Maggio 1, 2026
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Acquisto di nuda proprietà immobiliare, una scelta di puro investimento

Perchè vendere o acquistare una nuda proprietà? I dati di Tecnocasa ci aiutano a capire quali sono le attuali dimensioni di questo particolare segmento di mercato immobiliare, e qual è l’identikit di chi le compra e chi le vende. 

Quelli di nuda proprietà e di usufrutto sono concetti di cui si sente molto parlare, ma con i quali difficilmente ci si imbatte nella pratica quotidiana, dal momento che vendere separatamente le due componenti del diritto di proprietà non è una operazione frequente (sebbene negli ultimi venti anni gli scambi siano aumentati sensibilmente ed oggi si contano in diverse migliaia).

In sintesi, con l’acquisto della nuda proprietà un acquirente ottiene la proprietà dell’immobile senza però poterlo utilizzare fino alla scadenza prefissata dell’usufrutto o fino alla morte dell’usufruttuario, il quale conserva il diritto all’utilizzo della casa. Questa particolare forma di cessione di un diritto reale è regolata dall’articolo 832 del Codice Civile, secondo il quale il nudo proprietario di un immobile, sebbene non possa farne uso, potrà offrirlo in garanzia per un credito, costituire dei diritti reali minori a favore di terzi e persino rivenderlo ad altri soggetti. Resta da capire se si tratta di una operazione conveniente e, soprattutto, quali caratteristiche devono avere l’immobile e l’usufruttuario-venditore per rendere appetibile l’investimento, perché è proprio di un investimento di cui si sta parlando quando si valuta l’acquisto di una nuda proprietà.

Del resto, il trasferimento della proprietà integrale (nuda proprietà più usufrutto) si può verificare per morte dell’usufruttuario, scadenza del periodo di usufrutto (se si è stipulato un contratto di vendita con usufrutto temporaneo al venditore), per mancato utilizzo dell’immobile da parte dell’usufruttuario per più di venti anni – si noti la somiglianza del limite temporale con quello dell’Usucapione – e infine per deperimento dell’immobile causato dall’usufruttuario che non effettua opere di manutenzione e determina il deterioramento materiale del bene e del suo valore di mercato.

Pur trattandosi di una operazione non semplice, la vendita della nuda proprietà presenta dei vantaggi per entrambe le parti. Per chi vende, il vantaggio è quello di ottenere la disponibilità di una somma anche ingente pur conservando il diritto di utilizzare l’abitazione. Per chi acquista, il vantaggio è quello di comprare gli immobili a un prezzo più conveniente, realizzando così un investimento di medio-lungo termine oppure trasmettere ai figli una casa rivalutata, fermo restando il diritto a rivendere l’immobile in qualunque momento, anche prima del termine dell’usufrutto. Infatti, il valore della nuda proprietà aumenta con l’aumentare dell’età dell’usufruttuario, il quale ha anche degli obblighi specifici, come quello di tenere la casa in ottime condizioni di manutenzione e di rispettarne la destinazione economica (abitativa o produttiva) che essa aveva al momento della vendita.

Relativamente al calcolo del prezzo della nuda proprietà, esso si effettua partendo dal valore di perizia dell’immobile, e moltiplicare il valore così determinato per il tasso di interesse legale vigente e per i coefficienti redatti dal Ministero delle finanze che tengono conto dell’età dell’usufruttuario. Il prezzo finale della compravendita, pertanto, sarà dato dalla differenza tra il valore di mercato e il valore dell’usufrutto, e sarà direttamente proporzionale all’età dell’usufruttuario (maggiore è l’età, maggiore è il prezzo).

Quali sono le attuali dimensioni di questo particolare segmento del mercato immobiliare, e qual è l’identikit di chi compra o vende nude proprietà? Dall’analisi dei dati realizzata dall’Ufficio Studi Tecnocasa, l’82,4% di chi vende lo fa per reperire liquidità e mantenere un certo tenore di vita, oppure per far fronte ad esigenze legate all’avanzare dell’età e a volte per sostenere i figli nell’acquisto della casa. Nel 2021, il numero complessivo di compravendite di nude proprietà mostra una tendenza in lieve aumento rispetto al 2020 (+5,7%), ma comunque in calo rispetto al periodo pre-pandemia. Nel primo semestre del 2021 l’81,8% delle compravendite di nuda proprietà è stato finalizzato all’investimento a lungo termine. Si tratta di una percentuale in crescita sia rispetto al 2020 sia rispetto al 2019.

Gli acquirenti di nuda proprietà più attivi sul mercato sono quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni, che compongono il 32,4% del totale, mentre sono basse le percentuali di acquisto da parte degli under 35 e degli over 65. Nella maggior parte dei casi a comprare nude proprietà sono coppie e coppie con figli che compongono il 67,6% del totale e che comprano soprattutto il trilocale (43,2% delle preferenze), e a seguire i 4 locali con il 21,6%. Nel 2021 le compravendite di tipologie indipendenti si attestano al 10,8% del totale, in calo rispetto al 2020 ma in aumento rispetto al 2019 quando, nella prima parte dell’anno, si fermavano al 7,0%. Inoltre, nel 2021 solo il 13,5% degli acquisti di nuda proprietà si è concluso grazie all’ausilio di un mutuo, mentre nell’86,5% dei casi l’acquisto è avvenuto in contanti.

Per quanto riguarda i venditori di nuda proprietà, la maggioranza di essi appartiene a nuclei familiari monocomponente. Nel 57,6% dei casi, infatti, si tratta di single, vedovi, divorziati e separati. Nel 62,2% dei casi i venditori hanno un’età superiore a 65 anni. La maggior concentrazione degli immobili proposti con la formula della nuda proprietà sono ubicati in Lombardia, con 1.916 immobili; a seguire Lazio (1.216), Veneto (1.117), Piemonte (706) e Toscana (434). Le tipologie in nuda proprietà sono costituite principalmente da appartamenti, ma non mancano soluzioni indipendenti, come ville, porzioni di ville e rustici.

Per quanto riguarda la domanda di immobili in nuda proprietà, nel periodo del lockdown si era evidenziato un boom generale di ricerche sul Web, con un +135%. I dati oggi risultano normalizzati, e i valori delle ricerche sono tornati per lo più stabili o in lieve crescita rispetto al periodo pre-lockdown.

Mercato immobiliare post Covid. Frazionare gli appartamenti più grandi e guadagnarci

I dati sul mercato immobiliare del 2020 hanno rivelato come la preferenza sia andata sempre più verso gli immobili medio-piccoli, sia per abitarci dentro che per investimento. Chi possiede immobili di ampia quadratura oggi pensa al frazionamento, per renderli più appetibili a potenziali compratori e inquilini.

La pandemia, com’è noto, ha determinato la “fuga” di acquirenti dagli appartamenti più ampi e la ricerca di abitazioni medio-piccole, considerate più accessibili dalle nuove generazioni. Pertanto, la soluzione del frazionamento delle case più ampie (da 150 mq a salire) ultimamente sembra prendere piede, perché assicura una maggiore redditività – o un ricavo complessivo, in caso di vendita – a fronte di una spesa iniziale tutto sommato contenuta.

Frazionare un immobile, oggi, è meno complicato rispetto al passato. Infatti, grazie alla legge 164/2014 (c.d. Sblocca Italia), le procedure relative al frazionamento di unità immobiliari sono state semplificate, al pari di quelle previste per gli accorpamenti, e tutto ciò è possibile senza doversi rivolgere al Comune per ottenere permessi specifici. Uniche condizioni: non si deve aumentare la volumetria complessiva né il numero di stanze di un immobile.

Tradizionalmente, l’esigenza di frazionare una casa nasce per via di una successione ereditaria – es. due o più eredi possono utilizzare una parte dell’immobile per evitare che le rispettive quote debbano essere vendute ad uno solo di loro – oppure per mettere a reddito solo una parte di essa e continuare ad abitare in quella rimanente. L’operazione mira anche all’aumento del valore da conseguire prima di una eventuale vendita, dal momento che gli appartamenti più piccoli vengono venduti con minore difficoltà o affittati più facilmente.

A meno che non siate architetti o ingegneri, frazionare un appartamento non è roba per tutti, e richiede l’intervento di almeno un professionista che difenda il proprietario da tutti i possibili (e costosi) errori, soprattutto sui preventivi e sugli imprevisti; però, non è certo una iniziativa proibitiva, ed è alla portata di tutti. L’importante è affrontarla con spirito “imprenditoriale”: dividere in due (o in tre) una grande abitazione comporta la creazione di diversi “prodotti” immobiliari attraenti, che devono generare un buon reddito dalla loro locazione o un profittevole ricavo dalla loro vendita.

La procedura richiede alcuni passaggi amministrativi, e dipende dal Piano Regolatore Generale (PRG), dal regolamento edilizio e, come vedremo, anche dal regolamento condominiale. Va innanzitutto verificata la documentazione esistente, e controllata la conformità urbanistica-edilizia e catastale. La pratica edilizia va presentata al Comune tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), con le quali il frazionamento viene autorizzato dal punto di vista amministrativo ed urbanistico,  nonché mediante una presentazione dell’aggiornamento catastale al Catasto.

Relativamente alla richiesta di autorizzazione al condominio, essa è necessaria per tutti gli interventi che comportano la modifica delle parti comuni oppure dei nuovi allacci per elettricità o gas, diversamente non occorre. Quanto alle parti comuni condominiali, esse possono “entrare in gioco” riguardo alla realizzazione dell’accesso ai nuovi appartamenti derivanti dal frazionamento. Infatti, se si apre una nuova porta sul pianerottolo condominiale è indispensabile avere l’autorizzazione dell’assemblea di condominio. In generale, però, chi fraziona preferisce realizzare, all’interno dello spazio del vecchio appartamento, una piccola area di distribuzione – una sorta di saletta di anti-ingresso, data in comunione ai nuovi proprietari  -in cui si troveranno due nuove porte indipendenti, ed in questo caso il condominio non può rivalersi in alcun modo (non viene modificato il c.d. “decoro architettonico” del pianerottolo).

Esistono casi in cui non è possibile realizzare il frazionamento di un immobile. Ad esempio, se nel regolamento condominiale è espressamente vietata la possibilità di frazionare una singola unità immobiliare, questo può creare difficoltà e possibili levate di scudi da parte dei condòmini più “intolleranti ai cambiamenti altrui”. Ma non tutto è perso; infatti, il divieto assoluto al frazionamento scatta solo se il regolamento è stato approvato all’unanimità da tutti i condòmini. In caso contrario, non potrà esserci alcuna restrizione alle operazioni edilizie effettuate all’interno delle singole abitazioni..

Riguardo ai costi, bisogna tenere in considerazione diverse variabili, per cui calcolarli con esattezza potrebbe non essere tanto facile. A questi, poi, bisogna aggiungere gli onorari dei professionisti, dal quello del tecnico che ha seguito la pratica urbanistica, impiantistica, energetica e catastale a quello di chi ha diretto i lavori assicurando che tutto si sia svolto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Poi vanno pagati i diritti di segreteria, gli oneri di urbanizzazione e l’allaccio di nuove utenze.

Interessante è, su tutto, il profilo delle agevolazioni fiscali, perché una operazione di frazionamento può beneficiare della detrazione del 50% su un massimale di spesa di 96.000 euro (Testo Unico delle Imposte sui redditi), e tale detrazione potrà essere fruita in dieci rate annuali, oppure ceduta tramite lo sconto in fattura all’impresa che realizza gli interventi o alle banche ed intermediari finanziari.

Questa agevolazione fiscale, a ben vedere, aumenta il rendimento complessivo dell’operazione di frazionamento, il quale oggi si basa essenzialmente su due circostanze: 1) la capacità di acquisto delle persone è diminuita notevolmente; 2) il credito da parte delle banche si restringe continuamente dal 2008. La pandemia si è solo aggiunta a questa tendenza già conclamata prima del 2020, accelerandone gli effetti e cambiando totalmente il volto al mercato immobiliare. L’operazione di frazionamento è la risposta più naturale a questo cambiamento, perché consente di realizzare un reddito da locazione o un ricavo complessivo da vendita più alti rispetto all’immobile nel suo stato originario, perché gli appartamenti più piccoli sono adesso molto richiesti dal mercato e sono rivendibili più velocemente e a prezzo superiore.

Vicenda Franzoni. Il fondo patrimoniale “datato” non salva gli immobili collegati ad un reato

La questione del pignoramento Taormina-Franzoni diventa interessante in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi, o entrambi, vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia.

La vicenda di Annamaria Franzoni – condannata per aver ucciso il figlioletto – è sempre viva nell’opinione pubblica, e non solo per l’efferatezza del delitto raccontata in tutti i modi dai media, ma anche per i risvolti giudiziari che continuano ad alimentare l’eco della vicenda nonostante oggi la Franzoni abbia scontato la sua pena e sia una donna libera.

Recentemente, come molti sanno, il Tribunale di Aosta ha stabilito che l’avvocato Carlo Taormina potrà proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Infatti, Le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospendere l’esecuzione immobiliare sono state respinte.

Il contenzioso nasceva dalla sentenza civile passata in giudicato a Bologna in base alla quale la Franzoni deve al suo ex legale oltre 275mila euro per il mancato pagamento degli onorari difensivi, lievitati a circa 450mila per interessi, rivalutazione e spese. Così, l’avvocato Taormina non ha avuto altra scelta che pignorare l’unico bene aggredibile, e cioé la villetta di Cogne dove si è svolto il delitto e che la Franzoni ed il marito non hanno mai voluto vendere, nonostante il legame indissolubile di quell’abitazione con il fatto di sangue commesso.

La questione del pignoramento TaorminaFranzoni diventa interessante, però, in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi – ed inefficaci, in molti casi – mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro), costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Sulla scorta di queste caratteristiche, il marito della Franzoni aveva costituito, nel lontano 2009, un Fondo in qualità di tutore della moglie (all’epoca interdetta per via della condanna penale), e gli avvocati della coppia, nell’opporsi al procedimento di pignoramento, hanno sostenuto che la villetta non fosse pignorabile perché ricadente all’interno di quel fondo patrimoniale costituito a maggio 2009. Il tribunale, però, ha respinto tale motivazione, e con un’ordinanza di 12 pagine ha argomentato che la costituzione del Fondo, fatta da Lorenzi, è ricollegabile alla vicenda processuale della Franzoni; ma legato ai bisogni della famiglia è anche il debito contratto con Taormina per via dell’attività difensiva, in quanto funzionale a ottenere la possibilità, per lei, di ritornare il prima possibile ai suoi affetti. E se il debito ha queste caratteristiche, il fondo non può essere motivo di opposizione, neanche se la sua data di costituzione è ben distanziata nel tempo.

Ciò che conta, per far sì che il Fondo Patrimoniale abbia efficacia, è il livello assoluto di separazione tra i beni conferiti nel Fondo ed il loro possibile collegamento alla posizione debitoria dei conferenti.

Nel caso FranzoniTaormina, per usare una similitudine, è come se il soggetto debitore (Franzoni) abbia conferito la famigerata villetta di Cogne in un Fondo Patrimoniale dopo aver contratto un debito con il creditore (avv. Taormina), nella piena consapevolezza che l’immobile, per valore e caratteristiche, sarebbe sempre stato collegato alla propria vicenda processuale ed agli effetti economici che da essa sarebbero scaturiti.

Del resto, è noto che, relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal Fondo Patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un debito non onorato. In più, Il Fondo Patrimoniale è suscettibile di revocatoria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

Nel caso della Franzoni, il Fondo è stato costituito dopo l’omicidio del piccolo Samuele, ed è quello il momento giuridicamente rilevante per l’insorgenza della necessità di una difesa e delle relative spese. Probabilmente, il marito della Franzoni ha costituito tale Fondo esclusivamente “per la necessità del momento” (si è ritrovato improvvisamente a rivestire il ruolo di tutore della moglie, per amministrare la sua quota di comproprietà finchè lei fosse stata interdetta), e certamente non pensava, in quei momenti concitati e di riorganizzazione forzata della famiglia, che l’immobile sarebbe stato oggetto di futuro contenzioso. Forse, se avesse chiesto il consiglio di un consulente patrimoniale, avrebbe compreso che l’unica cosa da fare era vendere la villetta (peraltro ai massimi valori del mercato immobiliare di allora) e trovare altra sistemazione abitativa, magari tutelando il ricavato della vendita – gli acquirenti li avrebbe trovati subito! – con una polizza di Ramo Primo, difficile da “smontare” dopo 11 anni. Ma sembra che sia la Franzoni che il marito si siano sempre opposti all’ipotesi della vendita (nonostante i brutti ricordi, ma tant’è).

Sfortunatamente, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità alle esigenze familiari del debito oggetto dell’esecuzione, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017).

Tutti elementi mancanti, a quanto pare, nella vicenda in questione.

 

Tecnocasa, 6.6 annualità di stipendio per comprare casa in italia. 11.1 a Milano, 3.6 a Palermo

Il divario economico tra Nord e Sud Italia viene confermato anche dal dato delle annualità di stipendio necessarie per comprare casa in Italia. Dalle 11,1 di Milano alle 3,6 di Palermo, la “questione economica meridionale” trova una ennesima conferma.

L’acquisto della casa è una delle spese maggiori che le famiglie italiane devono sostenere, a livello nazionale si evince che sono necessarie 6,6 annualità di stipendio per comprare casa: 0,4 in più di quante ne servivano l’anno scorso.

Milano è la città dove occorrono più annualità, 11,1 seguita da Roma che scivola al secondo posto, con 9,3 annualità. Il rialzo costante dei prezzi a Milano, con tassi di crescita superiori alla media la pone in cima alle città più costose d’Italia. Al terzo posto Firenze con 9 annualità. La città dove servono meno annualità di stipendio è Palermo (3,6).

Effettuando un confronto a distanza di dieci anni, si evince che a livello nazionale la differenza è stata più consistente: infatti si è passati dalle 9,0 annualità nel 2009 alle 6,6 del 2019. In questo lasso temporale per comprare casa a Roma occorrono 4,3 annualità in meno (nel 2009 ne servivano 13,6), a Milano 1,4 annualità in meno. Bologna (-1,1) è la città in cui, nell’orizzonte temporale considerato, il numero di annualità necessario è diminuito meno.

Per elaborare questa analisi l’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha preso in considerazione i dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato, raccolti dalle agenzie affiliate nelle grandi città e rilevati a dicembre 2019, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente, al netto dei dirigenti, a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate dalla banca dati Istat.

Il valore finale della retribuzione è una stima. Va specificato, inoltre, che l’ipotesi è costruita considerando che il reddito venga interamente destinato all’acquisto di un’abitazione di 85 metri quadrati.

Utile un confronto con altre città italiane: Firenze è passata dai 10,8 anni di retribuzione del 2009 ai 9 dell’anno scorso; Bologna da 8,9 di dieci anni fa ai più recenti 7,8; Napoli da 10,2 a 7,6; Torino da 7,1 a 4,8 a pari merito con Verona che però nel 2009 partiva da un punto in meno. In fondo alla lista Bari, Genova e Palermo. La prima ha registrato un crollo dagli 8 anni necessari nel 2009 a 3,8 dell’anno scorso. Le ultime due sono passate rispettivamente da 6,8 e 5,9 di un decennio fa a 3,7 e 3,6 del 2019. “

NOTA METODOLOGICA

L’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato, raccolti dalle agenzie affiliate delle grandi città e rilevati a dicembre 2019, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti) a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate dalla banca dati ISTAT. Si è inoltre ipotizzato che il reddito fosse destinato interamente all’acquisto di un’abitazione di 85 mq. In questa analisi il valore finale della retribuzione è stato ottenuto da una stima.

Compro casa, faccio da solo o mi faccio aiutare? Costi e benefici delle agenzie immobiliari

Il ruolo dell’agente immobiliare oggi è più conosciuto presso tutte le fasce sociali, e la sua attività di intermediazione non viene più considerata semplicemente come “un costo in più”. Le compravendite online in autonomia riescono solo a chi ha molto tempo a disposizione. Per i clienti c’è anche la detrazione del 19% sul compenso pagato all’agenzia. 

Quando qualcuno inizia un percorso finalizzato all’acquisto o alla vendita di un immobile, la prima domanda che ci si pone è se rivolgersi ad un’agenzia o procedere autonomamente. Non sono pochi coloro che tentano la strada delle vendita diretta, grazie ai siti specializzati di compravendita immobiliare, ma in generale il ricorso ad un agente immobiliare non è più un tabù come trenta o quaranta anni fa.

Anche perché, presto ci si rende conto che gestire una vendita attraverso Internet, dalla scrittura di un annuncio efficace, al suo posizionamento (a pagamento) in evidenza, e poi alla gestione degli appuntamenti, è una attività che richiede del tempo, a chi generalmente tempo non ne ha (o ne ha molto poco, magari solo nei fine settimana, rallentando così l’attrattività del proprio immobile sul mercato).

Il ruolo dell’agente oggi è più conosciuto presso tutte le fasce sociali, e la sua attività di intermediazione non viene più considerata semplicemente come “un costo in più”. Infatti, analizzando i pro e i contro del suo compenso provvigionale, il bilancio è certamente positivo. Basti pensare che egli è in grado di far vivere con la giusta serenità l’esperienza della vendita (o dell’acquisto o locazione), mettendo sulle sue spalle ogni adempimento e attività necessarie, a partire dalla valutazione dell’immobile secondo valori di mercato analitici ed oggettivi.

Anche la stessa preparazione della documentazione relativa all’immobile, per chi non è abituato, può essere un elemento di difficoltà, anche per via delle frequenti complicazioni burocratiche che disseminano di insidie il percorso – si pensi, ad esempio, all’assenza del certificato di abitabilità, spesso mancante per distrazione o noncuranza, da reperire poi presso gli uffici preposti del comune di residenza. L’agenzia immobiliare, invece, effettua una serie di controlli per accertare la conformità catastale, l’eventuale presenza di ipoteche o diritti di superficie, acquisendo anche le informazioni relative alla provenienza (ovvero come il proprietario ne è venuto in possesso).

Insomma, l’agente immobiliare mette l’utente, sia esso venditore o acquirente, al riparo da brutte sorprese e dal rischio di truffe, accertando e raccogliendo la documentazione dell’immobile a tutela dell’acquirente e filtrando le persone che entreranno in casa del venditore, accertandosi in anticipo che l’immobile risponda, il più possibile, alle esigenze di chi deve comprare.

Non secondaria è la promozione pubblicitaria, che insieme alla selezione degli acquirenti e alla gestione degli appuntamenti rappresenta il “cuore operativo” dell’attività di compravendita. A questi si aggiungeranno la gestione del rapporto (mediazione) tra i clienti, ed il rapporto con il notaio incaricato per stipulare l’atto di compravendita. Identica cosa, a parte il notaio, può dirsi in caso di assistenza ai propri clienti per i contratti di locazione.

La modulistica o formulari utilizzati dall’agente immobiliare sono un altro elemento importante da non sottovalutare. L’assenza di clausole vessatorie, l’assenza di penali, la trasparenza e la completezza di informazioni, costituiscono alcuni degli elementi fondamentali, che le grandi reti nazionali di mediazione immobiliare – come Tecnocasa, Tecnorete o altre ancora – riservano alla propria clientela, monitorando costantemente gli affiliati e supportandoli con un pool di tecnici e professionisti specializzati.

In via generale, è importante sottoscrivere un incarico o una proposta sempre in forma scritta; solo così l’agenzia potrà garantire servizi e attività, per regolare il rapporto tra sé e i clienti, e tra i clienti stessi, nel momento in cui viene formulata la proposta d’acquisto, la quale, una volta accettata dal venditore e comunicato ciò all’acquirente, costituisce un vero e proprio preliminare impegnativo per le parti.

Nel mandato all’agenzia, l’esclusiva non è obbligatoria, ma l’esperienza insegna che gestire il rapporto con più mediatori: a) non velocizza i tempi di vendita, b) crea eccessiva competizione, duplicando (ed anche triplicando) il numero di visite “improduttive”, e c) spesso riserva al cliente un trattamento “minimale”, privo quasi del tutto di attività promozionale.

Il compenso dell’agenzia immobiliare è pari ad una percentuale del prezzo d’acquisto dell’immobile, e deve essere pagata sia dall’acquirente che dal venditore. La normativa non stabilisce esattamente a quanto debba ammontare la provvigione, pertanto essa può variare da regione a regione e da città in città. In media, comunque, venditore e compratore  pagano il 2-3% del prezzo di vendita, ma queste percentuali possono salire sensibilmente a seconda dei casi. Nelle grandi città, per esempio, si arriva anche al 5% e più, a seconda del valore di compravendita: più basso è il valore, più alta sarà la percentuale.

Esiste, comunque, una guida pubblicata dalle Camere di Commercio, che non è vincolante ma sintetizza le tariffe consuetudinarie nella zona in cui è stato messo in vendita l’appartamento.

In ogni caso, le parti sono libere di negoziare il prezzo della provvigione, sebbene le reti nazionali più conosciute tendano a fare osservare le stesse percentuali in tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista fiscale, i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19%, entro un anno dall’acquisto, per un importo massimo di 1000 euro. Si può usufruire della detrazione se l’acquisto dell’immobile è effettivamente concluso, ed in caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale, intendendosi per quest’ultima quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione anche se ha corrisposto regolarmente la provvigione all’intermediario immobiliare.

Infine, se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione (sempre nel limite di 1000 euro) va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà, ed il beneficio può essere attribuito qualora la fattura risulti intestata almeno a uno dei proprietari.