Ottobre 6, 2024
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La pianificazione della Longevity e le relazioni affettive: legati e forme testamentarie

Per il consulente patrimoniale il supporto ai clienti nella programmazione del “dopo di noi” rientra sempre più spesso nel proprio ruolo di impulso alla soluzione di aspetti delicati della sfera familiare.

La pianificazione della Longevity potrebbe riservare una particolare attenzione a quelle relazioni affettive che, pur non essendo legati da vincoli di parentela e non trovando così immediata previsione nella legge, sono ugualmente importanti – a volte più importanti di tante relazioni strettamente parentali – poiché generati da una stabile convivenza o da fraterna amicizia. Non sono rare, infatti, le disposizioni testamentarie che prevedono lasciti (c.d. legati) a favore di persone estranee alla famiglia di origine ma che si sono distinte nel lungo periodo per amore, affetto o amicizia incondizionata verso il testatore.

In estrema sintesi, un legato testamentario esprime la volontà di un individuo di assegnare, per mezzo del testamento, alcuni beni o denaro o altre utilità economiche (es. crediti verso terzi, rendite alimentari a tempo determinato/indeterminato) a specifici soggetti. Con un legato, il testatore può destinare gioielli, proprietà immobiliari, singole opere d’arte o intere collezioni, somme di denaro e persino intere aziende a individui che intende favorire in maniera particolare. la differenza tra l’eredità in senso stretto e il legato risiede nel fatto che la prima prevede il trasferimento dell’intero patrimonio (o frazione di esso) agli eredi, i quali assumono sia i diritti che gli obblighi del de cuius, ivi compresi i debiti; mentre il secondo consente di assegnare beni o altri diritti senza che il beneficiario del legato sia tenuto a farsi carico dei debiti afferenti l’asse ereditario.

Il legato, in pratica, ha notevole similitudine con una polizza vita con designazione dei beneficiari, i quali ricevono il denaro “superando” di norma (anche se non puntualmente) le regole e le lungaggini della successione. Del resto, come per le polizze, quando un legato concerne la proprietà di un bene individuato con precisione o un diritto reale, il trasferimento di tali beni al beneficiario (c.d. legatario) avviene automaticamente all’atto della morte del testatore. Il legatario, quindi, diventa immediatamente proprietario dei beni assegnati anche se non è a conoscenza dell’esistenza del legato stesso, e ha diritto di entrarne in possesso a meno che non rinunci espressamente per via di eventuali svantaggi o oneri associati a quei beni (es. ristrutturazione urgente di un immobile oggetto del legato per evitare danni a terzi).

Se il testatore ha redatto il testamento in modo attento, l’esistenza del legato non potrà ledere i diritti degli eredi in nessun modo. Può accadere, tuttavia, che la previsione di un legato e soprattutto il suo valore economico possano rivelarsi lesivi della quota di legittima riservata ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza dei secondi, i nipoti in linea retta). In questi casi, il legato potrebbe essere impugnato dai legittimari con l’azione di riduzione, volta a riportare la quota di legittima al suo valore di legge e a ridurre il legato dell’equivalente differenza.

Ma se il legato testamentario rappresenta comunque un meno frequente e tipico dei patrimoni più ingenti, maggiore attenzione va dedicata alla pianificazione della Longevity per tutte quelle famiglie che sono state in qualche modo disgregate da separazioni e divorzi – in netto aumento anche in età già matura – e che, all’atto della morte del testatore, presentano caratteristiche disomogenee e nuovi nuclei familiari, che spesso non sono formalizzati attraverso un matrimonio ma da una stabile convivenza. Infatti, chi divorzia in età matura ragionevolmente potrebbe non sopravvivere al nuovo convivente, e questi potrebbe non ricevere alcuna tutela alla sua morte. Inoltre, particolare attenzione alla pianificazione deve essere prestata da qualunque professionista – e dal diretto interessato – a coloro che vivono la separazione ma non sono ancora approdati al divorzio, poiché in quel caso proprio il divorzio diventa il primo passo fondamentale per eliminare l’ex coniuge dal novero dei legittimari e programmare la Longevity con maggiore serenità.

Il convivente superstite, alla morte del proprio compagno non ancora divorziato, potrebbe rimanere nella di lui casa di proprietà per poco tempo (due o tre anni al massimo). Ma c’è di più: anche in caso di divorzio il convivente non ha alcun diritto successorio, nemmeno nel caso la convivenza sia di lunghissima data e fosse padre o madre di un figlio sopraggiunto. Pertanto, la prima cosa da fare per proteggere i nuovi affetti è un testamento, che si potrà cancellare o modificare in qualsiasi momento e sarà l’unico modo per poter disporre una parte delle proprie sostanze a favore anche di persone non legittimarie facendo leva sulla cosiddetta quota disponibile, ossia la percentuale del proprio patrimonio, variabile a seconda del numero di eredi necessari (da un quarto a metà della massa ereditaria), che può essere destinata a chiunque non faccia parte della propria linea parentale, come un convivente.

La redazione di un testamento, nonostante consenta di risolvere parecchi problemi a chi resta dopo di noi, è una precauzione ancora troppo poco utilizzata in Italia, con percentuali bassissime. E se è vero che al testamento è associata la “complicanza” di dover richiedere il supporto di un professionista (notaio, avvocato), tutti dovrebbero sapere che esiste anche il Testamento olografo, e cioè quello scritto e tenuto privatamente, alla portata di tutti. E’ sufficiente – ma non sicuro nè efficace, dato l’alto rischio di occultamento o manomissione –  scrivere questo tipo di testamento a mano, datarlo e firmarlo. Il Testamento pubblico, invece, viene scritto dal testatore presso un notaio alla presenza di due testimoni, registrato e inviato all’Archivio Notarile.

Altra cosa è il Testamento segreto, che viene scritto privatamente (anche al computer) e firmato dal testatore, ma viene sigillato e consegnato a un notaio. Tale forma testamentaria –usata molto raramente – è diversa dal testamento olografo, poiché dà al testatore la garanzia che il suo testamento non verrà mai smarrito, distrutto o falsificato da terzi soggetti. In più, dal momento che deve essere consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni, esso è l’unico in grado di garantire la totale segretezza delle disposizioni testamentarie, in quanto né il notaio né i testimoni vengono a conoscenza delle stesse, diversamente da ciò che accade per il testamento pubblico. Il testamento segreto può essere consegnato al notaio già sigillato, ma le numerose formalità di questa particolare modalità testamentaria quasi impongono l’ausilio del notaio anche per l’apposizione del sigillo e soprattutto per la redazione del verbale di consegna, sottoscritto sia dal testatore che dai due testimoni.

In definitiva, per il consulente patrimoniale il supporto ai clienti nella programmazione del “dopo di noi” rientra sempre più spesso nel proprio ruolo di impulso alla soluzione di aspetti delicati della sfera familiare. Dialogare con il capofamiglia su questi temi non può che aumentare il grado di fiducia e di reputazione professionale che, oggettivamente, la gestione dei soli valori mobiliari non potrà mai dare. Per farlo, serve ampliare il proprio universo di conoscenze e competenze mediante il confronto costante con gli altri professionisti del patrimonio (avvocati e commercialisti, in primis), in modo tale da non delegare semplicemente la gestione del “cliente inviato” ad altri soggetti e sedersi attorno allo stesso tavolo per delineare le migliori strategia di tutela e pianificazione del patrimonio.

Grandi eredità italiane alla prova dello stile familiare: Berlusconi vs Del Vecchio

La divisione ereditaria di grandi patrimoni può far scoppiare una guerra tra gli eredi, come tra i figli di Del Vecchio, oppure rivelare l’utilità del compromesso, come nel caso degli eredi Berlusconi. 

“La ricchezza logora chi non ce l’ha”, direbbe oggi qualcuno che la sapeva lunga sul potere del denaro (e su quello fine a sé stesso); eppure, nonostante la pioggia di miliardi (di euro) caduta sui rampolli delle due grandi famiglie più patrimonializzate d’Italia – e tra le più ricche d’Europa – quell’aforisma sapientemente adattato per l’occasione sembra non valere affatto per ciò che riguarda le vicende ereditarie degli eredi di Leonardo Del Vecchio, ancora in eterna lotta a distanza di due anni abbondanti dalla morte del fondatore di Luxottica. Invece, per i figli di Silvio Berlusconi la ricchezza del capostipite non ha prodotto grossi attriti in sede ereditaria, e la fase della successione, a differenza dei Del Vecchio, si è chiusa abbastanza rapidamente e in serenità.

L’eredità Berlusconi è certamente un “caso di scuola” sul corretto utilizzo della normativa nello studio della pianificazione successoria e del conseguente carico fiscale. La cosa non sorprende affatto, poiché Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la sua ostilità per le imposte di successione – che definiva “immorali” – e, pertanto, deve aver studiato a lungo come poter far sì che i suoi eredi fossero gravati dal minor carico impositivo possibile dopo la sua dipartita. Infatti, secondo i dati del Gc Wealth Project (progetto attuato in condivisione tra City University di New York e Università di Roma Tre), l’Italia ha una delle più basse percentuali di incasso da successioni in confronto alle entrate erariali: lo 0,11% nel 2019, contro lo 0,41% degli Usa, lo 0,50% della Germania e l’1,39% della Francia. Ciò è dovuto al sistema di imposte più generoso – a cui Berlusconi durante i suoi governi ha dato un contributo determinante – di tutta Europa, tanto che l’Italia è giustamente definita come il “paradiso fiscale delle successioni”, e per tale motivo riceve continue pressioni dai paesi c.d. “frugali” del Vecchio Continente, ossia quelli del Nord Europa.

Alla sua morte, il patrimonio di Silvio Berlusconi si attestava a circa 6,8 miliardi di dollari ed era in gran parte legato ai suoi investimenti in Fininvest, MediaForEurope, Mondadori, Banca Mediolanum, diverse società immobiliari, il teatro Manzoni di Milano e l’AC Monza, che milita in Serie A. Secondo le norme sulla successione, nel caso della famiglia Berlusconi i due terzi dell’eredità sono stati divisi in parti uguali tra i figli, mentre il restante terzo, ossia la quota disponibile, è stato attribuito in testamento a Marina e Pier Silvio Berlusconi, che così hanno ricevuto una quota ereditaria dal valore di circa 1,9 miliardi di dollari ciascuno (26,5%). Gli altri figli Barbara, Eleonora e Luigi, invece, detengono il 15,6% a testa. Tutti gli immobili che Berlusconi possedeva in Italia e all’estero al di fuori di Fininvest sono stati distribuiti in parti uguali tra i cinque figli.

Nonostante queste sensibili differenze di trattamento tra figli di “primo e secondo letto”, nessun attrito è stato registrato tra gli eredi, neanche quando si è trattato di confrontarsi con i legati testamentari lasciati da Silvio al fratello Paolo (100 milioni), a Marta Fascina (100 milioni) e a Marcello Dell’Utri (30 milioni). Al contrario, tutti i fratelli sono andati in modo spedito a chiudere la successione dei circa 6 miliardi di euro ricevuti sfruttando la legge italiana e chiedendo l’esenzione fiscale per il passaggio delle 4 holding cui fa capo il 61,2% di Fininvest con cui il Cavaliere controllava la società e il gruppo. Dal momento in cui le tasse di successione vanno calcolate in base al patrimonio netto di 458 milioni di euro (certificato dal notaio Mario Notari di Milano – 423 milioni le 4 holding e 35 milioni i beni immobili), l’esenzione fiscale ha consentito agli eredi di Berlusconi di pagare al fisco una somma inferiore ai 90.000 euro di imposta di registro, ossia circa 16.000 euro ad erede.

Questo è accaduto perché il Testo Unico sull’imposta di successione del 1990 prevede che i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta… a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni”. E così, i cinque fratelli Berlusconi si sono accordati a non cedere le quote della società, ossia “il grosso” dell’eredità, per i prossimi 5 anni. In teoria, se Piersilvio e Marina evitassero di cedere alla tentazione di entrare in politica, il patrimonio e le aziende del gruppo potrebbero sopravvivere per lungo tempo alla dipartita del fondatore; oppure, come sostengono i bene informati, è così forte il timore di una “vendetta postuma” di una certa parte della Politica verso la famiglia del Cavaliere, che l’ingresso in Politica è visto come un mezzo necessario per la sopravvivenza. Probabilmente la verità sta nel mezzo, con i due fratelli maggiori che potrebbero decidere di rimanere nell’ombra del partito fondato dal padre, per influenzare la vita politica evitando però gli eccessi per cui Berlusconi è stato odiato/amato dagli italiani.

In ogni caso, la famiglia Berlusconi è già avanti nei suoi programmi di sviluppo e, ad oggi, il valore delle partecipazioni aziendali degli eredi è anche aumentata sensibilmente. In casa Del Vecchio, invece, la successione non è ancora stata chiusa nonostante il lungo tempo trascorso dalla morte di Leonardo, il quale probabilmente aveva previsto tutto e con largo anticipo aveva nominato a vita i cinque amministratori di Delfin, la finanziaria di famiglia che possiede la maggioranza relativa di EssiLux e Covivio, oltre alle partecipazioni in Mediobanca, Generali e Unicredit (in tutto un patrimonio valutato circa 33 miliardi di dollari). Gli otto eredi, cui è toccato in sorte un patrimonio di circa 4 miliardi a testa, sono impegnati in una guerra intestina che rischia di distruggere quanto di buono aveva fatto il predecessore in circa 60 anni di attività ai massimi livelli imprenditoriali. In più, anche in seguito al clamore suscitato dalle tensioni tra eredi, il fisco francese ha avviato indagini sulla costellazione aziendale Del Vecchio, poiché ritiene che l’ultima residenza del fondatore non fosse Montecarlo ma Beaulieu-Sur-Mer, in Francia.

Quest’ultima “sfumatura” è di importanza fondamentale, perché nel principato di Monaco la tassa di successione per i parenti diretti è nulla, mentre in Francia può arrivare anche al 60%, e per gli eredi sarebbe una catastrofe capace di trascinare la holding EssiLux, a causa dell’importo elevatissimo delle imposte di successione, sotto il controllo francese. Infatti, oggi EssiLux è già un colosso italo-francese che vale 75 miliardi di euro, ma con il comando in Italia, e questo ai francesi, desiderosi di aggiungere anche la creatura di Del Vecchio tra i gioielli soffiati all’Italia, non piace affatto.

In definitiva, due stili familiari differenti tra gli eredi del Cavaliere e quelli di Del Vecchio. Unità di intenti da una parte, disaccordo dall’altra. Due stili familiari sviluppatisi all’interno delle rispettive mura domestiche per motivi che mai conosceremo, ma che nel caso dei figli di Del Vecchio possiamo individuare nelle notevoli differenze di età tra di loro (si va da un diciottenne ad un ultrasessantenne), che certamente non hanno favorito omogeneità di vedute e facilità di dialogo. Eppure, le pretese della Francia in merito alla questione della residenza effettiva del patron al momento della morte dovrebbero unire la famiglia in una unica battaglia comune. E’ logico pensare che anche all’interno della famiglia Berlusconi possano essersi verificati piccoli attriti e differenze di vedute tra gli eredi, ma tutto si è risolto rapidamente e soprattutto senza alcuna esposizione pubblica. Non è una differenza da poco.

Separazione coniugale e assegnazione della casa familiare, un sistema illiberale a danno dei patrimoni

Ad un esame attento, l’assegnazione della casa familiare ad un solo coniuge rivela gravissime incongruenze giuridiche che amplificano i danni economico-patrimoniali conseguenti alla separazione.

Di Alessio Cardinale

Il tema della protezione del patrimonio ha una sua evidenza importante in alcuni casi specifici, allorquando un improvviso fattore esterno (es. insorgenza di un credito da danno cagionato a terzi) o interno alla famiglia (separazione e divorzio) genera dei rischi sicuramente prevedibili ma fino a quel momento non affrontati con le dovute cautele e con sufficiente programmazione. In particolare, quando la coppia si disgrega, si verifica un certo livello di indebolimento patrimoniale che spesso si rivela irreversibile, anche in termini prospettici. Eppure, non dovrebbe essere così, e gli obiettivi di conservazione degli asset a beneficio delle generazioni successive non dovrebbero venir meno neanche in questa occasione.

Il tema in questione è piuttosto delicato per via dei gravissimi risvolti sociali che esso determina e per via dei chiari profili di incostituzionalità che una prassi non sorretta da alcuna fattispecie giuridica rivela ogni giorno di più. Dell’argomento ci siamo già occupati in almeno due occasioni, sia in chiave esclusivamente giuridica che sotto l’aspetto più pratico; oggi “chiudiamo il cerchio” con un approfondimento sugli effetti economici e patrimoniali di questa prassi nel periodo che intercorre dall’assegnazione giudiziale al momento in cui decadono i presupposti che ne hanno determinato la decisione. In particolare, ci concentreremo anche sui principi di alcune possibili soluzioni normative e/o di semplice approccio giurisprudenziale che potrebbero restituire equità ad un “istituto” caratterizzato da forti sperequazioni ai danni di una sola categoria di soggetti e, soprattutto, ai danni del patrimonio familiare.

In linea di principio, l’assegnazione della casa coniugale rappresenta il punto di svolta negativo di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone la sua completa riorganizzazione economica e sociale che a volte, per le fasce di patrimonio e reddito più basse, può avere esiti anche tragici. Ebbene, metodi e criteri adottati nei tribunali per disciplinare questo naturale portato della separazione coniugale non trovano alcuna corrispondenza normativa nel nostro Ordinamento, per cui risultano essere un vero e proprio “prodotto legislativo” della giurisprudenza di merito gravato da larghissimi profili di incostituzionalità. Infatti, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale, il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, qualunque tentativo di trovare una catalogazione nelle fonti del diritto fallisce miseramente.

Con eccezione di tutti quei casi in cui l’assegnataria dell’immobile coniugale ne sia anche la proprietaria esclusiva (es. per via successoria o per acquisto individuale precedente al matrimonio), allorquando il coniuge fuoriuscito sia proprietario esclusivo o comproprietario l’assenza di un termine temporale a cui sottoporre tale assegnazione, la sua lunghissima durata e la mancanza di un adeguato indennizzo o compensazione economica determinano un abuso del diritto – secondo diversi studiosi, anche una violazione dei diritti umani in capo al soggetto fuoriuscito dalla casa coniugale – poiché tale istituto genera in modo forzoso e senza alcuna motivazione specifica un concreto trasferimento di ricchezza da un soggetto (il coniuge allontanato dalla casa) ad un altro (il coniuge assegnatario).

Tuttavia, l’Ordinamento non può certo permettere che tale impoverimento, in apparenza dovuto “all’interesse della prole”, si protragga per un tempo indefinito senza stabilire un valore economico compensativo, diretto e/o indiretto, che ristori chi è costretto a lasciare la casa, persino quando ne è l’unico proprietario. Dal lato del coniuge assegnatario, infatti, l’assegnazione per un periodo indefinito rientrerebbe in modo perfetto nelle ipotesi di ingiustificato arricchimento previste dal Codice Civile (art. 2041), con la sola differenza che in questo caso è un tribunale (e non una legge dello Stato) a determinare discrezionalmente le attuali e inique modalità di applicazione dell’art. 337 sexies Codice Civile, secondo il quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà...”. Quindi, persino il Codice Civile prevede che i tribunali debbano tener conto del valore intrinseco di tale assegnazione nel regolare i rapporti economici post-separazione tra i genitori; tuttavia, il primo comma dell’art. 337 sexies Codice Civile continua a rimanere lettera morta, poichè:
1) nessun parametro di valorizzazione della casa coniugale viene tenuto in considerazione dai magistrati civili nelle proprie decisioni (nemmeno in via generica o di semplice principio), e
2) la casa viene assegnata alla ex moglie (e non ai figli) per lunghissimo tempo anche quando la proprietà esclusiva è dell’ex marito.

Pertanto, neanche il c.d. valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto e a tempo indeterminato genera una gravissima compressione del diritto di proprietà del tutto simile alla perdita di fatto dell’usufrutto, che è un diritto reale ed ha un notevole valore economico calcolato in base a dei coefficienti specifici. Tale ultima tesi è sorretta da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali l’ex marito che entra arbitrariamente nella casa assegnata alla ex moglie rischia, appunto, una condanna per violazione di domicilio, essendogli inibita qualsiasi forma di fruizione.

La questione, quindi, assume i contorni di una “requisizione a termine indefinito” dell’usufrutto, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce (coniuge fuoriuscito proprietario o comproprietario) un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo che, se non può – o non vuole essere – stabilito in sede di assegnazione giudiziale per via della imbarazzante disomogeneità territoriale delle sentenze in materia di separazione e divorzio, dovrebbe necessariamente essere annoverato tra i crediti di natura fiscale, calcolati in ragione d’anno (di mancato utilizzo) e in base a parametri certi, trovando così una sua puntuale valorizzazione tale da compensare doverosamente la “requisizione a termine indefinito” subita dal coniuge fuoriuscito. E non v’è dubbio che debba essere lo Stato a sobbarcarsi la parte maggiore o la totalità di questo onere – in termini di maggiori deduzioni per il contribuente e di minori entrate fiscali – poiché la requisizione dell’usufrutto in capo al coniuge fuoriuscito risponderebbe ad un principio generale (l’interesse dei minori e/o del c.d. coniuge “più debole”) in rispetto del quale nei tribunali si permette che una categoria di persone titolare di diritti venga di fatto impoverita (in modo spesso irreversibile) a vantaggio di un’altra categoria e, in tal modo, venga violata la nostra Costituzione agli articoli 3 (commi I e II), 23, 36 (comma I), 42 (comma II) e 47 (comma II).

Una soluzione alternativa, ma insufficiente, potrebbe essere quella di riconoscere in capo al coniuge fuoriuscito un credito certo – facilmente calcolabile in base al periodo di effettivo utilizzo esclusivo da parte del coniuge assegnatario – da monetizzare in occasione della futura vendita, volontaria o forzata, dell’immobile coniugale, ma questa misura troverebbe applicazione solo per le case acquisite dai coniugi in comproprietà o comunque ricadenti nel regime della comunione, e non in tutti quei casi di immobili di proprietà esclusiva del coniuge fuoriuscito ma ugualmente assegnati alla ex moglie; a meno che non si riconosca la possibilità di poter utilizzare tale credito in forma esecutiva anche in modo forzoso (es. attraverso il pignoramento di un quinto degli emolumenti del coniuge assegnatario, qualora abbia reddito).

Di certo, l’attuale sistema illiberale di regolare le disponibilità patrimoniali nelle separazioni necessita di un intervento normativo urgente al fine di rimuovere illegittimi trasferimenti di ricchezza da un soggetto all’altro e, nei casi più gravi, evidenti induzioni alla povertà. Il coniuge assegnatario, infatti, durante il periodo di godimento esclusivo della casa coniugale ricava un indubbio vantaggio economico perfettamente quantificabile in base ai valori locativi espressi dal mercato immobiliare nel periodo che va dall’assegnazione giudiziale al momento della perdita dei requisiti (es. convivenza more uxorio e/o figli diventati economicamente indipendenti). Tali valori, peraltro, vengono cristallizzati da autorevoli uffici studi di natura pubblicistica e privatistica (a titolo di esempio: Banca D’Italia, Nomisma, grandi reti di intermediazione immobiliare) e persino dalla Agenzia delle Entrate, la quale pubblica periodicamente i dati del suo Osservatorio Immobiliare (O.M.I.). Quest’ultimo database, sebbene non dia quotazioni in tempo reale – sono disponibili, quartiere per quartiere di ogni comune italiano, quelli del semestre precedente – costituisce una banca dati molto affidabile anche per determinare lo “storico” dei valori espressi negli anni precedenti, dando così alla magistratura di merito parametri semplici e di facile verifica che non richiedono l’ausilio di consulenti tecnici di ufficio (CTU).

Ovviamente, l’architrave di un simile sistema di equità rimane comunque l’apposizione di un termine al godimento esclusivo della casa coniugale, eventualmente prorogabile su richiesta di parte e solo per gravissime motivazioni (es. malattia grave del coniuge assegnatario o di un figlio convivente). Solo così, infatti, si attribuirebbe alla assegnazione della casa coniugale la sua naturale caratteristica di strumento a tempo determinato (e non indefinito) e si sanerebbero così gli effetti di decisioni che incidono negativamente sugli individui ed anche sul patrimonio familiare da trasmettere alle generazioni successive. Peraltro tale ultima misura – l’apposizione del termine massimo – non necessiterebbe di alcun intervento normativo per essere attuata in tutti i tribunali, poiché le attuali modalità di assegnazione della casa sono conseguenza di una prassi di origine giurisprudenziale e, come tali, modificabili in sede di decisione a totale discrezione e “libero convincimento” del magistrato. Tuttavia, se la discrezionalità usata nei tribunali ha prodotto fino ad oggi tale stato di cose, il passaggio parlamentare appare imprescindibile.

Donazioni di denaro ai figli. Genitori e nonni, bonifici e cointestazioni vanno fatti a regola d’arte

Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi. 

di Adriana Cardinale

Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni

Se è già stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherà su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalità/donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).

E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalità. Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).

I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i più disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrà eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442

Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontà di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserà nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarà soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farà sì che la casa acquistata potrà essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico più atto pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietà del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrà essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validità di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico più atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.

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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietà del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietà del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata più causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.

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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlionipote),
– non sia privo di motivazione.  

Un caso interessante, a metà strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualità di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarà necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.

Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metà di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolarità amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrà dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietà e conferisce ampie possibilità di gestione al figlio delegato.

Separazione e divorzio: il “mistero giuridico” dell’assegnazione della casa coniugale

In sede di separazione, la casa coniugale viene generalmente assegnata alla ex moglie per tempi lunghissimi. Tuttavia, quale sia la natura giuridica di questa prassi rimane un mistero fitto.

Di Alessio Cardinale

Il tema della protezione del patrimonio ha una sua evidenza specifica quando la coppia si disgrega. In tale circostanza, infatti, avviene certamente un indebolimento patrimoniale spesso irreversibile, anche in termini prospettici. Eppure, non dovrebbe essere  così, e gli obiettivi di conservazione degli asset a beneficio delle generazioni successive non dovrebbe venir meno neanche in questa occasione. L’assegnazione della casa coniugale, in particolare, rappresenta il punto di svolta di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone una completa riorganizzazione economica e sociale dell’individuo.

Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà.

A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario.

La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.

Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:
– tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una esecuzione immobiliare forzata;
– ad eccezione del mantenimento diretto, previsto dall’Ordinamento (L. 54/2006 e successive modificazioni) ma accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
– nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
– parimenti, non può parlarsi di confisca, dal momento che non esiste un reato che ne giustifichi l’applicazione, nè di occupazione strumentale, poichè non è la Pubblica Amministrazione a farsene promotrice ma un tribunale a beneficio di un terzo.

In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e  finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.

Grandi patrimoni e ricchi divorzi: che sorte hanno assegno divorzile e casa coniugale alla morte dell’ex?

Alla morte dell’ex marito, la ex moglie titolare di un assegno divorzile può chiedere un assegno a carico dell’eredità, ma solo se è in stato di bisogno. Il diritto di abitazione della casa familiare non si elimina automaticamente.

Di Massimo Bonaventura

In materia di matrimonio, “finchè morte non vi separi” è oggi una formula ritenuta sempre più obsoleta per via delle impietose statistiche sui destini delle coppie in Italia: più di un terzo di esse – ivi comprese quelle ben patrimonializzate – è destinato ineluttabilmente al divorzio che, come tutti i fatti umani, muta i suoi effetti giuridici allorquando l’ex coniuge oberato dell’assegno di mantenimento – ossia l’ex marito – viene a mancare.  Infatti, con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della unione civile, ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge che muore. Tuttavia, l’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede che il coniuge divorziato superstite, già titolare di un assegno divorzile, possa chiedere al tribunale di stabilire un assegno periodico a carico dell’eredità purché si trovi in stato di bisogno.

Pertanto, nel caso in cui entrambi gli ex coniugi abbiano vissuto nel benessere economico e nell’agiatezza anche successivamente al divorzio, si pone un interrogativo profondo sulla effettiva applicazione di questa previsione normativa. Questo perché, innanzitutto, l’assegno da chiedere giudizialmente a carico dell’eredità non è una semplice continuazione di quello che la titolare percepiva mentre l’ex marito era in vita, ma costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che poggia la sua ratio su basi differenti da quelle che sostengono la natura dell’assegno divorzile. Per questo motivo, è necessario un nuovo pronunciamento giudiziale per avere riconosciuta questa misura a carico degli altri eredi e, soprattutto, la sua entità. Sarà il tribunale ad accertare discrezionalmente la sussistenza dei suoi presupposti, e cioè che:
a) l’ex coniuge divorziato sia in stato di bisogno,
b) non sia convolato a nozze dopo il divorzio,
c) la precedente liquidazione dell’assegno divorzile non sia avvenuta  in unica soluzione. In quest’ultima ipotesi, infatti, cessa per patto espresso ogni forma di tutela economica del “coniuge debole”.

Relativamente al presupposto dello stato di bisogno, esso va interpretato in maniera restrittiva, di modo che l’assegno a carico dell’eredità debba essere attribuito solo quando la ex moglie divorziata non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze minime di vita; questa ultime, a loro volta, vanno analizzate secondo la sua posizione sociale, per cui il giudice dovrà condurre una analisi dei bisogni minimi – non del tenore di vita! – della ex moglie superstite avendo rispetto “delle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di un deterioramento fisico o psichico” (Cass. civ., 17 luglio 1992, n. 8687). Questo, ovviamente, se le risorse economiche e patrimoniali già possedute dal coniuge divorziato superstite non consentano di soddisfare in totale autonomia tali esigenze.

Relativamente alla quantificazione di tale assegno, i parametri utilizzabili devono ricomprendere altri fattori, come l’importo dell’assegno di divorzio percepito finchè l’ex marito era in vita, l’eventuale pensione di reversibilità, l’entità del patrimonio lasciato agli eredi, il numero di questi ultimi e, soprattutto, le loro condizioni economiche. In particolare, il limite massimo dell’assegno di cui potrebbero essere gravati gli eredi è costituito dall’importo dell’assegno divorzile di cui era titolare il coniuge divorziato superstite, in modo tale da evitare che qualche giudice “creativo” possa stabilire una somma maggiore rispetto a quella di cui era gravato il de cuius. Infine, l’assegno graverà solo sulla quota disponibile, cioè su quella parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento, tutelando così quella parte di eredità che la legge necessariamente riserva ai legittimari.

Naturalmente, il diritto della ex moglie divorziata sarà tanto minore quanto più numerosi sono gli eredi e quanto più stretti i loro vincoli di parentela con il defunto.

Relativamente alla sorte della casa familiare assegnata dal tribunale alla ex moglie (avviene nel 92% circa dei casi), c’è da dire che Il diritto di abitazione non può essere eliminato automaticamente alla morte dell’ex marito, poiché si tratta di un diritto personale di godimento concesso alla ex moglie in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”; i quali nel 95% dei casi vengono collocati dai tribunali con la madre. Di conseguenza, tale diritto si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, e cioè la morte della ex moglie assegnataria, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento ad altra abitazione, il passaggio a nuove nozze o ad una convivenza more uxorio della ex moglie oppure, infine, la sua mancata utilizzazione (Cassazione n. 772/2018).

Tale previsione è valida anche se la casa coniugale assegnata “per cieca prassi” dai tribunali alla ex moglie separata/divorziata è interamente di proprietà dell’ex marito e, una volta venuto a mancare quest’ultimo, altri soggetti (eredi non legittimari, terzi acquirenti) ne reclamano la proprietà e il possesso per successione o per titolo di proprietà. Infatti, accade spesso che la casa familiare, precedentemente assegnata dal tribunale alla ex moglie per via della presenza dei figli, rimanga alla stessa anche dopo il divorzio ed anche quando i figli, nel frattempo, ne sono usciti perchè diventati economicamente autonomi. Ebbene, non godendo più la ex moglie divorziata dei diritti successori, che fine fa il diritto di abitazione nel caso in cui il de cuius abbia lasciato in eredità a terzi proprio quella casa, utilizzando la quota disponibile? Quest’ultima, in assenza di figli è pari fino al 100% (in assenza di genitori superstiti) mentre in loro presenza è uguale al 50% del patrimonio (con un solo figlio) o al 33,3% (con due o più figli). Ebbene, non è raro che, quando l’ex marito divorziato possiede un ingente patrimonio, venda mentre è ancora in vita la proprietà della casa familiare a terzi (di solito un parente stretto) oppure, se esistono figli legittimari, attribuisce a questi per via testamentaria altri beni, diversi dalla casa familiare, fino a concorrenza della quota “di riserva”, ossia della quota da attribuire necessariamente agli eredi legittimi.

In casi come questi, è pacifico che il diritto di abitazione della ex moglie si estingua e che la casa coniugale debba essere lasciata ai nuovi proprietari. Sempre che il tribunale non ci metta una pezza, e scateni l’inferno.

Successione legittima o testamentaria? Tredici casi utili per tutte le categorie di eredi

Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.

Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).

Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.

IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.

CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.

CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.

IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.

CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

“Morto io, morti tutti”: gli italiani non amano la pianificazione successoria

Nonostante i divorzi in aumento e gli over 54 in crescita sostenuta, in Italia c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale.

In Italia c’è una bassa attitudine alla pianificazione successoria rispetto ad altri Paesi. Infatti, è stato stimato che solamente l’8% della popolazione italiana effettua una pianificazione successoria dei propri beni, mentre in Gran Bretagna, ad esempio, questa percentuale sale all’80%. Eppure, negli ultimi dieci anni l’età media dei componenti delle famiglie è aumentata e, secondo l’ISTAT, la fascia di popolazione di età superiore ai 54 anni rappresenta ad oggi circa il 36% degli individui, mentre nel 2007 era circa il 27%. In più, nello stesso periodo circa il 30% dei matrimoni si è concluso con la separazione e circa il 15% con il divorzio.

Dal contesto descritto finora, è possibile riassumere che i rapporti familiari sono sempre più articolati e complessi da gestire, e che c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale. Oggi più che mai, pertanto, c’è un grande spazio di consulenza professionale che porti avanti l’importanza di una corretta pianificazione successoria e la conseguente necessità di un supporto specialistico per la gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio. Pianificare correttamente (e in tempo) la futura trasmissione del patrimonio, infatti, consente di evitare una eccessiva frammentazione del proprio patrimonio immobiliare e aziendale in presenza di più eredi legittimi generati da diversi matrimoni e, conseguentemente, di generare eventuali liti tra gli eredi. Inoltre, la pianificazione patrimoniale consente di tutelare e proteggere persone che non sarebbero tutelate dalla legge in caso di premorienza in assenza di testamento (ad esempio conviventi more uxorio).

Su tutto, in ogni caso, domina il processo di Successione, che è l’evento attraverso il quale più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici in cui era titolare un’altra persona (c.d. de cuius). Gli eredi prendono il posto nei rapporti giuridici di carattere patrimoniale attivi e passivi facenti capo al defunto tranne per quanto riguarda i diritti personali che, come tali, si estinguono con la morte (come ad esempio l’usufrutto, il diritto di abitazione, la rendita vitalizia). La successione può essere di due tipi: legittima o testamentaria. La successione si definisce legittima quando l’eredità si devolve per legge, quindi non vi è esistenza di un testamento oppure, pur essendoci, è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso. Diversamente, la successione si definisce testamentaria (o testata) quando l’eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius.

Cosa prevede la legge italiana in merito alle imposte di successione, e come si posiziona il nostro Paese in un confronto internazionale? In base alla dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate competente, gli eredi sono obbligati in solido alla liquidazione delle corrispondenti imposte:
– 4% (con una franchigia di 1.000.000 euro) per coniuge e parenti in linea retta (discendenti e ascendenti);
– 6% (con una franchigia di 100.000 euro) per fratelli e sorelle;
– 6% (senza franchigia) per altri parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo grado;
– 8% (senza franchigia) per altri senza alcun grado di parentela (compresi conviventi more uxorio).

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. Le ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) sono esenti dal pagamento di imposte di successione. La legge 112/2016 sul «dopo di noi», riconosce la non applicazione delle imposte di successione sui beni gravati da un vincolo di destinazione in favore di una persona portatrice di handicap grave: è possibile istituire, attraverso il testamento, il “Trust dopo di noi” che prevede una serie di requisiti tra cui la finalità esclusiva dell’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

Ma quali sono le aliquote previste dagli altri Paesi? Abbiamo visto come in Italia le imposte oscillano tra il 4% e l’8% a seconda del grado di parentela tra eredi e de cuius. Negli altri Paesi però le imposte sono ben più elevate. Infatti, si arriva ad applicare – in alcuni casi – anche una tassazione maggiore del 50%. Andando nello specifico, in Germania ad esempio le imposte di successione oscillano tra il 7 ed il 50%. In Gran Bretagna l’Inheritance Tax Act applica una tassazione del 40%, mentre in Francia l’aliquota varia dal 5 al 60%.

Consulenza patrimoniale

Come viene calcolato l’asse ereditario? L’asse ereditario si ottiene considerando il patrimonio complessivo del de cuius, sottraendo i debiti e sommando il valore, al momento dell’apertura della successione, delle donazioni (dirette e indirette) fatte in vita. All’interno del patrimonio complessivo rientra dunque non solo la componente finanziaria ma anche il valore del patrimonio immobiliare (pro-quota), eventuali quote di partecipazioni societarie, automobili, barche a vela, opere d’arte, collezioni di orologi etc. Il patrimonio del de cuius è anche detto “relictum”. Al relictum vanno poi sottratte le eventuali passività (debitum) ed aggiunte le donazioni fatte (donatum), per arrivare ad una rappresentazione definitiva dell’asse ereditario.

Ai fini della determinazione dell’asse ereditario, è necessaria anche la definizione del regime patrimoniale dei coniugi, ove esistenti. Dal vincolo del matrimonio discendono infatti conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale e successorio.

È possibile distinguere due possibili convenzioni matrimoniali secondo il codice civile:
a) il regime di Comunione legale, nel quale i beni acquistati durante il matrimonio, insieme oppure individualmente, entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%; sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali acquistati da un coniuge per una successione o donazione e quelli acquistati reinvestendo il ricavato della vendita di beni personali.  
b) il regime di Separazione dei beni: ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. I coniugi mantengono invariati i loro patrimoni personali, sia per i beni acquistati prima del matrimonio sia durante la vita matrimoniale.

In base al primo regime (Comunione), in caso di morte di uno dei genitori la successione imputa il 50% al coniuge superstite e l’altro 50% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso, in parti uguali (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore). In base al regime della separazione dei beni, invece, nel classico esempio di famiglia composta da quattro persone (due genitori e due figli) la morte di uno dei genitori fa aprire una successione che imputa il 33% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore).

Successione legittima e testamentaria: il “mistero” della quota disponibile

La c.d. quota disponibile nelle successioni testamentarie appare ai più come un oggetto misterioso e difficile da determinare, poiché necessita dell’esame di una piccola casistica.

In tema di successione, gli italiani pagano una cronica insofferenza e impreparazione che ha generato negli anni un grave ritardo culturale nell’affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Le conoscenze di base degli italiani, infatti, sono molto basse, tanto che molti non riuscono a distinguere neanche le differenze tra successione legittima e testamentaria (tanto è vero che in pochi fanno testamento). La c.d. quota disponibile, poi, appare ai più come un oggetto misterioso, sebbene si tratti di un elemento la cui esatta determinazione necessita dell’analisi di una piccola casistica la cui conoscenza va a discapito dell’immediatezza.

In generale, qualora non sia lasciato testamento – oppure questo venga successivamente dichiarato nullo o annullato – si ha una successione legittima, e in tal caso l’eredità è devoluta per quote, stabilite per legge, ai c.d. eredi legittimi, secondo il rapporto di parentela. Nel caso in cui dovessero mancare parenti fino al VI grado compreso, l’eredità viene devoluta allo Stato. La successione testamentaria, invece, consente alla persona di gestire il proprio patrimonio decidendone la destinazione per quando non sarà più in vita, con l’unico obbligo di non poter ledere quella parte di eredità – chiamata quota legittima – che la legge attribuisce ai c.d. eredi legittimari (di solito il coniuge e i figli).  

La successione senza testamento (successione legittima) viene regolata dalla legge all’art. 565 del codice civile; quest’ultimo individua le categorie di soggetti che la legge istituisce quali eredi del de cuius in assenza di testamento, e cioè il coniuge, i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e naturali (nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal de cuius o dichiarati giudizialmente tali) e altri discendenti, i genitori, i fratelli e sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di tutti questi, lo Stato. In presenza di testamento, esistono dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. “legittimari”), e cioè il coniuge, i figli legittimi naturali e adottivi e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli).

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di  persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.

Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).

Così facendo, le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi. Ecco le possibili ipotesi:
coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
– un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
– due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

Il calcolo deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento, ed il relativo controvalore economico gravano per intero sulla quota disponibile (art. 540 codice civile).

Consulenti patrimoniali e tutela degli asset del cliente: quanto conta conoscere la sua “Identità Familiare”

Nelle famiglie titolari di buone risorse finanziarie e immobiliari, la c.d. Identità Familiare influenza abitudini e scelte di investimento. E’ compito del consulente patrimoniale esplorare il patrimonio immateriale delle famiglie-clienti.

A differenza della consulenza finanziaria e/o di investimento, la consulenza patrimoniale si distingue e si differenzia per via del necessario “approccio olistico” che il consulente deve assumere nei confronti delle famiglie-clienti e del loro patrimonio, visto nella sua totalità. E’ un errore, tuttavia, pensare che tale approccio si risolva nell’aggiungere alla tutela e sviluppo dei valori mobiliari la sola consulenza riguardante la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare oppure, per i consulenti “più avanti” nella scala evolutiva, occuparsi anche dei preziosi detenuti – e tramandati – all’interno della famiglia.

Le famiglie che detengono patrimoni medio-grandi – tendenzialmente a partire da un valore complessivo, tra denaro ed altri beni, di almeno un milione e mezzo di euro – possono avere esigenze di investimento anche molto diverse rispetto alle famiglie che non hanno accesso alle stesse risorse finanziarie o immobiliari. Infatti, questa tipologia di famiglia dispone solitamente di maggiore liquidità e maggiore capacità di investire in una vasta gamma di strumenti, anche “alternativi”, nonché la possibilità di accedere ad una consulenza specializzata e/o ad altre professioni che si occupano a vario titolo di patrimonio. Pertanto, una delle loro principali esigenze di investimento e gestione del patrimonio è la sua diversificazione secondo dei macro-asset che spaziano dal denaro agli immobili (patrimonio in senso stretto), dalle quote aziendali alla proprietà intellettuale (patrimonio allargato), fino ad includere sistemi di pianificazione e tutela patrimoniale attuate con gli strumenti più sofisticati, anche societari.

In sintesi, per le famiglie ben patrimonializzate il concetto di rendimento esce fuori dagli schemi più classici della asset allocation e della diversificazione di portafoglio – concetti importanti ma ritenuti troppo basilari da questo target – e coinvolge strumenti e competenze che, oltre a perseguire gli obiettivi di riduzione del rischio e aumento della stabilità, fanno necessariamente evolvere la consulenza patrimoniale verso confini che vanno al di là degli stessi beni materiali, delineando con chiarezza il principio di “sostenibilità intergenerazionale del patrimonio nel tempo”.

Per questi motivi, gli individui appartenenti a tali famiglie compongono una significativa domanda di servizi di consulenza che spaziano dalla pianificazione fiscale alla gestione del rischio, fino alla pianificazione patrimoniale inter vivos e successoria; e sono mediamente più sensibili alle opportunità di investimento “esclusive” e ad alto rendimento potenziale, come il private equity, il venture capital, gli immobili ed gli hedge fund; ma anche opere d’arte, orologi di pregio, rare whisky, auto d’epoca ed altro ancora. Questi strumenti, com’è noto, nel lungo periodo possono offrire un potenziale di crescita del capitale superiore rispetto agli investimenti tradizionali, ma richiedono anche un livello maggiore di conoscenza e competenza da parte del consulente finanziario/patrimoniale che affianca le famiglie-clienti, anche in relazione al crescente interesse verso investimenti socialmente responsabili,  con impatto positivo sulla società e sull’ambiente (energia rinnovabile, infrastrutture verdi, tecnologie per il risparmio energetico etc).

Questa sorta di “sensibilità aumentata” impone al consulente patrimoniale di adeguare la propria – che è tradizionalmente “aumentata” e pronta ad adattarsi alle circostanze – e di esplorare il patrimonio “immateriale” della famiglia-cliente, e cioè quello speciale insieme di asset immateriali composto da valori affettivi, sociali, imprenditoriali e/o professionali fortemente identitari e trasmessi nel tempo ai discendenti, di cui i nostri interlocutori sono permeati e da cui, a volte, sono profondamente condizionati. Tale insieme altro non è che la c.d. Identità Familiare, un asset importantissimo che racchiude in sé tradizioni, storie, aneddoti, valori, attività e relazioni interne di un cliente. Ad esempio, una famiglia potrebbe essere nota per la sua passione per la cucina tradizionale italiana, o per il suo impegno a sostenere attività benefiche a livello locale. Altre famiglie potrebbero essere conosciute per la loro attenzione all’istruzione, alla musica, allo sport o alla religione, e così via.

Peraltro, le tradizioni e le pratiche familiari possono essere tramandate di generazione in generazione, diventando parte integrante dell’Identità Familiare. Tuttavia, le famiglie possono anche sviluppare nuove tradizioni in base alle esigenze e alle esperienze della loro vita quotidiana, nella quale rientrano a pieno titolo le questioni economico-finanziarie che hanno caratterizzato la loro storia nel tempo. Inoltre, l’Identità Familiare può essere influenzata dalla cultura e dalle tradizioni della comunità più ampia in cui la famiglia vive. Le famiglie possono adottare e adattare le tradizioni culturali locali, o possono mantenere le proprie tradizioni culturali e trasmetterle ai loro figli.

Pertanto, l’Identità Familiare può essere un elemento importante dell’identità personale di un individuo nella sua veste di investitore, poiché le esperienze familiari possono avere un impatto significativo sulla formazione dei suoi valori, delle sue credenze e delle sue attitudini. Il consulente patrimoniale deve gradualmente farle proprie, stimolando la pratica del “racconto familiare” – in particolare della c.d. aneddotica – attraverso il quale molte scelte ritenute irrazionali dal consulente trovano una perfetta spiegazione, e consentono al professionista di individuare in anticipo le soluzioni più adatte anche e soprattutto in relazione alla gestione del patrimonio tanto nel corso della vita del cliente quanto in prossimità del passaggio generazionale.