Aprile 23, 2026
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La Nautica riparte da Genova, ma la politica dei dispetti mette a rischio il settore

Il Salone di Genova conferma i risultati della Nautica italiana, che fa numeri importanti senza perdere la sua vocazione artigianale. Ma lo sgarbo della presidenza del Senato, che ha cancellato cinque emendamenti utili al settore per riequilibrare il problema dell’Iva al 22%, rischia di favorire le aziende estere e di far perdere posti di lavoro.  

Quello della Nautica è un settore molto importante per un paese come l’Italia, che ha 7914 km di costa e che vanta bellezze naturali uniche al mondo. A ciò si aggiungono, relativamente alla Nautica, competenze ingegneristiche e maestranze specializzati che fanno raggiungere alla cantieristica italiana livelli di eccellenza, grazie anche al contributo di tante piccole aziende di stampo artigianale, molte delle quali non hanno neanche un sito web e lavorano tramite il semplice passaparola.

Nel corso del 2020, il comparto aveva già ricevuto le attenzioni del ministero dello Sviluppo Economico, che a Giugno si era incontrato con i vertici di Confindustria Nautica affrontando i temi delle politiche di sviluppo e sostegno al settore e dell’adozione di nuove misure in ordine al leasing nautico e agli impatti sull’industria italiana e la sua filiera, che riesce ad avere numeri incredibili senza perdere la sua vocazione artigianale, grazie alla quale si distingue su scala mondiale.

Con il ministro Patuanelli si era discusso anche del Salone Nautico internazionale di Genova, che quest’anno ha compiuto 60 anni ed ha appena chiuso i battenti lo scorso 6 Ottobre, con 824 espositori e 71.168 visitatori nei sei giorni e la consacrazione al ruolo di primo grande “boat show” dell’era Covid, con una posizione di rilievo mondiale per via della cancellazione delle esposizioni di Cannes e Montecarlo. L’evento, nonostante le importanti misure di sicurezza (misurazione della temperatura all’ingresso, biglietti acquistabili soltanto online, obbligo di mascherina e distanziamento) è stato anche un segnale della ripartenza a livello mondiale di un settore che è riuscito a contenere i danni grazie alla riapertura nel mese di aprile. Infatti, secondo il Rapporto del Sole 24 Ore, sia le aziende della grande nautica che quelle della piccola, sono riuscite a recuperare le produzioni che avevano dovuto interrompere per il lockdown, e non hanno subito grandi cancellazioni, continuando a lavorare, nonostante sui charter e sul leasing nautico pesa (da Novembre) un aumento dell’Iva al 22%, che rischia di favorire le aziende estere e di mettere in crisi gli acquisti di imbarcazioni, che in Italia avviene con la formula del leasing nautico nel 90% dei casi.

Saverio Cecchi

La questione dell’IVA non è di poco conto, perché circa 500 milioni di finanziamenti in leasing potrebbero dirottarsi all’estero, ed il solo settore del charter nautico rischia di perdere il 15% dei contratti, mettendo in bilico oltre 5.000 posti di lavoro. Pertanto, si nutrivano le giuste aspettative sul buon esito degli emendamenti che avrebbero dovuto dare soluzione al problema dell’IVA ed altri aspetti ritenuti di ostacolo alla ripartenza post-Covid. Inaspettatamente, la presidenza del Senato ha fatto lo sgarbo di cancellare proprio i cinque emendamenti al Dl Agosto ritenuti fondamentali per il settore della Nautica, relativi alla fiscalità legata al noleggio di imbarcazioni. Tale fiscalità, anziché pesare sull’armatore, grava oggi sul cantiere e sulla società di leasing. Secondo Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, “(a causa di questo trattamento fiscale, ndr) incentiviamo la fuga dall’Italia di aziende e di barche, che trovano più conveniente operare o immatricolarsi all’estero, con una perdita secca anche per l’Erario”. Riguardo alla cancellazione degli emendamenti ad opera della presidenza del Senato, Cecchi ha parlato apertamente di “scaramucce politiche”, dal momento che i medesimi emendamenti erano stati approvati dalla Commissione bilancio, recepiti nel maxi emendamento del Governo e bollinati dalla Ragioneria dello Stato.

Un dispetto, in pratica; un capriccio di cui sarebbe utile conoscere l’origine. Le norme contenute negli emendamenti, come osserva ASSILEA, l’associazione delle aziende del leasing nautico, spostavano la responsabilità del versamento IVA sulle operazioni inerenti l’acquisto e la fornitura di beni, servizi e manutenzione inerenti unità da diporto, inclusi i contratti di leasing nautico, dai fornitori di beni e servizi al proprietario dell’unità, come avviene in Francia.  “Ad oggi in Italia, in caso di difformità fra imposta versata e imposta dovuta, a rispondere non è infatti l’armatore, e questo espone le società di leasing italiane a un rischio economico e legale elevatissimo e inappropriato” – è la spiegazione di Assilea -. La conseguenza è lo spostamento in altri in Paesi come Francia, Malta o Croazia di quelle attività che si sarebbero svolte in Italia, con grave perdita di gettito per l’Erario (72 milioni di gettito IVA) e la possibile perdita di posti di lavoro per le imprese del settore della Nautica italiana, che occupa circa 1.500 unità.

Consulenti finanziari con mandato e indipendenti a confronto. Un’attività fiscalmente “borderline”

Numerose le differenze nel trattamento fiscale tra le due categorie della consulenza finanziaria. Focus sulle partnership con altri professionisti.

Articolo a cura de L’AngeloFiscale.it 

L’argomento che affronteremo, sperando di fare un pò di chiarezza, è l’aspetto fiscale dell’attività di consulente finanziario, analizzando anche gli aspetti più noti lungo un percorso finalizzato a fugare i dubbi di quanti, in questo momento di profondi cambiamenti della categoria, potrebbero trovarsi nella condizione di valutare una trasformazione da consulente non autonomo a consulente indipendente (o viceversa).

Riteniamo utile ricordare che la MiFID II (la direttiva Markets in financial instruments directive 2004/39/EC) ha disciplinato i mercati finanziari dell’Unione europea. Essa ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sulla definizione di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e sui requisiti che un operatore deve avere per poter prestare questo tipo di servizio.

La consulenza indipendente, infatti, è offerta da consulenti finanziari (consulenti autonomi o consulenti abilitati all’offerta fuori sede) retribuiti esclusivamente a parcella, pagata direttamente dal cliente stesso, e la cui attività deve essere esclusivamente quella di fornire consulenza riguardo le soluzioni che si adattano meglio allo specifico caso del cliente.

Indipendenza significa soprattutto agire in totale autonomia e senza alcun conflitto d’interesse.

L’attività di consulente finanziario può quindi essere svolta sia nei confronti di intermediari del credito (banche, assicurazioni etc. etc.) sia autonomamente, esercitando quindi una reale attività di consulenza nei confronti del cliente finale, unico soggetto al quale poter e dover rendere conto (cd attività fee only).

Ma cosa cambia a livello fiscale nei 2 casi sopra esposti?

La risposta è da ricercare analizzando l’attività svolta dall’intermediario finanziario. Nella prima ipotesi (CF non autonomo), il professionista agisce per conto di istituti finanziari con i quali instaura quasi un vero e proprio rapporto di rappresentanza; nel secondo caso, viceversa, la consulenza espletata nei confronti del cliente lo configura come un soggetto autonomo e indipendente da qualsiasi vincolo di mandato e/o rappresentanza. Da ciò discende che, nel caso del CF non autonomo, il destinatario della fattura sarà l’istituto per il quale egli lavora, sarà assoggettato a ritenuta d’acconto ed alle ritenute enasarco ex lege (non inseriamo le percentuali perché oltre ad essere di facile reperimento, cambiano di anno in anno); nel caso del CF autonomo, la fatturazione avverrà direttamente nei confronti del cliente, ed il compenso non subirà alcuna decurtazione.

Ma l’aspetto più importante riguarda l’IVA. Infatti, il consulente che fattura all’istituto di credito per cui opera (in esclusiva) emetterà il documento non assoggettandolo ad IVA in quanto “esente ex art. 10 DPR 633/72”; al contrario, il consulente “indipendente”, che fattura direttamente al cliente, dovrà emettere la propria fattura assoggettandola alla normale aliquota IVA.

Un’ulteriore e importantissima conseguenza riguarda i costi deducibili (ossia cosa mi posso scaricare?): la differenza tra essere vincolato all’istituto di credito o assicurativo o a qualsiasi soggetto commerciale con un contratto di mandato e/o rappresentanza mi consente la deduzione di alcune categorie di costi; l’incarico di consulenza quindi il consulente fee only, avrà una deduzione di costi totalmente differente. Nella prima fattispecie, infatti, saranno consentite le deduzioni uguali a quelle dei rappresentanti (cioè l’80%) sui costi delle autovetture strumentali, e sarà interamente detraibile l’IVA sulle stesse con i tetti massimi stabiliti dalla normativa vigente (ad es. non posso comprare un’auto di 1 milione di euro e dedurne l’80%!); nel secondo caso, la deduzione seguirà le regole fiscali previste in caso di autoveicolo dell’imprenditore ad uso promiscuo (non parliamo quindi né d’ipotesi di uso esclusivo né di auto concessa in uso al dipendente o di auto propria data in utilizzo alla propria società), e quindi i costi saranno deducibili al 20% (anch’essi con i limiti stabiliti dalla normativa) e l’IVA al 40%.

Per quanto concerne le imposte dirette (in maniera “masticabile”: le tasse che si pagano ogni anno sul reddito) la differenza non sarà collegata al tipo di attività esercitata ma dipenderà da 2 fattori: il regime contabile e la forma di impresa scelta (ditta individuale, s.n.c., s.r.l. etc).

Infine, ma non meno importante, è bene affrontare anche la fattispecie della partnership tra professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc,) e il consulente finanziario. Infatti, allo scopo di “fare rete”, spesso i consulenti finanziari decidono di collaborare con figure professionali che possono portare nuovi bacini di utenti.

Come viene regolato tra le parti questo rapporto?

La natura del rapporto è sicuramente quella di contratto di consulenza tra le parti; quindi va normato in base ad un contratto dove vengono stabilite tra le parti patti e condizioni, limiti ed importi. Da un punto di vista strettamente fiscale, il consulente finanziario o il commercialista (a seconda di chi paga chi…) che emettono fattura, lo devono fare applicando l’IVA (o meno in base al regime contabile), ma senza l’applicazione di alcun tipo di ritenuta (fiscale o previdenziale).

Per ricevere maggiori informazioni, vi rimandiamo al prossimo inserto che verrà pubblicato su Patrimoni&Finanza e nel sito angelofiscale.it.

Dott. Giuseppe Scaringi, Commercialista, Revisore Contabile, Contezionso Tributario                                         Founder langelofiscale.it

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