Enasarco, la proposta di legge Durigon non risolve le disparità per i contribuenti “silenti”
Quella di Enasarco è una previdenza integrativa, ed in quanto tale deve essere restituita per legge agli aventi diritto sotto forma di integrazione pensionistica rivalutata nel tempo. Cosimo Lucaselli (Federcontribuenti): “la proposta di legge Durigon non è attuabile”.
Il fenomeno dei contributi c.d. silenti o improduttivi, e cioè versati alle casse previdenziali per un numero di anni inferiore a quello oltre il quale matura il trattamento pensionistico autonomo, genera in decine di migliaia di casi – come vedremo – autentiche ingiustizie e immeritati vantaggi finanziari a chi, quel denaro, lo gestisce nell’interesse di altri contribuenti che, nel loro complesso, diventano così beneficiari di somme che non hanno versato ma che entrano nella riserva tecnica delle loro future pensioni; oppure, come nel caso di Enasarco, contribuiscono al pagamento di prestazioni accessorie (anticipazioni per la casa e l’autoveicolo, borse di studio per i figli, spese funerarie etc).
Si tratta di situazioni profondamente ingiuste, dal momento che quei contributi vengono erogati dal lavoratore allo scopo di ottenere una pensione, e pertanto hanno una finalità ed un interesse legittimo che riceve dal nostro Ordinamento la massima tutela costituzionale; eppure, questo denaro, per i silenti, si perde “obbligatoriamente”: nessuna possibilità di restituzione in caso di mancato raggiungimento – anche per cause del tutto involontarie – della durata minima contributiva, né speranza di godere in tempi brevi (o del tutto) di un assegno complementare al raggiungimento dell’età pensionabile.
Certo, esiste la possibilità del proseguimento volontario anche in assenza di fatturato e di mandato, ma i minimi previsti sono elevati e quasi tutti coloro che si trovano privi di fatturato rimandano, fino ad abbandonare gli intenti in caso di uscita dal mondo del lavoro.
Peraltro, il problema riguarda anche quei contribuenti che non hanno la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione (legge 29/1979 e legge 45/1990) e della totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).
Per agenti di commercio e consulenti finanziari, pertanto, esiste una concreta disparità di trattamento rispetto alle altre casse che, invece, prevedono tutele aggiuntive al raggiungimento di una durata minimo contributiva più equa (generalmente pari a 5 anni). A questo si aggiunge una generale ritrosia, da parte degli enti previdenziali, a fornire i dati sui contributi improduttivi, determinando una mancanza di trasparenza sul loro esatto ammontare, anche di fronte a specifici atti di sindacato ispettivo, ed una certa confusione. Federcontribuenti, per esempio, stima in circa 9 miliardi i contributi improduttivi gestiti negli anni da Enasarco, mentre la Cassa ha dichiarato nel corso del 2020 che il loro ammontare sarebbe di poco superiore ai 2 miliardi.
In questo contesto, il caso degli iscritti alla Fondazione Enasarco – ente che gestisce le pensioni integrative obbligatorie a favore degli agenti di commercio e consulenti finanziari è emblematico, anche perché coinvolge circa 218.000 contribuenti attivi, 122.000 pensionati e un esercito di quasi 700.000 contribuenti silenti (secondo i dati forniti da Federcontribuenti). All’interno di questo grande calderone, esistono numerosissimi agenti che hanno contribuito anche per 18 anni – rispetto al minimo previsto di 20 – per ottenere una pensione complementare che non è mai arrivata, e non arriverà mai, nemmeno parzialmente. Secondo Cosimo Lucaselli, responsabile rapporti con il Parlamento di Federcontribuenti, l’ammontare di contributi improduttivi nelle casse della Fondazione sarebbe pari a circa 9 miliardi. “La previdenza Enasarco – afferma Lucaselli – è una previdenza integrativa, ed in quanto tale non può essere soggetta ad equilibrio finanziario, dovendo essere restituita per legge agli aventi diritto come integrazione pensionistica rivalutata nel tempo, come previsto dall’art. 29 della legge 613 del 1966. Detto questo, il problema dell’equilibrio finanziario va ricercato in altre cause di gestione dell’Ente”.
C’è da dire che il Legislatore ha espresso la volontà di trasformare la previdenza Enasarco in previdenza integrativa o complementare a quella INPS, ed Enasarco gestisce la previdenza integrativa “per conto dell’INPS”, come da convenzione prevista dall’art.29 della citata legge 613/1966. “Di conseguenza – aggiunge Lucaselli – Enasarco ha il compito di erogare una integrazione pensionistica nel momento in cui l’agente di commercio o il consulente finanziario acquisisce il diritto alla pensione erogata da INPS. Questa chiarissima volontà del Legislatore, negli anni successivi al 1966, è stata letteralmente stravolta per mezzo di decreti legislativi e leggi che hanno prodotto interpretazioni capovolte della previdenza Enasarco e che risultano discriminatori, incostituzionali e illegittime, soprattutto nelle parti in cui si obbliga ad una doppia contribuzione previdenziale e si impone l’obbligatorietà della quota 92”.
Le osservazioni di Federcontribuenti sembrano avere solido fondamento. “Nei sistemi democratici – afferma Lucaselli – le previdenze integrative o complementari non possono essere obbligate per legge, nè tantomeno essere soggette ad un numero minimo così elevato di anni di contribuzione, come nel caso di Enasarco. Per questo motivo, la proposta di legge n. 2855 del 11/01/2021, che come primo firmatario l’On. Claudio Durigon, non è attuabile nei punti in cui tratta la previdenza Enasarco, perché non risolve affatto quelle interpretazioni che negli anni hanno causato gravi ingiustizie agli iscritti all’Ente. Sarebbe stato risolutivo, invece, che Durigon richiamasse la competenza sui contributi Enasarco al Decreto Legislativo n.252 del 5 dicembre 2005, il quale disciplina le previdenze integrative-complementari. Le istituzioni si sono colpevolmente “dimenticate” di far confluire in quella legge la previdenza integrativa degli agenti di commercio e consulenti finanziari”.
Secondo Federcontribuenti, basterebbero 50 milioni l’anno per mettere a regime i diritti previdenziali dei silenti, e questo la dice lunga sul fatto che manchi la volontà politica, non certo la copertura finanziaria.
Su tutto, e a superamento di qualunque sfumatura interpretativa del diritto, c’è un principio elementare di realtà che merita una disciplina più equa e che nessuno può contrastare con le parole: la natura obbligatoria della contribuzione Enasarco non può negare l’esistenza del denaro versato dagli agenti poi diventati silenti, e soprattutto non può negare che tale contribuzione sia finita nella disponibilità concreta di Enasarco, che ne ha fatto uso. Permanendo l’asticella della contribuzione obbligatoria ad una durata minima di venti anni, è come se questo fiume di denaro sia sparito con un “colpo di magia”: c’è, eppure non c’è (e poi non c’è più).
C’è una enorme fossa giuridica nel sistema pensionistico degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, ed i silenti ci nuotano dentro, senza vedere un possibile approdo e senza ricevere soccorsi dalla riva.