Febbraio 13, 2025

Il Trust nel “dopo di noi” per i figli disabili nella legge n. 112 del 2016

Lo strumento giuridico del Trust usato in caso di figli con disabilità è molto “performante”. Con particolare riferimento alla Legge n. 112 del 2016, ecco un caso concreto e le sue possibili soluzioni pratiche.

A cura del dott. Silvano Maggio *

La legge 112/2016, nota come legge del “Dopo di Noi”, indica proprio nel Trust lo strumento più performante per far fronte alle molteplici necessità delle famiglie con figli disabili. Le finalità di questa Legge sono già conosciute da queste famiglie grazie al gran lavoro che in questi anni hanno svolto le varie Associazioni di genitori con figli disabili. Eppure, è giusto porsi questa domanda: esistono altri strumenti giuridici che possono rappresentare una valida alternativa per  tutelare figli con disabilità, oppure quello del Trust rappresenta la soluzione più idonea?

Per rispondere, proviamo a confrontarci con i contenuti della normativa in questione. Due sono le tematiche fondamentali al centro della dalla Legge 112/2016. La prima, quella fiscale, ha il pregio di far toccare con mano gli importanti vantaggi che se ne traggono, ed anche i più informati di solito scoprono numeri che non si aspettano. Per esempio, la legge sul “Dopo di Noi” permette al professionista – ipotizziamo un avvocato con figlio autistico – con figlio disabile di dedurre fino al 20% del reddito dichiarato, se è inserito nel Trust, e questo in termini numerici determina effetti notevoli, rapportati al reddito. Infatti, se il professionista che produce un reddito annuo di circa 200.000 euro conferisce in un trust 40.000 euro (ossia il 20% di 200.000) ogni anno, risparmia una cifra pari al 43% di IRPEF. A conti fatti, al terzo anno il suo risparmio di imposta è pari a 51.600 euro. Senza contare che, se egli conferirà nel trust anche i 51.600 euro risparmiati, risparmierà il 43% anche su questi. Pertanto, l’avvocato (o qualunque altro professionista) che costituisce un trust beneficerà di un grande vantaggio fiscale che si tradurrà in vantaggio immediatamente finanziario che si trasmetterà al figlio autistico.

Relativamente alla seconda tematica, essa riguarda le finalità del Trust come previste dalla legge, e cioè quella l’inclusione sociale, della cura e dell’assistenza della persona con disabilità, a beneficio del quale il Trust viene costituito e ha durata fino alla morte del beneficiario. I beni inseriti nel Trust, infatti, sono esclusivamente destinati al beneficiario, che deve essere un soggetto con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Pertanto, la definizione di “disabilità grave” esclude una platea ben più ampia di soggetti con disabilità.

E’ di fondamentale importanza, a questo punto della trattazione, formulare una serie di domande e dare risposte chiare, al professionista dell’esempio che abbiamo citato, in relazione ai futuri passi da compiere:
1) Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, chi penserà ai genitori quando saranno anziani?
2) Come posso valutare adesso l’entità del patrimonio da inserire nel Trust e quello che dovrò tenere al di fuori per tutelare direttamente i genitori?
3) Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, come potrò trattare dal punto di vista patrimoniale gli altri figli non disabili?

Nell’esempio in questione, il professionista ha altri due figli oltre a quello con disabilità, di cui uno adottato e “difficile”, cui si aggiunge la moglie. In casi come questo, la soluzione proposta vede la costituzione di due trust, grazie anche ad un costo iniziale più che sostenibile e a costi successivi di mantenimento pari a zero. Il primo trust avrà come beneficiario il figlio disabile, come beni conferiti una casa di campagna e l’annesso terreno agricolo, e in esso confluiranno ogni anno i versamenti necessari. Poi, con una modesta spesa aggiuntiva, e con un unico trustee, viene istituito  un secondo trust avente queste caratteristiche:
– nel programma, l’obiettivo è identificabile nei generici bisogni della famiglia, non escludendosi così un eventuale ulteriore aiuto al figlio disabile;
– dovendo far fronte alle esigenze di tutti i famigliari, è stato inserito tutto il resto del patrimonio; 
– al secondo figlio (quello adottato e “difficile”) viene dedicata una parte particolare del programma, prevedendosi un meccanismo volto ad evitare che il figlio, affetto da ludopatia, possa mai ricevere parte del patrimonio ma, al contrario, gli sia garantita una rendita che il trustee gli destinerà anche dopo la morte dei genitori, magari garantendogli il soddisfacimento dei bisogni primari;
–  ai genitori, destinati a diventare anziani, viene garantita la possibilità di mantenere un determinato tenore di vita;
– da ultimo, ma non meno importante, vengono rispettati e riconosciuti i diritti successori del terzo figlio.

In conclusione, l’esempio descritto nell’articolo può certamente supportare il lettore – e sicuramente quello già provvisto di un certo bagaglio di informazioni sul tema – sul focus del Trust nato sulla scorta della Legge 112/2016 e della sua validità rispetto a determinate situazioni familiari che e a prima vista appaiono di difficile soluzione.

* Dottor Silvano Maggio – dottore commercialista e revisore legale, professionista accreditato Associazione “Il Trust in Italia”, membro del direttivo di ANCP

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