Settembre 19, 2025
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Consulenti finanziari, la sopravvivenza passerà dal modello di consulenza anglosassone?

Senza una profonda rivisitazione del modello giuridico-professionale, nel giro di 10 anni i consulenti finanziari non autonomi potrebbero quasi sparire dal mercato.

Con l’avvento della MiFID II, le fondamenta del sistema che vede i consulenti abilitati fuori sede ancora in numero largamente totalitario (98,5%) stanno cedendo vistosamente sotto i colpi della continua riduzione dei margini di ricavo alle reti, della cronica mancanza di un serio piano di educazione finanziaria negli utenti (ci vorranno altri dieci anni prima che la “Generazione Z” acquisisca una vera familiarità con i principi di gestione dei mezzi finanziari) e della più assoluta assenza di tutela sindacale da parte degli enti maggiormente rappresentativi, protesi come ad agire sulla limitazione degli effetti delle decisioni prese dal lato dell’offerta, e non sulla loro concertazione (e quindi sulle cause).

La tendenza alla diminuzione dei margini per i consulenti, in particolare, li espone alla necessità di dover allargare continuamente le masse amministrate, ossia la “base imponibile” delle proprie provvigioni, e ciò determina una sorta di selezione indotta che espellerà ogni anno centinaia di bravi professionisti, “rei” unicamente di non stare al passo con l’aumento di raccolta che è diventato sempre più difficile per via della fortissima competizione e del tasso di fidelizzazione della clientela opposto anche dal sistema bancario tradizionale (da cui tradizionalmente si attingeva).

La MiFID II, poi, ha fatto emergere una categoria – quella dei consulenti c.d. indipendenti – che nei decenni precedenti era rimasta nascosta, in attesa di tempi migliori. In particolare, ciò che si sta rivelando sono le differenze tra le due categorie. Gli indipendenti, infatti, sembrano essere i soggetti destinatari naturali di quella rivoluzione della professione spesso annunciata ma mai codificata: la consulenza patrimoniale. Infatti, il mondo dei CF non autonomi si continua a muovere lungo i binari della gestione e remunerazione del solo risparmio, difettando vistosamente di iniziative (anche di semplice formazione) rivolte alla gestione di tutto il patrimonio delle famiglie: denaro, immobili, beni preziosi, investimenti alternativi (arte, auto, orologi etc).

Adesso sembra esserci un solco profondo tra consulenti finanziari indipendenti e non indipendenti, e la sensazione generale è che se il compito del pianificatore deve continuare ad essere solo quello di creare un paniere di titoli o fondi comuni, il valore aggiunto di tale professione, a causa del futuro utilizzo della consulenza online e “robotica”, non può che diminuire, fino ad annullarsi. Pertanto, la gestione del portafoglio mobiliare è solo il minimo che un consulente finanziario può fare oggi per il cliente, e il differente approccio professionale tra le due categorie si rivela sul piano dei servizi considerati “accessori” dall’industria del risparmio gestito e dalle banche-reti, e non ancora retribuiti. I consulenti che lavorano su base autonoma oggi possono già “codificare” questi servizi, lavorando anche in partnership con altre categorie professionali (avvocati, commercialisti, notai etc) e condividendone il risultato economico. Ciò non accade per i CF non indipendenti, costretti a farsi schermare economicamente da quei professionisti, in merito alla condivisione della parcella, perché il proprio inquadramento impedisce una “codifica” semplice del proprio apporto professionale (che c’è, ed è innegabile). Per meglio chiarire il concetto dei servizi “accessori” non retribuiti, ecco alcune delle funzioni più comuni svolte dal consulente finanziario su base non indipendente:

– sviluppo e aggiornamento del piano finanziario;

– comprensione delle leggi e delle modifiche fiscali;

– pianificazione di strategie di reddito del capitale investito;

– consulenza sulle opzioni di previdenza sociale e assicurativa;

– protezione e passaggio generazionale del risparmio familiare;

– protezione del risparmio dall’erosione del potere d’acquisto;

– ideazione di strategie di donazione e di beneficenza;

– formazione al cliente sulla finanza comportamentale e sulla fedeltà al piano finanziario nei periodi di correzione (anche violenta) dei mercati.

In tutta evidenza, tutte queste funzioni ad altissimo valore aggiunto, insieme all’elevatissimo tasso di mansioni amministrative di competenza delle banche-reti e svolte gratuitamente dai consulenti, non vengono oggi riconosciute economicamente. Eppure, sono proprio queste funzioni a segnare il rapporto di fiducia consulente-cliente ed a trainare la vendita dei prodotti finanziari.

L’intera industria del Risparmio, di conseguenza, dovrebbe rivolgere più di una riflessione sulla urgenza di codificare un servizio di consulenza allargato a queste funzioni; se non lo fa, vuol dire che non lo ritiene strategicamente interessante, in ciò compiendo un errore madornale.

Secondo il nuovo Rapporto annuale Consob sulle scelte di investimento degli italiani, più del 50% di chi ha partecipato al sondaggio non è in grado di definire in cosa consista il servizio di consulenza in materia di investimenti, ed in relazione alle scelte di investimento solo il 20% degli individui si affida a un consulente finanziario.

Inoltre, secondo un report di Cerulli Associates, si prevede che oltre un terzo dei consulenti finanziari andrà in pensione nei prossimi 10 anni, determinando la necessità di “trasmettere” il portafoglio clienti ad altri colleghi per un valore pari a quasi il 39% delle attività del settore, ma quasi un quarto dei consulenti in tutti i canali che prevedono di ritirarsi nel prossimo decennio non ha un piano di successione. Nel frattempo, il settore sta lottando per reclutare e/o trattenere consulenti adeguatamente preparati e con buone masse, senza però aumentare gli sforzi di reclutamento di consulenti più giovani all’interno del team per gestire programmi di successione aziendale dei consulenti più anziani e prossimi alla pensione.

Questa circostanza, più delle altre, preoccupa i consulenti non indipendenti che si trovano “in mezzo al guado” e che, quando verrà il loro momento dei “raggiunti limiti di età”, potrebbe vedere il proprio portafoglio non valorizzato in uscita, per assenza di colleghi pronti a subentrare o per via di modifiche unilaterali del contratto.

In definitiva, il modello di servizio migliore, grazie al quale dare continuità ad una professione troppo “ingessata” giuridicamente sul vincolo del mono-mandato, sarebbe quello anglosassone. Questo, in sintesi, prevede una sorta di cooperazione fra tre figure professionali che, pur mantenendo le proprie caratteristiche, conservano la loro autonomia: cliente, banca depositaria e consulente. Il modello anglosassone, in questo modo, comporta benefici per ognuna delle figure che ne fanno parte. Infatti:

– il cliente sceglie personalmente la banca di sua fiducia presso la quale depositerà il denaro in custodia,

– il cliente sceglie il consulente a cui affidare la gestione del proprio patrimonio depositato in quella banca,

– il consulente opera in piena tranquillità ed indipendenza, senza conflitto di interesse e senza vincoli commerciali di alcun tipo, nel rispetto di un contratto di gestione di portafoglio,

– la banca depositaria, in qualità di custode, ha una funzione di controllo sull’operatività e sulla buona diligenza,

– Il consulente controlla che la banca esegua le disposizioni impartite dal cliente secondo le condizioni ed i tempi concordati.

Il vantaggio più evidente, che segna così il superamento dei limiti tipici del contratto mono-mandatario, è l’eliminazione del conflitto di interessi, dal momento che il modello esclude ogni forma di retrocessione dalle società prodotto ma attribuisce al consulente anche la certezza dell’esecuzione degli ordini, che così ricadrebbero sotto il proprio controllo.

Relativamente alla parcella, poi, questa verrebbe pagata sotto forma di commissione di gestione del portafoglio, oppure periodicamente, a seconda dell’entità del patrimonio amministrato e della durata del servizio.

Purtroppo, in Italia le barriere all’entrata (e l’inattività delle associazioni di categoria) verso questa innovazione di processo sono talmente alte da non permettere, al momento, di intravedere una simile prospettiva.

Ma si rimane fiduciosi in un risveglio delle coscienze e, soprattutto, delle intelligenze sottratte all’interesse di parte.

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Consulenti finanziari con mandato e indipendenti a confronto. Un’attività fiscalmente “borderline”

Numerose le differenze nel trattamento fiscale tra le due categorie della consulenza finanziaria. Focus sulle partnership con altri professionisti.

Articolo a cura de L’AngeloFiscale.it 

L’argomento che affronteremo, sperando di fare un pò di chiarezza, è l’aspetto fiscale dell’attività di consulente finanziario, analizzando anche gli aspetti più noti lungo un percorso finalizzato a fugare i dubbi di quanti, in questo momento di profondi cambiamenti della categoria, potrebbero trovarsi nella condizione di valutare una trasformazione da consulente non autonomo a consulente indipendente (o viceversa).

Riteniamo utile ricordare che la MiFID II (la direttiva Markets in financial instruments directive 2004/39/EC) ha disciplinato i mercati finanziari dell’Unione europea. Essa ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sulla definizione di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e sui requisiti che un operatore deve avere per poter prestare questo tipo di servizio.

La consulenza indipendente, infatti, è offerta da consulenti finanziari (consulenti autonomi o consulenti abilitati all’offerta fuori sede) retribuiti esclusivamente a parcella, pagata direttamente dal cliente stesso, e la cui attività deve essere esclusivamente quella di fornire consulenza riguardo le soluzioni che si adattano meglio allo specifico caso del cliente.

Indipendenza significa soprattutto agire in totale autonomia e senza alcun conflitto d’interesse.

L’attività di consulente finanziario può quindi essere svolta sia nei confronti di intermediari del credito (banche, assicurazioni etc. etc.) sia autonomamente, esercitando quindi una reale attività di consulenza nei confronti del cliente finale, unico soggetto al quale poter e dover rendere conto (cd attività fee only).

Ma cosa cambia a livello fiscale nei 2 casi sopra esposti?

La risposta è da ricercare analizzando l’attività svolta dall’intermediario finanziario. Nella prima ipotesi (CF non autonomo), il professionista agisce per conto di istituti finanziari con i quali instaura quasi un vero e proprio rapporto di rappresentanza; nel secondo caso, viceversa, la consulenza espletata nei confronti del cliente lo configura come un soggetto autonomo e indipendente da qualsiasi vincolo di mandato e/o rappresentanza. Da ciò discende che, nel caso del CF non autonomo, il destinatario della fattura sarà l’istituto per il quale egli lavora, sarà assoggettato a ritenuta d’acconto ed alle ritenute enasarco ex lege (non inseriamo le percentuali perché oltre ad essere di facile reperimento, cambiano di anno in anno); nel caso del CF autonomo, la fatturazione avverrà direttamente nei confronti del cliente, ed il compenso non subirà alcuna decurtazione.

Ma l’aspetto più importante riguarda l’IVA. Infatti, il consulente che fattura all’istituto di credito per cui opera (in esclusiva) emetterà il documento non assoggettandolo ad IVA in quanto “esente ex art. 10 DPR 633/72”; al contrario, il consulente “indipendente”, che fattura direttamente al cliente, dovrà emettere la propria fattura assoggettandola alla normale aliquota IVA.

Un’ulteriore e importantissima conseguenza riguarda i costi deducibili (ossia cosa mi posso scaricare?): la differenza tra essere vincolato all’istituto di credito o assicurativo o a qualsiasi soggetto commerciale con un contratto di mandato e/o rappresentanza mi consente la deduzione di alcune categorie di costi; l’incarico di consulenza quindi il consulente fee only, avrà una deduzione di costi totalmente differente. Nella prima fattispecie, infatti, saranno consentite le deduzioni uguali a quelle dei rappresentanti (cioè l’80%) sui costi delle autovetture strumentali, e sarà interamente detraibile l’IVA sulle stesse con i tetti massimi stabiliti dalla normativa vigente (ad es. non posso comprare un’auto di 1 milione di euro e dedurne l’80%!); nel secondo caso, la deduzione seguirà le regole fiscali previste in caso di autoveicolo dell’imprenditore ad uso promiscuo (non parliamo quindi né d’ipotesi di uso esclusivo né di auto concessa in uso al dipendente o di auto propria data in utilizzo alla propria società), e quindi i costi saranno deducibili al 20% (anch’essi con i limiti stabiliti dalla normativa) e l’IVA al 40%.

Per quanto concerne le imposte dirette (in maniera “masticabile”: le tasse che si pagano ogni anno sul reddito) la differenza non sarà collegata al tipo di attività esercitata ma dipenderà da 2 fattori: il regime contabile e la forma di impresa scelta (ditta individuale, s.n.c., s.r.l. etc).

Infine, ma non meno importante, è bene affrontare anche la fattispecie della partnership tra professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc,) e il consulente finanziario. Infatti, allo scopo di “fare rete”, spesso i consulenti finanziari decidono di collaborare con figure professionali che possono portare nuovi bacini di utenti.

Come viene regolato tra le parti questo rapporto?

La natura del rapporto è sicuramente quella di contratto di consulenza tra le parti; quindi va normato in base ad un contratto dove vengono stabilite tra le parti patti e condizioni, limiti ed importi. Da un punto di vista strettamente fiscale, il consulente finanziario o il commercialista (a seconda di chi paga chi…) che emettono fattura, lo devono fare applicando l’IVA (o meno in base al regime contabile), ma senza l’applicazione di alcun tipo di ritenuta (fiscale o previdenziale).

Per ricevere maggiori informazioni, vi rimandiamo al prossimo inserto che verrà pubblicato su Patrimoni&Finanza e nel sito angelofiscale.it.

Dott. Giuseppe Scaringi, Commercialista, Revisore Contabile, Contezionso Tributario                                         Founder langelofiscale.it

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