Per il consulente patrimoniale il supporto ai clienti nella programmazione del “dopo di noi” rientra sempre più spesso nel proprio ruolo di impulso alla soluzione di aspetti delicati della sfera familiare.
La pianificazione della Longevity potrebbe riservare una particolare attenzione a quelle relazioni affettive che, pur non essendo legati da vincoli di parentela e non trovando così immediata previsione nella legge, sono ugualmente importanti – a volte più importanti di tante relazioni strettamente parentali – poiché generati da una stabile convivenza o da fraterna amicizia. Non sono rare, infatti, le disposizioni testamentarie che prevedono lasciti (c.d. legati) a favore di persone estranee alla famiglia di origine ma che si sono distinte nel lungo periodo per amore, affetto o amicizia incondizionata verso il testatore.
In estrema sintesi, un legato testamentario esprime la volontà di un individuo di assegnare, per mezzo del testamento, alcuni beni o denaro o altre utilità economiche (es. crediti verso terzi, rendite alimentari a tempo determinato/indeterminato) a specifici soggetti. Con un legato, il testatore può destinare gioielli, proprietà immobiliari, singole opere d’arte o intere collezioni, somme di denaro e persino intere aziende a individui che intende favorire in maniera particolare. la differenza tra l’eredità in senso stretto e il legato risiede nel fatto che la prima prevede il trasferimento dell’intero patrimonio (o frazione di esso) agli eredi, i quali assumono sia i diritti che gli obblighi del de cuius, ivi compresi i debiti; mentre il secondo consente di assegnare beni o altri diritti senza che il beneficiario del legato sia tenuto a farsi carico dei debiti afferenti l’asse ereditario.
Il legato, in pratica, ha notevole similitudine con una polizza vita con designazione dei beneficiari, i quali ricevono il denaro “superando” di norma (anche se non puntualmente) le regole e le lungaggini della successione. Del resto, come per le polizze, quando un legato concerne la proprietà di un bene individuato con precisione o un diritto reale, il trasferimento di tali beni al beneficiario (c.d. legatario) avviene automaticamente all’atto della morte del testatore. Il legatario, quindi, diventa immediatamente proprietario dei beni assegnati anche se non è a conoscenza dell’esistenza del legato stesso, e ha diritto di entrarne in possesso a meno che non rinunci espressamente per via di eventuali svantaggi o oneri associati a quei beni (es. ristrutturazione urgente di un immobile oggetto del legato per evitare danni a terzi).
Se il testatore ha redatto il testamento in modo attento, l’esistenza del legato non potrà ledere i diritti degli eredi in nessun modo. Può accadere, tuttavia, che la previsione di un legato e soprattutto il suo valore economico possano rivelarsi lesivi della quota di legittima riservata ai legittimari (coniuge, figli e, in mancanza dei secondi, i nipoti in linea retta). In questi casi, il legato potrebbe essere impugnato dai legittimari con l’azione di riduzione, volta a riportare la quota di legittima al suo valore di legge e a ridurre il legato dell’equivalente differenza.
Ma se il legato testamentario rappresenta comunque un meno frequente e tipico dei patrimoni più ingenti, maggiore attenzione va dedicata alla pianificazione della Longevity per tutte quelle famiglie che sono state in qualche modo disgregate da separazioni e divorzi – in netto aumento anche in età già matura – e che, all’atto della morte del testatore, presentano caratteristiche disomogenee e nuovi nuclei familiari, che spesso non sono formalizzati attraverso un matrimonio ma da una stabile convivenza. Infatti, chi divorzia in età matura ragionevolmente potrebbe non sopravvivere al nuovo convivente, e questi potrebbe non ricevere alcuna tutela alla sua morte. Inoltre, particolare attenzione alla pianificazione deve essere prestata da qualunque professionista – e dal diretto interessato – a coloro che vivono la separazione ma non sono ancora approdati al divorzio, poiché in quel caso proprio il divorzio diventa il primo passo fondamentale per eliminare l’ex coniuge dal novero dei legittimari e programmare la Longevity con maggiore serenità.
Il convivente superstite, alla morte del proprio compagno non ancora divorziato, potrebbe rimanere nella di lui casa di proprietà per poco tempo (due o tre anni al massimo). Ma c’è di più: anche in caso di divorzio il convivente non ha alcun diritto successorio, nemmeno nel caso la convivenza sia di lunghissima data e fosse padre o madre di un figlio sopraggiunto. Pertanto, la prima cosa da fare per proteggere i nuovi affetti è un testamento, che si potrà cancellare o modificare in qualsiasi momento e sarà l’unico modo per poter disporre una parte delle proprie sostanze a favore anche di persone non legittimarie facendo leva sulla cosiddetta quota disponibile, ossia la percentuale del proprio patrimonio, variabile a seconda del numero di eredi necessari (da un quarto a metà della massa ereditaria), che può essere destinata a chiunque non faccia parte della propria linea parentale, come un convivente.
La redazione di un testamento, nonostante consenta di risolvere parecchi problemi a chi resta dopo di noi, è una precauzione ancora troppo poco utilizzata in Italia, con percentuali bassissime. E se è vero che al testamento è associata la “complicanza” di dover richiedere il supporto di un professionista (notaio, avvocato), tutti dovrebbero sapere che esiste anche il Testamento olografo, e cioè quello scritto e tenuto privatamente, alla portata di tutti. E’ sufficiente – ma non sicuro nè efficace, dato l’alto rischio di occultamento o manomissione – scrivere questo tipo di testamento a mano, datarlo e firmarlo. Il Testamento pubblico, invece, viene scritto dal testatore presso un notaio alla presenza di due testimoni, registrato e inviato all’Archivio Notarile.
Altra cosa è il Testamento segreto, che viene scritto privatamente (anche al computer) e firmato dal testatore, ma viene sigillato e consegnato a un notaio. Tale forma testamentaria –usata molto raramente – è diversa dal testamento olografo, poiché dà al testatore la garanzia che il suo testamento non verrà mai smarrito, distrutto o falsificato da terzi soggetti. In più, dal momento che deve essere consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni, esso è l’unico in grado di garantire la totale segretezza delle disposizioni testamentarie, in quanto né il notaio né i testimoni vengono a conoscenza delle stesse, diversamente da ciò che accade per il testamento pubblico. Il testamento segreto può essere consegnato al notaio già sigillato, ma le numerose formalità di questa particolare modalità testamentaria quasi impongono l’ausilio del notaio anche per l’apposizione del sigillo e soprattutto per la redazione del verbale di consegna, sottoscritto sia dal testatore che dai due testimoni.
In definitiva, per il consulente patrimoniale il supporto ai clienti nella programmazione del “dopo di noi” rientra sempre più spesso nel proprio ruolo di impulso alla soluzione di aspetti delicati della sfera familiare. Dialogare con il capofamiglia su questi temi non può che aumentare il grado di fiducia e di reputazione professionale che, oggettivamente, la gestione dei soli valori mobiliari non potrà mai dare. Per farlo, serve ampliare il proprio universo di conoscenze e competenze mediante il confronto costante con gli altri professionisti del patrimonio (avvocati e commercialisti, in primis), in modo tale da non delegare semplicemente la gestione del “cliente inviato” ad altri soggetti e sedersi attorno allo stesso tavolo per delineare le migliori strategia di tutela e pianificazione del patrimonio.