Il Master online in Consulenza Finanziaria e Patrimoniale è accessibile anche a tutti i consulenti iscritti all’OCF. “Prepararci al cambiamento, prima che il cambiamento ci colga impreparati”.
Il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma, con la collaborazione di Federpromm e Patrimoni&Finanza, hanno indetto il primo Master Universitario unico per la figura professionale del “Consulente Finanziario e Patrimoniale” per l’anno accademico 2025-2026.

L’insegnamento della consulenza finanziaria e la figura professionale del “Consulente Patrimoniale” richiedono uno specifico percorso formativo attraverso il quale fornire la necessaria visione d’insieme di una professione sempre più richiesta per affiancare le famiglie nella gestione del patrimonio.
La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari.
In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.

Il Master, presieduto dal prof. Francesco Saverio Marucci, promuove l’insegnamento di discipline specialistiche fondamentali, tra le quali:
– Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale,
– Finanza Comportamentale,
– Educazione Finanziaria,
– Rischi patrimoniali e gestionali,
– Strumenti di protezione patrimoniale dall’aggressione di terzi,
– Trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa,
– Investimento, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
– Gestione del patrimonio in strumenti di investimento alternativi.
Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello.
Per qualunque richiesta di informazione e contatto, potrete collegarvi alla pagina dedicata del Consorzio Universitario Humanitas. Da lì potrete iscrivervi e scaricare il programma del Master.
* Docente, Presidente Federpromm – Wealt Management, Giornalista
** Consulente Finanziario e Patrimoniale, Direttore editoriale ed editore
di Patrimoni &Finanza



Gli anziani di oggi sono per lo più in buona forma fisica, e solo poco più del 20% – ossia la fascia over 85 anni – non è del tutto autosufficiente o ha problemi di autosufficienza. Ma se tra i 65 e i 75 anni questo quadro è piuttosto comune, dopo i 75 (e specie dopo gli 80) cresce l’incidenza di malattie, perdita di autonomia e necessità di assistenza. Più che in passato, proprio perché si raggiungono età più estreme. Infatti, I dati ci dicono che abbiamo ormai un’aspettativa media di vita di 83,5 anni, ma chi supera gli 80 ha buone possibilità di viverne mediamente altri 9 (8 uomini, 10 donne), portando l’aspettativa a 89 anni. Inoltre, nel prossimo futuro gli assegni pensionistici non saranno più adeguati a mantenere il tenore di vita del periodo precedente al
Con una longevità così estrema, nemmeno le nostre case sono più adatte ai residenti molto anziani, che vivono in condizioni ambientali a rischio di cadute o di isolamento. Questi fattori sono responsabili, alla lunga, di perdita di autonomia e ricovero nelle RSA. Del resto, è risaputo che l’isolamento e la mancanza di scopo in tarda età segnano e riducono la qualità della vita più degli acciacchi e delle malattie della vecchiaia. Così, per prepararsi alla longevità in modo consapevole, occorre pensare a come e dove spendere le proprie terza e quarta età, abbandonando il tradizionale approccio verso la vecchiaia fatto di improvvisazione e “attesa del destino”.
Infatti, la prospettiva del sistema contributivo è di un assegno pensionistico che nel migliore dei casi (lavoratori dipendenti) sarà pari al 60% dell’ultimo stipendio e nel peggiore (lavoratori autonomi) intorno al 40-50%, e gli anni di vita successivi al pensionamento vedranno un graduale peggioramento delle condizioni di salute e dell’autonomia. Pertanto, è imprescindibile che l’attività del
In una ipotetica attività di consulenza, poi, è fondamentale che il consulente sia in grado di effettuare una corretta simulazione del reddito pensionistico e poter metterlo a confronto con il tenore di vita sostenuto fino a quel momento. Per farlo, è necessario calcolare il tenore di vita desiderato e moltiplicarlo per gli anni teoricamente residui in base alle statistiche dell’aspettativa di vita, per poi raffrontare l’importo annuale ottenuto col il reddito pensionistico che presumibilmente si ricaverà dalla propria pensione e scoprire l’eventuale esistenza di un gap di reddito e i risparmi (o l’extra reddito) che serviranno per coprirlo. In questa analisi rientrano tutti gli altri asset presenti e futuri costituenti il patrimonio nel momento dell’ingresso in Longevity: immobili, rendite da altri immobili, eventuale TFR e possibili successioni familiari. A tutto questo, poi, bisogna aggiungere i margini di razionalizzare del patrimonio per ottimizzare il carico fiscale e liberare risorse finanziarie tramite il risparmio fiscale.
Ma non è tutto qui. Serve, ancora, “monetizzare” le future scelte del cliente allorquando si troverà di fronte alla sua fase di Longevity e determinarne il costo mensile per trovarne la relativa copertura finanziaria. In tal senso, è fondamentale conoscere se il cliente prevede cambiamenti importanti per la vecchiaia in termini abitativi e l’eventuale necessità di alienare il proprio immobile per creare ulteriore liquidità e vivere presso un’abitazione più piccola e sicura (senza dislivelli, senza tapparelle manuali, con vasca da bagno ad ingresso laterale, senza armadietti situati troppo in alto, etc). L’adeguamento
degli appartamenti di proprietà in vista o durante la longevità è un argomento importante, che va pianificato per ridurre rischi, aumentare la tutela (anche da elementi esogeni) e il comfort, realizzando ristrutturazioni leggere ma fondamentali per il miglioramento della qualità della vita: adozione di strumenti di domotica, sistemi di alert, vasca o doccia con accesso confortevole anche con sedia a rotelle, maniglie, illuminazione più abbondante, abbassamento dei pensili, pianificazione di un posto letto aggiuntivo per un eventuale futuro caregiver, etc.

Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà.
A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario.
La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al
debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.
Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:
accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di
susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.
Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.
IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

Per evitare che questo accada, il creditore ha cinque anni di tempo per esercitare in tribunale l’azione revocatoria e far dichiarare privi di effetto – nei suoi confronti – gli atti di alienazione compiuti dal debitore e poter agire in esecuzione sui suoi beni anche se sono stati già venduti. L’azione revocatoria, pertanto, costituisce un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore; tuttavia, essa non annulla gli atti di disposizione compiuti dal debitore, ma li rende inefficaci solo nei suoi confronti. Ciò significa che nei riguardi del terzo acquirente in buona fede gli eventuali atti di alienazione (es. la casa già venduta) sono perfettamente validi ed efficaci.
Affinchè l’azione revocatoria possa essere esperita, però, occorrono alcuni presupposti fondamentali, per i quali è importante analizzare il profilo probatorio. Innanzitutto, serve il c.d. Consilium Fraudis, e cioè deve esserci stata una frode da parte del debitore, che pertanto avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio che un particolare atto di disposizione poteva arrecare al creditore. Inoltre, se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il credito – o il diritto al credito, come nel caso del risarcimento danni – è necessario che ci sia anche il dolo, ossia la volontà di ingannare il creditore, e che questi lo possa dimostrare (cosa per nulla facile).
In terzo luogo, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo acquirente sia in malafede – e cioè consapevole del pregiudizio causato al creditore – soprattutto se l’atto di disposizione è stato compiuto prima della nascita dell’obbligazione. Serve, ai fini dell’azione revocatoria, che il terzo abbia partecipato al dolo, e per dimostrare la malafede del terzo basta qualunque mezzo, anche puramente indiziario (es. un valore di compravendita sensibilmente più basso rispetto al valore di mercato del bene).
La casistica degli atti di disposizione volti a proteggere (vanamente) l’aggressione dei creditori, di solito, vede prevalere vendite frettolose e fittizie a figli, genitori, fratelli e parenti stretti nel momento in cui si riceve la formalizzazione di una pretesa creditoria, ma in questi casi non c’è modo di evitare l’azione revocatoria. Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia incardinata l’azione revocatoria, poiché il creditore dovrà esercitare l’azione volta a dichiarare la simulazione, provandone l’esistenza. Infatti, poiché ad agire con la revocatoria è il creditore, spetta a quest’ultimo l’onere della prova, e cioè l’onere di dimostrare che una vendita o una donazione siano state effettuate dal debitore con l’intento di frodarlo. Si tratta di una prova non semplice, ed è sufficiente che il debitore si costituisca in giudizio e contesti le richieste del creditore per ottenere un lungo periodo di tempo durante il quale, tra udienze e rinvii, le prove possono rivelarsi meno appropriate.
La difesa patrimoniale da una revocatoria passa anche dall’indicazione di altri beni su cui il creditore possa soddisfare le sue pretese, magari di valore più modesto ma non sensibilmente inferiore. In questo caso, infatti, sarà onere del creditore provare che i beni indicati dal debitore non sono economicamente congrui, oppure sono di difficile vendibilità. In ogni caso, la mossa più frequente effettuata dai debitori rimane quella della vendita del bene. Infatti, in questo caso spetta al creditore dimostrare che il terzo acquirente fosse al corrente del debito, e tale dimostrazione sarà molto difficile qualora tra questi e il debitore non c’è un legame di parentela.
In assenza di fratelli, sorelle o altri parenti stretti che possano assumere il ruolo di amministratore di sostegno dopo la morte dei genitori, chi ha figli disabili devono trovare una soluzione, e spesso il rimedio costruito in modo “artigianale” si rivela del tutto insufficiente per le esigenze di tutela richieste nel “dopo di noi”. Con il Trust, però, è possibile assicurare ad un disabile un progetto di vita decoroso, vincolando un certo numero di beni e/o denaro alle necessità di cura e assistenza del figlio disabile, che diventa beneficiario finale di un patrimonio gestito secondo gli scopi descritti nell’atto istitutivo.
Con un Trust, pertanto, i c.d. disponenti affidano al c.d. Trustee una certa parte del patrimonio allo scopo di curare, assistere e proteggere il figlio disabile. In genere, il trustee viene individuato tra le persone molto vicine alla famiglia e dotati della necessaria competenza per amministrare i beni a lui affidati in modo idoneo a quanto stabilito nell’atto istitutivo. A differenza dei trust costituiti con altri scopi, quello nato per proteggere un disabile prevede che il trustee debba essere adeguatamente preparato in materia di assistenza quotidiana, ed eventualmente essere in grado di gestire la presenza di personale medico e/o terapeutico specializzato. Dal momento che un simile trust viene costituito con largo anticipo – molto spesso alla morte di uno dei due genitori, momento in cui vengono fatte riflessioni più profonde sul futuro della famiglia – c’è tempo sufficiente per istruire il trustee sui compiti quotidiani di assistenza, ma la prima decisione fondamentale è far ricadere la scelta su una persona che, oltre ad avere competenza e professionalità, abbia una età non troppo superiore a quella del disabile, in maniera tale da “sopravvivere” ai disponenti e poter assolvere al suo compito per lungo tempo.
In alcune famiglie con figli disabili, il trust viene costruito prevedendo che il ruolo di trustee venisse ricoperto da uno dei genitori (c.d. trust auto-dichiarato), ma per i motivi appena detti tale soluzione non appare la più indicata, a meno che nell’atto istitutivo il trust non preveda chi dovrà subentrare come nuovo trustee alla morte del genitore o in caso di inabilità/incapacità sopravvenuta. L’atto potrà prevedere anche la nomina di un c.d. Guardiano, che ha il compito di vigilare sulla gestione del trustee nell’interesse del soggetto debole, diventando una sorta di organo di controllo. Naturalmente, se il genitore del disabile non assume il ruolo di trustee, potrà essere lui il guardiano, ed anzi tale nomina è fortemente suggerita per far sì che la gestione del patrimonio non possa deviare minimamente dal solco tracciato nell’atto istitutivo. In quest’ultimo vanno indicati i beneficiari del trust e le modalità di godimento dei vantaggi derivanti da questo istituto giuridico, tramite il quale si può stabilire anche l’erogazione di una somma di denaro periodica (c.d. vitalizio) al soggetto debole.
Relativamente ai vantaggi fiscali, la legge n. 122/2016 prevede che il trust debba avere determinati requisiti per averne accesso. Innanzitutto il beneficiario deve essere il disabile grave ai sensi della legge 104 del 1992, a nulla valendo le patologie connesse con il normale invecchiamento. Inoltre, l’atto istitutivo del trust:
– deve descrivere minuziosamente quali sono i bisogni specifici del disabile, nonché i compiti di cura e assistenza, comprese eventuali terapie periodiche o continuative;
Riguardo il calcolo ed il pagamento delle imposte, da anni si assiste ad un indecoroso “balletto” di opinioni, circolari e sentenze di legittimità che contrappone due opposte rive dello stesso fiume: l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione. La prima pretende regolarmente il pagamento della imposta di donazione al momento del conferimento dei beni in trust, cioè al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, mentre la Cassazione è ripetutamente intervenuta per ribadire che il “momento impositivo” coincide con il passaggio effettivo dei beni conferiti in trust nelle mani dei beneficiari, quindi alla morte del disponente, e che l’eventuale morte prematura del disabile grave, beneficiario finale del patrimonio, ed il conseguente rientro del patrimonio nella disponibilità dell’originario disponente, non costituisce “momento impositivo” poichè non integra un accrescimento di ricchezza.
Fortunatamente, la legge “Dopo di Noi”(la n. 122/2016) esclude espressamente questa imposizione per i trust istituiti in favore di disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, per cui in caso di conferimento di beni immobili in trust si applicherà l’imposta ipo-catastale in misura fissa e non proporzionale. Di contro, anche i terzi – persone fisiche o giuridiche – possono conferire beni e/o denaro in un trust costituito a vantaggio di un disabile. Ciò consente loro di beneficiare di deduzioni per le erogazioni liberali da inserire nelle proprie dichiarazioni dei redditi, con un limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e con un massimo di 100.000 euro annuali. Questo fa del trust uno strumento davvero straordinario anche per convogliare donazioni solidali da parte di soggetti diversi dai familiari, e per creare opportunità di protezione durevole per categorie di soggetti più deboli.
Il patrimonio è quindi un concetto allargato e molto più ampio di quello in base al quale viene comunemente percepito. Esso può essere culturale e/o economico, tangibile o intangibile, e in tutte le sue forme permette di vivere al meglio il presente e di costruire un futuro migliore. Il primo incontro di questo ciclo, denominato “INSIDE THE ART SIDE”, condurrà partecipanti nel mondo dell’Arte, che rispetto ad altre sfumature del patrimonio – quelle maggiormente legate alla disponibilità di denaro o beni altamente fungibili – esprime al massimo livello l’elemento emozionale che caratterizza il settore e le scelte di chi investe “a lunghissimo raggio”. L’Arte, in particolare, “ci rappresenta, ci racconta, è il risultato concreto di tutta l’espressione dei mutamenti umani della nostra storia” – afferma Emiliano Guerra, General Manager EMEA – Lightsky Consulting Italia. “Sta a noi
proteggerlo, tutelarlo, per il nostro interesse e per quello delle generazioni future”. “L’artista – prosegue Guerra – è colui che interpreta il mondo e dà forma alla materia attraverso gli strumenti a sua disposizione, scardina i luoghi comuni e ci mostra interpretazioni, possibilità alternative. Il radicale cambiamento che stiamo affrontando – nelle aziende, all’interno degli ecosistemi, nelle strutture, nei modelli, nei comportamenti, nelle interazioni, nella comunicazione, nelle relazioni – ridefinisce tutte le priorità all’interno del mondo private, corporate e di governance, e rende necessari nuovi modelli di business e di relazione. È quindi fondamentale imparare a pensare in modo alternativo, laterale, accedere a nuove visioni. E chi come l’Arte e gli artisti possono essere d’ispirazione?”.
Durante l’evento, tre ospiti d’eccezione – moderati dall’attore e scrittore Vincenzo Bocciarelli – avranno il compito di declinare l’argomento della serata secondo i tre temi core che gli organizzatori hanno voluto sviluppare: Cultura, Business e Futuro. Interverranno: Massimo Rossi Ruben per la Cultura, Curatore e critico d’arte; per il Business Sergio Sorrentino, Senior Strategic Consultant; per il Futuro Francesco Giulio Farachi, Curatore e critico d’arte. INSIDE THE ART SIDE prevede, inoltre, un Inside Event, dal titolo “SNAPSHOTS. Luisa Valeriani. Opere”. Questo “evento dentro l’evento” rafforza il tema della serata, grazie alla nuova mostra personale di Luisa Valeriani, artista romana.
Saranno in esposizione le ultime opere dell’autrice, realizzate durante il biennio 2020/22, che con la sua nuova ricerca ha introdotto la fotografia come mezzo di supporto figurativo nel suo lavoro, con l’aggiunta di elementi materici che consentono una lettura stratificata del suo processo creativo. “Sono sempre stata affascinata dalla forza dei simboli, – dichiara Luisa Valeriani – e credo profondamente nella potenza evocativa della loro immagine. In questo particolare momento di sovrapposizioni e confusioni ed estreme velocità sono alla ricerca di “attimi sospesi”, nuovi simboli timeless, che solitamente catturo mediante uno scatto ottenuto con un semplice smartphone e che trasferisco su diversi supporti che rielaboro attraverso delle successive sovrapposizioni.”
reddito annuo di circa 200.000 euro conferisce in un trust 40.000 euro (ossia il 20% di 200.000) ogni anno, risparmia una cifra pari al 43% di IRPEF. A conti fatti, al terzo anno il suo risparmio di imposta è pari a 51.600 euro. Senza contare che, se egli conferirà nel trust anche i 51.600 euro risparmiati, risparmierà il 43% anche su questi. Pertanto, l’avvocato (o qualunque altro professionista) che costituisce un trust beneficerà di un grande vantaggio fiscale che si tradurrà in vantaggio immediatamente finanziario che si trasmetterà al figlio autistico.
Relativamente alla seconda tematica, essa riguarda le finalità del Trust come previste dalla legge, e cioè quella l’inclusione sociale, della cura e dell’assistenza della persona con disabilità, a beneficio del quale il Trust viene costituito e ha durata fino alla morte del beneficiario. I beni inseriti nel Trust, infatti, sono esclusivamente destinati al beneficiario, che deve essere un soggetto con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Pertanto, la definizione di “disabilità grave” esclude una platea ben più ampia di soggetti con disabilità.
Nell’esempio in questione, il professionista ha altri due figli oltre a quello con disabilità, di cui uno adottato e “difficile”, cui si aggiunge la moglie. In casi come questo, la soluzione proposta vede la costituzione di due trust, grazie anche ad un costo iniziale più che sostenibile e a costi successivi di mantenimento pari a zero. Il primo trust avrà come beneficiario il figlio disabile, come beni conferiti una casa di campagna e l’annesso terreno agricolo, e in esso confluiranno ogni anno i versamenti necessari. Poi, con una modesta spesa aggiuntiva, e con un unico trustee, viene istituito un secondo trust avente queste caratteristiche:
– dovendo far fronte alle esigenze di tutti i famigliari, è stato inserito tutto il resto del 
Da un istante all’altro, il tempo di una scintilla che ha acceso del materiale infiammabile, e il fabbro – con ditta operante nel settore da lunga data – si ritrova debitore di qualche milione di euro. Infatti, il valore stimato degli appartamenti andati distrutti è di circa 2,5 milioni di euro, più i danni non patrimoniali-biologici per gli inquilini che faranno salire l’importo complessivo ben oltre i 3 milioni. La domanda è: come farà a pagare? L’assicurazione di responsabilità professionale, qualora ci sia, coprirà l’intera cifra, o prevede una franchigia? La polizza rischio incendio dell’edificio rifiuterà di coprire i danni, oppure risarcirà gli inquilini e poi si rivarrà sul fabbro?
Questa vicenda di cronaca insegna una piccola grande verità: se sei un professionista o un
La fonte normativa di questa particolare tipologia di copertura assicurativa sta nell’art. 1917 del Codice Civile, che rispetto all’assicurazione di responsabilità civile recita “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Pertanto, una polizza del genere assicura il
In ogni caso, non c’è contenzioso civile che non richieda l’intervento di un avvocato che sostenga la propria difesa e cerchi di limitare i danni. Gli avvocati, però, costano parecchio, così come può essere piuttosto elevata la c.d. soccombenza nelle spese legali della controparte in un eventuale procedimento civile di natura risarcitoria. Di conseguenza, sottoscrivere l’appendice di polizza – o meglio ancora una polizza dedicata – per la copertura delle spese legali in caso di controversia è un ulteriore atto di
gestione della vertenza e di organizzare la linea difensiva, e l’assicurato deve accettare la linea e non deve prendere iniziative personali con la controparte. In quest’ultimo caso, infatti, le spese sostenute non verrebbero rimborsate dalla compagnia. Contestualmente, esiste l’obbligo per l’assicurato di collaborare senza ostacolare in alcun modo l’operato della compagnia nella gestione della vertenza. In caso contrario, quest’ultima può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.
Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un
l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il
La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.
Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle 









