Consulenti finanziari, clienti e offerta fuori sede: la Cassazione interviene sul diritto di recesso
Una interessante vicenda giudiziaria ci ricorda come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento qualora abbia agito rispettando i criteri di scelta e la propensione al rischio del cliente.
La c.d. Offerta fuori sede, che dà anche il nome ad una delle categorie di consulenti finanziari (quelli “abilitati ai servizi fuori sede”, appunto), non è solo una modalità di svolgimento della professione, ma anche – e soprattutto – una fattispecie che attribuisce al cliente particolari tutele giuridiche. La più importante, certamente, è quella che assicura il diritto di recesso, entro un termine ben preciso, dagli effetti del contratto sottoscritto “fuori sede” (art. 30 TUF).
Sul punto, c’è da dire che la normativa sull’offerta fuori sede tutela l’investitore, in quanto si presume che le decisioni assunte in quel contesto siano frutto della “sollecitazione” del consulente e non di una sua scelta autonoma. Rimane, quindi, da capire quando una operazione può considerarsi “in sede”, e quando “fuori sede”, qualora sorgano delle controversie sulle operazioni mobiliari eseguite – o, come meglio vedremo, “promosse” – negli uffici di un promotore-consulente.
Sul tema, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 7 luglio – 27
ottobre 2020 n. 23569 si è occupata di una vicenda in cui è applicabile la disciplina relativa all’offerta fuori sede, reclamata dal cliente di una banca in relazione ad un acquisto di titoli avvenuto nell’ufficio del promotore (la vicenda origina in un periodo antecedente al cambio di denominazione). In particolare, i giudici di legittimità rispondono che, per escludere la fattispecie dell’acquisto fuori sede, non è sufficiente che la promozione e il collocamento degli strumenti finanziari si attuino in un luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tale attività si perfezioni presso la sede legale dell’intermediario o presso una dipendenza-filiale dello stesso.
Come raccontato nel sito di “Altalex”, un risparmiatore aveva acquistato nel 2008, presso gli uffici dell’allora promotore finanziario, 380.000 euro di titoli emessi da una prima società (la società emittente) e collocati da una seconda (la rete degli allora promotori). Secondo il risparmiatore, l’operazione finanziaria doveva considerarsi nulla, in quanto il contratto di negoziazione non comprendeva la clausola di recesso (ex art. 30 TUF) che, date le circostanze, doveva essere presente in virtù dell’acquisto concluso fuori sede.
I giudici di merito, in primo e secondo grado, rigettavano il reclamo sostenendo la mancanza del requisito di “negozio avvenuto fuori sede”, dal momento che gli uffici del promotore erano segnalati al pubblico tramite un’apposita insegna e, pertanto, l’investitore era nella piena consapevolezza di essersi recato da un professionista preposto al collocamento di strumenti finanziari.
L’investitore non si dava per vinto, e ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che i giudici di merito non avessero considerato come la negoziazione del titolo fosse avvenuta nell’ufficio privato del promotore che, secondo le difese del risparmiatore, non può certo considerarsi come la sede legale dell’intermediario o filiale di essa.
Al fine di esaminare la questione, la Suprema Corte percorre una strada fatta di necessarie premesse. Innanzitutto, nell’attività di perfezionamento di un contratto di investimento bisogna tener presente tre momenti fondamentali: pubblicità, promozione (oggi consulenza) e collocamento. In particolare, la pubblicità persegue uno scopo meramente informativo, mentre l’attività di promozione consiste nel sollecitare il cliente a sottoscrivere l’investimento in determinati strumenti finanziari o servizi. Si tratta, in merito alla Promozione, di un’attività prodromica alla conclusione della successiva fase del collocamento, la quale invece coincide con il “negozio” vero e proprio, ossia con il trasferimento dello strumento finanziario nella disponibilità del cliente (nel dossier titoli, oppure in un deposito accentrato).
Inoltre, l’intermediario è solitamente un istituto di credito o una società, che si occupa di strumenti di investimento (c.d. “soggetto abilitato”); mentre il promotore finanziario (oggi consulente) è il mandatario dell’intermediario, ed il suo compito consiste nel proporre gli strumenti finanziari che la società mandante ha in portafoglio. Il vincolo di esclusiva, poi, non può che costituire un legame diretto con la mandante, legame che, in tutta evidenza, deve aver fatto cadere in errore i giudici di merito che si sono occupati della vicenda. La Cassazione, invece, afferma che “….occorre verificare se il luogo (l’ufficio del consulente, ndr) si trovi ubicato all’interno della sede legale o sia parte di una dipendenza del soggetto abilitato….”.
Ai fini del diritto di recesso, il legislatore ha previsto per l’investitore una forma di tutela che prevede come ogni operazione di collocamento di strumenti finanziari conclusa al di fuori dei locali della sede legale della banca “debba presumersi non costituisca il frutto di una premeditata decisione dell’investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l’intermediario si avvale” (come già precisato da Cassazione a S.U. n. 13905/2013). Pertanto, nell’odierna decisione, i giudici di legittimità intervengono in senso contrario a quelli di merito, stabilendo che “Per escludere l’applicabilità della disciplina relativa all’offerta fuori sede di cui all’art. 30 TUF, nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell’intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l’unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.
Questa ordinanza, se non altro, ci suggerisce come il diritto di recesso sia uno strumento importantissimo per gli investitori in caso di investimento effettuato fuori sede, e costituisca una necessaria fonte di tutela anche per lo stesso consulente, che certamente non può ritenersi responsabile dell’insuccesso di un investimento – soprattutto se appartenente alla categoria del c.d. risparmio gestito – qualora egli abbia agito osservando preventivamente anche i criteri di scelta più corretti in relazione alla propensione al rischio del cliente.



Certo, anche questo “viaggio al passato” terminerà con un graduale ritorno al futuro – senza gli scossoni della De Lorean di Doc e Marty, si spera – e, come accade ai protagonisti del film, ci si augura che il “nuovo presente” ci riservi condizioni migliori di quelle da cui si era partiti, magari in un contesto nel quale gli incontri diretti torneranno ad essere il principale strumento di relazione senza farci dominare dalla paura di contrarre il virus. La sensazione, però, è che nulla sarà più come prima, e che ci si dovrà adattare ad un profondo cambiamento dei costumi sociali, almeno finchè il pericolo di un ritorno diffuso del contagio (che non è ancora finito) non sarà definitivamente chiuso.
Dei consulenti finanziari è ben nota la capacità di ascoltare i racconti di vita dei propri clienti, così come i rappresentanti di altre categorie professionali (si pensi agli avvocati, ai commercialisti o a coloro che operano in campo immobiliare). Tutti loro sono soliti effettuare il proprio self-marketing in diversi momenti della loro vita, anche non strettamente collegati con quelli dell’attività tipica, ma le moderne tecniche di marketing quasi impongono il ricorso ai video di auto-promozione, che implicano nei consulenti la capacità di “saper raccontare”, concentrando concetti e obiettivi di comunicazione in pochi minuti. Su questa scia, la Rivoluzione Digitale prima, che ha visto l’uso sempre più massivo dei social, e la pandemia di Covid19 poi – meglio dire oggi – hanno determinato, nelle nuove generazioni di professionisti, il ricorso più frequente alla tecnologia video, che pochi, in verità, mostrano di saper usare in modo qualitativamente efficace.
Lasciamo per ultimo il c.d. storytelling, argomento che necessita di un approfondimento. Il termine è composto da altri due, “story” e “telling”, che messi insieme suonano letteralmente come “racconto” e “narrare”, e quindi “narrare un racconto”. Qualunque professionista, nel concepire il contenuto del proprio video, dovrà partire dall’approccio di dover raccontare qualcosa, e non di mettere a video una lectio magistralis che annoia i più ed è destinata ai pochi. L’attività di narrare serve a comunicare non nozioni, bensì pensieri ed emozioni, tali da creare immedesimazione nello spettatore e far comprendere l’utilità del messaggio tecnico contenuto nella narrazione, ossia l’obiettivo di comunicazione del professionista.







