Il Finanziamento delle liti aiuta le PMI ad affrontare le controversie nazionali ed internazionali e mitigare il rischio di soccombenza. Per i privati, un aiuto nei contenziosi economicamente più impegnativi.
A cura di Davide de Vido, avvocato del foro di Treviso e CEO di FIDEaL dell’economia
Le Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresentano la spina dorsale italiana, costituendo la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale nazionale. Esse, infatti, sono circa 4,4 milioni, ossia il 94% del numero totale di aziende presenti sul territorio, impiegano oltre 15 milioni di persone (circa l’81% della forza lavoro del settore privato), generano circa il 65% del valore aggiunto al costo dei fattori (VAF) del Paese e sono responsabili di oltre l’80% delle esportazioni italiane. In altri termini, le PMI italiane rappresentano una risorsa preziosa per il Paese e il loro successo è fondamentale per la crescita e la competitività dell’economia nazionale, nonché per il suo livello occupazionale.
Tra i diversi rischi che interessano le imprese e che possono ostacolarne l’attività e lo sviluppo – in particolare per le aziende che hanno una forte propensione all’esportazione – vi è senz’altro quella del contenzioso legale. Le aziende potrebbero infatti essere coinvolte in complessi e costosi contenziosi giudiziali o arbitrali di natura commerciale (violazioni contrattuali o controversie con fornitori e clienti), societaria (riferiti ad esempio alla responsabilità degli amministratori o revisori oppure controversie tra soci o tra soci e la società oppure ancora tra società all’esito di operazioni straordinarie d’impresa M&A Transaction), inerenti la proprietà intellettuale, inerenti la violazione delle regole della concorrenza e del mercato da parte di terzi (c.d. controversie Antitrust) e, persino, inerenti la disciplina degli investimenti eseguiti per avviare delle attività all’estero etc.
Anche in relazione ai privati esistono alcune categorie di contenzioso di natura individuale ma di grande impatto economico nella vita familiare. Si pensi alle cause risarcitorie per danni alla persona (es. assicurazioni per i gravi incidenti stradali causati da terzi) o ai casi di “malasanità” da cui derivano danni gravissimi fino al decesso del congiunto (c.d. danno tanatologico), in particolare dell’unico portatore di reddito familiare. Per tutti costoro si apre la possibilità di dover sostenere contenziosi civili complessi, costosi e di lunga durata, che spesso scoraggiano gli aventi diritto; in special modo quelli appartenenti alle fasce di reddito più sfavorite – ma non sufficientemente basse per accedere all’istituto del Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, per i quali l’accesso alla giustizia civile comporta costi di ingresso (contributo unificato, spese legali, perizie tecniche, periti di parte) proibitivi e impossibili da sostenere se non ricorrendo all’indebitamento.
Relativamente alle imprese, i contenziosi legali generano dei costi diretti, relativi all’assistenza legale e/o tecnica e alle spese amministrative per l’accesso alla giustizia, e indiretti, quali gli appostamenti di bilancio (fondi rischi ed oneri) contro il rischio di soccombenza, connaturato per definizione ad ogni contenzioso. Non tutte le PMI possiedono la forza economica per fare fronte a tali costi, vuoi perché spesso non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per farvi fronte, vuoi perché in un dato momento hanno l’esigenza di destinare queste risorse alla crescita e non alla gestione di un contenzioso. Queste situazioni si possono tradurre o in una difesa inadeguata o, ancor peggio, in una ipotesi di denegata giustizia perché le imprese, ob torto collo, optano per non perseguire e difendere i loro diritti.
In questo contesto, oggi le PMI possono fare affidamento su di un nuovo ed innovativo strumento strategico, in grado di fornire loro il supporto finanziario e l’expertise necessari per perseguire i loro diritti in giudizio: il Litigation Funding, noto in Italia come finanziamento delle liti. Si tratta di una operazione giuridico-economica in cui uno o più finanziatori investono in un contenzioso (stragiudiziale, giudiziale o arbitrale) di un terzo, nel quale non hanno alcun interesse, assumendosi i costi della lite e il conseguente rischio d’insuccesso, ossia il rischio di perdere l’investimento e di dovere pagare le spese processuali alla controparte. In cambio, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la lite abbia esito positivo, i finanziatori otterranno una quota dei proventi derivanti dall’esito della causa, mentre in caso di insuccesso il finanziato non dovrà restituire nulla al finanziatore, né corrispondergli alcun prezzo per il servizio.
Come funziona il Litigation Funding? A prescindere dalla forma giuridica del finanziatore (fondo autorizzato, fondazione, trust, associazione di scopo etc), Il processo di litigation funding in genere si svolge come segue:
a) la parte interessata presenta la sua richiesta al finanziatore;
b) la richiesta deve includere una dettagliata descrizione della controversia, le sue probabilità di successo e i costi previsti;
c) il finanziatore valuta la richiesta e, in caso di parere positivo, propone un contratto che definisce i termini dell’investimento, tra cui l’importo del finanziamento, la quota dei proventi spettante al finanziatore etc;
d) il finanziatore si fa carico dei costi legali e delle altre spese connesse alla controversia;
e) a seconda dell’esito giudiziario della causa, in caso di successo il finanziatore riceve una quota dei proventi ottenuti in giudizio e in caso di insuccesso perde il proprio investimento, tenendo la parte finanziata sgravata da qualunque obbligo economico.

I vantaggi del litigation funding sono numerosi sia per le PMI che per i privati. Le PMI, infatti:
– potranno perseguire i propri diritti legali anche contro avversari più grandi e patrimonializzati, senza dover preoccuparsi delle ingenti spese legali;
– potranno trasferire il rischio di perdite finanziarie associate al contenzioso al finanziatore, tutelando anche la propria stabilità finanziaria e concentrandosi sulle proprie attività principali, delegando la gestione finanziaria del contenzioso al finanziatore;
– nelle controversie transnazionali, dove le barriere linguistiche, culturali e legali possono ostacolare l’accesso alla giustizia, i finanziatori con esperienza specifica possono fornire alle PMI la conoscenza e l’assistenza necessarie per navigare le complesse sfide di queste controversie.
I privati, invece, potranno trovare copertura finanziaria per le spese tecnico-legali e per quelle di accesso alla Giustizia – per le cause di fascia alta il solo contributo unificato può superare i 2.000 euro – ed affrontare così ad armi pari avversari del calibro di compagnie assicurative o aziende ospedaliere.




La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari.
In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.
Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello. 
Il tema in questione è piuttosto delicato per via dei gravissimi risvolti sociali che esso determina e per via dei chiari profili di incostituzionalità che una prassi non sorretta da alcuna fattispecie giuridica rivela ogni giorno di più. Dell’argomento ci siamo già occupati in almeno due occasioni, sia
In linea di principio, l’assegnazione della casa coniugale rappresenta il punto di svolta negativo di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone la sua completa riorganizzazione economica e sociale che a volte, per le fasce di patrimonio e reddito più basse, può avere esiti anche tragici. Ebbene, metodi e criteri adottati nei tribunali per disciplinare questo naturale portato della separazione coniugale non trovano alcuna corrispondenza normativa nel nostro Ordinamento, per cui risultano essere un vero e proprio “prodotto legislativo” della giurisprudenza di merito gravato da larghissimi profili di incostituzionalità. Infatti, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale, il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito,
Con eccezione di tutti quei casi in cui l’assegnataria dell’immobile coniugale ne sia anche la proprietaria esclusiva (es. per via successoria o per acquisto individuale precedente al matrimonio), allorquando il coniuge fuoriuscito sia proprietario esclusivo o comproprietario l’assenza di un termine temporale a cui sottoporre tale assegnazione, la sua lunghissima durata e la mancanza di un adeguato indennizzo o compensazione economica determinano un abuso del diritto – secondo diversi studiosi, anche una violazione dei diritti umani in capo al soggetto fuoriuscito dalla casa coniugale – poiché tale istituto genera in modo forzoso e senza alcuna motivazione specifica un concreto trasferimento di ricchezza da un soggetto (il coniuge allontanato dalla casa) ad un altro (il coniuge assegnatario).
Tuttavia, l’Ordinamento non può certo permettere che tale impoverimento, in apparenza dovuto “all’interesse della prole”, si protragga per un tempo indefinito senza stabilire un valore economico compensativo, diretto e/o indiretto, che ristori chi è costretto a lasciare la casa, persino quando ne è l’unico proprietario. Dal lato del coniuge assegnatario, infatti, l’assegnazione per un periodo indefinito rientrerebbe in modo perfetto nelle ipotesi di
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà...”. Quindi, persino il Codice Civile prevede che i tribunali debbano tener conto del valore intrinseco di tale assegnazione nel regolare i rapporti economici post-separazione tra i genitori; tuttavia, il primo comma dell’art. 337 sexies Codice Civile continua a rimanere lettera morta, poichè:
La questione, quindi, assume i contorni di una “requisizione a termine indefinito” dell’usufrutto, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce (coniuge fuoriuscito proprietario o comproprietario) un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo che, se non può – o non vuole essere – stabilito in sede di assegnazione giudiziale per via della imbarazzante disomogeneità territoriale delle sentenze in materia di separazione e divorzio, dovrebbe necessariamente essere annoverato tra i crediti di natura fiscale, calcolati in ragione d’anno (di mancato utilizzo) e in base a parametri certi, trovando così una sua puntuale valorizzazione tale da compensare doverosamente la “requisizione a termine indefinito” subita dal coniuge fuoriuscito. E non v’è dubbio che debba essere lo Stato a sobbarcarsi la parte maggiore o la totalità di questo onere – in termini di maggiori deduzioni per il
contribuente e di minori entrate fiscali – poiché la requisizione dell’usufrutto in capo al coniuge fuoriuscito risponderebbe ad un principio generale (l’interesse dei minori e/o del c.d. coniuge “più debole”) in rispetto del quale nei tribunali si permette che una categoria di persone titolare di diritti venga di fatto impoverita (in modo spesso irreversibile) a vantaggio di un’altra categoria e, in tal modo, venga violata la nostra Costituzione agli articoli 3 (commi I e II), 23, 36 (comma I), 42 (comma II) e 47 (comma II).
Una soluzione alternativa, ma insufficiente, potrebbe essere quella di riconoscere in capo al coniuge fuoriuscito un credito certo – facilmente calcolabile in base al periodo di effettivo utilizzo esclusivo da parte del coniuge assegnatario – da monetizzare in occasione della futura vendita, volontaria o forzata, dell’immobile coniugale, ma questa misura troverebbe applicazione solo per le case acquisite dai coniugi in comproprietà o comunque ricadenti nel regime della comunione, e non in tutti quei casi di immobili di proprietà esclusiva del coniuge fuoriuscito ma ugualmente assegnati alla ex moglie; a meno che non si riconosca la possibilità di poter utilizzare tale credito in forma esecutiva anche in modo forzoso (es. attraverso il pignoramento di un quinto degli emolumenti del coniuge assegnatario, qualora abbia reddito).
Di certo, l’attuale sistema illiberale di regolare le disponibilità patrimoniali nelle separazioni necessita di un intervento normativo urgente al fine di rimuovere illegittimi trasferimenti di ricchezza da un soggetto all’altro e, nei casi più gravi, evidenti induzioni alla povertà. Il coniuge assegnatario, infatti, durante il periodo di godimento esclusivo della casa coniugale ricava un indubbio vantaggio economico perfettamente quantificabile in base ai valori locativi espressi dal mercato immobiliare nel periodo che va dall’assegnazione giudiziale al momento della perdita dei requisiti (es. convivenza more uxorio e/o figli diventati economicamente indipendenti). Tali valori, peraltro, vengono
cristallizzati da autorevoli uffici studi di natura pubblicistica e privatistica (a titolo di esempio: Banca D’Italia, Nomisma, grandi reti di intermediazione immobiliare) e persino dalla Agenzia delle Entrate, la quale pubblica periodicamente i dati del suo Osservatorio Immobiliare (O.M.I.). Quest’ultimo database, sebbene non dia quotazioni in tempo reale – sono disponibili, quartiere per quartiere di ogni comune italiano, quelli del semestre precedente – costituisce una banca dati molto affidabile anche per determinare lo “storico” dei valori espressi negli anni precedenti, dando così alla magistratura di merito parametri semplici e di facile verifica che non richiedono l’ausilio di consulenti tecnici di ufficio (CTU).
Ovviamente, l’architrave di un simile sistema di equità rimane comunque l’apposizione di un termine al godimento esclusivo della casa coniugale, eventualmente prorogabile su richiesta di parte e solo per gravissime motivazioni (es. malattia grave del coniuge assegnatario o di un figlio convivente). Solo così, infatti, si attribuirebbe alla assegnazione della casa coniugale la sua naturale caratteristica di strumento a tempo determinato (e non indefinito) e si sanerebbero così gli effetti di decisioni che incidono negativamente sugli individui ed anche sul patrimonio familiare da trasmettere alle generazioni successive. Peraltro tale ultima misura – l’apposizione del termine massimo – non necessiterebbe di alcun intervento normativo per essere attuata in tutti i tribunali, poiché le attuali modalità di assegnazione della casa sono conseguenza di una prassi di origine giurisprudenziale e, come tali, modificabili in sede di decisione a totale discrezione e “libero convincimento” del magistrato. Tuttavia, se la discrezionalità usata nei tribunali ha prodotto fino ad oggi tale stato di cose, il passaggio parlamentare appare imprescindibile.

L’approfondimento inizierà alle 14:00 con i saluti di Giuseppe Caldiera (nella foto), direttore generale di CUOA, e Francesco Gatto, responsabile del centro di competenza finance della business school. Prenderà poi la parola Marcello Mattiussi, Partner KPMG Advisory, per presentare la relazione “Overview e trend dell’Area Finance: le principali evidenze a livello nazionale e internazionale”. Il pomeriggio continuerà con tre tavole rotonde, ciascuna delle quali prenderà avvio con una breve instant survey rispetto ai temi oggetto di discussione. La prima si intitola “Scenari, analisi predittive, accesso al credito: l’importanza della capacità di pianificazione per orientare le scelte strategiche, gestire le scelte di struttura finanziaria, l’accesso al credito e al sistema finanziario”. La seconda avrà come tema “Il ruolo del Finance nella trasformazione digitale dell’azienda: orientare e guidare processi di cambiamento tecnologico coniugando finanza, tecnologia e strategia”. La terza ed ultima prenderà in esame lo sviluppo dimensionale e la crescita per linee esterne.
Commenta Francesco Gatto (nella foto), Responsabile dell’Area Finance CUOA: “Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una crescente incertezza e da rapidi cambiamenti, il ruolo del CFO è in continua evoluzione. Nel Finance Day abbiamo deciso di porre l’attenzione su alcune sfide cruciali del Finance da qui ai prossimi anni. Impostare e implementare analisi predittive, valutare futuri possibili scenari preparando l’azienda a ciascuno di essi, sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, capire come utilizzare al meglio le risorse dell’intelligenza artificiale, ragionare sulla necessità della crescita e di come avviare percorsi di sviluppo attraverso acquisizione sono tutte indubbiamente capacità e competenze richieste ad un CFO “moderno”.
Evidenziando che circa il 90% dei diplomati della Scuola ha già fatto il suo ingresso nel 
La business school, di matrice professionale con finalità fortemente collegate al mondo del lavoro, assicura una formazione completa, grazie a una faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti, giornalisti, con esperienza diretta dei diversi mercati. I percorsi in aula, contraddistinti da un approccio pragmatico, orientato al business, uniscono alla teoria delle nozioni la pratica del mondo delle 
Secondo l’analisi recente dell’Ufficio Studi della CGIA, questa restrizione creditizia sta esercitando una pressione senza precedenti sulle PMI, vitali per l’economia dell’area euro. Le banche, rispondendo a un ambiente economico incerto e a regolamentazioni più stringenti, hanno aumentato i requisiti per l’approvazione di prestiti, influenzando direttamente la liquidità e la capacità di crescita delle PMI. Nello specifico, da agosto 2022 ad agosto 2023 si è registrata una marcata diminuzione degli impieghi bancari vivi verso le imprese italiane, con un calo del 7,7% rispetto all’anno precedente, pari a una contrazione di 55,8 miliardi di euro. Questa riduzione ha colpito in modo più accentuato le piccole imprese con meno di 20 dipendenti (che rappresentano circa il 98% del totale delle imprese in Italia), con un calo dell’8,7%, mentre le imprese di dimensioni maggiori hanno registrato una diminuzione leggermente inferiore, del 7,5%.
Sulla base della analisi della CGIA, secondo Giordano Guerrieri sono almeno tre le cause principali di questa restrizione creditizia, tutte strettamente interconnesse. La prima causa è l’aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, che ha reso il debito più costoso. A ciò si aggiunge il fatto che il calo dei volumi di credito è legato anche al rallentamento del Pil nazionale, che ha comportato una diminuzione della domanda di prestiti e come terza causa la ridotta liquidità delle banche dovuta alla necessità di restituire alla BCE i fondi Tltro, per un totale di 174 miliardi di euro entro settembre 2024.
Di fronte a questa situazione critica, che ha portato molte banche a limitare il credito alle imprese, esistono tuttavia alcune soluzioni concrete per sostenere le PMI. Tra queste troviamo ad esempio la possibilità di un aumento delle garanzie statali sui prestiti alle PMI, al fine di ridurre il rischio percepito dalle banche e facilitare l’accesso al credito. Un’altra possibilità è data dall’introduzione di incentivi fiscali per le banche che offrono condizioni di prestito favorevoli alle PMI, incoraggiando così un maggiore flusso di credito verso questo settore. Non bisogna dimenticare che, “In una situazione di credit crunch, le imprese possono e devono ricorrere alla finanza agevolata e agli strumenti di finanza alternativa, come il crowdfunding o il peer-to-peer lending, che possono offrire alle PMI opzioni di finanziamento più flessibili”, spiega Guerrieri.
Per superare l’attuale crisi di liquidità e assicurare alle PMI dell’Eurozona le risorse necessarie per prosperare e sostenere l’economia, è necessario un approccio proattivo e coordinato, sia da parte delle PMI, che devono abbandonare la mentalità bancocentrica e aprirsi alle valide alternative disponibili per ottenere liquidità, sia da parte di istituzioni europee, stati membri, settore bancario e governi, che devono collaborare per fornire costantemente soluzioni utili a superare il credit crunch. 


Verso la fine degli anni ’70, il meeting di stampo anglosassone si era già affermato anche da noi, e con esso il sistema di condivisione degli obiettivi che aumentava il consenso dei dirigenti e la produttività dei collaboratori, ma imponeva un nuovo codice di comportamento, in cui la puntualità diventava segno di rispetto per tutti. Purtroppo, in Italia il recepimento di questo strumento di conduzione dei gruppi di lavoro si è sempre scontrato con i costumi nazionali, e questo contrasto tra teoria della puntualità e tolleranza del ritardo si è trascinata fino ai giorni nostri. Infatti, se i ritardatari vengono bonariamente attesi da coloro che sono arrivati in orario, si innesca un circolo vizioso, in base al quale anche la categoria dei “puntuali” sarà implicitamente sollecitata a credere che, in quel gruppo di lavoro, la puntualità non è un valore importante, e potrebbero arrivare in ritardo anche loro in occasione delle riunioni successive, perchè “tanto si può fare”.
Pertanto, il manager che convoca le riunioni ha un ruolo profondamente educativo, quasi come un genitore con i propri figli; i colleghi, però, non sono figli piccoli a cui impartire ordini, ma adulti di cui guadagnare il consenso. Del resto, organizzare una riunione non è un lavoro da poco. Infatti, bisogna trasmettere informazioni importanti e di prima mano, che diano al team nuovi strumenti di lavoro e vantaggi operativi concreti, sia in termini motivazionali che strettamente commerciali; per cui, l’incontro va attentamente pianificato, con un ordine del giorno adeguato e un programma fisiologicamente ragionevole, adattato alle caratteristiche della maggior parte dei partecipanti: è importante valutare
chi dovrà partecipare alla riunione, tutti devono essere coinvolti veramente nell’argomento specifico. Naturalmente, chi coordina la riunione deve essere sempre in orario e chiedere ai partecipanti di avvisare di eventuali ritardi o assenze, che sono il vero ostacolo contro una riunione veramente utile per tutti. Secondo un sondaggio dell’Università della Nord Carolina, condotto su 195 lavoratori statunitensi, più di un terzo delle riunioni inizia dopo l’orario fissato o è in qualche modo disturbato dai ritardatari, con una perdita stimata per le aziende USA di 37 miliardi di dollari l’anno in produttività e ricavi.
Parlando di soluzioni per limitare i ritardi di inizio riunione, la prima di tutte è quella di stabilire un orario che dia ai partecipanti la possibilità di poter gestire gli imprevisti e di evitare l’uso delle classiche scuse da “ingorgo stradale” o da guasto alla suoneria della sveglia: 9:30/10.00 del mattino, oppure 14.30/15.00 del pomeriggio. La seconda soluzione è quella di comunicare la data e l’ora con largo anticipo, non senza trasmettere un promemoria via e-mail e/o WhattsApp uno o due giorni prima. Inoltre, è importante che il manager condivida con tutti, alla prima riunione, le regole in base alle quali le riunioni successive verranno gestite. Fatto questo, egli avrà la legittimazione a far rispettare tali regole, in nome di tutti, nei confronti di chi è in ritardo. Usare bonarietà nei loro confronti, infatti, potrebbe infastidire i partecipanti puntuali, e creare attorno alle riunioni del manager un clima di sfiducia che non potrà mai essere recuperato.
Il tempo è importante sia all’inizio della riunione, sia alla fine. Prolungare una riunione, per quanto possa sembrare importante al manager, viene istintivamente vissuto come una fastidiosa perdita di tempo, anche perché i partecipanti avranno già altri impegni fissati per il dopo-meeting e inevitabilmente andranno via a riunione ancora in corso, dando a tutti la sensazione che sia finita e che si venga costretti a rimanere. Per questo motivo, anche se la riunione inizia in ritardo, è bene chiuderla lo stesso all’orario previsto.
Nessuno, tuttavia, si chiede perché alcune persone sono sempre in ritardo, e se si tratti di una “patologia” o solo di un cattivo costume. Pur non rientrando tra le psicopatologie, come ha spiegato a ‘Le Figaro’ la psicologa francese Alexandra Rivière-Lecart, arrivare sempre in ritardo è una tendenza che rileva un problema comportamentale alimentato da cause di tipo pragmatico (es. sonno profondo e difficoltà di sentire il suono della sveglia) e soprattutto da cause di natura psicologica. Certe persone, infatti, tendono istintivamente ad escludere dalla propria organizzazione quotidiana il calcolo dei tempi di spostamento, come se la distanza dal punto A (partenza) ed il punto B (arrivo) in realtà sia un elemento trascurabile (così come i tempi di ricerca del parcheggio). Altre, invece, accumulano ritardo nel tentativo di ottimizzare i tempi e fare di più: se restano alcuni minuti prima di uscire non si muoveranno prima, ma inizieranno a fare altro, così da sfruttare anche quel momento.
Come porre rimedio al problema? Innanzitutto, utilizzando una strategia di correzione “per fasi”:
Gli psicologi consigliano, infine, di concedersi piccole ricompense ogni volta che si è portato a termine un lavoro nel tempo previsto, oppure di avere il coraggio di cancellare un appuntamento per arrivare puntuali almeno a quello seguente. Su tutto, eliminare definitivamente l’opzione “verrò VERSO le 16/17 etc”, poiché il vocabolo “verso” indica imprecisione e incertezza, e invita al ritardo sia il professionista che il cliente, distruggendo qualunque strategia correttiva.
Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.
IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
Il passaggio generazionale di azienda è un fenomeno piuttosto comune in qualunque ambito di impresa, e quindi qualunque sia la sua dimensione sul mercato. In generale, il passaggio del comando (o della proprietà) di una azienda rappresenta uno dei momenti più delicati della sua storia, poiché intervengono esigenze di tipo personale, familiare e patrimoniali che, a seconda della forma societaria, della dimensione aziendale e del grado di maturità imprenditoriale raggiunto dai discendenti dei fondatori, possono essere prevalenti su quelle più esclusivamente di mercato, tanto da determinare anche la “premorienza” dell’impresa proprio nel momento in cui essa, invece, dovrebbe garantire ai discendenti continuità di occupazione, reddito e prosperità.
Non è un caso, infatti, che in Italia solo poche aziende sopravvivono dopo la prima generazione, e pochissime arrivano alla terza. Inoltre, nei prossimi cinque anni un’azienda familiare su cinque – in particolare le micro-aziende – dovrà affrontare il tema del passaggio generazionale, e nell’attuale congiuntura economica ci sono tutte le premesse affinchè il tasso medio di trasmissione possa peggiorare. Pertanto, laddove non sia possibile attuare un processo di successione familiare e garantire la continuità aziendale, serve valutare l’inserimento dei nuovi gestori, attraverso i quali effettuare un graduale passaggio di consegne, o la vendita diretta dell’impresa a terzi, con tutto ciò che consegue in termini di valutazione di mercato.
Con esclusione delle aziende quotate in borsa, il cui valore è massimamente determinato dal prezzo delle azioni moltiplicato per la quota di controllo (o totalitaria) che si intende vendere/acquistare, il controvalore di cessione di una qualunque altra impresa dipende da alcuni parametri e dalla applicazione di diverse metodologie. Per una micro-impresa, in particolare, bisogna tenere conto della estrema “volatilità” dei risultati aziendali da un anno all’altro, della sensibilità del suo fatturato rispetto alla congiuntura economica e, negli ultimi quindici anni, rispetto all’innovazione tecnologica. Come sappiamo, le micro-imprese – da non confondersi con le piccole imprese – sono quelle attività di tipo imprenditoriale con un numero di dipendenti da 1 a 10 e con un volume d’affari fatturato che non supera i 2 milioni di euro annuali (requisiti raccomandati nella circolare
Ne discende che nella micro impresa sono considerati dipendenti anche i titolari della stessa, ossia i soci che offrono il loro contributo lavorativo, per cui vendere una impresa di tali dimensioni non è affatto semplice. In ogni caso, esistono delle attività “preparatorie” che servono a rassicurare i potenziali acquirenti, come quella di rendere ineccepibile la tenuta dei libri contabili – nota dolente di molte imprese di questo calibro – rafforzare le finanze aziendali (ad esempio riducendo l’indebitamento) ed effettuare ulteriori investimenti per rendere forte l’azienda e la sua reputazione sul mercato locale e/o nazionale. Infatti, nella vendita di una azienda entrano in gioco una serie di professionisti tra commercialisti e specialisti della valutazione aziendale a supporto del potenziale compratore, per cui risulta essere fondamentale intensificare la collaborazione con il proprio fiscalista per assicurare ai terzi che le informazioni finanziarie siano inappuntabili.
In genere, qualunque compratore vorrà vedere almeno tre anni di bilanci e rendiconti finanziari su tutte le entrate della società, poiché eventuali inesattezze o – peggio ancora – irregolarità formali, per quanto minime, verrebbero interpretate negativamente dall’acquirente. Quest’ultimo, peraltro, applicherà diversi metodi per la corretta valutazione dell’azienda da acquistare. Il primo di questi è quello del “Flusso di cassa attualizzato”, con il quale si calcola il valore attuale dei flussi di cassa futuri di un’azienda, scontati in base al rischio
connesso all’acquisto dell’azienda stessa. Il secondo è quello del Reddito, che mostra la redditività futura di un’azienda tenendo conto del flusso di cassa e del ROI annuale (Return On Investment). Un terzo metodo è quello del Patrimonio, che si ottiene calcolando il valore netto delle attività di un’azienda, sia materiali che immateriali, meno il valore delle sue passività. Il quarto metodo è quello relativo al Mercato, con il quale si calcola il valore dell’azienda in base agli acquisti e alle vendite di società comparabili all’interno dello stesso settore.







