Settembre 17, 2024

Asset Protection Advisory. L’insostenibile leggerezza del Fondo Patrimoniale

Molto usato in passato come forma di protezione del patrimonio familiare, il Fondo Patrimoniale è stato gradualmente “depotenziato” e ricondotto dalla Cassazione alla sua funzione principale, che è quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela dei componenti della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale, come strumento di protezione del patrimonio familiare dall’aggressione dei terzi, ha avuto in passato particolare successo tra coloro che ne magnificavano le proprietà “salvifiche” contro tutti i debiti non onorati. Successivamente, questo rimedio giuridico è stato fatto scendere dal suo piedistallo e ricondotto alla sua funzione principale, che è quella di tutelare esclusivamente gli interessi meritevoli dei componenti di una famiglia (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap). Da ciò ne è conseguito che, per esempio, è un grave errore conferire tutto il patrimonio all’interno del Fondo, e lasciare le “briciole” al di fuori di esso dopo aver contratto un debito “importante”, oppure subito prima.

Tecnicamente, il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Inoltre, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Però, come abbiamo detto, la sua opponibilità ai creditori non è supportata da un buon livello di protezione, ed è necessario, affinchè esso sia veramente efficace, che la sua costituzione sia fatta risalire con largo anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati oppure, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

In estrema sintesi, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati dal fondo patrimoniale quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in ciò intendendosi che il Fondo ha una efficacia limitata agli scopi relativi al soddisfacimento di esigenze di famiglia, con esclusione totale dei debiti sorti per finalità voluttuarie o accessorie. Tuttavia, se un credito è sorto prima della costituzione del Fondo, il creditore può avanzare un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma avrà l’onere di provare che il fondo patrimoniale è stato costituito con la volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori. Inoltre, questi ultimi devono anche dimostrare che manchi un patrimonio residuo (oltre ai beni del Fondo) sul quale poter soddisfare il proprio credito, e se i beni della famiglia sono stati trasferiti nel Fondo nella loro interezza, la deduzione diventa indizio o prova di fronte al giudice delle esecuzioni.

Relativamente al tempismo con il quale si costituisce un fondo patrimoniale, possiamo stilare una sorta di “classifica” in base alla quale il Fondo è più o meno aggredibile.

1) Entro il primo anno dalla sua costituzione – i beni inseriti nel Fondo possono essere sempre aggrediti dai creditori e messi in vendita all’asta, senza bisogno di una azione revocatoria, poiché è sufficiente, per il giudice delle esecuzioni, confrontare la data di iscrizione del Fondo e quella del pignoramento: se sono trascorsi meno di 12 mesi, il Fondo è come se non fosse mai stato costituito.
2) Nei primi cinque anni dalla sua costituzione – il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria, ma i creditori devono provare che è stato costituito con l’intento di frodarli (dimostrazione facile solo nel caso in cui, come abbiamo visto, il debitore non ha altri beni pignorabili).
3) Dopo i cinque anni dalla sua costituzione – si possono ipotecare e pignorare, senza azione revocatoria, i beni inseriti nel Fondo per debiti necessari a soddisfare i bisogni della famiglia.

In relazione alla funzione del Fondo di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia, la Corte di Cassazione ha sempre dato una interpretazione molto ampia, comprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al suo potenziamento dal punto di vista lavorativo, restando escluse solo le esigenze voluttuarie e speculative. Ciò significa che, secondo la Cassazione, rimane in capo al creditore l’onere di provare che il debito entrato in contenzioso, assunto in ambito esclusivamente lavorativo-professionale e solo incidentalmente suscettibile di effetti per la famiglia, è volto a soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni della famiglia.

Aver costituito un fondo patrimoniale, naturalmente, non esclude che chi ne fa parte non possa indebitarsi per motivi legati alla professione (es. acquisto dello studio per mezzo di un mutuo). Pertanto, l’indebitamento in buona fede e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo è sempre possibile, ed in caso di improvvisa insostenibilità finanziaria – come succede nei casi di perdita del lavoro e conseguente sovraindebitamento – le garanzie offerte dal fondo patrimoniale potranno essere validamente opposte alle azioni esecutive volte ad aggredire anche i beni contenuti nel Fondo.

Nel corso del 2021, in piena pandemia, la Corte di Cassazione è intervenuta con una ordinanza molto interessante (n. 2904 dell’8 Febbraio 2021), con la quale ha stabilito che i debiti nati nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. In questo modo, la Cassazione ha escluso che vi possa essere un collegamento automatico tra le obbligazioni sorte per motivi professionali e la necessità per il debitore di sopperire con essi ai bisogni della propria famiglia, attribuendo l’onere di provare tale collegamento – cosa per niente facile – in capo al creditore

In sintesi, anche in presenza di un indebitamento già in essere al momento della costituzione del Fondo, ciò che conta è che esso sia regolarmente onorato a quella data. Infatti, in assenza di ritardi nei pagamenti delle rate, di contestazioni del debito e, in generale, di qualunque contenzioso o causa pregiudizievole (anche sopravvenuta ed informale), nessun creditore potrà, ad esempio, comunicare arbitrariamente al debitore la decadenza dal beneficio del termine, per poi argomentare temerariamente che il ricorso al Fondo, anziché essere sotteso alla protezione di interessi meritevoli, sia stato concepito in futuro danno ai creditori. Ma attenzione: è sufficiente anche un solo ritardo nei pagamenti del debito per poter permettere ai creditori di argomentare la necessità di misure cautelative, sorrette dalla circostanza secondo cui il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia di fatto diminuito le garanzie complessive del debitore che, all’atto della analisi e delibera del prestito, erano state giudicate idonee alla sua concessione pur non essendo oggetto di garanzia reale.

Da qui la “leggerezza” della protezione prestata dal Fondo Patrimoniale, che spesso soccombe di fronte alle esigenze dei creditori e, soprattutto, rivela la scarsa credibilità di un tardivo progetto di tutela degli asset familiari.

Relativamente al titolo di proprietà dei beni conferiti nel Fondo, è interessante precisare che, nel caso in cui vengano inseriti anche beni che erano già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, il titolo di proprietà non muta: se uno dei due è proprietario di un appartamento, e dopo qualche tempo decide di inserirlo nel fondo patrimoniale, la proprietà resta la sua anche se l’altro coniuge può amministrare il bene in quanto parte costituente il Fondo.

A testimonianza del suo strettissimo legame giuridico e sostanziale con i bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale non “muore” nemmeno con la separazione, e deve avvenire il divorzio (o l’annullamento del matrimonio) affinchè cessi di vivere e permetta ai beni di ciascuno dei coniugi, precedentemente inseriti nel patrimonio separato, di tornare a chi ne era il legittimo proprietario prima del conferimento. In realtà, a tornare pienamente nella sfera giuridica del proprietario non è esattamente il titolo di proprietà – che non è mai cessato – bensì la sua disponibilità e amministrazione esclusiva. In caso di comproprietà originaria, ognuno dei due coniugi conserverà la rispettiva quota, ed il bene potrà essere diviso solo con un autonomo procedimento di scioglimento della comunione legale.

L’unico caso – peraltro piuttosto frequente – in cui il fondo patrimoniale non cessa neanche con il divorzio è quando la famiglia, nel cui interesse il Fondo era stato costituito, annovera dei figli minorenni. In questo caso, finchè il figlio più piccolo non sarà diventato maggiorenne il Fondo avrà vita.

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