La definizione di erede legittimo nelle polizza secondo le Sezioni Unite della Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo”.
Articolo di Bisconti Avvocati*
Il contratto di polizza vita in favore del terzo, include tre soggetti: l’assicurato–contraente, l’assicurazione e il beneficiario. Al verificarsi della morte dell’assicurato il beneficiario ottiene un indennizzo. La caratteristica della polizza vita a favore di terzo è che il beneficiario acquisisce il diritto al pagamento dell’indennizzo da parte della Compagnia iure proprio, in forza del contratto, e non iure hereditatis, cioè perchè erede del contraente-assicurato; quindi, la polizza vita non rientrerà nell’asse ereditario. Ciò nonostante, laddove una polizza vita rechi la disposizione “l’indennizzo deve essere versato in favore degli eredi” si è posta la questione sulla individuazione degli eredi beneficiari e sulle quote spettanti a ciascuno.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, la n. 11421 del 30.04.2021, hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo” contenuta nella polizza. A norma dell’art. 1920, comma 2, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta o per testamento. Spesso i contratti di assicurazione recano la formula generica “erede legittimo” per designare il beneficiario di un’assicurazione, ove questi non sia specificatamente nominato dal contraente–assicurato. Orbene, tale espressione generica di erede legittimo desta non poche perplessità sul suo significato, e dunque se la stessa debba intendersi in senso astratto oppure in senso letterale, con conseguente applicazione (o meno) delle regole in materia di successione ereditaria, nella ripartizione dell’indennizzo in favore del terzo beneficiario.
La vicenda oggetto della sentenza – Una compagnia di assicurazione impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, poiché la Corte, in accoglimento del gravame spiegato da Tizio, aveva condannato la stessa a liquidargli una maggiore somma. Tizio era erede del defunto fratello unitamente alla sorella, ma quest’ultima era nel frattempo deceduta e a lei succedevano i suoi quattro figli. Trovandosi, complessivamente in presenza di cinque eredi, la compagnia assicurativa riteneva corretto ripartire in parti uguali, tra tizio ed i suoi quattro nipoti, l’indennizzo derivante dalla polizza, nella misura di un quinto ciascuno. Ma gli eredi beneficiari dell’indennizzo, in realtà, erano solo due: Tizio e la sorella. Per cui Tizio ricorreva in Appello, e la Corte accoglieva la sua impugnazione, affermando che il ricorrente avesse diritto alla metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione (art. 467 c.c.) nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.
La Corte di Cassazione a Sezione Unite, chiamata successivamente a pronunciarsi per dare soluzione relativamente ai principi di legittimità da osservare in vicende simili, ha affermato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in forza del titolo della astratta definizione di “erede legittimo” indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Tuttavia, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto – nella vicenda, la madre dei quattro nipoti del de cuius – in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultima, e cioè la metà.
Ai quattro nipoti, pertanto, sarebbe andato un indennizzo pari al 12,5% ciascuno (e non del 20%, come inizialmente osservato dalla compagnia assicurativa).
* Bisconti Avvocati, Studio legale in Palermo