Giugno 10, 2026
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Enasarco, altro passo falso del Presidente. Il TAR rigetta, probabile il commissariamento

Senza fine, ormai, i colpi di scena in casa Enasarco. Ecco i dettagli di quella che sembra essere una “strategia suicida” dell’attuale maggioranza, cui va rimproverato un atteggiamento che soltanto i suoi componenti (e soprattutto il presidente Costa) potrebbero spiegare. L’ipotesi di un commissariamento ad acta adesso si fa più concreta.

Ennesimo colpo di teatro nella vicenda Enasarco, l’Ente di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio (e dei consulenti finanziari). Dopo gli inviti (e in ultimo la diffida) dei vigilanti Ministeri di Lavoro ed Economia a ripristinare le procedure per il regolare svolgimento delle elezioni online  e le conseguenti indagini della Corte dei Conti, il TAR del Lazio, con apposito decreto, ha rigettato la richiesta di sospensiva del ricorso a suo tempo presentato in maniera irrituale e unilateralmente  dal presidente pro-tempore della Fondazione, Gianroberto Costa, in contrapposizione ai rilievi dei due dicasteri.  Un rigetto, quello del Tribunale Amministrativo, del quale Costa era venuto a conoscenza già dal 29 giugno u.s. e del quale non aveva creduto opportuno informare né l’Assemblea, né tantomeno il  CdA, esponendo colpevolmente entrambi gli Organi ai conseguenti danni erariali rinvenienti dalle delibere adottate.

Infatti nelle molteplici note inviate dai Ministeri e in quella della Corte dei Conti, si fa riferimento all’illegittimità degli atti straordinari assunti nell’attuale regime di prorogatio e  votati inopinatamente e inconsapevolmente sia dalla maggioranza dell’Assemblea dei Delegati sia da quelle del CdA.

La vicenda. Il voto online per il rinnovo delle cariche in Fondazione, in agenda per il 17-30 aprile 2020, a pochi giorni dal suo svolgimento viene rinviato “sine die” con una delibera votata a maggioranza dal presidente della Fondazione e da 10 dei 15 consiglieri in carica. Quella decisione viene contestata a più riprese dalle opposizioni e dai vigilanti ministeri di Lavoro ed Economia, che in questi mesi inviano a Enasarco più note (e in ultimo una diffida) per riattivare immediatamente le procedure del voto.

Il 25 giugno il presidente di Enasarco, Gianroberto Costa, senza informare né il CdA dell’Ente né l’Assemblea dei Delegati, decide di ricorrere al TAR contro i due ministeri vigilanti. Il 29 giugno il TAR rigetta con decreto  la sospensiva del ricorso richiesta dai legali di Costa;  il rigetto dà quindi il via agli adempimenti di quanto rilevato dai ministeri vigilanti e, finalmente, allo svolgimento delle agognate elezioni. Va segnalato però che, in occasione della riunione dell’Assemblea dei Delegati, Costa non comunica ai presenti, né il ricorso al TAR presentato unilateralmente 5 giorni prima, né tantomeno il decreto del Tribunale che rigettava la richiesta di sospensiva, mettendo così i delegati a rischio di danno erariale. Tale colpevole atteggiamento del presidente veniva reiterato anche nei confronti del CdA,  quando il Costa si limitava a comunicare solo la data del giudizio, ma non il rigetto della sospensiva.

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Il TAR si esprimerà in maniera definitiva il 4 agosto, ma non è però detto che nel frattempo Enasarco non venga commissariata ad acta per lo svolgimento delle regolari legittime consultazioni elettorali, con apposito decreto ministeriale, stante l’attuale condizione di anarchia con gli Organi dirigenti che continuano ad essere arroccati sulle loro posizioni  di privilegio, con atteggiamenti dilatori e addirittura di ammutinamento nei confronti dei ministeri vigilanti.

Fonte: Metro News

Caso Enasarco, i delegati della maggioranza replicano duramente alla nota dell’opposizione

In Enasarco si accende lo scontro tra opposizione e maggioranza, riunite in settimana in occasione dell’Assemblea dei delegati. Tra note incrociate ed accuse reciproche, entrambe le fazioni scrivono ai ministeri vigilanti, soltanto dai quali, ormai, pare poter scaturire una soluzione condivisa al rinvio sine die delle elezioni.

In risposta alla nota con la quale 16 delegati della minoranza di Enasarco hanno chiesto, lo scorso 24 Giugno, l’intervento dei ministeri vigilanti in merito alla convocazione dell’Assemblea totalitaria dei delegati e sui suoi effettivi poteri di delibera (solo ordinaria amministrazione, secondo i delegati di ANASF, Federagenti e FIARC), le sigle a cui appartengono i delegati della maggioranza hanno inviato una replica agli stessi destinatari, e cioè al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Presidente di Enasarco, nonché al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa Cassa.

E così, l’appuntamento di domani (Assemblea dei delegati) si preannuncia “scoppiettante”, tale è la distanza tra le due opposte fazioni, tra le quali quella della maggioranza – piuttosto composita e non sempre omogenea – sembra aver ritrovato unità d’intenti proprio sul tema delle delibere durante il c.d. regime di prorogatio.

Per esigenze di spazio, riproponiamo integralmente la nota, rinviando ogni approfondimento alla fase immediatamente successiva alla riunione di domani.

“Con riferimento alla nota trasmessa in data 24 giugno 2020 a Codesti Spettabili Ministeri da parte di soli n. 16 delegati dell’Assemblea, la cui composizione conta ben 60 membri eletti da agenti e imprese preponenti, si rappresenta quanto segue.

L’Assemblea dei Delegati, al pari del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, opera nella piena legittimità delle proprie funzioni, e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, si ricorda che il d. lgs. n. 509 del 1994, pur lasciando “immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale” dell’Enasarco, ha modificato “gli strumenti di gestione e la qualificazione dell’Ente che si trasforma ed assume la personalità di diritto privato” (cfr., la sentenza n. 15 del 1999). Tale, incontestabile, mutamento di veste giuridica è stato confermato anche dal Consiglio di Stato, che, nel ribadire la finalità pubblica dell’attività istituzionale dell’Ente, ha altresì riconosciuto l’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d. lgs. n. 509 del 30 giugno 1994” con riguardo al “regime della loro personalità giuridica” (cfr. Cons. Stato sez. VI 28 novembre 2012, n. 6014).

Non v’è dubbio, pertanto, che alla Fondazione, ai sensi degli art. 16, primo comma, e 2385, secondo comma, Cod. civ., trovi applicazione il noto principio generale applicabile alle persone giuridiche private, in base al quale la scadenza del termine di durata dell’organo amministrativo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito. Tale conclusione, peraltro, è stata anche recentemente confermata dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 30 settembre 2019, n. 24214).

Peraltro, ad ulteriore conferma di ciò, va rilevato che lo Statuto della Fondazione Enasarco (approvato dai Ministeri vigilanti) contiene anch’esso un esplicito rinvio all’art. 2385 Cod. civ. (cfr. art. 41, comma 1, dello Statuto).

Va rilevato, infine, che l’articolo 33, comma 1, secondo periodo, del Decreto-Legge 08 aprile 2020, n. 23, nel riconoscere la facoltà agli organismi pubblici a base associativa (la Fondazione Enasarco, per le ragioni dette, è pacificamente un organismo pubblico avente natura associativa come riconosciuto, tra gli altri, dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) di sospendere le procedure elettorali in corso, stabilisce che in tal caso vi è la “contestuale proroga” degli organi, senza richiamare affatto la specifica disciplina prevista dal primo periodo dello stesso art. 33 con riferimento agli altri enti iscritti nel cd. elenco ISTAT di cui all’art. 3 del d.l. n. 293 del 1994.

È di tutta evidenza, quindi, che, in base alla disciplina delle “imprese giuridiche private” richiamata anche nel vigente Statuto della Fondazione, nonché ai sensi della disposizione che ha consentito la sospensione del procedimento elettorale, il Consiglio di Amministrazione e tanto più l’Assemblea dei Delegati, da cui il Consiglio di Amministrazione promana, siano nella piena legittimità e operatività.

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Ritenere che l’Assemblea “potrebbe essere legittimata a votare” solo con riferimento ai punti nn. 1 e 6 all’ordine dei lavori manifesta la mancata approfondita conoscenza della normativa introdotta dal Governo a causa della pandemia, dei poteri statutariamente previsti in capo all’Assemblea, delle norme  regolamentari interne a Enasarco e, in generale, della normativa di riferimento applicabile alla Fondazione.

Posta questa essenziale premessa, è necessario rettificare altre infondate affermazioni contenute nella predetta nota del 24 giugno 2020. Si ricorda, anzitutto, che l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 è prevista dall’articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto e l’adunanza prevista per il 16 aprile 2020 è stata posticipata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 107 del Decreto-Legge 18 marzo 2020, n. 17. La medesima disposizione statutaria sopra richiamata prevede quale funzione in capo all’Assemblea dei Delegati, altresì, l’approvazione delle revisioni al budget. Tutto quanto indicato dai punti 2, 3 e 4 risponde a tale funzione e non esorbita in alcun modo dalla disciplina prevista dallo Statuto.

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto dispone che l’Assemblea dei delegati “approva … il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione”.
Affermare artatamente e strumentalmente che l’Assemblea dei Delegati “non ha, statutariamente, alcun potere di approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione”, ritenendo la conseguente revisione del budget questione subordinata, dimostra chiaramente la volontà dei suddetti delegati firmatari di voler sfuggire alle funzioni previste da Statuto.

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In realtà, la dizione dei punti all’Ordine dei lavori esprime chiaramente una consecutio logica, totalmente rispettosa della norma statutaria, tra la valutazione e la conseguente manifestazione di voto che i delegati sono chiamati a esprimere. A titolo meramente esemplificativo, per fugare qualsivoglia perplessità: il voto favorevole o contrario alla revisione del budget per una certa materia può derivare esclusivamente – e rispettivamente – dall’approvazione o dalla mancata approvazione della variazione proposta dal Consiglio di Amministrazione attraverso la propria deliberazione. Certamente non è possibile ritenere valida la revisione del budget ove non se ne approvino i presupposti, ovverosia le variazioni proposte.

Analogamente con riferimento al punto n. 5 all’ordine dei lavori, tenuto conto che anche l’articolo 14, comma 1, lett. e) dello Statuto riconosce all’Assemblea la funzione di deliberare “sulle modifiche…del Regolamento delle attività istituzionali…proposte dal Consiglio di Amministrazione”.

Risulta ancor più anomalo e anacronistico quanto affermato dai delegati suddetti se si considera che le misure, una delle quali espressamente prevista dal Regolamento delle attività istituzionali, per la quasi totalità sono finalizzate al sostegno alla categoria, oggi fortemente in difficoltà, e che, una di queste, è volta a permettere tutte le attività utili per garantire la salute dei lavoratori impiegati presso la Fondazione Enasarco, proprio secondo le disposizioni che il Governo, l’ISS e l’OMS hanno varato.

Con riferimento al FIRR, invece, stupisce che tali delegati non conoscano la funzione riconosciuta alla Fondazione Enasarco dalla Legge 12/73 e dal vigente Statuto, secondo i quali l’Enasarco provvede “alla gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia” secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi sottoscritti dalle Parti Sociali, nella struttura dei quali l’“Accordo per il sostegno della filiera commerciale” si inserisce.

Per tutte le ragioni di cui sopra si conferma che l’Assemblea dei Delegati può efficacemente e validamente riunirsi per discutere e votare l’intero ordine dei lavori previsto.”