Settembre 17, 2024

Successione legittima e testamentaria: il “mistero” della quota disponibile

La c.d. quota disponibile nelle successioni testamentarie appare ai più come un oggetto misterioso e difficile da determinare, poiché necessita dell’esame di una piccola casistica.

In tema di successione, gli italiani pagano una cronica insofferenza e impreparazione che ha generato negli anni un grave ritardo culturale nell’affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Le conoscenze di base degli italiani, infatti, sono molto basse, tanto che molti non riuscono a distinguere neanche le differenze tra successione legittima e testamentaria (tanto è vero che in pochi fanno testamento). La c.d. quota disponibile, poi, appare ai più come un oggetto misterioso, sebbene si tratti di un elemento la cui esatta determinazione necessita dell’analisi di una piccola casistica la cui conoscenza va a discapito dell’immediatezza.

In generale, qualora non sia lasciato testamento – oppure questo venga successivamente dichiarato nullo o annullato – si ha una successione legittima, e in tal caso l’eredità è devoluta per quote, stabilite per legge, ai c.d. eredi legittimi, secondo il rapporto di parentela. Nel caso in cui dovessero mancare parenti fino al VI grado compreso, l’eredità viene devoluta allo Stato. La successione testamentaria, invece, consente alla persona di gestire il proprio patrimonio decidendone la destinazione per quando non sarà più in vita, con l’unico obbligo di non poter ledere quella parte di eredità – chiamata quota legittima – che la legge attribuisce ai c.d. eredi legittimari (di solito il coniuge e i figli).  

La successione senza testamento (successione legittima) viene regolata dalla legge all’art. 565 del codice civile; quest’ultimo individua le categorie di soggetti che la legge istituisce quali eredi del de cuius in assenza di testamento, e cioè il coniuge, i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e naturali (nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal de cuius o dichiarati giudizialmente tali) e altri discendenti, i genitori, i fratelli e sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di tutti questi, lo Stato. In presenza di testamento, esistono dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. “legittimari”), e cioè il coniuge, i figli legittimi naturali e adottivi e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli).

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di  persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.

Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).

Così facendo, le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi. Ecco le possibili ipotesi:
coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
– un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
– due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

Il calcolo deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento, ed il relativo controvalore economico gravano per intero sulla quota disponibile (art. 540 codice civile).

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