Aprile 18, 2024
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Federpromm sulle modifiche in tema di estinzione anticipata del finanziamento

Sulla recente posizione di Banca D’Italia, Daniela Pascolini di Federpromm avanza alcune riflessioni su questioni che determinano forti instabilità per le reti agenziali. Si spera sull’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale.

“E’ motivo di forte preoccupazione per le reti agenziali la rinuncia, a cui bisognerà fare fronte con la parte di provvigioni percepite e da restituire, per il mancato periodo coperto dalla mandante, sia per la parte assicurativa che quella finanziaria, su quei clienti che decidono di rescindere anticipatamente il contratto concluso con l’intermediario creditizio”. Così afferma in una nota Daniela Pascolini di Federpromm. Risale difatti al 1 dicembre 2021 l’uscita del comunicato di Banca d’Italia, il quale ha richiamato l’Art. 11-octies del d. l. 23 maggio 2021, n.73 (decreto cd. “Sostegni bis”) convertito in legge 23 luglio 2021,n.106 che andrebbe contro le “linee orientative” diramate da quest’ultima in data 4 dicembre 2019, in esito alla sentenza della Corte di giustizia europea cd. “Lexitor” dell’11 settembre 2019. 

“Si spera quindi – precisa la responsabile del credito e assicurazioni di Federpromm, Daniela Pascolini (nella foto) –  che ulteriori sviluppi in materia possano giungere grazie all’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, avocata in giudizio, il cui esito potrebbe ripristinare la “linea orientativa” di Banca d’Italia od escluderla definitivamente, rendendo operativo il nuovo assetto impartito”. “Qualora trovasse definitivo spazio il disposto della sentenza cd. “Lexitor” con il “possibile” ristorno provvigionale alla rete – segnala ancora Daniela Pascolini – andrebbe valutata la possibilità di far intervenire in favore del settore il mondo assicurativo, analizzando il fenomeno, chiedendosi: è possibile che questo danno possa essere generato dall’infedeltà del collaboratore?”

La cd. “polizza fedeltà” è già utilizzata nel settore assicurativo per la rete agenziale e copre la perdita di profitto (perdita di reddito a seguito di perdita di clientela conseguenza di una richiesta di risarcimento aperta) per responsabilità derivante all’Assicurato da atti/fatti di dipendenti di società mandanti e loro incaricati in gestioni interinali o in operazioni di consegna da agente uscente a subentrante. Il fattore di recesso anticipato dei contratti è spesso indotto e non scaturisce in modo autonomo sul cliente, il quale viene sovente condotto su incitazione esterna (pur legittimando l’operato dei consulenti e salvaguardando la libertà di scelta del cliente). Il rischio è già noto ed andrebbe solo riesaminato in questo contesto. Potrebbe venire a tale riguardo richiesta da OAM una integrazione di copertura alla polizza base dell’agente in attività finanziaria, per sua tutela, così come è stato previsto a tutela dell’agente assicurativo, che ha subito lo stesso percorso a seguito di una direttiva UE degli anni passati che ne ha riformato il mercato.

“Un ‘paracadute’ siffatto non risolve, ma argina il problema, ne riduce gli effetti indotti; migliora la trasparenza del mercato; limita il dilagare della concorrenza sleale esistente da anni che ha causato il depauperamento progressivo della professione e il malcontento generale.  Si potrebbe  inoltre valutare positivamente l’inserimento di variabili sensibili a detti aspetti critici anche nella polizza delle mandanti. In questo contesto assume senz’altro un ruolo importante quello svolto dalla Autority di vigilanza, quale appunto l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM)”. “E’ solo attraverso l’interazione e la comunicabilità dei vari settori – conclude Pascolini – che si possono portare nuove risorse ed aperture in mercati ad ampio respiro, a tutela del consumatore e degli operatori medesimi”.