Ottobre 12, 2025
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Donazioni di denaro ai figli. Genitori e nonni, bonifici e cointestazioni vanno fatti a regola d’arte

Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi. 

di Adriana Cardinale

Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni

Se è già stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherà su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalità/donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).

E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalità. Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).

I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i più disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrà eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442

Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontà di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserà nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarà soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farà sì che la casa acquistata potrà essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico più atto pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietà del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrà essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validità di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico più atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.

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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietà del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietà del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata più causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.

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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlionipote),
– non sia privo di motivazione.  

Un caso interessante, a metà strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualità di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarà necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.

Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metà di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolarità amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrà dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietà e conferisce ampie possibilità di gestione al figlio delegato.

Separazioni, mantenimento dei figli e patrimonio: quando lo Stato non applica le sue stesse leggi

Famiglia e patrimonio sono due pilastri fondamentali su cui si erge la stabilità affettiva ed economica degli italiani. Eppure, lo Stato va contro ogni logica proprio nel momento in cui c’è da assicurare il più alto grado di continuità patrimoniale alle famiglie con genitori separati.   

Di Lorenzo Cornia*

Chi abbia qualche dimestichezza con la storia della Scienza conoscerà il fenomeno, piuttosto ricorrente, delle scoperte scientifiche compiute simultaneamente da studiosi spesso del tutto ignari che, nello stesso tempo e in altro luogo, altri stessero approdando alle stesse intuizioni. Leibniz e Newton hanno sviluppato, indipendentemente l’uno dall’altro, i principi del calcolo infinitesimale; Meucci e Bell arrivarono sul filo di lana per brevettare il primo modello di telefono; Darwin e Wallace hanno dato alla pubblicazione quasi contemporaneamente due testi fondamentali in cui illustravano la propria teoria dell’evoluzione delle specie.

Nel Dopoguerra, molti si interrogarono, da un punto di vista etico, se gli scienziati che avevano lavorato all’ideazione della bomba atomica non avrebbero dovuto, per il bene di tutta l’umanità, mantenere il segreto sul potenziale bellico della fissione dell’atomo, ma ogni volta che il tema è stato affrontato la risposta è sempre stata una sola: lo stato dell’arte nella fisica teorica era tale che in qualche logo la scoperta sarebbe comunque stata fatta da qualche gruppo di ricerca. È un fenomeno noto agli storici della Scienza, che guardano alle scoperte scientifiche non tanto come al guizzo di genio di singoli individui straordinariamente dotati, ma come l’esito di uno sforzo collettivo che di volta in volta produce risultati, per iniziativa di singoli, solo quando il terreno è stato reso fertile dal lavoro dell’intera collettività. 

Passando da temi elevati ad argomenti più terreni, ed in particolare alle normative nostrane sul conflitto familiare, è recente il clamore mediatico con cui, a distanza di pochi giorni due personaggi pubblici di un certo rilievo (Piero Chiambretti e Massimiliano Allegri) hanno avviato simili iniziative giudiziarie denunciando le rispettive ex mogli per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È ragionevole pensare che il pluridecorato allenatore e il famoso presentatore televisivo non abbiano concordato la simultaneità dell’iniziativa, ma non è affatto anomalo che due persone obbligate da un tribunale al pagamento di ingenti somme abbiano deciso simultaneamente la decisione di contestare all’ex coniuge la violazione degli obblighi che la legge impone a tutti i genitori. Così come nel campo della ricerca scientifica i frutti maturano solo quando una moltitudine di soggetti lavora a lungo affinchè la ricerca dia finalmente i risultati sperati, nel campo sociale le reazioni avvengono quando una lunga serie di azioni coordinate lavorano per provocarle.

In Italia è in vigore da più di 15 anni una legge, la n. 54 del 2006 che, apportando una serie di modifiche al codice civile, era stata ideata per realizzare il cosiddetto “affido condiviso”. La logica della legge era quella di consentire che, qualora una coppia con figli si separasse, questi conservassero il diritto a frequentare in modo equilibrato entrambi i genitori, senza subire alcuna conseguenza né sul piano economico né su quello affettivo. Quando la legge 54/2006 è stata approvata, era in vigore da tempo il cosiddetto affido esclusivo; in estrema sintesi, in caso di separazione i figli venivano collocati presso la moglie-madre, che conservava il diritto a vivere con i figli nella casa coniugale (indipendentemente da chi ne fosse il proprietario) fino all’indipendenza economica dei figli; il marito-padre sostanzialmente perdeva il diritto alla frequentazione dei figli, il diritto di proprietà sulla casa, e veniva relegato al ruolo di produttore di reddito, che era obbligato a trasferire alla ex moglie per il mantenimento dei figli.

Con l’approvazione della legge sull’affido condiviso, sulla carta, il legislatore rivoluzionava la materia. L’assegno di mantenimento diventava una misura eccezionale, che il giudice poteva imporre solo in casi di straordinaria disparità tra i coniugi, o in termini di reddito o in termini di tempi di frequentazione dei figli. In tal modo, l’assegno di mantenimento doveva diventare uno strumento di “perequazione” tra i rispettivi redditi dei genitori, e in tal senso veniva riscritta la norma (l’art. 337 ter del codice civile) che imponeva che l’assegno doveva essere calcolato in modo da lasciare invariato il tenore di vita del minore, tenendo conto dei redditi di ciascun coniuge e dei rispettivi tempi di frequentazione.

Cosa significa “assegno perequativo”? Immaginiamo l’onere di mantenimento di un figlio come due blocchi di pietra che gravano sui genitori. Il primo blocco pesa 101 Kg; il secondo blocco pesa 100 kg. Nelle intenzioni del legislatore l’assegno “perequativo” doveva essere il peso da 500 grammi che, posto sul piatto della bilancia meno gravato, consentiva di raggiungere l’equilibrio nel concorso da parte dei coniugi al mantenimento del figlio, ognuno secondo le proprie forze: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore, e viceversa, e nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto di quanto ciascun genitore spende nei tempi in cui accudisce direttamente il figlio. L’assegno di mantenimento, quindi, servirebbe in teoria (e per legge) a ripartire in modo equo tutti gli oneri, senza che nessuno dei due coniugi si impoverisca o si arricchisca. Nel nostro esempio, l’assegno è 500 grammi, ma i genitori contribuiscono con un quintale a testa.

Orbene, il legislatore del 2006 aveva tenuto conto di tutto ciò, prevedendo come regola la continuità del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi, senza asimmetrie parentali o economiche e munendo i tribunali di poteri straordinari per intervenire nella gestione delle eccezioni. Eppure, ci troviamo nel 2022 e le eccezioni sono la regola dalla data di entrata in vigore della legge, e l’affido condiviso non ha mai trovato applicazione. Adottando una posizione che non ha precedenti né eguali, i tribunali italiani si sono semplicemente rifiutati di applicare la legge 54/2006, continuando non solo a seguire le prassi in uso ai tempi della legge sull’affido esclusivo, come se nel frattempo questa non fosse stata abrogata, ma articolando l’interpretazione della legge vigente in modo da farla sostanzialmente coincidere con la legge previgente. E così, quelle che erano state previste come misure eccezionali sono diventate prassi.

Cambiare tutto, perché nulla cambi“, avrebbe detto Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infatti, è insindacabilmente vero che dopo l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, nella prassi di tutti i tribunali italiani (le eccezioni sono talmente sporadiche da non essere rilevanti) si sono diffusi due metodi: il primo vuole che l’assegno di mantenimento corrisponda a una frazione, più o meno alta a seconda del numero dei figli, del reddito dell’ex marito; un altro metodo impone che l’ex marito versi una cifra fissa per ogni figlio (200, 300, 600, 1.000 euro…) secondo l’arbitrio del giudice, e senza che si renda conto di come tale somma sia stata determinata.

In tutta evidenza, si tratta di prassi che generano delle vere e proprie mostruosità. Ad esempio, un marito che abbia gli stessi redditi della moglie (questa è la rispettiva posizione dei generi nella quasi totalità dei casi) e si separi, con tre figli, finirà con il dover comunque versare il 50% del proprio reddito alla ex coniuge, che potrà spenderlo senza alcun obbligo di rendicontazione. Il lettore poco avveduto potrebbe pensare che tale cifra non sia così balzana, e che tutto sommato sia verosimile che un padre destini il 50% del proprio reddito al mantenimento dei propri figli. Sennonché, un ex marito che versa l’assegno di mantenimento non ha certamente esaurito con questo il proprio onere, perché deve ancora provvedere a nutrire i propri figli nei propri tempi di frequentazione e concorrere al pagamento di tutte le spese straordinarie non comprese nell’assegno di mantenimento: spese essenziali di vitto, alloggio e abbigliamento; e una volta pagate le ulteriori spese di mantenimento a suo carico, il margine netto di spesa disponibile per sé stesso (abitazione, utenze, consumi alimentari, abbigliamento, autoveicolo, carburante, solo a titolo di esempio) si riduce al 10-20% del reddito disponibile, determinando in molti casi situazioni di concreto impoverimento anche di fronte a redditi all’origine più che discreti.

Determinato in questo modo, l’assegno di mantenimento, ben lungi dall’essere il granello di sabbia che doveva equilibrare i piatti della bilancia nelle intenzioni del legislatore, diventa uno strumento di discriminazione, asimmetria e ingiustizia anche e soprattutto patrimoniale, poiché genera un trasferimento ingiustificato di ricchezza e una distruzione di ricchezza (presente e futura) che il Codice Civile italiano disciplina con chiarezza all’art. 2041, ma che lo Stato favorisce, tradendo completamente la volontà del legislatore. Infatti, se la funzione dell’assegno di mantenimento nasce per essere quella di garantire ad entrambi i coniugi di avere le stesse risorse e ai figli lo stesso tenore di vita, il risultato a cui si assiste nei tribunali civili – che sono lo Stato – è l’opposto.

Lorenzo Cornia

Per questo motivo, nei casi c.d. eccellenti, come quelli di Allegri e Chiambretti, l’errata interpretazione giudiziale della disciplina dell’assegno di mantenimento salta fuori in tutta la sua evidenza. Probabilmente, nei due casi di cui sopra, l’errata determinazione dell’assegno di mantenimento in misura ben superiore alle effettive esigenze dei figli si traduce, tutt’al più, nell’insofferenza del coniuge obbligato che subisce impotente l’imposizione di arricchire indebitamente l’ex coniuge. Infatti, effettuando le debite proporzioni in uno dei casi “eccellenti” portati alla luce dalla cronaca, se il “modico” assegno di mantenimento del figlio a cui è obbligato Massimiliano Allegri è pari a 10.000 euro mensili, e se questo assegno deve essere, come prevede la legge, semplicemente “perequativo” (cioè solo una parte del costo complessivo di mantenimento), il costo del formidabile e voracissimo minore deve necessariamente superare i 30.000 euro mensili.

Ma nella maggior parte dei casi, anche la maggior parte delle persone comuni che non possono fare affidamento sui redditi elevati di uno sportivo di successo o di un uomo di spettacolo vengono obbligate di fatto a garantire all’ex coniuge una rendita, sul presupposto falso che tale rendita debba essere pagata per il mantenimento dei figli.

Tutte queste persone, famose o meno, non possono che vivere tale esperienza come un abuso di potere, causato da un insistente rifiuto da parte dello Stato italiano a rispettare le proprie stesse leggi.

* Dottore commercialista, esperto in consulenza fiscale e commerciale, contenzioso tributario, trust e pianificazione strategica

Fecondazione assistita e paternità imposta, quali effetti sul patrimonio del “padre involontario”?

Un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul suo patrimonio familiare allorquando tale circostanza si manifesta?

La Francia è un paese pieno di riferimenti storici, sociali e culturali che, volente o nolente, si studiano fin da piccoli e con i quali, da adulti, spesso ci si confronta. Un dato, però, sembra essere poco noto, e pare che abbia a che fare con una certa “irrequietezza” che colpisce in particolar modo le coppie d’Oltralpe: ogni anno migliaia di uomini francesi scoprono di essere padri di figli dei quali non conoscevano l’esistenza oppure, un pò più frequentemente, dei quali non intendono occuparsi poiché nati in seguito a relazioni extraconiugali. Sono tantissimi, in particolare, i ricorsi in tribunale effettuati da donne che hanno scelto di non abortire, tenere il figlio e chiedere, a nascita avvenuta o in occasione di un successivo momento di difficoltà finanziaria (anche dopo diversi anni), il riconoscimento della paternità al padre naturale.

A prima vista, la questione sembra di facile soluzione: se hai concepito un figlio, e ne sei consapevolmente informato, ti devi assumere le tue responsabilità, e se non lo fai subito prima o poi un giudice ti obbligherà a farlo. Il problema, semmai, si pone quando l’uomo ignora del tutto sia di aver concepito un figlio, sia la circostanza che sia nato. In casi come questo – che di solito ispirano graziose commedie hollywoodiane – non è semplice trovare una soluzione, sia dal punto di vista etico che, soprattutto, giuridico-patrimoniale.

C’è da dire che, come in Italia, la legge francese non concede ai “padri involontari” la chance di non assumersi la responsabilità genitoriale verso un figlio indesiderato, con tutte le consegue del caso, anche e soprattutto finanziarie. E nonostante da più parti si levino le voci contrarie a queste norme così divisive tra i due generi – la legge esclude soltanto per i padri la volontà sia nel diritto alla filiazione che all’aborto – si è fatta strada la discutibile interpretazione secondo cui, dal punto di vista riproduttivo, non c’è equivalenza morale tra la donna e l’uomo, nel senso che le esigenze della maternità debbano prevalere sulla paternità. Di conseguenza, almeno in Francia, sta emergendo un certo consenso sull’importanza di ripensare gli effetti giuridici sulla volontà del padre al momento della nascita, sulla scorta di alcune domande che generano le risposte più disparate. E quindi, escludendo i casi di piena consapevolezza del concepimento o della concreta possibilità-probabilità che sia accaduto, un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Non è un atto di aperta discriminazione andare in modo così brutale contro la sua volontà? E poi, in particolare, se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul patrimonio allorquando tale circostanza si manifesta dopo anni di completa ignoranza del fatto?

Ritornando all’Italia, un fatto di cronaca abbastanza recente ha evidenziato il problema sotto una veste ancora più interessante. In breve, una coppia italiana aveva creato degli embrioni e li aveva lasciati in conservazione criogenica, con l’obiettivo di impiantarli in un momento successivo tramite la fecondazione assistita. I due, però, si separano, e nonostante questo la donna manifesta la volontà di utilizzare gli embrioni e concepire un figlio. A seguito della strenua opposizione del suo ex, si arriva alla disputa legale e la questione arriva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che decide di non accogliere l’opposizione dell’uomo, il quale  sarà obbligato a provvedere al mantenimento del nascituro e, forse, persino della ex moglie.

Tale decisione del tribunale, che regala al figlio una coppia genitoriale già separata e, probabilmente, litigiosa, si fonda sulla norma secondo cui “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”, per cui non si ha alcuna possibilità di revocare il consenso dopo che la fecondazione sia avvenuta e, nonostante una separazione coniugale generalmente ha il risultato di scoraggiare qualunque ipotesi di condivisione di alcunchè, il “padre involontario” dovrà assumere la paternità e tutti i relativi obblighi economici e morali verso quel bambino nato a distanza di anni dallo scioglimento del matrimonio

Successione

Lasciando da parte le questioni etiche – che pure sono coinvolgenti, ma ci vorrebbe un intero libro solo per trattarne la prefazione – diventa interessante comprendere gli effetti sulla situazione patrimoniale del “padre a sua insaputa”, non potendo non pensare anche alle conseguenze che, inevitabilmente, possono abbattersi come un macigno sulla eventuale relazione sentimentale e familiare dell’uomo. Innanzitutto, i figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto all’eredità? Se sì, in che modo i figli non riconosciuti (o riconosciuti a seguito di procedimento giudiziale) possono rientrare nell’asse ereditario

Attualmente, l’Ordinamento italiano riconosce ai figli naturali la medesima posizione giuridica dei figli legittimi, ma mentre per i figli naturali è necessario il riconoscimento della paternità (art. 269 del Codice Civile), per i figli legittimi esiste una sorta di automatismo. In ogni caso, il riconoscimento è una condizione fondamentale per il diritto all’eredità, e se esso si verifica dopo la successione, il figlio naturale può incardinare una c.d. azione di riduzione se ritiene di essere stato leso nei suoi diritti successori. Pertanto, prima della successione i figli naturali acquistano una serie di diritti solo grazie al riconoscimento, tra cui quello di essere legalmente rappresentati dai genitori e quello di essere mantenuti fino alla loro indipendenza economica.

Patrimonio, separazione e divorzio

Pertanto, il riconoscimento volontario o per via giudiziaria di un figlio nato fuori dal matrimonio comporta due ordini di effetti: uno, per così dire, di finanza corrente, relativa al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ed uno di natura ereditaria. Relativamente al primo – del secondo si è già parlato – l’obbligo al mantenimento è un fatto “pacifico”, e nasce con lo stesso concepimento, sebbene indesiderato o, come nel caso di Santa Maria Capua Vetere, addirittura “postumo” alla separazione coniugale conclamata e formalizzata in tribunale (ma la vicenda avrà sicuramente degli strascichi fino al terzo grado di giudizio e, ove non bastasse, fino alla Corte di Giustizia Europea).

In Italia, com’è noto, non esiste un limite di età definito per legge, oltre il quale un figlio non ha più diritto di essere mantenuto dai genitori. In generale, dopo gli studi universitari, non è raro provvedere alla prole fino al trentesimo anno di età, e più genericamente fino al momento in cui un figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica. Da una certa età in poi, però, grava sul figlio anche la prova di volersi “affrancare” economicamente dai genitori, e di mettere in atto concreti e regolari tentativi di fare ingresso nel mondo del lavoro. Diversamente, egli rischia di perdere il diritto al mantenimento in tutti quei casi in cui il genitore obbligato – raramente entrambi – chiede al tribunale di poter interrompere il sostegno economico al figlio non disabile nè affetto da patologie gravi, per evidente esaurimento della funzione alimentare.

Il nostro Ordinamento, pertanto, non sancisce che “il mantenimento dei figli è per sempre” (solo per la ex moglie, in alcuni casi, può essere tale), ma il suo carattere comunque temporaneo è confermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che negli anni ha rivisto diverse volte tale istituto giuridico così importante e così dibattuto. 

Di padre in figlio. Storie di consulenti finanziari e di passaggi generazionali: Giuseppe e Fabio Gulotta

La continuità familiare nella professione di consulente finanziario si snoda oggi attraverso due generazioni, quella dei babyboomers e dei millennials, molto diverse tra loro ma allo stesso tempo unite da un mestiere che si impara sui libri, al telefono, in automobile, a casa dei clienti, ma soprattutto attraverso il confronto quotidiano con i colleghi più anziani. E quando uno di questi è tuo padre, nasce subito una storia. Anzi, due.

Nata alla fine degli anni ’70 come la sfida di un visionario (Bernard Cornfeld, fondatore dell’IOS, Investors Overseas Services, il cui ramo italiano era la nascente Fideuram), la professione del consulente finanziario – prima consulente, poi promotore ed infine di nuovo consulente – ha sempre avuto una forte connotazione commerciale, che si è andata un po’ perdendo negli ultimi 10-15 anni ma conserva ancora un posto speciale nell’attività quotidiana del consulente, soprattutto in relazione alla capacità di aprire nuovi mercati ed acquisire nuova clientela.

Un altro aspetto importante di questa professione – per alcuni, il più importante di tutti – coincide con la facoltà del professionista di poter trasmettere ai propri familiari il portafoglio clienti una volta raggiunta l’età pensionabile, così come nelle altre professioni. Non è un segreto, pertanto, che ogni consulente di “lungo corso” abbia pensato (o stia pensando) di poter passare il testimone, un giorno, ai propri figli, compiendo così il c.d. passaggio generazionale. In relazione alla categoria dei consulenti, quello del ricambio generazionale è un tema di cui si è cominciato finalmente a dibattere per via della elevata età media dei professionisti (57 anni circa) e, pertanto, dell’avvicinarsi del momento in cui, a cominciare dal 2025, un gran numero di consulenti anziani lascerà ogni anno la professione, trasmettendo il portafoglio ai colleghi più giovani o ai figli.

Questo processo di passaggio è già cominciato, ma in misura ancora marginale, e chi è riuscito a trasmettere la clientela ai figli oggi ha una storia da raccontare, che si svolge a cavallo tra due generazioni molto diverse tra loro – quella dei c.d. babyboomers (nati tra il 1946 ed il 1964) e dei millennials (nati tra il 1981 ed il 1995) – ma unite dal fascino di un mestiere che si impara sui libri, al telefono, in automobile, a casa dei clienti e, in particolare, mediante il confronto con i colleghi più anziani. E quando uno di questi è il padre, le storie prima si intrecciano e poi diventano due. Quelle di Giuseppe e Fabio Gulotta, rispettivamente padre e figlio, ce la raccontano loro stessi, rispondendo alle domande di una intervista attraverso la quale sarà possibile viaggiare con la mente – per molti “anziani”, anche con i ricordi – lungo due epoche saldate indissolubilmente da una “scintilla”.

GIUSEPPE GULOTTA, CLASSE 1957, BABYBOOMER

Giuseppe, ci racconti quando si è avvicinato per la prima volta al mondo dei servizi finanziari, ed in che modo….

Mi occupavo già, per passione, della gestione del portafoglio dei miei genitori. Era il 1985, ed avendo letto della nuova legge che istituiva i fondi comuni di investimento di diritto italiano presi appuntamento con un consulente finanziario dell’allora Fideuram, che a quel tempo non era né una banca, né una SIM, ma faceva già parte del Gruppo IMI. Lì incontrai una mia vecchia conoscenza dei tempi della CGIL (ero dirigente sindacale), che oltre a propormi la sottoscrizione di un fondo mi chiese se avessi voluto lavorare come consulente finanziario (non era ancora stata coniata la definizione di “promotore”). Quella fu per me come una scintilla. Ne parlai subito con mia moglie, che mi incoraggiò, ed accettai la proposta, ma ricordo che non riuscivo a spiegare ai miei genitori in che cosa consistesse la professione che avrei svolto, e che mio padre mi ripetesse, con un po’ di preoccupazione, il classico monito “stai attento, perché  lasci il certo per l’incerto“.

Giuseppe Gulotta

Si è trattato del suo primo lavoro, oppure faceva già qualcos’altro ed ha voluto rischiare in un settore a quei tempi quasi sconosciuto?

Non era il mio primo lavoro. Ero sposato ed anche padre di un figlio piccolo, ma ero già affascinato dal mondo della finanza, e le prospettive di sviluppo professionale che avevo intravisto mi convinsero ad accettare la proposta, con la consapevolezza dei rischi a cui andavo incontro. In quell’epoca, erano in pochi a lasciare il “posto fisso” da impiegato e ad aprire una partita iva, con l’incognita del reddito. In molti mi consideravano un folle, ma io ho avuto ragione.

Cosa ricorda con più nostalgia di quell’epoca un pò pionieristica, e cosa le manca di più di quel periodo?

Erano gli anni in cui l’inflazione correva a due cifre, i titoli di stato superavano stabilmente rendimenti  del  10% e gli strumenti finanziari disponibili erano veramente pochi. La parte più coinvolgente era trovare soluzioni alle esigenze dei clienti, adattando ai loro bisogni i pochissimi strumenti finanziari che avevamo a disposizione. Però la relazione era basata sulla fiducia, e la comprensione dei prodotti di investimento passava quasi in secondo piano. Ci mettevamo davvero la faccia, nessuno di noi aveva il conforto e la tutela delle istituzioni bancarie, e la nostra parola valeva più del contratto che i clienti ci firmavano. Però molti di loro, con i fondi che distribuivamo, grazie ai rendimenti stellari che i primi boom di borsa riuscirono a conseguire, hanno potuto persino comprare la propria abitazione senza neanche il bisogno di stipulare un mutuo. Alcuni aprivano dei programmi di accumulazione da 50.000 lire al mese, e a volte li interrompevano perché non c’erano i RID bancari ed molti consulenti di allora spesso “si perdevano per strada” e cambiavano lavoro. E così a molti clienti, dopo alcuni anni, veniva comunicato che le piccole somme accantonate, di cui neanche ricordavano l’esistenza, erano letteralmente decuplicate. Tra loro ci sono, ancora oggi, i nostri migliori clienti.

Quali sono le differenze, tra passato e presente, nella relazione con il cliente?

Oggi forse manca la semplicità della relazione – da non confondere con facilità, quando ho iniziato io era difficilissimo fare contatti nuovi! – ed anche quella dei prodotti e dei servizi di investimento. Tutto si è complicato all’insegna della tutela dei risparmiatori, e se da un lato è stato un bene, dall’altro le normative hanno reso difficile il nostro lavoro, nel quale le soluzioni esasperatamente tecniche prevalgono su quelle dettate dal buon senso, dalla professionalità  e dalla competenza dei tanti addetti del settore. Inoltre, la tecnologia ha allontanato il primato dei rapporti umani, e questo non mi piace.

Quali sono state le tappe più importanti della sua carriera, lunga 33 anni, di promotore e consulente?

Riassumendo, nel 1986 partecipo ad un corso formativo indetto dalla Fideuram, e nel 1987 ufficialmente divento consulente finanziario. In quell’anno, ricordo che la borsa di NY perse in un giorno il 25% (il 19 ottobre), e quindi ho dovuto imparare subito il mestiere dal suo lato peggiore!  Dopo qualche anno, nel 1990, ho cominciato a svolgere anche l’attività formativa di supervisore dei nuovi colleghi, nel 1998 ho cambiato istituto bancario e, successivamente, anche l’incarico, occupandomi della formazione di tutta l’area Sicilia e della responsabilità commerciale dell’area. Da qualche mese, infine, mi occupo esclusivamente di  selezione e formazione per l’area Sicilia all’interno di un importante gruppo bancario europeo.

Generalmente quanto tempo ha dedicato alle relazioni interpersonali quotidiane con la sua clientela?

La relazione con i clienti è sempre stata la parte migliore di questa professione. Si diventava amici e “confessori” dei fatti più intimi della famiglia, una sorta di familiare aggiunto che era a conoscenza, come nessun altro, delle reali esigenze del cliente. A quei tempi, la spiegazione dei contratti e la raccolta delle firme era una parte molto marginale di tutta la relazione.

C’è stato un momento in cui, in particolare, ha capito che suo figlio avrebbe avuto le qualità per lavorare nel settore della Consulenza Finanziaria?

In realtà, Fabio era iscritto in biologia ed è un amante della natura, però notavo il suo interesse su alcuni aspetti della mia professione, soprattutto quanto fosse affascinato dalla relazione che instauravo con i clienti. Probabilmente sono questi i segnali che mi hanno fatto capire di poter compiere all’interno della famiglia il passaggio generazionale della clientela, senza soluzione di continuità.

Come ha supportato Fabio durante il periodo della “gavetta”, e quando ha deciso che era venuto il momento di assegnargli la clientela, o parte di essa?

Non è stato difficile. Lo accompagnavo dai clienti, quasi tutti lo conoscevano fin da bambino (Fabio è nato nell’89) e vedevano in lui la continuità del rapporto. Non c’è mai stato un solo aspetto critico da affrontare, e non ho dovuto adottare particolari strategie di comunicazione, perché i clienti hanno vissuto questa fase come un semplice avvicendamento, con la garanzia di un avere accanto un frutto nato da un albero buono.

In qualunque attività, il passaggio del testimone generalmente richiede una certa gradualità. Può stimare il periodo entro il quale la transizione si è completata, e la percentuale di successo in termini di conservazione del portafoglio clienti?

La transizione è avvenuta integralmente e con la gradualità necessaria, in funzione del rapporto con il cliente, e la consistenza del portafoglio ha richiesto la maturazione di un maggiore senso di responsabilità. In ogni caso, il passaggio è stato effettuato sotto la mia supervisione, che via via è andata scemando fino a non essere più necessaria. Oggi Fabio guida perfettamente la gestione del portafoglio, a cui ha aggiunto nuova linfa composta da clientela più giovane.

FABIO GULOTTA, CLASSE 1989, MILLENNIAL

Fabio, si ricorda il primo momento in cui ha sentito il desiderio di seguire le orme professionali di suo padre?

Ho cominciato un po’ per “gioco”. Iniziai a dare una mano mio padre durante l’estate, come fosse un qualunque lavoretto estivo prima di riprendere la routine da studente. Tutti i giorni lo seguivo in giro per clienti. Osservavo incuriosito come venisse accolto sempre a braccia aperte e con un sorriso, il modo pacato e preciso con cui gestiva le conversazioni, l’attenzione e la cura della relazione. Ecco, li scattò la scintilla, ed il desiderio di potermi rendere utile alle persone e relazionarmi con loro in qualità di consulente.

Fabio Gulotta

Ci racconti la sua gavetta….

E’ iniziata dentro un archivio, tra fotocopie e sistemazione di cartelle. Seguivo mio padre tra un cliente e l’altro, e cercavo di fare mio ogni momento importante della comunicazione. Nella nostra professione, proprio la comunicazione fa la differenza tra il successo e l’insuccesso, ed io cercavo di fare mia ogni sillaba ed ogni gesto. Contemporaneamente, studiavo per l’esame di iscrizione all’OCF, che ho superato nel 2013. Nel Gennaio del 2014 ho iniziato ufficialmente ad esercitare.

Come ha vissuto il confronto con suo padre, in termini professionali?

Probabilmente, chiunque abbia lavorato con il proprio padre potrà essere d’accordo con me nel riconoscere che a volte si fatica a uscire dalla dinamica “padre-figlio”, e questa è una dinamica naturale che va gestita con intelligenza. Ci ho messo un po’ prima di affermarmi come Fabio Gulotta consulente finanziario, e non più come “il figlio di”, ma il confronto con un professionista come mio padre non è facile e può diventare duro. Da buon sportivo, però, il confronto mi stimola e mi invoglia a crescere e a perfezionarmi, e oggi anche lui mi chiama per avere qualche suggerimento.

Quali sono state le problematiche più frequenti che ha riscontrato nella clientela durante il passaggio del suo portafoglio nelle sue mani?

Nulla va dato per scontato, e con clienti più avanti negli anni la giovane età, all’inizio, può non aiutare. La diffidenza nell’affidarsi ad un giovane con poca esperienza, in una professione come la nostra, è evidente. Per tale motivo, essere affiancato da un professionista esperto come mio padre è stata una fortuna, soprattutto nell’imparare le corrette modalità di approccio alla clientela e come “rompere il ghiaccio”. Naturalmente, tutto cambia quando devo relazionarmi con clientela giovane, come con i figli dei clienti, con i quali posso adottare un atteggiamento più diretto e parlare un linguaggio differente.

Secondo lei, i clienti hanno notato le inevitabili differenze di approccio professionale tra lei e suo padre? E come le hanno vissute?

Non penso che ci siano state difficoltà in questo. Ho imparato a relazionarmi nel modo in cui mio padre già faceva con loro. Costruisco la relazione su misura, e cerco sempre di mantenere la continuità dell’approccio con lo stile precedente, adattandolo alle mie caratteristiche.

Professionalmente parlando, si confronta ancora oggi con suo padre, oppure ha raggiunto un livello di autonomia e indipendenza tale da non averne bisogno?

Per risponderle, le riporto un esempio che ho preso dal mondo dello Sport. I maratoneti, durante la loro marcia, osservano le proprie gambe nelle vetrine dei negozi, perché dopo tanti km non hanno più la percezione del passo ed hanno bisogno di verificare visivamente il loro ritmo di marcia. Ecco, che sia il padre o un collega, ritengo fondamentale il confronto per poter avere certezza che il passo sia quello giusto. 

Che ruolo ha la tecnologia nel suo lavoro, rispetto alle relazioni interpersonali, e quanto tempo dedica a queste ultime nel quotidiano?

La tecnologia è un supporto importante, e in un momento storico come questo ancor di più. Utilizzo quasi totalmente strumenti digitali per la sottoscrizione dei contratti o l’assistenza alla clientela. La consulenza a distanza è fondamentale oggi più di ieri. Sicuramente le relazioni interpersonali non vengono meno, ma occorre riadattare il modo di assistere e di supportare i clienti, soprattutto alla luce dell’ emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Come vede oggi il suo futuro professionale tra dieci anni, e di cosa avrebbe bisogno la categoria dei consulenti finanziari per migliorare ancora la propria posizione nella Società?

Il mio, forse, è più un augurio che una previsione. Auspico un futuro fatto essenzialmente da consulenti finanziari mediamente molto più giovani di adesso. Oggettivamente, la nostra categoria ha un’età media elevata, e occorre che le nuove generazioni vengano avvicinate rapidamente alla professione. Personalmente, ho cominciato piuttosto presto, ed oggi mi ritengo fortunato ad avere una discreta esperienza nel mondo della Consulenza Finanziaria, nonostante i miei 31 anni. Però mi rendo conto di essere una “goccia nel mare”. Se non si interviene oggi , con azioni mirate e concrete, si rischia di avere un vuoto di professionisti nei prossimi anni, con ripercussioni negative per i clienti e per l’Economia. Sarebbe utile far interagire molto di più le due generazioni di consulenti, e restituire al settore nuove figure di coaching per far sì che la professione venga trasmessa anche alle generazioni che verranno dopo la mia. L’esperienza dei consulenti senior deve potersi incontrare con la voglia di conoscenza dei consulenti giovani e di quanti vorrebbero iniziare questa professione. Sono convinto che tutto ciò potrebbe essere di grande beneficio, oltre che per i clienti, anche per l’industria del Risparmio.