Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi.
di Adriana Cardinale
Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni.
Se è già stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro,
soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherà su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalità/donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).
E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalità. Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).
I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i più disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrà eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442

Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontà di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserà nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarà soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farà sì che la casa acquistata potrà essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico più atto
pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietà del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrà essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validità di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico più atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.
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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietà del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietà del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata più causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.
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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlio–nipote),
– non sia privo di motivazione.
Un caso interessante, a metà strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualità di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarà necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.
Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metà di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una
cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolarità amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrà dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietà e conferisce ampie possibilità di gestione al figlio delegato.



Nel Dopoguerra, molti si interrogarono, da un punto di vista etico, se gli scienziati che avevano lavorato all’ideazione della bomba atomica non avrebbero dovuto, per il bene di tutta l’umanità, mantenere il segreto sul potenziale bellico della fissione dell’atomo, ma ogni volta che il tema è stato affrontato la risposta è sempre stata una sola: lo stato dell’arte nella fisica teorica era tale che in qualche logo la scoperta sarebbe comunque stata fatta da qualche gruppo di ricerca. È un fenomeno noto agli storici della Scienza, che guardano alle scoperte scientifiche non tanto come al guizzo di genio di singoli individui straordinariamente dotati, ma come l’esito di uno sforzo collettivo che di volta in volta produce risultati, per iniziativa di singoli, solo quando il terreno è stato reso fertile dal lavoro dell’intera collettività.
Passando da temi elevati ad argomenti più terreni, ed in particolare alle normative nostrane sul conflitto familiare, è recente il clamore mediatico con cui, a distanza di pochi giorni due personaggi pubblici di un certo rilievo (Piero Chiambretti e Massimiliano Allegri) hanno avviato simili iniziative giudiziarie denunciando le rispettive ex mogli per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È ragionevole pensare che il pluridecorato allenatore e il famoso presentatore televisivo non abbiano concordato la simultaneità dell’iniziativa, ma non è affatto anomalo che due persone obbligate da un tribunale al pagamento di ingenti somme abbiano deciso simultaneamente la decisione di contestare all’ex coniuge la violazione degli obblighi che la legge impone a tutti i genitori. Così come nel campo della ricerca scientifica i frutti maturano solo quando una moltitudine di soggetti lavora a lungo affinchè la ricerca dia finalmente i risultati sperati, nel campo sociale le reazioni avvengono quando una lunga serie di azioni coordinate lavorano per provocarle.
In Italia è in vigore da più di 15 anni una legge, la n. 54 del 2006 che, apportando una serie di modifiche al codice civile, era stata ideata per realizzare il cosiddetto “affido condiviso”. La logica della legge era quella di consentire che, qualora una coppia con figli si separasse, questi conservassero il diritto a frequentare in modo equilibrato entrambi i genitori, senza subire alcuna conseguenza né sul piano economico né su quello affettivo. Quando la legge 54/2006 è stata approvata, era in vigore da tempo il cosiddetto affido esclusivo; in estrema sintesi, in caso di separazione i figli venivano collocati presso la moglie-madre, che conservava il diritto a vivere con i figli nella casa coniugale (indipendentemente da chi ne fosse il proprietario) fino all’indipendenza economica dei figli; il marito-padre sostanzialmente perdeva il diritto alla frequentazione dei figli, il diritto di proprietà sulla casa, e veniva relegato al ruolo di produttore di reddito, che era obbligato a trasferire alla ex moglie per il mantenimento dei figli.
Con l’approvazione della legge sull’affido condiviso, sulla carta, il legislatore rivoluzionava la materia. L’assegno di mantenimento diventava una misura eccezionale, che il giudice poteva imporre solo in casi di straordinaria disparità tra i coniugi, o in termini di reddito o in termini di tempi di frequentazione dei figli. In tal modo, l’assegno di mantenimento doveva diventare uno strumento di “perequazione” tra i rispettivi redditi dei genitori, e in tal senso veniva riscritta la norma (l’art. 337 ter del codice civile) che imponeva che l’assegno doveva essere calcolato in modo da lasciare invariato il tenore di vita del minore, tenendo conto dei redditi di ciascun coniuge e dei rispettivi tempi di frequentazione.
Cosa significa “assegno perequativo”? Immaginiamo l’onere di mantenimento di un figlio come due blocchi di pietra che gravano sui genitori. Il primo blocco pesa 101 Kg; il secondo blocco pesa 100 kg. Nelle intenzioni del legislatore l’assegno “perequativo” doveva essere il peso da 500 grammi che, posto sul piatto della bilancia meno gravato, consentiva di raggiungere l’equilibrio nel concorso da parte dei coniugi al mantenimento del figlio, ognuno secondo le proprie forze: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore, e viceversa, e nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto di quanto ciascun genitore spende nei tempi in cui accudisce direttamente il figlio. L’assegno di mantenimento, quindi, servirebbe in teoria (e per legge) a ripartire in modo equo tutti gli oneri, senza che nessuno dei due coniugi si impoverisca o si arricchisca. Nel nostro esempio, l’assegno è 500 grammi, ma i genitori contribuiscono con un quintale a testa.
Orbene, il legislatore del 2006 aveva tenuto conto di tutto ciò, prevedendo come regola la continuità del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi, senza asimmetrie parentali o economiche e munendo i tribunali di poteri straordinari per intervenire nella gestione delle eccezioni. Eppure, ci troviamo nel 2022 e le eccezioni sono la regola dalla data di entrata in vigore della legge, e l’affido condiviso non ha mai trovato applicazione. Adottando una posizione che non ha precedenti né eguali, i tribunali italiani si sono semplicemente rifiutati di applicare la legge 54/2006, continuando non solo a seguire le prassi in uso ai tempi della legge sull’affido esclusivo, come se nel frattempo questa non fosse stata abrogata, ma articolando l’interpretazione della legge vigente in modo da farla sostanzialmente coincidere con la legge previgente. E così, quelle che erano state previste come misure eccezionali sono diventate prassi.
“Cambiare tutto, perché nulla cambi“, avrebbe detto Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infatti, è insindacabilmente vero che dopo l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, nella prassi di tutti i tribunali italiani (le eccezioni sono talmente sporadiche da non essere rilevanti) si sono diffusi due metodi: il primo vuole che l’assegno di mantenimento corrisponda a una frazione, più o meno alta a seconda del numero dei figli, del reddito dell’ex marito; un altro metodo impone che l’ex marito versi una cifra fissa per ogni figlio (200, 300, 600, 1.000 euro…) secondo l’arbitrio del giudice, e senza che si renda conto di come tale somma sia stata determinata.
In tutta evidenza, si tratta di prassi che generano delle vere e proprie mostruosità. Ad esempio, un marito che abbia gli stessi redditi della moglie (questa è la rispettiva posizione dei generi nella quasi totalità dei casi) e si separi, con tre figli, finirà con il dover comunque versare il 50% del proprio reddito alla ex coniuge, che potrà spenderlo senza alcun obbligo di rendicontazione. Il lettore poco avveduto potrebbe pensare che tale cifra non sia così balzana, e che tutto sommato sia verosimile che un padre destini il 50% del proprio reddito al mantenimento dei propri figli. Sennonché, un ex marito che versa
l’assegno di mantenimento non ha certamente esaurito con questo il proprio onere, perché deve ancora provvedere a nutrire i propri figli nei propri tempi di frequentazione e concorrere al pagamento di tutte le spese straordinarie non comprese nell’assegno di mantenimento: spese essenziali di vitto, alloggio e abbigliamento; e una volta pagate le ulteriori spese di mantenimento a suo carico, il margine netto di spesa disponibile per sé stesso (abitazione, utenze, consumi alimentari, abbigliamento, autoveicolo, carburante, solo a titolo di esempio) si riduce al 10-20% del reddito disponibile, determinando in molti casi situazioni di concreto impoverimento anche di fronte a redditi all’origine più che discreti.
Determinato in questo modo, l’assegno di mantenimento, ben lungi dall’essere il granello di sabbia che doveva equilibrare i piatti della bilancia nelle intenzioni del legislatore, diventa uno strumento di discriminazione, asimmetria e ingiustizia anche e soprattutto patrimoniale, poiché genera un trasferimento ingiustificato di ricchezza e una distruzione di ricchezza (presente e futura) che il Codice Civile italiano disciplina con chiarezza all’art. 2041, ma che lo Stato favorisce, tradendo completamente la volontà del legislatore. Infatti, se la funzione dell’assegno di mantenimento nasce per essere quella di garantire ad entrambi i coniugi di avere le stesse risorse e ai figli lo stesso tenore di vita, il risultato a cui si assiste nei tribunali civili – che sono lo Stato – è l’opposto.

A prima vista, la questione sembra di facile soluzione: se hai concepito un figlio, e ne sei consapevolmente informato, ti devi assumere le tue responsabilità, e se non lo fai subito prima o poi un giudice ti obbligherà a farlo. Il problema, semmai, si pone quando l’uomo ignora del tutto sia di aver concepito un figlio, sia la circostanza che sia nato. In casi come questo – che di solito ispirano graziose commedie hollywoodiane – non è semplice trovare una soluzione, sia dal punto di vista etico che, soprattutto, giuridico-patrimoniale.
volontà del padre al momento della nascita, sulla scorta di alcune domande che generano le risposte più disparate. E quindi, escludendo i casi di piena consapevolezza del concepimento o della concreta possibilità-probabilità che sia accaduto, un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Non è un atto di aperta discriminazione andare in modo così brutale contro la sua volontà? E poi, in particolare, se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul patrimonio allorquando tale circostanza si manifesta dopo anni di completa ignoranza del fatto?
Ritornando all’Italia, un fatto di cronaca abbastanza recente ha evidenziato il problema sotto una veste ancora più interessante. In breve, una coppia italiana aveva creato degli embrioni e li aveva lasciati in conservazione criogenica, con l’obiettivo di impiantarli in un momento successivo tramite la
Tale decisione del tribunale, che regala al figlio una coppia genitoriale già separata e, probabilmente, litigiosa, si fonda sulla norma secondo cui “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”, per cui non si ha alcuna possibilità di revocare il consenso dopo che la fecondazione sia avvenuta e, nonostante una separazione coniugale generalmente ha il risultato di scoraggiare qualunque ipotesi di condivisione di alcunchè, il “padre involontario” dovrà assumere la paternità e tutti i relativi obblighi economici e morali verso quel bambino nato a distanza di anni dallo scioglimento del matrimonio. 
Attualmente, l’Ordinamento italiano riconosce ai figli naturali la medesima posizione giuridica dei figli legittimi, ma mentre per i figli naturali è necessario il riconoscimento della paternità (art. 269 del Codice Civile), per i figli legittimi esiste una sorta di automatismo. In ogni caso, il 
In Italia, com’è noto, non esiste un limite di età definito per legge, oltre il quale un figlio non ha più diritto di essere mantenuto dai genitori. In generale, dopo gli studi universitari, non è raro provvedere alla prole fino al trentesimo anno di età, e più genericamente fino al momento in cui un figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica. Da una certa età in poi, però, grava sul figlio anche la prova di volersi “affrancare” economicamente dai genitori, e di mettere in atto concreti e regolari tentativi di fare ingresso nel mondo del lavoro. Diversamente, egli rischia di perdere il diritto al mantenimento in tutti quei casi in cui il genitore obbligato – raramente entrambi – chiede al tribunale di poter interrompere il sostegno economico al figlio non disabile nè affetto da patologie gravi, per evidente esaurimento della funzione alimentare.
Questo processo di passaggio è già cominciato, ma in misura ancora marginale, e chi è riuscito a trasmettere la clientela ai figli oggi ha una storia da raccontare, che si svolge a cavallo tra due generazioni molto diverse tra loro – quella dei c.d. babyboomers (nati tra il 1946 ed il 1964) e dei millennials (nati tra il 1981 ed il 1995) – ma unite dal fascino di un mestiere che si impara sui libri, al telefono, in automobile, a casa dei clienti e, in particolare, mediante il confronto con i colleghi più anziani. E quando uno di questi è il padre, le storie prima si intrecciano e poi diventano due. Quelle di Giuseppe e Fabio Gulotta, rispettivamente padre e figlio, ce la raccontano loro stessi, rispondendo alle domande di una intervista attraverso la quale sarà possibile viaggiare con la mente – per molti “anziani”, anche con i ricordi – lungo due epoche saldate indissolubilmente da una “scintilla”.









