Ottobre 6, 2024
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Un master universitario per la gestione integrata dei patrimoni. Aperto anche agli iscritti OCF

Il Master online in Consulenza Finanziaria e Patrimoniale è accessibile anche a tutti i consulenti iscritti all’OCF. “Prepararci al cambiamento, prima che il cambiamento ci colga impreparati”.

Il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma, con la collaborazione di Federpromm e Patrimoni&Finanza, hanno indetto il primo Master Universitario unico per la figura professionale del “Consulente Finanziario e Patrimoniale” per l’anno accademico 2024-2025. 

L’insegnamento della consulenza finanziaria e la figura professionale del “Consulente Patrimoniale” richiedono uno specifico percorso formativo attraverso il quale fornire la necessaria visione d’insieme di una professione sempre più richiesta per affiancare le famiglie nella gestione del patrimonio.

La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari.

In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.

Formazione

Il Master, presieduto dal prof. Francesco Saverio Marucci,  promuove l’insegnamento di discipline specialistiche fondamentali, tra le quali:
– Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale,
– Finanza Comportamentale,
– Educazione Finanziaria,
– Rischi patrimoniali e gestionali,
– Strumenti di protezione patrimoniale dall’aggressione di terzi,
– Trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa,
– Investimento, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
– Gestione del patrimonio in strumenti di investimento alternativi.

Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello

Per qualunque richiesta di informazione e contatto, potrete collegarvi alla pagina dedicata del Consorzio Universitario Humanitas. Da lì potrete iscrivervi e scaricare il programma del Master.

* Docente, Presidente Federpromm – Wealt Management, Giornalista 
** Wealth Management, Consulente Finanziario e Patrimoniale, Direttore ed editore
di Patrimoni &Finanza 

Il ruolo del consulente finanziario nella pianificazione della “Longevity” dei clienti

La consulenza finanziaria ha il compito di accrescere nei risparmiatori la consapevolezza dei rischi e delle opportunità di una vecchiaia lunga, a patto di pianificare le scelte patrimoniali in vista della longevità.

L’odierna entrata in pensione è molto diversa da quella che abbiamo vissuto come spettatori del pensionamento dei nostri padri e dei nostri nonni. Infatti, se i nostri nonni andavano in pensione a 60 anni, in considerazione della aspettativa di vita di allora ne vivevano mediamente altri 10, mentre oggi le cose sono molto diverse, con un’aspettativa di vita più elevata e la possibilità di trascorrere altri 25-30 anni – un terzo della vita totale – a riposo dopo l’entrata in quiescenza.

Gli anziani di oggi sono per lo più in buona forma fisica, e solo poco più del 20% – ossia la fascia over 85 anni – non è del tutto autosufficiente o ha problemi di autosufficienza. Ma se tra i 65 e i 75 anni questo quadro è piuttosto comune, dopo i 75 (e specie dopo gli 80) cresce l’incidenza di malattie, perdita di autonomia e necessità di assistenza. Più che in passato, proprio perché si raggiungono età più estreme. Infatti, I dati ci dicono che abbiamo ormai un’aspettativa media di vita di 83,5 anni, ma chi supera gli 80 ha buone possibilità di viverne mediamente altri 9 (8 uomini, 10 donne), portando l’aspettativa a 89 anni. Inoltre, nel prossimo futuro gli assegni pensionistici non saranno più adeguati a mantenere il tenore di vita del periodo precedente al pensionamento.

Con una longevità così estrema, nemmeno le nostre case sono più adatte ai residenti molto anziani, che vivono in condizioni ambientali a rischio di cadute o di isolamento. Questi fattori sono responsabili, alla lunga, di perdita di autonomia e ricovero nelle RSA. Del resto, è risaputo che l’isolamento e la mancanza di scopo in tarda età segnano e riducono la qualità della vita più degli acciacchi e delle malattie della vecchiaia. Così, per prepararsi alla longevità in modo consapevole, occorre pensare a come e dove spendere le proprie terza e quarta età, abbandonando il tradizionale approccio verso la vecchiaia fatto di improvvisazione e “attesa del destino”.

All’interno di un simile scenario – che è sotto gli occhi di tutti – la consulenza finanziaria ha davanti a sé un compito non del tutto nuovo ma profondamente prioritario, e cioè quello di far nascere e/o accrescere nei propri clienti, da un lato, la consapevolezza dei rischi di una vecchiaia difficile e, da un lato, insegnare loro che, dato l’allungamento dell’età media, una vecchiaia così lunga è comunque una opportunità di esprimere le proprie potenzialità umane e trasmettere alle generazioni successive la propria esperienza, a patto però di poter pianificare in anticipo la longevità anche dal punto di vista patrimoniale, applicando il principio secondo cui, dopo la fase di accumulo di risparmio (tipica della prima parte del ciclo di vita ipotizzato dal premio Nobel Modigliani), passiamo a quella del “decumulo”, nella quale consumiamo le risorse accantonate per mantenere un buon tenore di vita, maggiormente adatto alle esigenza della “longevity”.

Infatti, la prospettiva del sistema contributivo è di un assegno pensionistico che nel migliore dei casi (lavoratori dipendenti) sarà pari al 60% dell’ultimo stipendio e nel peggiore (lavoratori autonomi) intorno al 40-50%, e gli anni di vita successivi al pensionamento vedranno un graduale peggioramento delle condizioni di salute e dell’autonomia. Pertanto, è imprescindibile che l’attività del consulente finanziario-patrimoniale debba essere sempre più indirizzata alla salvaguardia verso il c.d. Longevity Risk, ossia il rischio che i propri clienti possano sopravvivere ai propri risparmi e e trovarsi in ristrettezze nella fase più estrema della vecchiaia. Per farlo bene, il professionista deve analizzare il mix di aspettativa di vita, tenore di vita desiderato, reddito pensionistico e risparmi esistenti, e non è escluso che una analisi del genere non possa ricomprendere, con il permesso degli stessi clienti, un confronto con il medico di famiglia e/o con i medici specialisti che conoscono la vita clinica dei clienti (anche in termini di “familiarità genetica” con malattie e altri eventi rilevanti).

In una ipotetica attività di consulenza, poi, è fondamentale  che il consulente sia in grado di effettuare una corretta simulazione del reddito pensionistico e poter metterlo a confronto con il tenore di vita sostenuto fino a quel momento. Per farlo, è necessario calcolare il tenore di vita desiderato e moltiplicarlo per gli anni teoricamente residui in base alle statistiche dell’aspettativa di vita, per poi raffrontare l’importo annuale ottenuto col il reddito pensionistico che presumibilmente si ricaverà dalla propria pensione e scoprire l’eventuale esistenza di un gap di reddito e i risparmi (o l’extra reddito) che serviranno per coprirlo. In questa analisi rientrano tutti gli altri asset presenti e futuri costituenti il patrimonio nel momento dell’ingresso in Longevity: immobili, rendite da altri immobili, eventuale TFR  e possibili successioni familiari. A tutto questo, poi, bisogna aggiungere i margini di razionalizzare del patrimonio per ottimizzare il carico fiscale e liberare risorse finanziarie tramite il risparmio fiscale.

Ma non è tutto qui. Serve, ancora, “monetizzare” le future scelte del cliente allorquando si troverà di fronte alla sua fase di Longevity e determinarne il costo mensile per trovarne la relativa copertura finanziaria. In tal senso, è fondamentale conoscere se il cliente prevede cambiamenti importanti per la vecchiaia in termini abitativi e l’eventuale necessità di alienare il proprio immobile per creare ulteriore liquidità e vivere presso un’abitazione più piccola e sicura (senza dislivelli, senza tapparelle manuali, con vasca da bagno ad ingresso laterale, senza armadietti situati troppo in alto, etc). L’adeguamento degli appartamenti di proprietà in vista o durante la longevità è un argomento importante, che va pianificato per ridurre rischi, aumentare la tutela (anche da elementi esogeni) e il comfort, realizzando ristrutturazioni leggere ma fondamentali per il miglioramento della qualità della vita: adozione di strumenti di domotica, sistemi di alert, vasca o doccia con accesso confortevole anche con sedia a rotelle, maniglie, illuminazione più abbondante, abbassamento dei pensili, pianificazione di un posto letto aggiuntivo per un eventuale futuro caregiver, etc.

Ma i rischi di una vecchiaia così lunga non sono solo economici. L’Italia, infatti, è al terzo posto in Europa per longevità, ma scende al quinto per aspettativa di vita “in salute” nella fase più estrema della longevità. Questo perché la crescita di aspettativa di vita non è andata di pari passo con l’aspettativa di vita in salute: a 80 anni, un uomo può aspettarsi di vivere senza limitazioni nelle attività quasi 4 anni e circa altri 5 anni con limitazioni; per le donne, gli anni residui senza limitazioni scendono a 3,4 e circa altri 7 saranno da vivere con probabili limitazioni nelle attività. Inoltre, si aggiunge il gravoso costo dell’assistenza continuativa in casa (classica badante) o in una residenza di cura. In tutti questi casi, il consulente finanziario-patrimoniale ha il dovere di consigliare con grande anticipo, laddove il patrimonio del cliente non consenta una totale indipendenza economica, l’adozione di strumenti idonei a tutelare il cliente da eventi che possano condurlo alla non indipendenza (es. polizza Long Term Care e/o piano di accumulo). Siffatti strumenti, a ben vedere, tutelano anche gli stessi familiari del cliente, i quali così non sono costretti a trasformarsi in caregiver o in finanziatori di care giving.

Separazione e divorzio: il “mistero giuridico” dell’assegnazione della casa coniugale

In sede di separazione, la casa coniugale viene generalmente assegnata alla ex moglie per tempi lunghissimi. Tuttavia, quale sia la natura giuridica di questa prassi rimane un mistero fitto.

Di Alessio Cardinale

Il tema della protezione del patrimonio ha una sua evidenza specifica quando la coppia si disgrega. In tale circostanza, infatti, avviene certamente un indebolimento patrimoniale spesso irreversibile, anche in termini prospettici. Eppure, non dovrebbe essere  così, e gli obiettivi di conservazione degli asset a beneficio delle generazioni successive non dovrebbe venir meno neanche in questa occasione. L’assegnazione della casa coniugale, in particolare, rappresenta il punto di svolta di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone una completa riorganizzazione economica e sociale dell’individuo.

Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà.

A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario.

La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.

Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:
– tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una esecuzione immobiliare forzata;
– ad eccezione del mantenimento diretto, previsto dall’Ordinamento (L. 54/2006 e successive modificazioni) ma accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
– nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
– parimenti, non può parlarsi di confisca, dal momento che non esiste un reato che ne giustifichi l’applicazione, nè di occupazione strumentale, poichè non è la Pubblica Amministrazione a farsene promotrice ma un tribunale a beneficio di un terzo.

In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e  finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.

Successione legittima o testamentaria? Tredici casi utili per tutte le categorie di eredi

Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.

Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).

Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.

IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.

CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.

CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.

IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.

CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

Tutela del patrimonio vs azione revocatoria: uno scontro dall’esito affatto scontato

L’Azione Revocatoria viene proposta quando i beni del debitore vengono ceduti a terzi allo scopo di frodare il creditore. Non si tratta, però, di uno strumento infallibile.

Nell’ambito della responsabilità patrimoniale, particolare rilevanza assume lo strumento dell’Azione Revocatoria, che il nostro Ordinamento (art. 2901 Codice Civile) mette a disposizione dei creditori quando ritengono che i beni del debitore siano stati ceduti – anche in modo fittizio, cioè simulando una vendita avvenuta solo formalmente – per evitare di essere “aggrediti” da chi vanta un credito. Con l’azione revocatoria, infatti, il creditore può chiedere di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, che possono sorgere sia in relazione ad un debito contratto, per esempio, in ambito bancario (crediti non assistiti da garanzie reali), sia in altri ambiti (es. forniture commerciali non pagate).

Esiste poi una terza categoria di eventi che generano debiti nei confronti di terzi, anche se essi non sono sorti in virtù di un rapporto bancario o commerciale. Ci riferiamo alle somme di denaro stabilite in sede giudiziale per il risarcimento del danno, eventualità che può colpire sia i liberi professionisti (la c.d. responsabilità professionale) sia tutte le altre persone (c.d. responsabilità civile). Infatti, il risarcimento del danno – si pensi ad un incidente stradale con colpa compiuto da un guidatore non coperto da polizza RCA – crea “quasi istantaneamente”, a seconda dell’entità del danno, una potenziale posizione di debito che fino al giorno prima non aveva ragione di esistere. In casi come questo, il debitore tende a proteggere il proprio patrimonio, nell’interesse proprio e/o della famiglia, compiendo atti di disposizione che, in teoria, rischiano di compromettere l’efficacia delle future azioni risarcitorie dei terzi danneggiati a vario titolo. Questi ultimi temono che chi li ha danneggiati (il futuro debitore, o debitore “in pectore”) possa vendere i beni facenti parte del suo patrimonio e  sfuggire così ad eventuali azioni esecutive.

Per evitare che questo accada, il creditore ha cinque anni di tempo per esercitare in tribunale l’azione revocatoria e far dichiarare privi di effetto – nei suoi confronti – gli atti di alienazione compiuti dal debitore e poter agire in esecuzione sui suoi beni anche se sono stati già venduti. L’azione revocatoria, pertanto, costituisce un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore; tuttavia, essa non annulla gli atti di disposizione compiuti dal debitore, ma li rende inefficaci solo nei suoi confronti. Ciò significa che nei riguardi del terzo acquirente in buona fede gli eventuali atti di alienazione (es. la casa già venduta) sono perfettamente validi ed efficaci.

Affinchè l’azione revocatoria possa essere esperita, però, occorrono alcuni presupposti fondamentali, per i quali è importante analizzare il profilo probatorio. Innanzitutto, serve il c.d. Consilium Fraudis, e cioè deve esserci stata una frode da parte del debitore, che pertanto avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio che un particolare atto di disposizione poteva arrecare al creditore. Inoltre, se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il credito – o il diritto al credito, come nel caso del risarcimento danni – è necessario che ci sia anche il dolo, ossia la volontà di ingannare il creditore, e che questi lo possa dimostrare (cosa per nulla facile).

In secondo luogo occorre l’eventus damni, e cioè l’atto di disposizione effettuato dal debitore deve essere tale da poter danneggiare concretamente il creditore. Pertanto, gli atti di disposizione compiuti dal debitore non sono in assoluto effettuati in frode ai creditori; infatti, il debitore potrebbe possedere un patrimonio di valore molto ingente, e la vendita di una sua parte potrebbe non danneggiare affatto gli interessi del creditore, il quale potrebbe sempre rivalersi sugli altri beni.

In terzo luogo, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo acquirente sia in malafede – e cioè consapevole del pregiudizio causato al creditore – soprattutto se l’atto di disposizione è stato compiuto prima della nascita dell’obbligazione. Serve, ai fini dell’azione revocatoria, che il terzo abbia partecipato al dolo, e per dimostrare la malafede del terzo basta qualunque mezzo, anche puramente indiziario (es. un valore di compravendita sensibilmente più basso rispetto al valore di mercato del bene).

La casistica degli atti di disposizione volti a proteggere (vanamente) l’aggressione dei creditori, di solito, vede prevalere vendite frettolose e fittizie a figli, genitori, fratelli e parenti stretti nel momento in cui si riceve la formalizzazione di una pretesa creditoria, ma in questi casi non c’è modo di evitare l’azione revocatoria. Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia incardinata l’azione revocatoria, poiché il creditore dovrà esercitare l’azione volta a dichiarare la simulazione, provandone l’esistenza. Infatti, poiché ad agire con la revocatoria è il creditore, spetta a quest’ultimo l’onere della prova, e cioè l’onere di dimostrare che una vendita o una donazione siano state effettuate dal debitore con l’intento di frodarlo. Si tratta di una prova non semplice, ed è sufficiente che il debitore si costituisca in giudizio e contesti le richieste del creditore per ottenere un lungo periodo di tempo durante il quale, tra udienze e rinvii, le prove possono rivelarsi meno appropriate.

La difesa patrimoniale da una revocatoria passa anche dall’indicazione di altri beni su cui il creditore possa soddisfare le sue pretese, magari di valore più modesto ma non sensibilmente inferiore. In questo caso, infatti, sarà onere del creditore provare che i beni indicati dal debitore non sono economicamente congrui, oppure sono di difficile vendibilità. In ogni caso, la mossa più frequente effettuata dai debitori rimane quella della vendita del bene. Infatti, in questo caso spetta al creditore dimostrare che il terzo acquirente fosse al corrente del debito, e tale dimostrazione sarà molto difficile qualora tra questi e il debitore non c’è un legame di parentela.

La tutela patrimoniale dei figli disabili nel “dopo di noi”. Il Trust per proteggere i più deboli

In assenza di parenti stretti che possano prendersi cura delle persone con disabilità grave dopo la morte dei genitori, diventa urgente trovare una soluzione. Ecco come intervenire con un Trust specifico.

di Adriana Cardinale

Normalmente, la tutela dei propri discendenti è una questione che, nelle famiglie dei c.d. patrimonials – fascia di individui denominati anche come babyboomers – viene liquidata tramite la redazione di un testamento. A volte, non si fa neanche quello, seguendo il principio del “c’è sempre tempo” o, peggio ancora, confidando nelle norme che regolano la successione legittima. Il tema, però, viene molto sentito dai genitori di persone disabili, i quali affrontano presto il problema di come pianificare il futuro dei propri figli – soprattutto in caso di disabilità grave, che non consente alcun margine di autonomia – dopo la propria morte, sia in termini di assistenza personale che di abitazione in cui il disabile continuerà a vivere (appartamento o struttura specializzata).

In assenza di fratelli, sorelle o altri parenti stretti che possano assumere il ruolo di amministratore di sostegno dopo la morte dei genitori, chi ha figli disabili devono trovare una soluzione, e spesso il rimedio costruito in modo “artigianale” si rivela del tutto insufficiente per le esigenze di tutela richieste nel “dopo di noi”. Con il Trust, però, è possibile assicurare ad un disabile un progetto di vita decoroso, vincolando un certo numero di beni e/o denaro alle necessità di cura e assistenza del figlio disabile, che diventa beneficiario finale di un patrimonio gestito secondo gli scopi descritti nell’atto istitutivo.

Con un Trust, pertanto, i c.d. disponenti affidano al c.d. Trustee una certa parte del patrimonio allo scopo di curare, assistere e proteggere il figlio disabile. In genere, il trustee viene individuato tra le persone molto vicine alla famiglia e dotati della necessaria competenza per amministrare i beni a lui affidati in modo idoneo a quanto stabilito nell’atto istitutivo. A differenza dei trust costituiti con altri scopi, quello nato per proteggere un disabile prevede che il trustee debba essere adeguatamente preparato in materia di assistenza quotidiana, ed eventualmente essere in grado di gestire la presenza di personale medico e/o terapeutico specializzato. Dal momento che un simile trust viene costituito con largo anticipo – molto spesso alla morte di uno dei due genitori, momento in cui vengono fatte riflessioni più profonde sul futuro della famiglia – c’è tempo sufficiente per istruire il trustee sui compiti quotidiani di assistenza, ma la prima decisione fondamentale è far ricadere la scelta su una persona che, oltre ad avere competenza e professionalità, abbia una età non troppo superiore a quella del disabile, in maniera tale da “sopravvivere” ai disponenti e poter assolvere al suo compito per lungo tempo.

In alcune famiglie con figli disabili, il trust viene costruito prevedendo che il ruolo di trustee venisse ricoperto da uno dei genitori (c.d. trust auto-dichiarato), ma per i motivi appena detti tale soluzione non appare la più indicata, a meno che nell’atto istitutivo il trust non preveda chi dovrà subentrare come nuovo trustee alla morte del genitore o in caso di inabilità/incapacità sopravvenuta. L’atto potrà prevedere anche la nomina di un c.d. Guardiano, che ha il compito di vigilare sulla gestione del trustee nell’interesse del soggetto debole, diventando una sorta di organo di controllo. Naturalmente, se il genitore del disabile non assume il ruolo di trustee, potrà essere lui il guardiano, ed anzi tale nomina è fortemente suggerita per far sì che la gestione del patrimonio non possa deviare minimamente dal solco tracciato nell’atto istitutivo. In quest’ultimo vanno indicati i beneficiari del trust e le modalità di godimento dei vantaggi derivanti da questo istituto giuridico, tramite il quale si può stabilire anche l’erogazione di una somma di denaro periodica (c.d. vitalizio) al soggetto debole.

Relativamente ai vantaggi fiscali, la legge n. 122/2016 prevede che il trust debba avere determinati requisiti per averne accesso. Innanzitutto il beneficiario deve essere il disabile grave ai sensi della legge 104 del 1992, a nulla valendo le patologie connesse con il normale invecchiamento. Inoltre, l’atto istitutivo del trust:
–  deve avere la finalità di assistenza, cura e protezione del disabile grave, e niente altro;
– deve essere redatto per atto pubblico;
– deve indicare in modo chiaro i soggetti che appaiono nell’atto istitutivo (disponente, trustee, guardiano, beneficiario vitalizio, beneficiario finale);
– deve descrivere minuziosamente quali sono i bisogni specifici del disabile, nonché i compiti di cura e assistenza, comprese eventuali terapie periodiche o continuative;
– deve precisare in modo inequivocabile quali sono gli obblighi del trustee, anche  in merito alla rendicontazione;
– deve contenere la previsione che il beneficiario esclusivo del trust debba essere il disabile grave;
– deve prevedere la cessazione del trust alla morte del disabile, e la destinazione finale del patrimonio residuo al momento del decesso;
– deve prevedere la figura del guardiano.

Riguardo il calcolo ed il pagamento delle imposte, da anni si assiste ad un indecoroso “balletto” di opinioni, circolari e sentenze di legittimità che contrappone due opposte rive dello stesso fiume: l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione. La prima pretende regolarmente il pagamento della imposta di donazione al momento del conferimento dei beni in trust, cioè al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, mentre la Cassazione è ripetutamente intervenuta  per ribadire che il “momento impositivo” coincide con il passaggio effettivo dei beni conferiti in trust nelle mani dei beneficiari, quindi alla morte del disponente, e che l’eventuale morte prematura del disabile grave, beneficiario finale del patrimonio, ed il conseguente rientro del patrimonio nella disponibilità dell’originario disponente, non costituisce “momento impositivo” poichè non integra un accrescimento di ricchezza.

Fortunatamente, la legge “Dopo di Noi”(la n. 122/2016) esclude espressamente questa imposizione per i trust istituiti in favore di disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, per cui in caso di conferimento di beni immobili in trust si applicherà l’imposta ipo-catastale in misura fissa e non proporzionale. Di contro, anche i terzi – persone fisiche o giuridiche – possono conferire beni e/o denaro in un trust costituito a vantaggio di un disabile. Ciò consente loro di beneficiare di deduzioni per le erogazioni liberali da inserire nelle proprie dichiarazioni dei redditi, con un limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e con un massimo di 100.000 euro annuali. Questo fa del trust uno strumento davvero straordinario anche per convogliare donazioni solidali da parte di soggetti diversi dai familiari, e per creare opportunità di protezione durevole per categorie di soggetti più deboli.

Inside The Art Side: a Roma si parla di arte, futuro e gestione del patrimonio

Il concetto di patrimonio è molto più ampio di come viene comunemente percepito, e incarna tutte le tendenze sociali che influenzano le scelte degli individui. Il 14 Luglio a Roma un incontro sull’Arte del ciclo Our heritage by Lightsky Consulting”.

Inside The Art Side è il primo appuntamento del ciclo di incontri “Our heritage by Lightsky Consulting” organizzati da Lightsky Consulting Italia, che si terrà il 14 luglio 2022 presso “Spazio Lightsky” a Roma. Our heritage, Cultural, Business, Future è un ciclo di incontri sulla Cultura e la gestione del patrimonio e sul futuro che ci aspetta, e nasce con la visione di indagare tutte quelle tendenze (sociali, ambientali, tecnologiche) che oggi condizionano la ricchezza culturale che siamo chiamati a proteggere e tramandare, e che influenzano le scelte di ognuno. Usando la Cultura come leva strategica, infatti, è possibile generare quelle azioni di confronto e crescita da cui derivino concrete opportunità e, soprattutto, soluzioni flessibili in grado di accrescere e proteggere il proprio patrimonio.

Il patrimonio è quindi un concetto allargato e molto più ampio di quello in base al quale viene comunemente percepito. Esso può essere culturale e/o economico, tangibile o intangibile, e in tutte le sue forme permette di vivere al meglio il presente e di costruire un futuro migliore. Il primo incontro di questo ciclo, denominato “INSIDE THE ART SIDE”, condurrà partecipanti nel mondo dell’Arte, che rispetto ad altre sfumature del patrimonio – quelle maggiormente legate alla disponibilità di denaro o beni altamente fungibili – esprime al massimo livello l’elemento emozionale che caratterizza il settore e le scelte di chi investe “a lunghissimo raggio”. L’Arte, in particolare, “ci rappresenta, ci racconta, è il risultato concreto di tutta l’espressione dei mutamenti umani della nostra storia” – afferma Emiliano Guerra, General Manager EMEALightsky Consulting Italia. “Sta a noi proteggerlo, tutelarlo, per il nostro interesse e per quello delle generazioni future”. “L’artista – prosegue Guerra – è colui che interpreta il mondo e dà forma alla materia attraverso gli strumenti a sua disposizione, scardina i luoghi comuni e ci mostra interpretazioni, possibilità alternative. Il radicale cambiamento che stiamo affrontando – nelle aziende, all’interno degli ecosistemi, nelle strutture, nei modelli, nei comportamenti, nelle interazioni, nella comunicazione, nelle relazioni – ridefinisce tutte le priorità all’interno del mondo private, corporate e di governance, e rende necessari nuovi modelli di business e di relazione. È quindi fondamentale imparare a pensare in modo alternativo, laterale, accedere a nuove visioni. E chi come l’Arte e gli artisti possono essere d’ispirazione?”.

Durante l’evento, tre ospiti d’eccezione – moderati dall’attore e scrittore Vincenzo Bocciarelli – avranno il compito di declinare l’argomento della serata secondo i tre temi core che gli organizzatori hanno voluto sviluppare: Cultura, Business e Futuro. Interverranno: Massimo Rossi Ruben per la Cultura, Curatore e critico d’arte; per il Business Sergio Sorrentino, Senior Strategic Consultant; per il Futuro Francesco Giulio Farachi, Curatore e critico d’arte. INSIDE THE ART SIDE prevede, inoltre, un Inside Event, dal titolo “SNAPSHOTS. Luisa Valeriani. Opere”. Questo “evento dentro l’evento” rafforza il tema della serata, grazie alla nuova mostra personale di Luisa Valeriani, artista romana.

Saranno in esposizione le ultime opere dell’autrice, realizzate durante il biennio 2020/22, che con la sua nuova ricerca ha introdotto la fotografia come mezzo di supporto figurativo nel suo lavoro, con l’aggiunta di elementi materici che consentono una lettura stratificata del suo processo creativo. “Sono sempre stata affascinata dalla forza dei simboli, – dichiara Luisa Valeriani – e credo profondamente nella potenza evocativa della loro immagine. In questo particolare momento di sovrapposizioni e confusioni ed estreme velocità sono alla ricerca di “attimi sospesi”, nuovi simboli timeless, che solitamente catturo mediante uno scatto ottenuto con un semplice smartphone e che trasferisco su diversi supporti che rielaboro attraverso delle successive sovrapposizioni.”

Per Info e contatti: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lightsky-consulting
Web: https://www.lightskyconsulting.com/

Il Trust nel “dopo di noi” per i figli disabili nella legge n. 112 del 2016

Lo strumento giuridico del Trust usato in caso di figli con disabilità è molto “performante”. Con particolare riferimento alla Legge n. 112 del 2016, ecco un caso concreto e le sue possibili soluzioni pratiche.

A cura del dott. Silvano Maggio *

La legge 112/2016, nota come legge del “Dopo di Noi”, indica proprio nel Trust lo strumento più performante per far fronte alle molteplici necessità delle famiglie con figli disabili. Le finalità di questa Legge sono già conosciute da queste famiglie grazie al gran lavoro che in questi anni hanno svolto le varie Associazioni di genitori con figli disabili. Eppure, è giusto porsi questa domanda: esistono altri strumenti giuridici che possono rappresentare una valida alternativa per  tutelare figli con disabilità, oppure quello del Trust rappresenta la soluzione più idonea?

Per rispondere, proviamo a confrontarci con i contenuti della normativa in questione. Due sono le tematiche fondamentali al centro della dalla Legge 112/2016. La prima, quella fiscale, ha il pregio di far toccare con mano gli importanti vantaggi che se ne traggono, ed anche i più informati di solito scoprono numeri che non si aspettano. Per esempio, la legge sul “Dopo di Noi” permette al professionista – ipotizziamo un avvocato con figlio autistico – con figlio disabile di dedurre fino al 20% del reddito dichiarato, se è inserito nel Trust, e questo in termini numerici determina effetti notevoli, rapportati al reddito. Infatti, se il professionista che produce un reddito annuo di circa 200.000 euro conferisce in un trust 40.000 euro (ossia il 20% di 200.000) ogni anno, risparmia una cifra pari al 43% di IRPEF. A conti fatti, al terzo anno il suo risparmio di imposta è pari a 51.600 euro. Senza contare che, se egli conferirà nel trust anche i 51.600 euro risparmiati, risparmierà il 43% anche su questi. Pertanto, l’avvocato (o qualunque altro professionista) che costituisce un trust beneficerà di un grande vantaggio fiscale che si tradurrà in vantaggio immediatamente finanziario che si trasmetterà al figlio autistico.

Relativamente alla seconda tematica, essa riguarda le finalità del Trust come previste dalla legge, e cioè quella l’inclusione sociale, della cura e dell’assistenza della persona con disabilità, a beneficio del quale il Trust viene costituito e ha durata fino alla morte del beneficiario. I beni inseriti nel Trust, infatti, sono esclusivamente destinati al beneficiario, che deve essere un soggetto con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Pertanto, la definizione di “disabilità grave” esclude una platea ben più ampia di soggetti con disabilità.

E’ di fondamentale importanza, a questo punto della trattazione, formulare una serie di domande e dare risposte chiare, al professionista dell’esempio che abbiamo citato, in relazione ai futuri passi da compiere:
1) Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, chi penserà ai genitori quando saranno anziani?
2) Come posso valutare adesso l’entità del patrimonio da inserire nel Trust e quello che dovrò tenere al di fuori per tutelare direttamente i genitori?
3) Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, come potrò trattare dal punto di vista patrimoniale gli altri figli non disabili?

Nell’esempio in questione, il professionista ha altri due figli oltre a quello con disabilità, di cui uno adottato e “difficile”, cui si aggiunge la moglie. In casi come questo, la soluzione proposta vede la costituzione di due trust, grazie anche ad un costo iniziale più che sostenibile e a costi successivi di mantenimento pari a zero. Il primo trust avrà come beneficiario il figlio disabile, come beni conferiti una casa di campagna e l’annesso terreno agricolo, e in esso confluiranno ogni anno i versamenti necessari. Poi, con una modesta spesa aggiuntiva, e con un unico trustee, viene istituito  un secondo trust avente queste caratteristiche:
– nel programma, l’obiettivo è identificabile nei generici bisogni della famiglia, non escludendosi così un eventuale ulteriore aiuto al figlio disabile;
– dovendo far fronte alle esigenze di tutti i famigliari, è stato inserito tutto il resto del patrimonio; 
– al secondo figlio (quello adottato e “difficile”) viene dedicata una parte particolare del programma, prevedendosi un meccanismo volto ad evitare che il figlio, affetto da ludopatia, possa mai ricevere parte del patrimonio ma, al contrario, gli sia garantita una rendita che il trustee gli destinerà anche dopo la morte dei genitori, magari garantendogli il soddisfacimento dei bisogni primari;
–  ai genitori, destinati a diventare anziani, viene garantita la possibilità di mantenere un determinato tenore di vita;
– da ultimo, ma non meno importante, vengono rispettati e riconosciuti i diritti successori del terzo figlio.

In conclusione, l’esempio descritto nell’articolo può certamente supportare il lettore – e sicuramente quello già provvisto di un certo bagaglio di informazioni sul tema – sul focus del Trust nato sulla scorta della Legge 112/2016 e della sua validità rispetto a determinate situazioni familiari che e a prima vista appaiono di difficile soluzione.

* Dottor Silvano Maggio – dottore commercialista e revisore legale, professionista accreditato Associazione “Il Trust in Italia”, membro del direttivo di ANCP

La responsabilità civile dei patrimonials e l’accantonamento per il “non si sa mai”

Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro “per ogni evenienza” anziché proteggersi con una polizza assicurativa di responsabilità civile e/o professionale. Il problema è che, quando l’evenienza si verifica, il denaro accantonato spesso non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi.

Stavo saldando, mi è partita una fiamma. Non sapevo che nell’intercapedine ci fosse un materiale coibentante infiammabile“. Così ha dichiarato, in preda alla disperazione, il fabbro che qualche settimana fa, chiamato da un inquilino, stava installando una cassaforte in un attico torinese da cui, come hanno stabilito i vigili del fuoco, è partito l’incendio.  Da quel momento il professionista delle casseforti è sotto indagine della procura – l’accusa è di incendio colposo – e presto dovrà rendere conto in sede civile del risarcimento di tutti i danni causati dal rogo che ha distrutto i piani alti di un isolato in pieno centro del capoluogo piemontese.

Da un istante all’altro, il tempo di una scintilla che ha acceso del materiale infiammabile, e il fabbro – con ditta operante nel settore da lunga data – si ritrova debitore di qualche milione di euro. Infatti, il valore stimato degli appartamenti andati distrutti è di circa 2,5 milioni di euro, più i danni non patrimoniali-biologici per gli inquilini che faranno salire l’importo complessivo ben oltre i 3 milioni. La domanda è: come farà a pagare? L’assicurazione di responsabilità professionale, qualora ci sia, coprirà l’intera cifra, o prevede una franchigia? La polizza rischio incendio dell’edificio rifiuterà di coprire i danni, oppure risarcirà gli inquilini e poi si rivarrà sul fabbro?

Questa vicenda di cronaca insegna una piccola grande verità: se sei un professionista o un imprenditore, il rischio di diventare debitore senza aver contratto formalmente un debito è sempre presente, soprattutto quando si parla di responsabilità professionale verso terzi. In realtà, anche la “semplice” responsabilità civile può determinare l’obbligo di risarcire danni causati a persone o cose e non riguardanti la famiglia, e ciò può avvenire sia in forma diretta che indiretta. L’importante è assicurarsi, in modo tale da invertire il processo di rimborso da parte della compagnia: non all’assicurato autore del danno, ma direttamente a chi lo ha subito.

La fonte normativa di questa particolare tipologia di copertura assicurativa sta nell’art. 1917 del Codice Civile, che rispetto all’assicurazione di responsabilità civile recita “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Pertanto, una polizza del genere assicura il patrimonio dell’assicurato, e più precisamente lo copre dal rischio di potenziale diminuzione di patrimonio derivante da un eventuale risarcimento a terzi. Di conseguenza, si stratta di uno strumento di protezione patrimoniale che, agendo dal lato della prevenzione, dovrebbe essere utilizzato da qualunque patrimonial[1].

Come tutte le coperture assicurative, bisognerà prestare grande attenzione al massimale assicurato, e cioè alla somma massima che l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato in caso di sinistro a lui imputabile per fatto non doloso. Questo massimale, infatti, potrebbe essere automaticamente decurtato da una franchigia che, sebbene faccia scendere il prezzo della polizza anche del 30-40%, si rivela come un boomerang allorquando il danno causato a terzi è di entità elevata, come nel caso del fabbro torinese. In casi come quello, infatti, una franchigia del 10% significherebbe lasciare nelle mani dell’assicurato l’obbligo di pagare diverse centinaia di migliaia di euro di tasca propria.

In ogni caso, non c’è contenzioso civile che non richieda l’intervento di un avvocato che sostenga la propria difesa e cerchi di limitare i danni. Gli avvocati, però, costano parecchio, così come può essere piuttosto elevata la c.d. soccombenza nelle spese legali della controparte in un eventuale procedimento civile di natura risarcitoria. Di conseguenza, sottoscrivere l’appendice di polizza – o meglio ancora una polizza dedicata – per la copertura delle spese legali in caso di controversia è un ulteriore atto di protezione patrimoniale che però deve sottostare a precise regole di “ingaggio”: è l’assicuratore che si occupa della gestione della vertenza e di organizzare la linea difensiva, e l’assicurato deve accettare la linea e non deve prendere iniziative personali con la controparte. In quest’ultimo caso, infatti, le spese sostenute non verrebbero rimborsate dalla compagnia. Contestualmente, esiste l’obbligo per l’assicurato di collaborare senza ostacolare in alcun modo l’operato della compagnia nella gestione della vertenza. In caso contrario, quest’ultima può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.

In definitiva, l’effetto più benefico di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e/o professionale è quello, da un lato, di trasferire il rischio ad un terzo soggetto (la compagnia assicurativa) e, dall’altro, quello di accantonare risparmio per altri scopi, più concreti e “performanti”, del non si sa mai. Eppure, Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro per ogni evenienza e non si proteggono attraverso una di queste polizze così utili e pratiche, vivendo quindi “pericolosamente” la propria vita lavorativa. Spesso, infatti, quando la famigerata evenienza si verifica, il denaro accantonato non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi, e diventa necessario fare ricorso all’indebitamento.

[1] Individuo o gruppo familiare detentore di una ricchezza mobiliare e immobiliare pari ad almeno 750.000 euro. Tale classe di individui identifica massimamente i c.d. babyboomer, ossia i nati tra il 1955 ed il 1965, periodo del boom economico italiano.

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.