Gennaio 21, 2026
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Il consulente finanziario sostenibile è un professionista “di famiglia”. Poca forma, molta sostanza

La naturale collocazione del consulente finanziario tra le professioni intellettuali  è quella secondo la quale egli opera professionalmente per trovare il giusto equilibrio tra il ciclo di vita della famiglia ed il mantenimento del tenore di vita di tutti i componenti, fino ad arrivare al trasferimento di cose e mezzi alle generazioni future come punto di arrivo del proprio modello di consulenza.

Di Maurizio Nicosia*

Molti di noi, nel momento in cui hanno sentito parlare per la prima volta di frutta biologica, hanno provato una certa diffidenza sulla base del fatto che non è possibile verificare in prima persona il processo di produzione, e che per la maggior parte delle persone è difficile percepire la differenza tra prodotto biologico e prodotto non biologico. Eppure, le norme sulla certificazione della qualità sono nate proprio per concepire tutti i passaggi del perfetto processo Biologico di produzione dei prodotti della terra. Nonostante questo, la nostra indole ed esperienza di vita ci inducono ad avere comunque dei dubbi; quegli stessi dubbi che, allo stesso modo, molti di noi hanno sentito parlare per la prima volta di “finanza sostenibile”.

In particolare, la domanda che i più smaliziati si sono posti riguarda il perché le società di gestione del risparmio dovrebbero gravarsi di costi ulteriori per raggiungere la c.d. sostenibilità finanziaria, rinunciando al profitto. In parole povere, si tratta davvero del desiderio di rispettare la sensibilità dei clienti e delle nuove generazioni verso il tema della sostenibilità ambientale e sociale, o soltanto di una “moda” per consentire alle banche di conquistare ulteriori fette di mercato?

Il Regolamento UE 2019/2088, appena introdotto, nasce per dare una mano agli investitori nella scelta degli strumenti di finanza sostenibile, ma è difficile che un regolamento, da solo, possa fare crescere il livello di etica del prodotto all’interno di un sistema traballante. Quello della sostenibilità, infatti, è un tema vecchio quanto il mondo. E’ il classico terreno di coltura nel quale si chiede di sciogliere il dilemma secondo cui “è meglio l’uovo oggi o la gallina domani”. Ma non è questo il punto. Il punto è che le conseguenze delle nostre scelte odierne si ripercuoteranno ineluttabilmente sul nostro domani.

Nel caso della consulenza finanziaria, poi, il dilemma raddoppia la sua portata, dal momento che è necessario – ora più che mai – parlare sia della sostenibilità futura del ruolo di consulente che della sostenibilità del ciclo di vita finanziario del cliente. Infatti, la storia della gestione del risparmio, fin dai suoi albori, ci racconta dell’eterno prevalere del mero interesse commerciale alla vendita da parte delle banche tradizionali che, per favorire il continuo pushing commerciale, variano costantemente gli attori all’interno delle strutture di filiale per evitare che il rafforzamento della relazione ponga dei dubbi etici nei dipendenti chiamati di volta in volta a gestire il processo di vendita. La nascita dei promotori e la successiva evoluzione verso la consulenza finanziaria ha negli anni fatto maturare una coscienza diversa, secondo la quale il rispetto delle esigenze e degli obiettivi del cliente diventa il fulcro per la “sopravvivenza” professionale del consulente. L’esigenza di preservare e far prosperare le risorse del cliente diventano il veicolo per una relazione stabile con il consulente ed una crescita esterna del professionista, grazie alla pubblicità positiva che deriva dalla responsabilità con cui egli approccia la professione.

Il consulente diventa etico e “sostenibile” perché esserlo è la base della sua prosperità. Uno degli ambiti in cui si esplica la sua eticità è quello del supporto all’azienda-famiglia, che dal Dopoguerra ad oggi ha prodotto in Italia risorse importanti per il benessere delle generazioni successive. In questa ottica, il consulente finanziario sembra aver trovato la sua naturale collocazione tra le professioni intellettuali, ossia quella di operare professionalmente per trovare il giusto equilibrio tra il ciclo di vita della famiglia ed il mantenimento (o miglioramento) del tenore di vita di tutti i componenti, fino ad arrivare al trasferimento di cose e mezzi alle generazioni future come punto di arrivo del proprio modello di consulenza.

Siamo sicuri che tutti gli attori del processo descritto – famiglie, consulenti ed intermediari – siano pronti per mettere in pratica questo approccio di continuità e prosperità nel tempo?

In merito alle famiglie, il compito a prima vista sembra meno difficile: sarebbe sufficiente attivarsi sistematicamente quali educatori finanziari per far crescere la loro consapevolezza in un mondo, quello della Finanza, che sta cambiando di pari passo con la Società. Questo, però, sarebbe possibile realizzarlo in un “sistema finanziario perfetto” dal quale siamo ben lontani. Presto, infatti, le certezze su cui si è sempre basata la generazione dei babyboomers – mattone e pensioni – cominceranno a vacillare per i millennials, portando sempre di più la formazione del risparmio verso il rispetto degli obiettivi di integrazione previdenziale idonei a conservare un buon tenore di vita. Pertanto, oggi le famiglie stanno sottovalutando pericolosamente l’incertezza futura illudendosi di poter vivere all’infinito in un mondo che, invece, sta scomparendo.

Relativamente agli intermediari, si ha come la sensazione che, per loro, la forma prevalga sulla sostanza, nel senso che le stringenti norme legislative imposte dall’esterno fanno prevalere l’esigenza di tutelare se stessi su quella di perseguire il bene e la prosperità collettiva.

Infine, riguardo ai consulenti, essi oggi hanno sulle spalle la necessità di educare le famiglie, difendere i clienti dai comportamenti autolesionisti, e di non farsi coinvolgere dalle dinamiche commerciali e dai conflitti di interesse. La consulenza pura basata su esigenze e obiettivi è ancora una strada in salita molto ripida.

Tornando al dilemma dell’uovo-gallina, pertanto, sembra più rassicurante puntare “all’uovo oggi”, perché la “gallina domani” richiede la sopportazione di diversi sacrifici. Però, se ciascuno di noi si domanda quali sono state le più grandi soddisfazioni avute in carriera, torneranno in mente i clienti che ci hanno ringraziati per essere riusciti a programmare l’acquisto di un immobile o l’integrazione al proprio reddito, oppure quel giorno in cui ci siamo sentiti parte di una famiglia che, a parte quella di origine, non sapevamo di avere.

In definitiva, la relazione è tutto nella nostra professione. Essa non serve soltanto a conoscere i clienti nel profondo e ad orientare i loro investimenti nel modo giusto, ma diventa un pezzo importante della sostenibilità del nostro ruolo e, soprattutto, della sostenibilità del rapporto con il cliente nel tempo.

* Manager di area di un importante rete di consulenza finanziaria italiana

Federpromm, forti azioni sindacali per il 2021. Superare il modello del contratto di agenzia

E’ fondamentale risolvere la “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici e sulla relazione con i clienti. Modelli contrattuali ormai obsoleti e non più adeguati neanche al nuovo sistema MiFID.

Di Manlio Marucci (*)    

L’attività sindacale e professionale di Federpromm, che si è interrotta per pochi giorni solo in occasione delle festività, anche per il 2021 confermerà l’impegno prevalente sulle principali aree di intervento, anche al fine di raggiungere maggiore visibilità ed incisività alla nostra organizzazione di categoria che, vorrei ricordare, è tra le poche ad avere una connotazione realmente (e giuridicamente) sindacale e di rappresentanza per i consulenti finanziari, agenti del credito e sub-agenti assicurativi.

L’obiettivo principale, già preannunciato sul finire del 2020, è quello di aprire un tavolo di confronto con le controparti istituzionali per arrivare rapidamente ad un Accordo Economico Collettivo (AEC) per tutta l’area dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa. Per farlo, occorre che le forze Politiche e di Governo prendano seriamente in considerazione le difficoltà economiche e di lavoro messe duramente alla prova dalla pandemia.

Ma la vicenda storica del Covid è solo il punto di arrivo di un processo di riconoscimento di più estese garanzie già iniziato anni addietro, e che oggi richiede un quadro di intervento urgente sulle disparità di trattamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, al fine di realizzare tutele e certezze sul piano della stabilità giuridico-normativa, previdenziale, professionale e soprattutto economica, a seconda delle rispettive specificità di settore.

Una battaglia quotidiana che ha già visto in passato l’impegno di Federpromm per un intervento complessivo che coinvolga tutti gli operatori e categorie professionali rappresentate – dagli agenti e mediatori finanziari ai consulenti finanziari, previdenziali ed assicurativi – e che non può più essere rimandato.

Dal punto di vista normativo, serve affrontare la vasta problematica che regolamenta tutto il settore dell’intermediazione in un quadro generale ed uniforme: da quello delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 – TUB) a quello finanziario (D.lgs.n.58/98 -Testo Unico della finanza TUF) in applicazione alla normativa Mifid II; dal decreto legislativo n.141/2010 che riguarda gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi – che la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza c.d. Lexitor) ha stravolto nella sua fisiologia ermeneutica – alla Direttiva IDD EU 2016/97 per il settore assicurativo, arrivando fino alla Direttiva Europea 2016/2341 del dicembre 2016 c.d. IORP II relativa agli aspetti previdenziali. Sarà necessario, pertanto, valutarne i rispettivi ambiti di competenza per verificare gli aggiustamenti e le revisioni ormai ritenute necessarie per via della velocità di cambiamento in atto nei mercati finanziari a seguito della irreversibile applicazione dei processi tecnologici dalla A.I. al Fintech e alla robotica), che stanno a loro volta modificando radicalmente i comportamenti umani e le relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e dei servizi ad essi collegati.

Tutti questi processi di cambiamento, visti anche dal lato culturale, rimettono in discussione i valori codificati ed interiorizzati e gli aspetti psicologici e comportamentali delle rispettive professioni, ed è innegabile che oggi esista una sorta di “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici. In questo ambito di ricerca, Federpromm intende fornire ai propri associati i servizi migliori.

Un altro ambito di interesse particolarmente delicato, che richiede particolare attenzione, riguarda il fenomeno legato ai vincoli del “monomandato”, alle sue ristrettezze e contraddizioni nella relazione tra intermediario ed operatore professionale e tra operatore e cliente. Riteniamo che tale vincolo vada rivisto, anche al fine di rendere funzionale e trasparente sia la relazione che il modello di consulenza applicato nei confronti del potenziale utente finale.

Anche il consolidato “contratto di agenzia” è ormai abbondantemente superato dalla dinamicità ed evoluzione delle nuove forme di lavoro già codificate nelle nuove relazioni industriali, e si ritiene non essere più rispondente alla normativa in vigore ed ai suoi effetti. Ed è proprio in funzione di questo cambiamento – diremmo irreversibile – che si superano i notevoli contenziosi giurislavoristici che questo modello ha generato nell’arco degli ultimi venticinque anni; e ciò sia al fine di offrire una base di certezze sul piano della stabilità economica e professionale, sia sul piano della tutela del pubblico risparmio. Un tema, quest’ultimo, particolarmente sentito dal sindacato proprio per il suo ruolo di difesa degli interessi soggettivi di tali operatori che hanno avuto, ancora oggi, un ruolo marginale e secondario nei rapporti con i soggetti abilitati.

In quest’ ottica, infine, è necessario sostenere anche una approfondita revisione al tipo di sistema previdenziale obbligatorio (Inps ed Enasarco) che vige per tali operatori: serve una nuova prospettiva  all’esiguo trattamento pensionistico dei consulenti finanziari e degli agenti (e sub-agenti) che, in assenza di una strategia incentrata al ricambio generazionale, necessita di un contratto base nazionale che disciplini l’aspetto giuridico applicato alle singole categorie di professionisti; l’aspetto relativo all’inquadramento professionale; il trattamento economico di base; la costituzione di un Fondo professionale autonomo che inglobi tutti gli operatori dei vari settori; il riconoscimento del welfare in termini paritetici al lavoro subordinato.

Oltre a questi obiettivi, non sarà secondario quello dedicato alla Formazione, alla ricerca e alla realizzazione di progetti collegati alla Educazione Finanziaria, in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni.

Per realizzare questo processo di cambiamento e di presa di coscienza collettiva da parte dei professionisti interessati da tutte questa problematiche, serve un’ampia adesione ed una maggiore capillarità territoriale in termini di rappresentanza sindacale. 

(*) Presidente Federpromm

Intermediazione creditizia, incontro tra Federpromm e OAM: un AEC per rivedere il monomandato

Federpromm-Uiltucs riprende il confronto con l’OAM sui temi che coinvolgono tutto il settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria con annessi operatori: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

A seguito della richiesta avanzata da Federpromm-Uiltucs, si è svolto un incontro-confronto in modalità remoto con il presidente Antonio Catricalà e il direttore generale Federico Luchetti dell’OAM (Organismo degli agenti e mediatori creditizi) sui vari temi che coinvolgono direttamente, in questa difficilissima fase, lo svolgimento delle attività degli operatori del settore dell’Intermediazione creditizia.

Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità  di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.

Durante l’incontro FederprommOAM,  è stato rimarcato come alcuni tribunali, come quelli di Milano e Torino, abbiano applicato in modo sistematico la decisione della Corte di Giustizia, influenzandone il suo orientamento nel contesto italiano, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli paesi in caso di norme contrastanti. E’ stata tuttavia condivisa l’ipotesi della necessità di un ricorso in sede europea da parte dello Stato italiano per rivedere nel merito le decisioni legate al recepimento di tale sentenza, attualmente applicate in maniera integrale – senza alcun criterio di armonizzazione – nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese. 

Un apprezzamento, inoltre, è stato espresso  per le decisioni dell’OAM circa la delibera assunta lo scorso 17 Dicembre dalla Presidenza e dagli Organi deliberanti della Fondazione Enasarco, grazie alla quale è stata accettata la richiesta corale avanzata da quasi tutte le  organizzazioni del settore per la riduzione della quota associativa nell’anno 2021, per via della grave crisi che tali operatori stanno vivendo.

Inoltre, per poter affrontare la riduzione delle provvigioni che sta creando notevoli problemi agli agenti e mediatori – causa anche l’applicazione avanzata del Fintech e del crowdfunding all’intera filiera del settore – è stato proposto di riconoscere, da parte del soggetto erogatore, un compenso forfettario minimo all’agente,  sotto il quale non sarà possibile scendere e che sarà subordinato alla durata effettiva del contratto inizialmente stipulato; ciò anche al fine di non creare quegli scompensi operativi generati dalla “distonia” interna all’organizzazione dei prodotti e servizi offerti, anche tramite i canali legati alla applicazione di tali tecnologie avanzate. 

Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza  ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.

Anche Manlio Marucci (foto sopra), segretario Federpromm, ha affrontato in modo organico il problema del rapporto di natura contrattuale che lega l’Agente all’Intermediario creditizio, ed ha proposto – vista l’esigenza di dare un riconoscimento formale a tali operatori professionali per il ruolo sociale da questi ricoperti nella relazione “intermediario-cliente-agente” – di disciplinare il settore con un Accordo Economico Collettivo (AEC), che meglio regolamenti il profilo normativo, professionale, economico e previdenziale degli agenti.

Consulenti finanziari, clienti e offerta fuori sede: la Cassazione interviene sul diritto di recesso

Una interessante vicenda giudiziaria ci ricorda come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento qualora abbia agito rispettando i criteri di scelta e la propensione al rischio del cliente.

La c.d. Offerta fuori sede, che dà anche il nome ad una delle categorie di consulenti finanziari (quelli “abilitati ai servizi fuori sede”, appunto), non è solo una modalità di svolgimento della professione, ma anche – e soprattutto – una fattispecie che attribuisce al cliente particolari tutele giuridiche. La più importante, certamente, è quella che assicura il diritto di recesso, entro un termine ben preciso, dagli effetti del contratto sottoscritto “fuori sede” (art. 30 TUF).

Sul punto, c’è da dire che la normativa sull’offerta fuori sede tutela l’investitore, in quanto si presume che le decisioni assunte in quel contesto siano frutto della “sollecitazione” del consulente e non di una sua scelta autonoma. Rimane, quindi, da capire quando una operazione può considerarsi “in sede”, e quando “fuori sede”, qualora sorgano delle controversie sulle operazioni mobiliari eseguite – o, come meglio vedremo, “promosse” – negli uffici di un promotore-consulente.

Sul tema, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 7 luglio – 27 ottobre 2020 n. 23569 si è occupata di una vicenda in cui è applicabile la disciplina relativa all’offerta fuori sede, reclamata dal cliente di una banca in relazione ad un acquisto di titoli avvenuto nell’ufficio del promotore (la vicenda origina in un periodo antecedente al cambio di denominazione). In particolare, i giudici di legittimità rispondono che, per escludere la fattispecie dell’acquisto fuori sede, non è sufficiente che la promozione e il collocamento degli strumenti finanziari si attuino in un luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tale attività si perfezioni presso la sede legale dell’intermediario o presso una dipendenza-filiale dello stesso.

Come raccontato nel sito di “Altalex”, un risparmiatore aveva acquistato nel 2008, presso gli uffici dell’allora promotore finanziario, 380.000 euro di titoli emessi da una prima società (la società emittente) e collocati da una seconda (la rete degli allora promotori). Secondo il risparmiatore, l’operazione finanziaria doveva considerarsi nulla, in quanto il contratto di negoziazione non comprendeva la clausola di recesso (ex art. 30 TUF) che, date le circostanze, doveva essere presente in virtù dell’acquisto concluso fuori sede.

I giudici di merito, in primo e secondo grado, rigettavano il reclamo sostenendo la mancanza del requisito di “negozio avvenuto fuori sede”, dal momento che gli uffici del promotore erano segnalati al pubblico tramite un’apposita insegna e, pertanto, l’investitore era nella piena consapevolezza di essersi recato da un professionista preposto al collocamento di strumenti finanziari.

L’investitore non si dava per vinto, e ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che i giudici di merito non avessero considerato come la negoziazione del titolo fosse avvenuta nell’ufficio privato del promotore che, secondo le difese del risparmiatore, non può certo considerarsi come la sede legale dell’intermediario o filiale di essa.

Al fine di esaminare la questione, la Suprema Corte percorre una strada fatta di necessarie premesse. Innanzitutto, nell’attività di perfezionamento di un contratto di investimento bisogna tener presente tre momenti fondamentali: pubblicità, promozione (oggi consulenza) e collocamento. In particolare, la pubblicità persegue uno scopo meramente informativo, mentre l’attività di promozione consiste nel sollecitare il cliente a sottoscrivere l’investimento in determinati strumenti finanziari o servizi. Si tratta, in merito alla Promozione, di un’attività prodromica alla conclusione della successiva fase del collocamento, la quale invece coincide con il “negozio” vero e proprio, ossia con il trasferimento dello strumento finanziario nella disponibilità del cliente (nel dossier titoli, oppure in un deposito accentrato).

Inoltre, l’intermediario è solitamente un istituto di credito o una società, che si occupa di strumenti di investimento (c.d. “soggetto abilitato”); mentre il promotore finanziario (oggi consulente) è il mandatario dell’intermediario, ed il suo compito consiste nel proporre gli strumenti finanziari che la società mandante ha in portafoglio. Il vincolo di esclusiva, poi, non può che costituire un legame diretto con la mandante, legame che, in tutta evidenza, deve aver fatto cadere in errore i giudici di merito che si sono occupati della vicenda. La Cassazione, invece, afferma che “….occorre verificare se il luogo (l’ufficio del consulente, ndr) si trovi ubicato all’interno della sede legale o sia parte di una dipendenza del soggetto abilitato….”.

Ai fini del diritto di recesso, il legislatore ha previsto per l’investitore una forma di tutela che prevede come ogni operazione di collocamento di strumenti finanziari conclusa al di fuori dei locali della sede legale della banca “debba presumersi non costituisca il frutto di una premeditata decisione dell’investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l’intermediario si avvale” (come già precisato da Cassazione a S.U. n. 13905/2013). Pertanto, nell’odierna decisione, i giudici di legittimità intervengono in senso contrario a quelli di merito, stabilendo che “Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.

Questa ordinanza, se non altro, ci suggerisce come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento – soprattutto se appartenente alla categoria del c.d. risparmio gestito – qualora egli abbia agito osservando preventivamente anche i criteri di scelta più corretti in relazione alla propensione al rischio del cliente.