Tutti gli agenti obbligati per legge al “monomandato” sono economicamente dipendenti dall’unico soggetto per cui operano. Perché allora non beneficiano di una contrattazione collettiva comune?
di Manlio Marucci
Nel corso degli ultimi anni, in numerose circostanze è stata affrontata la questione legata alla figura professionale dei consulenti finanziari e alla loro posizione giuridico-lavorativa. Gli ex promotori, infatti, sebbene siano asserviti ad una rigida normativa regolamentare nello svolgimento ordinario delle proprie attività, sul versante delle loro tutele contrattuali ancora oggi non godono del riconoscimento del proprio ruolo sociale svolto nell’interesse dei risparmiatori.
L’occasione era già stata offerta, qualche anno fa, dal DDL sulla riforma del lavoro, che aveva numerosi spunti di interesse generale adatti a poter riconoscere anche questa qualifica professionale unitamente ad altri collaboratori quali gli agenti in attività finanziaria e i collaboratori assicurativi. L’aspetto più delicato che riguarda i collaboratori degli intermediari finanziari, creditizi e/o assicurativi, oggi sempre più numerosi, è quello relativo all’irrazionale inquadramento che non risponde agli schemi classici previsti dalla legge 30/2003 (c.d Legge Biagi). Infatti, pur avendo obblighi di esclusiva nei confronti delle società mandanti, questi professionisti sono inquadrati contrattualmente solo con rapporti di natura agenziale.

Nel mondo del lavoro questi profili sono invero frequentissimi, e talvolta dominanti nei contratti più recenti (ne sono un esempio i co.co.co, i co.co.pro e le partite IVA). Il caso specifico dei consulenti finanziari è, però, differente. In primo luogo, il loro perimetro operativo risale al 1985, quando pressoché contemporaneamente entrarono in vigore sia la Legge 3/5/1985 n. 204 per la riforma degli agenti di commercio, sia la delibera Consob n. 1739 del 10 luglio 1985 che regolamentò il settore delle società di distribuzione dei servizi finanziari e che successivamente fu ampliata con la legge del 2 gennaio 1991 (istituzione delle SIM, Società di Intermediazione Finanziaria).
Queste norme, abbinate insieme, determinarono in modo obbligatorio il ruolo agenziale della figura degli ex promotori finanziari (oggi consulenti) e la scelta delle società di imporre il regime del “monomandato“, nel timore che gli stessi promotori potessero utilizzare il brand migliore per distribuire ai clienti, in realtà, prodotti e servizi di minor qualità ma con maggior margine economico. La normativa del 1991 confermò il perimetro contrattuale di tale figura professionale (valida ancora oggi) nelle posizioni degli agenti, dei mandatari e dei dipendenti. Ma questi ultimi sono per natura legati al datore di lavoro, mentre i primi sono vincolati nella loro azione dai limiti del mandato.
Un aspetto molto importante risiede nel fatto che la norma sugli agenti di commercio determina, in teoria, condizioni di autonomia organizzativa e gestionale che, nella realtà, sono andate sempre più riducendosi sia nel settore delle SIM che delle banche, in ragione dei vincoli di vigilanza (Consob, Isvap e Banca d’Italia), dei modelli organizzativi ex-231/01 e delle esigenze di internal audit e compliance, soprattutto delle imprese inserite in gruppi bancari o assicurativi. Emerge, pertanto, come la figura più tradizionale del consulente “imprenditore di sé stesso” sia ormai scomparsa, poiché è sempre più complesso mantenere l’autonomia indicata dal modello giuridico di base della legge 204/85.
La stragrande maggioranza dei consulenti è inquadrata come agenti, e questa tendenza si sta rafforzando anche con il lavoro ibrido nelle maggiori banche italiane; eppure, i consulenti-agenti non si comportano come tali, assorbiti come sono dalle regole di compliance e dal vincolo di monomandato. Inoltre, nessuna organizzazione rappresentativa ha mai siglato un contratto collettivo del comparto agenziale per queste figure. Possiamo quindi convenire, come è convinzione ormai diffusa, che tutti gli operatori del segmento, obbligati per legge al “monomandato” e inquadrati come agenti, sono “economicamente dipendenti” dall’unico soggetto per cui operano.

Nel settore è palesemente manifesta la condizione di crisi di vocazioni, anche per i giovani che vogliono intraprendere questa professione, ma ciò è dovuto anche alla logica strettamente binomiale del rapporto contrattuale nel mondo finanziario: dipendente o consulente. Il contesto merita sicuramente soluzioni multivariate e ben ponderate, considerando soprattutto la rischiosità della loro posizione, tra impossibilità di diversificare l’attività, carenza di tutele e sbilanciamento pericoloso delle regole contrattuali del lavoro. Eppure, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, agenti e sub-agenti assicurativi e agenti immobiliari costituiscono un universo di operatori professionali che supera le 350.000 unità, e quindi un numero non dissimile e forse superiore oggi a quello dei dipendenti bancari.
E’ ipotizzabile allora valutare l’ipotesi di una contrattazione collettiva che raggruppi tutte queste figure dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa, soprattutto per la rispondenza dei profili normativi comuni? La risposta non è semplice, anche per via della difficoltà di aggregare soggetti diversi e per la lunghezza dell’orizzonte nel quale conseguire risultati; tuttavia, i consulenti finanziari hanno consistenza sufficiente per proporsi leader di questo percorso e confrontarsi con banche e associazioni datoriali sulla garanzia di maggiori tutele e su solidi accordi collettivi di settore.



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