Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi.
di Adriana Cardinale
Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni.
Se è già stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro,
soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherà su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalità/donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).
E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalità. Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).
I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i più disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrà eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442

Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontà di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserà nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarà soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farà sì che la casa acquistata potrà essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico più atto
pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietà del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrà essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validità di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico più atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.
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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietà del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietà del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata più causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.
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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlio–nipote),
– non sia privo di motivazione.
Un caso interessante, a metà strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualità di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarà necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.
Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metà di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una
cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolarità amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrà dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietà e conferisce ampie possibilità di gestione al figlio delegato.



Abbiamo già analizzato in un altro articolo 
E la banca, come si comporta? In ogni caso, essa deve applicare la presunzione di comproprietà del 50%, a meno che tale presunzione non sia stata superata in fase giudiziale e sia stata dimostrata, con l’ausilio di documentazione probatoria, la
Interessante scoprire cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui un coniuge dovesse cointestare all’altro un proprio conto personale. In questa circostanza, infatti, in seguito alla loro
In definitiva, è possibile affermare che i conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondano più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni; se così non fosse, infatti, ai coniugi non rimarrebbe che mantenere quello della comunione, qualora non sia particolarmente sentita, da entrambi, la necessità di tener distinti i diversi conti correnti. I conti monointestati fanno sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscono sui rispettivi conti, senza generare confusione ed evitando problematiche successive legate a una possibile 
Purtroppo, in caso di 
quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.
In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al
“comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di
Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la
Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in 
Un buon metodo sarebbe quello di parlarne proprio con il
Ma procediamo con ordine. Gli
Ebbene, mentre il primo tipo di allocazione, quella strategica, è sotto il controllo di chi investe (è l’
Il fattore tempo, come avrete visto, è fondamentale, e da solo è in grado di determinare il successo o l’insuccesso della vostra asset allocation. Infatti, rientra nella c.d. “area di certezza” il principio secondo cui il lungo periodo assicuri un maggiore rendimento (Asset Allocation Strategica) e quello che, nei periodi di ribasso dei mercati i nostri investimenti valgono di meno ma è possibile comprare un numero maggiore di titoli a prezzo più basso (Asset Allocation Tattica). Inoltre, è valido il principio per cui, in caso di eventi straordinari – ne stiamo vivendo uno bello tosto da circa un anno e mezzo – è bene adattare rapidamente il portafoglio (Asset Allocation Dinamica). 

Muovendoci costantemente tra questi due mondi, le correlazioni sono all’ordine del giorno. In relazione alla gestione finanziaria, per esempio, i concetti di Profilo di Rischio e di Orizzonte Temporale sono strettamente connessi allo stile caratteriale. Ognuno di noi, infatti, per gestire limiti e frustrazioni imposti dal Mondo Esterno, ha costruito un filtro, una sorta di “principio organizzativo” con cui orientarsi nel Mondo, selezionare le informazioni e prendere decisioni, ivi comprese quelle legate alla gestione del denaro e del patrimonio, la cui sfera emozionale rimane ancorata ad un principio di riservatezza che, invece, non osserviamo più in molti altri ambiti del nostro personale.
scattare foto durante la gita fuori porta con l’amante, oppure chi pubblica su Instagram la propria moglie in accappatoio appena uscita dalla doccia…. Sorprendentemente, però, in questa pazza società senza limiti o confini tra gli affetti propri del Mondo Interno e i comportamenti legati al Mondo Esterno, quelle stesse persone possono arrossire nel parlare del proprio stipendio mensile, e scandalizzarsi di fronte a domande dirette sull’entità del proprio patrimonio netto. Ebbene, questo fenomeno non sarebbe comprensibile senza utilizzare questa chiave di lettura: oggi è enormemente cambiato ciò che le persone vivono come connesso al proprio Mondo Interno. Pertanto, parlare di Finanza Comportamentale senza tenere conto della cornice di riferimento è un grave errore, quasi come pretendere che un polmone possa funzionare svincolato dal resto del corpo. Non si possono comprendere le opzioni di default, i bias cognitivi, la percezione del rischio, l’orizzonte temporale senza prima aver chiarito in che rapporto sta il singolo con il denaro.
Mai come oggi, la maggior parte delle persone parla in modo fluido, pratico, concreto di molti aspetti che potremmo definire intimi – affetto, legami, amore – e contemporaneamente tratta come un fatto intimo il denaro, evitando accuratamente di condividere i propri sentimenti verso di esso. Eppure, si tratta di un semplice strumento di misura nato nel mondo materiale, quello Esterno. Sfoggiare la macchina nuova, un bell’orologio, la casa al mare – oggetti legati al Mondo Esterno – viene messo in rapporto alla sicurezza, all’appartenenza, alla stima di se (Mondo Interno). Invece il guadagno, il patrimonio, i risparmi, che sono nati per governare gli aspetti meramente materiali della vita (Mondo Esterno), non vengono condivisi , bensì trattati “emozionalmente” alla stregua di elementi del Mondo Interno.
due lati del fiume.
Affrontare simili domande, per molti, è un compito delicato e a tratti doloroso, perché l’argomento – il denaro – viene istintivamente collegato a sorgenti emozionali proprie del Mondo Interno. Pensate a tutti coloro che stanno lavorando duramente per ottenere una promozione che stenta ad arrivare: non è difficile immaginare cosa risponderanno parlando del loro reddito, e che non potranno fare a meno di essere condizionati, nelle risposte, dal proprio budget mensile che, magari, richiede continue rinunce di fronte a spese che avanzano e ad impegni già presi a cui tener fede: rate della macchina, mutuo per la casa, rette universitarie, vacanze, etc.. Per queste persone, parlare di entrate ed uscite fisse è intrinsecamente doloroso, perché fanno fatica a distinguere i propri sentimenti (derivanti dal Mondo Interno legato a valori di lungo periodo) dalle emozioni (stati passeggeri legati alle contingenze del Mondo Esterno). Pertanto, il Consulente
Finanziario, per lavorare con successo, avrà bisogno di potenziare al massimo lo strumento della Pianificazione Finanziaria, al fine di renderlo quale vera e propria prestazione professionale a sé stante e “condizione di procedibilità” preliminare a qualunque fase di consulenza operativa di investimento. Contestualmente, il setting di profilazione, così potenziato, servirà per creare il necessario contenimento delle emozioni del cliente e, in definitiva, delle peculiarità del suo carattere. 



Interno e ciò che è Esterno. Molte persone, di fronte alle questioni legate al denaro, perdono di vista il fatto che questo viaggia come un vagone ferroviario: per natura poggia su due binari che vanno in parallelo. Un consulente finanziario oggi non può limitarsi a parlare con il cliente dei modi in cui si può gestire il risparmio, ma deve riuscire a fargli mantenere la percezione di essere prezioso e di valore, deve ricordargli di aver diritto ad una vita intima ricca e piena (Mondo Interno), mentre nel mondo là fuori egli ha bisogno di sgomitare per avere un posto di lavoro adeguato alle aspettative, negoziare continuamente l’entità delle sue entrate, fare leva sulle proprie competenze per ottenere benefit e migliori condizioni di vita, proteggere i propri cari, avere i mezzi per onorare le sue responsabilità e gli impegni (Mondo Esterno).
Questo coacervo di sollecitazioni, così diverse tra Mondo Interno ed Esterno, al momento in cui si parla di denaro entrano in confusione tra loro, e l’unico strumento capace di coniugare l’individuazione dei propri bisogni interni e l’individuazione delle proprie necessità personali (e familiari) è la Pianificazione Finanziaria, e cioè quel delicato metodo razionale che mette in relazione il nostro Mondo Interno con quello Esterno.

2) Il secondo è il rischio che il governo metta una tassa o imposta Patrimoniale, come nel 1992 (il governo Amato prese lo 0,6%, di notte). Di questo pericolo si è molto parlato nei mesi scorsi, anche prima dello scoppio della pandemia, per cui il rischio esiste ancora di più oggi, visto che lo Stato sta incassando molte imposte in meno e, prima o poi, dovrà “raschiare” il denaro da chi lo detiene e non lo mette in circolo.
a) paure di natura personale (“…se mi ammalo e devo spendere dei soldi per curarmi?”, “…quando diventerò vecchio avrò i soldi sufficienti per vivere?”, “…se non riesco più ad essere autosufficiente, come farò a mangiare da solo, o anche solamente a lavarmi?”, “…se mi succede un incidente e rimango su una sedia a rotelle, come me la caverò?”, “…se mi ammalo di COVID 19?”…);
Insomma, l’elenco è lungo, ma se riesco a ragionare con il cliente in modo razionale, allora tutte le sue paure possono essere affrontate e risolte trasmettendo il valore della PROTEZIONE O DEL RISCHIO TRASFERITO.
Relativamente alle paure riferite all’attività lavorativa, esistono delle assicurazioni che coprono il rischio di inattività lavorativa, temporanea o permanente, ad un costo sostenibile, mentre per quanto riguarda le paure riferite al patrimonio esistono polizze assicurative che coprono tutti i rischi a cui esso può essere soggetto, così come esistono, anche al di fuori delle coperture tipicamente assicurative, strumenti di protezione patrimoniale che riducono al minimo sia il carico fiscale che il rischio di aggressione non necessaria da parte di terzi soggetti (es. creditori e/o Agenzia delle Entrate).
Pertanto, la cosa migliore da fare è quella di trasferire i rischi a chi lo fa di mestiere, e cioè ad una compagnia assicurativa, che gode delle medesime protezioni statali assicurate alle banche, e forse anche di più.

Il dibattito, mai sopito in realtà, ha ripreso vigore agli inizi del 2019, ed oggi rappresenta una mina vagante per chiunque otterrà, nelle prossime settimane, la maggioranza in consiglio di amministrazione di Enasarco, allorquando le tanto sospirate elezioni avranno finalmente luogo. I c.d. silenti, infatti, si stanno organizzando per mettere in atto alcune iniziative di protesta pubblica già da Settembre.
Per chiarire quest’ultimo aspetto, prendiamo l’esempio di un agente di commercio plurimandatario con ricavi lordi pari a 40.000,00 euro, in favore del quale verrà versato il contributo Enasarco massimo previsto pari a 6.445,21 (sul massimale di 37.913,00 euro). Se l’agente ha sostenuto costi dell’attività (autoveicolo, carburante, ufficio etc) pari al 30% del monte ricavi, il suo imponibile netto sarà pari ad euro 28.000,00 [40.000,00 – (40.000,00 x 30%=12.000,00)], ma il “peso” del contributo Enasarco di euro 6.445,21 sarà pari al 23% circa (6.445,21 : 28.000,00= 0,2301), e non al 17%.
Un muro invalicabile, pertanto, che però sembra aver rafforzato la determinazione con la quale i silenti hanno intenzione di chiedere “il conto” sull’utilizzo di quella massa enorme di denaro. Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative parlamentari sull’argomento. L’ultima è una interrogazione parlamentare sollevata presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (5-03746) di Walter Rizzetto (FdI), in risposta alla quale l’esecutivo ha dichiarato di voler aprire ad una soluzione legislativa per risolvere la questione dei contributi silenti.
prosecuzione volontaria, che ha un senso solo per chi ha già versato almeno 10-15 anni di contributi; altra alternativa è quella di attendere la rendita contributiva, che però sarà disponibile solo dal 2024.
L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.
In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.
Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?
coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui
Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione. Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.
1) Fissare il tempo con il partner per parlare di soldi – Prima di fare qualsiasi altra cosa, la coppia dovrebbe “prendersi del tempo”, organizzando una discussione sul denaro, da soli o con un consulente finanziario. Si tratta di una conversazione seria, da affrontare preferibilmente nel fine settimana, quando si è liberi dai pensieri del proprio lavoro e non ci sono distrazioni. Infatti, le discussioni sul denaro possono essere difficili da gestire, ma in un periodo come questo c’è maggiore disponibilità per affrontare almeno i punti fondamentali: rivedere le proprie spese mensili per comprendere il loro “livello di combustione”, ossia il tasso di velocità di spesa; subito dopo, chiedersi quanti soldi mancherebbero se uno dei due perdesse il proprio lavoro o diminuisse le entrate, e come potrebbe essere gestito il periodo di transizione tra la perdita del lavoro ed il successivo reimpiego lavorativo.
4) Rivedere o stipulare la propria copertura assicurativa – Stipulare una polizza sanitaria-infortuni, oppure una di responsabilità civile diventa fondamentale in qualunque famiglia, anche perché permette di fare piani di emergenza senza accantonare quantità eccessive di denaro in conti deposito. E’ bene farsi assistere da un consulente prima di familiarizzare da autodidatta con i piani assicurativi, anche per districarsi dalle c.d. franchigie che, se da un lato diminuiscono il costo della polizza, dall’altro rischiano di vanificare lo sforzo. Se si è già titolari di un’assicurazione sulla vita, si dovrebbe uscire dalla genericità ed indicare con esattezza la persona che ha diritto a ricevere le somme in caso di premorienza.








