Giugno 6, 2026
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Proteggere per crescere: l’assicurazione come pilastro della pianificazione patrimoniale

Un evento imprevisto può compromettere anni di risparmi e pianificazione. L’assicurazione non è un prodotto ma una strategia di protezione del capitale umano e patrimoniale.

Di Valentina Montella*

La pianificazione finanziaria personale non può prescindere da un principio fondamentale: la protezione. Saper gestire il denaro significa anche saper gestire i rischi, eppure in Italia la cultura assicurativa resta una delle aree più deboli dell’educazione finanziaria. Molti cittadini percepiscono l’assicurazione come un costo, piuttosto che come uno strumento di tutela e prevenzione. In realtà, una buona copertura assicurativa rappresenta un pilastro invisibile ma decisivo nella costruzione e conservazione del patrimonio familiare.

La protezione come forma di investimento
Un evento imprevisto può compromettere anni di risparmi e pianificazione. Danni alla casa, infortuni, malattie o controversie legali hanno un impatto economico spesso sottovalutato. L’assicurazione, in questo senso, non è solo un prodotto ma soprattutto una strategia di protezione del capitale umano e patrimoniale. Ogni polizza rappresenta un trasferimento del rischio: una scelta razionale che consente di trasformare un potenziale danno incerto in un costo certo, programmabile e sostenibile. È questa la logica della prevenzione, che dovrebbe essere insegnata accanto ai concetti di rendimento e risparmio.

Educazione assicurativa: un vuoto da colmare
L’Italia registra uno dei più bassi livelli di alfabetizzazione assicurativa in Europa. Secondo i dati IVASS, una larga parte della popolazione non conosce termini fondamentali come franchigia, massimale, scoperto o carenza. Ciò genera una doppia vulnerabilità: da un lato, i cittadini stipulano polizze inadeguate o troppo costose; dall’altro, molti rinunciano del tutto a proteggersi. Inserire moduli di educazione assicurativa nelle scuole e nei corsi per adulti significherebbe ridurre questa distanza, insegnando che proteggere il proprio reddito e la propria famiglia è parte integrante della responsabilità finanziaria individuale.

Polizze e pianificazione integrata
Una corretta pianificazione patrimoniale deve integrare investimento e protezione. Le polizze vita e infortuni rappresentano la base della sicurezza familiare, mentre le coperture casa e responsabilità civile proteggono beni e persone da eventi imprevisti. L’errore più comune è considerare questi strumenti in modo separato: un portafoglio ben costruito dovrebbe bilanciare rendimento e tutela, calibrando i premi assicurativi in funzione del reddito e degli obiettivi di vita. Anche la revisione periodica delle coperture è essenziale: i bisogni cambiano, così come le condizioni del mercato e della normativa.

In conclusione, l’educazione finanziaria non può dirsi completa se ignora la dimensione assicurativa. Proteggere il proprio patrimonio non significa solo ridurre i rischi, ma anche garantire continuità e serenità alle generazioni future. In un mondo caratterizzato da instabilità economica e crisi ricorrenti, la prevenzione è la forma più intelligente di investimento. Costruire una cultura della protezione, basata su informazione e consapevolezza, è una priorità educativa e sociale. Solo comprendendo il valore dell’assicurazione come strumento di equilibrio e sicurezza potremo davvero parlare di pianificazione patrimoniale sostenibile.

* Educatrice finanziaria iscritta all’AIEF, autrice di testi dedicati alla divulgazione economica

La responsabilità civile dei patrimonials e l’accantonamento per il “non si sa mai”

Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro “per ogni evenienza” anziché proteggersi con una polizza assicurativa di responsabilità civile e/o professionale. Il problema è che, quando l’evenienza si verifica, il denaro accantonato spesso non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi.

Stavo saldando, mi è partita una fiamma. Non sapevo che nell’intercapedine ci fosse un materiale coibentante infiammabile“. Così ha dichiarato, in preda alla disperazione, il fabbro che qualche settimana fa, chiamato da un inquilino, stava installando una cassaforte in un attico torinese da cui, come hanno stabilito i vigili del fuoco, è partito l’incendio.  Da quel momento il professionista delle casseforti è sotto indagine della procura – l’accusa è di incendio colposo – e presto dovrà rendere conto in sede civile del risarcimento di tutti i danni causati dal rogo che ha distrutto i piani alti di un isolato in pieno centro del capoluogo piemontese.

Da un istante all’altro, il tempo di una scintilla che ha acceso del materiale infiammabile, e il fabbro – con ditta operante nel settore da lunga data – si ritrova debitore di qualche milione di euro. Infatti, il valore stimato degli appartamenti andati distrutti è di circa 2,5 milioni di euro, più i danni non patrimoniali-biologici per gli inquilini che faranno salire l’importo complessivo ben oltre i 3 milioni. La domanda è: come farà a pagare? L’assicurazione di responsabilità professionale, qualora ci sia, coprirà l’intera cifra, o prevede una franchigia? La polizza rischio incendio dell’edificio rifiuterà di coprire i danni, oppure risarcirà gli inquilini e poi si rivarrà sul fabbro?

Questa vicenda di cronaca insegna una piccola grande verità: se sei un professionista o un imprenditore, il rischio di diventare debitore senza aver contratto formalmente un debito è sempre presente, soprattutto quando si parla di responsabilità professionale verso terzi. In realtà, anche la “semplice” responsabilità civile può determinare l’obbligo di risarcire danni causati a persone o cose e non riguardanti la famiglia, e ciò può avvenire sia in forma diretta che indiretta. L’importante è assicurarsi, in modo tale da invertire il processo di rimborso da parte della compagnia: non all’assicurato autore del danno, ma direttamente a chi lo ha subito.

La fonte normativa di questa particolare tipologia di copertura assicurativa sta nell’art. 1917 del Codice Civile, che rispetto all’assicurazione di responsabilità civile recita “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Pertanto, una polizza del genere assicura il patrimonio dell’assicurato, e più precisamente lo copre dal rischio di potenziale diminuzione di patrimonio derivante da un eventuale risarcimento a terzi. Di conseguenza, si stratta di uno strumento di protezione patrimoniale che, agendo dal lato della prevenzione, dovrebbe essere utilizzato da qualunque patrimonial[1].

Come tutte le coperture assicurative, bisognerà prestare grande attenzione al massimale assicurato, e cioè alla somma massima che l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato in caso di sinistro a lui imputabile per fatto non doloso. Questo massimale, infatti, potrebbe essere automaticamente decurtato da una franchigia che, sebbene faccia scendere il prezzo della polizza anche del 30-40%, si rivela come un boomerang allorquando il danno causato a terzi è di entità elevata, come nel caso del fabbro torinese. In casi come quello, infatti, una franchigia del 10% significherebbe lasciare nelle mani dell’assicurato l’obbligo di pagare diverse centinaia di migliaia di euro di tasca propria.

In ogni caso, non c’è contenzioso civile che non richieda l’intervento di un avvocato che sostenga la propria difesa e cerchi di limitare i danni. Gli avvocati, però, costano parecchio, così come può essere piuttosto elevata la c.d. soccombenza nelle spese legali della controparte in un eventuale procedimento civile di natura risarcitoria. Di conseguenza, sottoscrivere l’appendice di polizza – o meglio ancora una polizza dedicata – per la copertura delle spese legali in caso di controversia è un ulteriore atto di protezione patrimoniale che però deve sottostare a precise regole di “ingaggio”: è l’assicuratore che si occupa della gestione della vertenza e di organizzare la linea difensiva, e l’assicurato deve accettare la linea e non deve prendere iniziative personali con la controparte. In quest’ultimo caso, infatti, le spese sostenute non verrebbero rimborsate dalla compagnia. Contestualmente, esiste l’obbligo per l’assicurato di collaborare senza ostacolare in alcun modo l’operato della compagnia nella gestione della vertenza. In caso contrario, quest’ultima può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.

In definitiva, l’effetto più benefico di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e/o professionale è quello, da un lato, di trasferire il rischio ad un terzo soggetto (la compagnia assicurativa) e, dall’altro, quello di accantonare risparmio per altri scopi, più concreti e “performanti”, del non si sa mai. Eppure, Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro per ogni evenienza e non si proteggono attraverso una di queste polizze così utili e pratiche, vivendo quindi “pericolosamente” la propria vita lavorativa. Spesso, infatti, quando la famigerata evenienza si verifica, il denaro accantonato non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi, e diventa necessario fare ricorso all’indebitamento.

[1] Individuo o gruppo familiare detentore di una ricchezza mobiliare e immobiliare pari ad almeno 750.000 euro. Tale classe di individui identifica massimamente i c.d. babyboomer, ossia i nati tra il 1955 ed il 1965, periodo del boom economico italiano.

La definizione di erede legittimo nelle polizza secondo le Sezioni Unite della Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo”.

Articolo di Bisconti Avvocati*

Il contratto di polizza vita in favore del terzo, include tre soggetti: l’assicurato–contraente, l’assicurazione e il beneficiario. Al verificarsi della morte dell’assicurato il beneficiario ottiene un indennizzo. La caratteristica della polizza vita a favore di terzo è che il beneficiario acquisisce il diritto al pagamento dell’indennizzo da parte della Compagnia iure proprio, in forza del contratto, e non iure hereditatis, cioè perchè erede del contraente-assicurato; quindi, la polizza vita non rientrerà nell’asse ereditario. Ciò nonostante, laddove una polizza vita rechi la disposizione “l’indennizzo deve essere versato in favore degli eredi” si è posta la questione sulla individuazione degli eredi beneficiari e sulle quote spettanti a ciascuno.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, la n. 11421 del 30.04.2021, hanno cercato di dare una risposta definitiva al problema della ripartizione dell’indennizzo in materia di polizza sulla vita in favore di terzi, chiarendo come debba interpretarsi l’espressione “erede legittimo” contenuta nella polizza. A norma dell’art. 1920, comma 2, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta o per testamento. Spesso i contratti di assicurazione recano la formula generica “erede legittimo” per designare il beneficiario di un’assicurazione, ove questi non sia specificatamente nominato dal contraente–assicurato. Orbene, tale espressione generica di erede legittimo desta non poche perplessità sul suo significato, e dunque se la stessa debba intendersi in senso astratto oppure in senso letterale, con conseguente applicazione (o meno) delle regole in materia di successione ereditaria, nella ripartizione dell’indennizzo in favore del terzo beneficiario.

La vicenda oggetto della sentenza – Una compagnia di assicurazione impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, poiché la Corte, in accoglimento del gravame spiegato da Tizio, aveva condannato la stessa a liquidargli una maggiore somma. Tizio era erede del defunto fratello unitamente alla sorella, ma quest’ultima era nel frattempo deceduta e a lei succedevano i suoi quattro figli. Trovandosi, complessivamente in presenza di cinque eredi, la compagnia assicurativa riteneva corretto ripartire in parti uguali, tra tizio ed i suoi quattro nipoti, l’indennizzo derivante dalla polizza, nella misura di un quinto ciascuno. Ma gli eredi beneficiari dell’indennizzo, in realtà, erano solo due: Tizio e la sorella. Per cui Tizio ricorreva in Appello, e la Corte accoglieva la sua impugnazione, affermando che il ricorrente avesse diritto alla metà dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione (art. 467 c.c.) nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.

La Corte di Cassazione a Sezione Unite, chiamata successivamente a pronunciarsi per dare soluzione relativamente ai principi di legittimità da osservare in vicende simili, ha affermato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestono tale qualità in forza del titolo della astratta definizione di “erede legittimo” indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Tuttavia, se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto – nella vicenda, la madre dei quattro nipoti del de cuius – in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultima, e cioè la metà.

Ai quattro nipoti, pertanto, sarebbe andato un indennizzo pari al 12,5% ciascuno (e non del 20%, come inizialmente osservato dalla compagnia assicurativa).

* Bisconti Avvocati, Studio legale in Palermo

Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa. PIL mondiale a -4%, insolvenze a +26%

Attesa una contrazione di oltre il 4% del PIL mondiale nel 2020 e insolvenze aziendali a +26%. Mentre sono quasi raddoppiati i tempi medi di attesa per l’incasso delle fatture, il 45% delle aziende europee pensa alla ripresa, anche se in tempi non brevissimi. I più ottimisti in Italia e Germania. 

Il PIL mondiale in contrazione di oltre il 4% nel 2020 produrrà in Europa una crescita delle insolvenze aziendali del 26%. Aumentano le aziende che concedono credito ai propri clienti e si allungano i tempi di pagamento delle fatture; inoltre cresce il numero delle imprese che si cautelano assicurando i propri crediti ma, alla fine, sono più numerosi gli imprenditori ottimisti sul futuro dell’economia che quelli che vedono nero. Sono questi, in sintesi, i principali risultati del sondaggio condotto durante la pandemia da Atradius su un campione di aziende dell’Europa occidentale. I risultati del sondaggio sono pubblicati nel “Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento” – edizione novembre 2020.

Poiché gli effetti dei blocchi alle attività si sono fatti sentire dappertutto, molte aziende hanno usato il credito commerciale per incoraggiare le vendite, in particolare sul mercato domestico. A livello europeo lo ha fatto il 53% delle aziende, con punte del 72% in Francia, 65% nel Regno Unito, 61% in Irlanda e Italia. Se la maggior parte delle aziende (66%) ha però fissato il limite di pagamento delle fatture a 30 giorni, le altre hanno concesso dilazioni più lunghe e ben l’11% oltre i 90 giorni. In Italia, rispetto lo scorso anno, il numero di imprese che ha concesso dilazioni superiori ai 90 giorni è quasi raddoppiato (dall’8% del 2019 al 15% nel 2020). In totale le dilazioni medie di pagamento concesse in Europa sono salite da 34 giorni del 2019 ai 46 giorni attuali.

A prescindere dal limite di tempo concesso, le fatture scadute sono aumentate notevolmente durante la pandemia: nel 2019 il valore delle fatture non pagate alla scadenza nell’Europa occidentale è stato del 29% del valore totale delle vendite a credito tra aziende, nel 2020 ha raggiunto il 47% (in Italia il dato sale al 55%) pari a un aumento annuo del 62%. E ancora, nel 2019 la proporzione dei crediti inesigibili si è fermata al 2% del valore delle fatture, mentre quest’anno la stessa percentuale ha ripreso la corsa, arrivando al 7%. Lo studio condotto da Atradius ha evidenziato che i tempi medi di incasso delle fatture per le aziende dell’Europa occidentale è aumentato del 94%. 

Causa principale del ritardo nei pagamenti delle fatture per operazioni commerciali tra aziende è la crisi di liquidità, lamentata dal 43% delle imprese. Di converso, il 37% ha dichiarato di aver speso più tempo e risorse di prima della pandemia per gestire le criticità relative alle fatture non pagate (in Italia la percentuale scende leggermente al 33%). Per tutelarsi, molte imprese hanno deciso di fare ricorso all’autoassicurazione: erano il 56% prima della crisi economica, oggi salite all’82%. Un terzo delle aziende europee (34%) ha invece aumentato il ricorso all’assicurazione tradizionale dei propri crediti commerciali (in Italia circa il 20%).

Andreas Tesch

Nonostante la situazione attuale, il 45% delle aziende ritiene che l’economia globale migliorerà nei prossimi sei mesi, con punte del 50% in Germania e Italia, mentre il 35% pensa che si deteriorerà. Per quanto riguarda le prospettive del commercio mondiale, il 49% delle imprese dell’Europa occidentale pensa che miglioreranno, il 35% si dice più pessimista.

Massimo Mancini

Andreas Tesch, Chief Market Officer di Atradius, ha dichiarato: “Il commercio mondiale dovrebbe subire una contrazione di circa il 15% quest’anno. I ritardi di pagamento su fatture tra aziende sono aumentati in media di due terzi rispetto ai dati pre-pandemici. Nei prossimi anni molte economie dovranno far fronte agli effetti di questa crisi, che ci si attende abbia un forte impatto sulle insolvenze aziendali. Guardando al 2021, fa ben sperare il fatto che molte aziende intendano continuare ad utilizzare l’assicurazione del credito, restando ottimiste sul futuro”.

Massimo Mancini, Country Director di Atradius per l’Italia, ha aggiunto: “Come per il resto d’Europa, la crisi economica innescata dalla pandemia ha avuto un impatto devastante sul tessuto imprenditoriale italiano. Proteggere il proprio business dal rischio d’insolvenza dei clienti appare oggi per molte aziende una scelta obbligata. Questo trova conferma nel fatto che molti imprenditori abbiano modificato le proprie strategie di business attraverso un maggior ricorso a tutele di carattere strategico, come appunto l’assicurazione del credito commerciale. Il nostro auspicio è che questa tendenza si rafforzi, soprattutto alla luce dell’ottimismo espresso dal business nei confronti di una ripresa, ancorché in tempi non brevissimi, delle principali componenti di mercati ed economie”.