Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria
La Consob ha deliberato, ai sensi dell’art. 20, paragrafo 3, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell’art. 114, comma 10, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la sussistenza, per le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria, delle condizioni indicate dallo stesso art. 20 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
La Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria scaturisce da una decisione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti del 6 giugno 2018 e prevede quanto segue:
- Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di informazione.
- Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
- Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l’andamento del mercato, diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.
- Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.
- Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
- Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
- Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell’organo di informazione e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l’editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
- Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali. I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell’utilizzarli.
Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.
È tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di “esperto”, come ivi definita all’articolo 1. - Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull’identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.
Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.
Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell’autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.
Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8. - Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.
- La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.