Gennaio 21, 2026
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Consulenti finanziari, clienti e offerta fuori sede: la Cassazione interviene sul diritto di recesso

Una interessante vicenda giudiziaria ci ricorda come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento qualora abbia agito rispettando i criteri di scelta e la propensione al rischio del cliente.

La c.d. Offerta fuori sede, che dà anche il nome ad una delle categorie di consulenti finanziari (quelli “abilitati ai servizi fuori sede”, appunto), non è solo una modalità di svolgimento della professione, ma anche – e soprattutto – una fattispecie che attribuisce al cliente particolari tutele giuridiche. La più importante, certamente, è quella che assicura il diritto di recesso, entro un termine ben preciso, dagli effetti del contratto sottoscritto “fuori sede” (art. 30 TUF).

Sul punto, c’è da dire che la normativa sull’offerta fuori sede tutela l’investitore, in quanto si presume che le decisioni assunte in quel contesto siano frutto della “sollecitazione” del consulente e non di una sua scelta autonoma. Rimane, quindi, da capire quando una operazione può considerarsi “in sede”, e quando “fuori sede”, qualora sorgano delle controversie sulle operazioni mobiliari eseguite – o, come meglio vedremo, “promosse” – negli uffici di un promotore-consulente.

Sul tema, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 7 luglio – 27 ottobre 2020 n. 23569 si è occupata di una vicenda in cui è applicabile la disciplina relativa all’offerta fuori sede, reclamata dal cliente di una banca in relazione ad un acquisto di titoli avvenuto nell’ufficio del promotore (la vicenda origina in un periodo antecedente al cambio di denominazione). In particolare, i giudici di legittimità rispondono che, per escludere la fattispecie dell’acquisto fuori sede, non è sufficiente che la promozione e il collocamento degli strumenti finanziari si attuino in un luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tale attività si perfezioni presso la sede legale dell’intermediario o presso una dipendenza-filiale dello stesso.

Come raccontato nel sito di “Altalex”, un risparmiatore aveva acquistato nel 2008, presso gli uffici dell’allora promotore finanziario, 380.000 euro di titoli emessi da una prima società (la società emittente) e collocati da una seconda (la rete degli allora promotori). Secondo il risparmiatore, l’operazione finanziaria doveva considerarsi nulla, in quanto il contratto di negoziazione non comprendeva la clausola di recesso (ex art. 30 TUF) che, date le circostanze, doveva essere presente in virtù dell’acquisto concluso fuori sede.

I giudici di merito, in primo e secondo grado, rigettavano il reclamo sostenendo la mancanza del requisito di “negozio avvenuto fuori sede”, dal momento che gli uffici del promotore erano segnalati al pubblico tramite un’apposita insegna e, pertanto, l’investitore era nella piena consapevolezza di essersi recato da un professionista preposto al collocamento di strumenti finanziari.

L’investitore non si dava per vinto, e ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che i giudici di merito non avessero considerato come la negoziazione del titolo fosse avvenuta nell’ufficio privato del promotore che, secondo le difese del risparmiatore, non può certo considerarsi come la sede legale dell’intermediario o filiale di essa.

Al fine di esaminare la questione, la Suprema Corte percorre una strada fatta di necessarie premesse. Innanzitutto, nell’attività di perfezionamento di un contratto di investimento bisogna tener presente tre momenti fondamentali: pubblicità, promozione (oggi consulenza) e collocamento. In particolare, la pubblicità persegue uno scopo meramente informativo, mentre l’attività di promozione consiste nel sollecitare il cliente a sottoscrivere l’investimento in determinati strumenti finanziari o servizi. Si tratta, in merito alla Promozione, di un’attività prodromica alla conclusione della successiva fase del collocamento, la quale invece coincide con il “negozio” vero e proprio, ossia con il trasferimento dello strumento finanziario nella disponibilità del cliente (nel dossier titoli, oppure in un deposito accentrato).

Inoltre, l’intermediario è solitamente un istituto di credito o una società, che si occupa di strumenti di investimento (c.d. “soggetto abilitato”); mentre il promotore finanziario (oggi consulente) è il mandatario dell’intermediario, ed il suo compito consiste nel proporre gli strumenti finanziari che la società mandante ha in portafoglio. Il vincolo di esclusiva, poi, non può che costituire un legame diretto con la mandante, legame che, in tutta evidenza, deve aver fatto cadere in errore i giudici di merito che si sono occupati della vicenda. La Cassazione, invece, afferma che “….occorre verificare se il luogo (l’ufficio del consulente, ndr) si trovi ubicato all’interno della sede legale o sia parte di una dipendenza del soggetto abilitato….”.

Ai fini del diritto di recesso, il legislatore ha previsto per l’investitore una forma di tutela che prevede come ogni operazione di collocamento di strumenti finanziari conclusa al di fuori dei locali della sede legale della banca “debba presumersi non costituisca il frutto di una premeditata decisione dell’investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l’intermediario si avvale” (come già precisato da Cassazione a S.U. n. 13905/2013). Pertanto, nell’odierna decisione, i giudici di legittimità intervengono in senso contrario a quelli di merito, stabilendo che “Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.

Questa ordinanza, se non altro, ci suggerisce come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento – soprattutto se appartenente alla categoria del c.d. risparmio gestito – qualora egli abbia agito osservando preventivamente anche i criteri di scelta più corretti in relazione alla propensione al rischio del cliente.

Il Destino non esiste. Il Futuro, sì

Comprendere gli errori che hanno generato gli eventi negativi, per non ripeterli più. Ogni singolo errore ci fa “sprecare futuro”, sebbene pensiamo semplicemente di “aver perso del tempo”.

Articolo di Alessio Cardinale*

La professione di consulente finanziario patrimonialista, al netto della propria competenza e capacità di aggiornamento professionale, richiede costantemente la gestione di due elementi esterni fondamentali: le risorse (non solo patrimoniali, ma anche culturali e affettive) dei clienti, ed il tempo che essi hanno a disposizione per amministrarle.

Recentemente, mi sono ritrovato a riflettere sulle profonde differenze ed interconnessioni esistenti tra il concetto di “Tempo” e quello di “Futuro”. Voi lo avete mai fatto? Probabilmente sì, anche se (come me, prima di allora) in maniera parziale. Spesso, come ho fatto io, vi sarete soffermati a considerare i due elementi singolarmente, magari con un tocco di romanticismo. Qualcuno avrà fantasticato sui viaggi nel tempo, qualcun altro sui successi che la vita avrebbe riservato negli anni a venire. “…Il mio futuro è nella finanza...” (questo lo pensavo verso i 24; da bimbo, in pieni anni ‘70, ero certo che sarei diventato un calciatore come Rivera).

Pochi, però, ne avranno fatto un “pensiero combinato”, una riflessione, cioè, che analizzi il tempo ed il futuro all’interno di un medesimo ragionamento di ordine pratico. Mettendo in relazione le due grandezze, infatti, il piano filosofico/romantico lascia rapidamente il posto a quello di realtà, dove il Tempo è una grandezza illimitata ma suddivisibile in corrispondenza dello svolgersi di determinati fenomeni (es. la divisione in giorni, ore, minuti, secondo il moto apparente del Sole), ed il nostro Futuro, invece, pur essendo funzione del tempo e anch’esso teoricamente divisibile in varie unità di misura, è una grandezza limitata, coincidente con la nostra stessa vita ma contenente anche altri concetti (il lavoro futuro, l’amore e la famiglia che verranno, il proprio benessere, la vecchiaia, solo a titolo di esempio) non necessariamente misurabili attraverso dei numeri.

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Il Futuro, peraltro, non è facilmente quantificabile, ma è determinabile in termini probabilistici, anche facendo tesoro dell’esperienza di quanti hanno già preso la direzione che ci interessa. Certamente non potremo sapere in anticipo quale sarà l’entità esatta del nostro fatturato/stipendio, ma di sicuro sappiamo che, iniziando un certo percorso accademico o di apprendistato professionale/imprenditoriale, e riuscendo a fare ingresso in quella determinata area professionale, è molto probabile che il nostro benessere sarà ricompreso all’interno di una fascia economica che ci consente di pianificare alcune scelte importanti della vita. La differenza, poi, la farà il nostro livello di impegno e di competenza acquisita negli anni.

Dal punto di vista geometrico, il tempo è assimilabile ad una retta, ossia ad un linea/insieme di infiniti punti, mentre il futuro è un segmento (insieme di punti o linea finiti). Pertanto, sebbene retta e segmento abbiano molto in comune e tanti le confondano tra loro, esse non sono affatto uguali, ed è un errore gravissimo trattarle allo stesso modo; il rischio, infatti, non è solo quello di non capire nulla di Geometria (che già di suo non è materia simpatica…).

Pertanto, passando al piano di realtà, confondere il concetto di tempo con quello di futuro ci porta ineluttabilmente a non capire come, a causa dei nostri comportamenti sbagliati, “sprechiamo futuro”, quando invece pensiamo semplicemente di “perdere del tempo”.

Detto così, è tutto più chiaro; basta chiamare le cose con il proprio nome per comprenderne immediatamente l’importanza: il tempo non possiamo sprecarlo, perchè non ci appartiene; c’è sempre stato prima di noi e sempre ci sarà dopo di noi. Invece il Futuro, quello nostro, eccome se ci appartiene! Per cui, può essere sprecato solo da noi stessi.

In tal senso, la vita diventa un lungo percorso lastricato di colpe e “sprechi di futuro”. Dovrebbero insegnarlo ai bambini delle elementari come non sprecare futuro, ed invece ai giovanissimi non si fa altro che ripetere di non “perdere tempo”, sviando la loro attenzione dall’aspetto più essenziale. Agli adolescenti svogliati si dovrebbe gridare “…muoviti, non perdere futuro!”, quando li si vuole scrollare dalla loro pigrizia. Se non altro, l’uso ripetuto del termine al posto dell’altro (il tempo) aumenterebbe la sua familiarità gergale e susciterebbe quella sufficiente curiosità che, in molti, farebbe scattare l’indagine sul suo profondo significato.

Soprattutto, contribuirebbe a togliere di mezzo il terzo incomodo, il peggior nemico di noi tutti: il Destino.
Dicevamo che siamo noi a determinare – spesso anche inconsapevolmente – il nostro futuro. Le scelte normali che compiamo ogni giorno, o quelle importanti (es. che scuola/università frequentare, decidere di sposarci, o di mettere al mondo dei figli) che affrontiamo poche volte nella vita, contribuiscono passo dopo passo a far avverare molti degli avvenimenti che poi facciamo fatica a riconoscere come prodotto delle nostre azioni (a parte i figli, sennò è un guaio…). Di conseguenza, tendiamo a catalogare gli eventi negativi come “destino” o “sfortuna”, e quelli positivi come “merito”. Invece, anche i primi dovrebbero essere rubricati come i secondi, ma nell’opposto significato di “demerito” o, se vogliamo, di “merito negativo”. In ogni caso, non si tratta affatto di “destino”. Anzi, attribuire ad un falso concetto, privo di qualunque fondamento logico, la causa dei nostri mali, è il peggior atto di autocommiserazione e de-responsabilizzazione che potremmo commettere. E’ come mentire consapevolmente a se stessi, rimuovere dal profondo un’azione o iniziativa sbagliata da cui si è generato il problema e addossarne la colpa ad una entità del tutto astratta e indefinibile (il destino, appunto).

La conseguenza peggiore, peraltro, è quella di non comprendere mai gli errori che hanno generato gli eventi negativi, che quindi si ripeteranno nel tempo e determineranno l’evoluzione del termine “destino” – che è un termine generico e contiene potenzialmente il suo positivo – in “sfortuna” (accezione solo negativa). La tipica frase “…quanto sono stato sfortunato nella vita!..” dovrebbe essere tradotta in “…quanti errori ho fatto nella vita, e non li ho capiti!…”.

Pertanto, noi – e solo noi – siamo artefici del nostro Futuro, ed è una verità scomoda.

I principi di cui parlo in questo articolo sono validi ancor di più se applicati alla gestione del proprio patrimonio, così come nell’attività di consulenza patrimoniale, nella quale è importante dedicare del tempo alla comprensione degli errori commessi nel passato, al fine di poterli riconoscere ed evitarli in futuro.

Sbagliare il meno possibile, quella è l’unica virtù possibile. Indovinare sempre la mossa giusta da fare non è una virtù terrena.

*editore e direttore editoriale di PATRIMONI&FINANZA, consulente patrimoniale

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