Donazioni di denaro ai figli. Genitori e nonni, bonifici e cointestazioni vanno fatti a regola d’arte
Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi.
di Adriana Cardinale
Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni.
Se è già stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherà su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalità/donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).
E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalità. Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).
I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i più disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrà eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442
Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontà di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserà nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarà soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farà sì che la casa acquistata potrà essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico più atto pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietà del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrà essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validità di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico più atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.
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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietà del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietà del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata più causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.
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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlio–nipote),
– non sia privo di motivazione.
Un caso interessante, a metà strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualità di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarà necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.
Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metà di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolarità amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrà dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietà e conferisce ampie possibilità di gestione al figlio delegato.