La tutela patrimoniale dei figli disabili nel “dopo di noi”. Il Trust per proteggere i più deboli

In assenza di parenti stretti che possano prendersi cura delle persone con disabilità grave dopo la morte dei genitori, diventa urgente trovare una soluzione. Ecco come intervenire con un Trust specifico.
di Adriana Cardinale
Normalmente, la tutela dei propri discendenti è una questione che, nelle famiglie dei c.d. patrimonials – fascia di individui denominati anche come babyboomers – viene liquidata tramite la redazione di un testamento. A volte, non si fa neanche quello, seguendo il principio del “c’è sempre tempo” o, peggio ancora, confidando nelle norme che regolano la successione legittima. Il tema, però, viene molto sentito dai genitori di persone disabili, i quali affrontano presto il problema di come pianificare il futuro dei propri figli – soprattutto in caso di disabilità grave, che non consente alcun margine di autonomia – dopo la propria morte, sia in termini di assistenza personale che di abitazione in cui il disabile continuerà a vivere (appartamento o struttura specializzata).
In assenza di fratelli, sorelle o altri parenti stretti che possano assumere il ruolo di amministratore di sostegno dopo la morte dei genitori, chi ha figli disabili devono trovare una soluzione, e spesso il rimedio costruito in modo “artigianale” si rivela del tutto insufficiente per le esigenze di tutela richieste nel “dopo di noi”. Con il Trust, però, è possibile assicurare ad un disabile un progetto di vita decoroso, vincolando un certo numero di beni e/o denaro alle necessità di cura e assistenza del figlio disabile, che diventa beneficiario finale di un patrimonio gestito secondo gli scopi descritti nell’atto istitutivo.
Con un Trust, pertanto, i c.d. disponenti affidano al c.d. Trustee una certa parte del patrimonio allo scopo di curare, assistere e proteggere il figlio disabile. In genere, il trustee viene individuato tra le persone molto vicine alla famiglia e dotati della necessaria competenza per amministrare i beni a lui affidati in modo idoneo a quanto stabilito nell’atto istitutivo. A differenza dei trust costituiti con altri scopi, quello nato per proteggere un disabile prevede che il trustee debba essere adeguatamente preparato in materia di assistenza quotidiana, ed eventualmente essere in grado di gestire la presenza di personale medico e/o terapeutico specializzato. Dal momento che un simile trust viene costituito con largo anticipo – molto spesso alla morte di uno dei due genitori, momento in cui vengono fatte riflessioni più profonde sul futuro della famiglia – c’è tempo sufficiente per istruire il trustee sui compiti quotidiani di assistenza, ma la prima decisione fondamentale è far ricadere la scelta su una persona che, oltre ad avere competenza e professionalità, abbia una età non troppo superiore a quella del disabile, in maniera tale da “sopravvivere” ai disponenti e poter assolvere al suo compito per lungo tempo.
In alcune famiglie con figli disabili, il trust viene costruito prevedendo che il ruolo di trustee venisse ricoperto da uno dei genitori (c.d. trust auto-dichiarato), ma per i motivi appena detti tale soluzione non appare la più indicata, a meno che nell’atto istitutivo il trust non preveda chi dovrà subentrare come nuovo trustee alla morte del genitore o in caso di inabilità/incapacità sopravvenuta. L’atto potrà prevedere anche la nomina di un c.d. Guardiano, che ha il compito di vigilare sulla gestione del trustee nell’interesse del soggetto debole, diventando una sorta di organo di controllo. Naturalmente, se il genitore del disabile non assume il ruolo di trustee, potrà essere lui il guardiano, ed anzi tale nomina è fortemente suggerita per far sì che la gestione del patrimonio non possa deviare minimamente dal solco tracciato nell’atto istitutivo. In quest’ultimo vanno indicati i beneficiari del trust e le modalità di godimento dei vantaggi derivanti da questo istituto giuridico, tramite il quale si può stabilire anche l’erogazione di una somma di denaro periodica (c.d. vitalizio) al soggetto debole.
Relativamente ai vantaggi fiscali, la legge n. 122/2016 prevede che il trust debba avere determinati requisiti per averne accesso. Innanzitutto il beneficiario deve essere il disabile grave ai sensi della legge 104 del 1992, a nulla valendo le patologie connesse con il normale invecchiamento. Inoltre, l’atto istitutivo del trust:
– deve avere la finalità di assistenza, cura e protezione del disabile grave, e niente altro;
– deve essere redatto per atto pubblico;
– deve indicare in modo chiaro i soggetti che appaiono nell’atto istitutivo (disponente, trustee, guardiano, beneficiario vitalizio, beneficiario finale);
– deve descrivere minuziosamente quali sono i bisogni specifici del disabile, nonché i compiti di cura e assistenza, comprese eventuali terapie periodiche o continuative;
– deve precisare in modo inequivocabile quali sono gli obblighi del trustee, anche in merito alla rendicontazione;
– deve contenere la previsione che il beneficiario esclusivo del trust debba essere il disabile grave;
– deve prevedere la cessazione del trust alla morte del disabile, e la destinazione finale del patrimonio residuo al momento del decesso;
– deve prevedere la figura del guardiano.
Riguardo il calcolo ed il pagamento delle imposte, da anni si assiste ad un indecoroso “balletto” di opinioni, circolari e sentenze di legittimità che contrappone due opposte rive dello stesso fiume: l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione. La prima pretende regolarmente il pagamento della imposta di donazione al momento del conferimento dei beni in trust, cioè al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, mentre la Cassazione è ripetutamente intervenuta per ribadire che il “momento impositivo” coincide con il passaggio effettivo dei beni conferiti in trust nelle mani dei beneficiari, quindi alla morte del disponente, e che l’eventuale morte prematura del disabile grave, beneficiario finale del patrimonio, ed il conseguente rientro del patrimonio nella disponibilità dell’originario disponente, non costituisce “momento impositivo” poichè non integra un accrescimento di ricchezza.
Fortunatamente, la legge “Dopo di Noi”(la n. 122/2016) esclude espressamente questa imposizione per i trust istituiti in favore di disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, per cui in caso di conferimento di beni immobili in trust si applicherà l’imposta ipo-catastale in misura fissa e non proporzionale. Di contro, anche i terzi – persone fisiche o giuridiche – possono conferire beni e/o denaro in un trust costituito a vantaggio di un disabile. Ciò consente loro di beneficiare di deduzioni per le erogazioni liberali da inserire nelle proprie dichiarazioni dei redditi, con un limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e con un massimo di 100.000 euro annuali. Questo fa del trust uno strumento davvero straordinario anche per convogliare donazioni solidali da parte di soggetti diversi dai familiari, e per creare opportunità di protezione durevole per categorie di soggetti più deboli.