tutti gli altri, racchiude in sé il maggior vincolo di complementarietà tra beni immateriali utilizzati congiuntamente per un dato processo produttivo, tanto che essi vengono giuridicamente ritenuti alla stregua di un unico bene.
Le norme sul Patent Box prevedono anche alcune categorie di beni immateriali espressamente escluse, quali i nomi a dominio, le liste clienti, le liste fornitori e, più in generale, tutte le liste di nominativi che possono essere utilizzate nel c.d. Direct Marketing.