Febbraio 7, 2025
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La protezione dei patrimoni familiari: prevenire i problemi tutelando gli interessi meritevoli

Per sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, bisogna capire da quali rischi tutelarsi e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono proteggere.

La continua evoluzione normativa in materia di responsabilità personale per danni a terzi, accompagnata all’attuale contesto economico in rapida trasformazione per via della rivoluzione digitale, ha riacceso da tempo l’attenzione sulle categorie di persone che, per via dei possibili effetti derivanti dalle responsabilità tipiche della propria professione, rischiano di compromettere il patrimonio personale e familiare.

Le conseguenze di un’aggressione da parte di terzi (creditori, Stato) diventa ancora più grave in presenza di figli e/o familiari in condizione di disabilità, per via delle garanzie patrimoniali che verrebbero meno in assenza di strumenti di tutela. In ogni caso, è bene sapere che esistono strumenti capaci di soddisfare i c.d. interessi meritevoli di tutela, come la famiglia, i minori, i disabili, le coppie di fatto o la tutela del tenore di vita in terza e quarta età. Tutti questi interessi, inseriti con intelligenza all’interno di un progetto di difesa del patrimonio, possono prevalere sugli interessi di terzi, anche se questi ultimi sono fondati e forniti di titoli esecutivi, limitando fortemente i rischi patrimoniali.

Su tutti, assumono particolare rilevanza i rischi imprenditoriali e/o professionali di mala gestio o di responsabilità patrimoniale in caso di fallimento, nonchè i rischi familiari legati a separazioni, divorzi o conflitti tra eredi.

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La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Tale responsabilità è circoscrivibile, talvolta, per mezzo delle limitazioni offerte da alcuni particolari strumenti giuridici, come il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, la polizza vita ed il fondo pensione (ma non solo). Caratteristica comune a questi strumenti è la supremazia degli interessi meritevoli di tutela (esigenze abitative dei figli, fino alla loro indipendenza economica, nel caso del fondo patrimoniale, o la tutela di un figlio disabile, negli atti di destinazione) e della c.d. finalità previdenziale nel caso della polizza vita e del fondo pensione.

Esiste anche un più sofisticato sistema di protezione degli asset patrimoniali, costituito dal conferimento degli immobili in società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.). Esso consente di far prevalere, sugli interessi dei creditori del socio (es. istanza di pignoramento delle quote di una s.n.c.), quelli della compagine sociale, dal momento che l’espropriazione di una o più quote produrrebbe l’effetto inaccettabile di inserire nella compagine sociale un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci (effetto non ammissibile, secondo la Corte di Cassazione).  Pur consentendo un livello di difesa ancora più efficace – le quote societarie rimangono impignorabili per tutta la durata della società, generalmente lunghissima – tale soluzione è di difficile attuazione sia per la sua “sproporzione” rispetto alle esigenze della famiglia, sia per le imposte molto elevate, giustificabili solo in presenza di un notevole patrimonio immobiliare (ma anche in questo caso è preferibile, in una corretta pianificazione patrimoniale, adottare la soluzione del Trust).

In ogni caso, gli interessi e finalità descritte, prevalgono quasi puntualmente nelle aule di tribunale (in tutti i gradi di giudizio) sugli interessi dei terzi creditori, soprattutto qualora gli strumenti utilizzati siano asserviti ad una logica credibile e proporzionata ai soggetti da tutelare. Il tema di cui parliamo non prevede, da parte dei potenziali utilizzatori di questi strumenti, alcuna titubanza o incertezza: chi ha formato un patrimonio mobiliare e immobiliare (piccolo o grande che sia), e contestualmente esercita una professione che lo sottopone a responsabilità ed a possibili richieste di risarcimento, deve agire in via preventiva, costruendo un sistema di protezione dei propri averi, nell’osservanza delle regole del nostro Ordinamento, a beneficio dei figli e delle generazioni successive.

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Certamente esistono diversi modi per realizzare differenti gradi di protezione – tutti diversamente efficaci – eppure sono moltissimi gli imprenditori ed i professionisti che cadono nell’errore di non proteggersi per tempo dalle eventuali conseguenze di sbagli (commessi anche in buonissima fede) e dall’assalto di “nuovi creditori” (i clienti danneggiati) di cui anche pochi mesi prima di un evento sfortunato (o di un errore professionale) non si conosceva neanche l’esistenza. Si tratta di forzare il proprio animo: quando tutto va bene, e gli utili scorrono copiosi, ci si sente invincibili, e gli imprevisti sembrano toccare solo gli altri. Quando toccano noi, la differenza tra l’essere stati previdenti, ed il non esserlo stati, consisterà nel sequestro preventivo di tutto – proprio tutto – il patrimonio (soprattutto quello liquido, conti correnti e depositi), ed un logorante procedimento civile, durante il quale gli avvocati diventano dei veri e propri membri della famiglia, ed il tenore di vita diminuisce vertiginosamente (i conti vengono bloccati dal sequestro, ed è possibile goderne solo nei limiti della sussistenza).

Pertanto, al fine di sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, è opportuno, prima di tutto, capire quali sono i rischi professionali da cui è necessario cautelarsi, e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono tutelare. Ogni strumento di protezione patrimoniale ha, infatti, una sua vocazione: esistono strumenti capaci di proteggere esclusivamente beni mobili o immobili registrati e strumenti che, invece, sono in grado di proteggere unicamente i risparmi liquidi. Inoltre, ciascuno di questi strumenti si differenzia dall’altro per il diverso grado di protezione che può offrire: dalla semplice riservatezza alla vera e propria segregazione.

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La responsabilità professionale medica, la medicina difensiva ed i rischi patrimoniali del sanitario

Qualunque ramo della chirurgia è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti. I medici alla continua ricerca di punti di riferimento in difesa della propria autonomia e dell’esperienza

Quella dei medici è, senza dubbio, la categoria più esposta ai rischi, sia in sede civile che penale, strettamente connessi allo svolgimento della professione. Secondo un’indagine della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari (2015), il 95% dei procedimenti penali per lesioni colpose a carico di medici e operatori delle professioni sanitarie si conclude con un proscioglimento, ma nei tribunali civili le richieste di risarcimento sono accolte nel 34% dei casi.

Secondo quanto riportato lo scorso 18 giugno Roma, in occasione del convegno CIC (Collegio italiano dei chirurghi) su “Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn”, complessivamente ogni anno oltre 35 mila azioni legali vengono intentate contro i medici da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità: è questa la fotografia attuale della chirurgia italiana, e i procedimenti legali sono in costante aumento.

Questo dato rappresenta, oggettivamente, un problema per un medico su tre; inoltre, la stessa indagine rivela che la maggiore preoccupazione dei medici non consiste nel possibile esito negativo del procedimento giudiziario, ma nella richiesta del risarcimento economico e nella sua copertura finanziaria.

L’istituto di ricerca Marsh Italia ha recentemente presentato la nona edizione del report sulla Medical Malpractice in Italia (Medmal – Studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nei clienti sanitari pubblici). L’indagine ha riguardato un campione di 42 strutture sanitarie pubbliche distribuite sul territorio nazionale, di cui si sono considerati i sinistri negli ultimi 12 anni. Ebbene, nel periodo considerato si sono verificati circa 10.500 sinistri, con un costo complessivo superiore a 900 milioni di euro. Nell’ultimo anno della rilevazione si è avuta una media di 27,5 sinistri per struttura sanitaria. Il costo medio di ciascun sinistro ha toccato punte di 97.000 euro di risarcimento, ed oggi si attesta sui 90.000 euro.

Il risultato (suffragato da altre recenti indagini) è che l’80% dei medici adotta frequentemente strategie denominate difensive, e più precisamente: il 51% ha prescritto farmaci non necessari e il 24% ha prescritto trattamenti non necessari; il 26% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, al di là delle normali regole di prudenza e il 14% ha evitato procedure rischiose (diagnostiche o terapeutiche) su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio.

Ma cos’è la medicina difensiva?

È quel complesso di pratiche terapeutiche condotte non tanto per tutelare la salute del paziente (ovviamente, neanche per danneggiarla), quanto per evitare la possibilità di un contenzioso. La M.D. può essere attuata con:

– un comportamento cautelativo di tipo positivo e preventivo, che sulla carta diminuisce i rischi per il paziente, ma quando non è necessario aumenta notevolmente il costo della Sanità nazionale: ricorso a servizi sanitari non sempre necessari, analisi, visite o trattamenti;

– un comportamento cautelativo di tipo negativo, che si realizza per mezzo dell’astensione dagli interventi ritenuti ad alto rischio.

Lo scopo di queste due categorie di comportamento è sempre quello di poter presentare la documentazione che attesti che il medico ha operato secondo gli standard di cura previsti.

La stessa esistenza della medicina difensiva dovrebbe far comprendere quanto il tema del rischio professionale medico, e quello dei risarcimenti economici ad esso correlati, sia così sentito. Oggi i casi che frequentemente vengono denunciati riguardano la mancanza o l’inadeguatezza del c.d. consenso informato, il ritardo di diagnosi dell’infarto, gli errori nell’anestesia, errori trasfusionali, eccessiva attesa per il parto cesareo, interruzione di gravidanza non riuscita, oltre a casi clamorosi – ad onor del vero, piuttosto rari – come quelli che vedono strumenti chirurgici dimenticati nel corpo del paziente o l’asportazione di un organo sano simmetrico a quello malato.

Anche la chirurgia estetica/plastica, grazie al successo riscontrato in quasi tutte le fasce della popolazione, è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti, sulla scorta dell’errata opinione che, in relazione agli interventi di natura estetica, il chirurgo estetico non può limitarsi a garantire solo di fornire al meglio la propria professionalità, ma deve anche garantire anche la buona riuscita dell’operazione. La medicina estetica, infatti, non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un’obbligazione di risultato: il paziente vuole che il successo di quanto richiesto al chirurgo sia effettivamente conseguito.

Sulla scorta di questo principio, un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse una obbligazione di risultato (Cassazione n. 10014/1994, Tribunale di Padova 10/03/2004). Oggi, invece, i tribunali considerano l’obbligazione del medico estetico al pari di quella di qualsiasi altro medico.
Eppure, fatte tutte queste premesse, bisogna dire che la categoria dei medici fa poco per attuare i rimedi della prevenzione in tema di difesa del patrimonio.

Vediamo il perché.

Come abbiamo visto, l’esercizio della professione sanitaria contiene obbligazioni di comportamento e non di risultato; questo significa che il medico si impegna a prestare la propria opera adottando in maniera ineccepibile tutte quelle norme di comportamento etico e scientifico previste per il caso specifico, ma non è responsabile del mancato conseguimento del risultato sperato, se questo non è dipeso da un suo errore o da una sua negligenza. Pertanto, l’inadempimento del medico si configura nella  violazione delle norme di comportamento sanitario, e non nell’esito sfortunato nella mancata guarigione del paziente (che può dipendere da mille altri fattori).

A ben vedere, forte è la similitudine con la responsabilità del magistrato; questi infatti non è mai perseguibile in relazione all’attività di interpretazione delle leggi, a meno che non si dimostri che egli abbia violato le norme procedurali (negligenza) e di comportamento proprie della sua categoria (es. colpa grave, dolo e/o colpa inescusabile o dolo nel voler favorire una parte processuale a discapito dell’altra). La differenza tra i due – medico e magistrato – è che il primo può essere attaccato direttamente e portato in giudizio, mentre il secondo no, anche quando dimostra una grave imperizia.

Ma ci fermiamo qui, perché la questione è degna di molta attenzione, e ci porterebbe fuori tema. Il punto è un altro: qualunque consulente finanziario/patrimoniale che ha già rapporti professionali con clienti medici, o quanti tra i primi volessero proporsi alla categoria sanitaria con argomenti veramente validi (che non sia il solito “migliorfondo ultraperformante”), dovrebbero parlare quasi esclusivamente di tutela del patrimonio familiare del medico, e cioè di colui che vive ogni giorno sul filo del rasoio, e pensa che tutto sommato non possa accadere nulla se ha lavorato bene. Infatti, se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a fronteggiare un numero sempre crescente di richieste risarcitorie, ne risentirà la qualità del Sistema ed un danno per gli utenti, creando un circolo vizioso dove allo svilimento della professione medica si accompagnerà il ricorso sempre più frequente alla Medicina Difensiva. Quest’ultima, come sappiamo, comportando un aumento eccessivo di esami e accertamenti,  genera ogni anno un costo stimato in più di 11 miliardi di euro.

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