Gennaio 19, 2025

Credito al consumo e rimborso anticipato, chiarezza sull’applicabilità della sentenza “Lexitor”

Approvato definitivamente dal Parlamento il  Decreto Legge c.d. Sostegni bis, (ddl n.2320) che interviene anche in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori. Si è finalmente fatto chiarezza sull’applicabilità della sentenza “Lexitor”, ma Federpromm è critica sugli effetti della sua applicazione.

Con l’approvazione del testo del cd Decreto Sostegno Bis, ed in particolare, l’art. 11-octies del testo approvato che ha modificato  l’art. 125 sexies TUB in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori si è finalmente fatta chiarezza sull’applicabilità della sentenza “Lexitor” che ha reso possibile determinare con oggettiva  trasparenza le condizioni di accesso al credito al consumo e quindi rendere possibile un percorso sulla effettiva natura delle condizioni contrattuali in capo ai soggetti interessati. 

Si tratta – come afferma Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento nazionale del settore creditizio della Federpromm – di una scelta operata dal Legislatore su criteri oggettivi e di circoscrivere gli effetti della nuova regolamentazione dell’articolo 125-sexies ai soli contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto, lasciando tuttavia le questioni inerenti le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore a quanto prevede la disciplina di cui all’art. 125-sexies del TUB e le disposizioni date dalla Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Secondo il presidente di Federpromm Manlio Marucci, l’articolo in esame è stato introdotto in recepimento alla direttiva 2008/48/CE e regola il diritto del consumatore che estingue anticipatamente un prestito al rimborso della quota “non goduta” delle spese sostenute in sede di stipula. Tale disposizione ha costituito  – ribadisce lo stesso Marucci, citando una ricerca elaborata in collaborazione con la Società ConSerF. –  il fondamento di un imponente contenzioso, sviluppatosi prevalentemente presso l’Arbitro Bancario Finanziario, dove solo nel 2018 i ricorsi sull’argomento sono stati 17.350 e, nella quasi totalità dei casi, l’intermediario non restituisce al consumatore quanto gli è effettivamente dovuto.

Tuttavia con questo nuovo orientamento dettato dall’applicazione dell’art. 125-sexies TUB  – come evidenziato nella stessa ricerca – le problematiche  che  lasciano aperte ancora alcune questioni riguardano: una prima questione di tipo manageriale in cui le aziende operando in uno scenario di incertezza potrebbero ridurre gli investimenti nel settore; una seconda questione di tipo fiscale, poiché l’ intermediario paga le imposte sulla base dei risultati ottenuti e se questi risultati poi vengono rivisti nel tempo per via delle restituzioni dovute al soggetto finanziato, si otterrebbe una distorsione fiscale in tutti quei casi in cui la restituzione delle provvigioni, qualora fosse conosciuta a priori, avrebbe comportato l’applicazione di uno scaglione di reddito inferiore; una terza problematica è di tipo relazionale, poiché la norma crea sicuramente un contrasto all’interno della catena del settore finanziario. Gli intermediari saranno costretti a valutare i propri partner sulla base di ulteriori variabili. Infine una quarta problematica è di tipo settoriale poiché la norma impatta negativamente sull’evoluzione del settore in quanto è possibile che si vada in due direzioni:

a) una disintermediazione della catena di distribuzione dei prodotti finanziari, con conseguente perdita di occupazione nel settore;
b) un aumento atteso dei costi a carico del cliente connesso ai rischi conseguenti.

Sulla base delle considerazioni esposte dopo l’approvazione del testo del Decreto Sostegno bis, appare quanto mai legittimo – secondo le dichiarazioni espresse dai dirigenti di FederprommUiltucs  – evidenziare  le criticità legate all’emendamento approvato al testo, soprattutto il comma 3, laddove si fa confusione tra i servizi finanziari di durata e servizi commerciali  per via della loro natura di “upfront”.  “Tutto ciò – concludono Marucci e Pascolini – si pone in aperto contrasto con gli obiettivi dell’intervento legislativo.

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