Maggio 1, 2026
Home Posts tagged riforma dini

Gestione separata INPS, Federpromm: ora più vicina una Cassa di previdenza dei consulenti finanziari

Gestione separata INPS: secondo la Federpromm, dopo la recente sentenza della Corte di Appello di Palermo occorre rivedere la sua obbligatorietà anche per i consulenti finanziari

Con la sentenza dello scorso 11 Luglio, la Corte di Appello di Palermo si è pronunciata sulla illegittimità della iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS di un avvocato esonerato, in base al regolamento della Cassa di Previdenza Forense, dal versamento del contributo soggettivo.

MANLIO MARUCCI – FEDERPROMM

Con questa decisione”, sostiene Manlio Marucci (segretario di Federpromm) “la Corte di Appello si contrappone alla Cassazione (in particolare le sentenze nn. 30344 e 30345 del 2017) in tema di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps da parte di soggetti iscritti ad un Albo (nella fattispecie, si trattava di un avvocato), e riapre per i consulenti finanziari una finestra di dialogo che rimette in discussione e in modo critico in capo a tali professionisti l’obbligo di iscrizione vincolante alla gestione separata Inps, avendo già antecedentemente alla riforma come previdenza obbligatoria complementare quella versata all’Ente di previdenza Enasarco”.

Le argomentazioni della C.d.A. di Palermo sembrano combaciare perfettamente con quanto sostenuto in passato dalla stessa Federpromm, la quale, durante l’approvazione della legge di riforma Dini  (Legge n.335/1995) aveva affermato che coloro che avevano, antecedentemente alla riforma,  l’iscrizione ad un albo, avevano diritto alla istituzione di una Cassa di Previdenza. Tale principio, come sappiamo, fu aspramente avversato dall’INPS che, con la legge 662/96, ha obbligato gli allora Promotori finanziari  alla iscrizione nella gestione separata – Fondo commercianti.

Uno dei paradossi più impensabili che  ha creato successivamente forti storture e discriminazioni tra categorie professionali iscritte ad albi”, secondo Marucci.

In sintesi, con la recente interpretazione dei giudici di merito (che si sono pronunciati su numerosi ricorsi depositati da altrettanti avvocati), non sarebbero tenuti alla gestione separata INPS:

– coloro che per svolgere la loro attività devono essere iscritti ad albi  (come i consulenti finanziari) lo sono di fatto i Promotori finanziari (oggi consulenti finanziari)

– oppure “coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale  di categoria (in questo caso Enasarco) e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale della gestione separata, che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive”.

Ed infatti, già prima della riforma Dini i promotori finanziaria erano obbligati, in quanto lavoratori autonomi con mandato di agenzia assimilabile a quello degli agenti di commercio, al pagamento della previdenza obbligatoria  all’Enasarco, e solo dal gennaio 1997 (legge n.662 del dicembre 1996) hanno contratto l’obbligo di iscrizione anche alla gestione separata INPS. Una doppia previdenza obbligatoria, quindi, derivante da un abuso di potere  che, secondo Federpromm, andrebbe rimosso.

In definitiva, alla luce di questo nuovo filone giurisprudenziale, sarà necessario effettuare tutti gli approfondimenti del caso. “Già i legali dell’organizzazione sono stati coinvolti per verificarne l’effettiva incidenza sul piano delle  eventuali  azioni che si riterranno necessarie  a tutela degli operatori finanziari associati”, afferma Marucci; “occorre ricondurre tutto all’interno di  un accordo economico collettivo nazionale di settore, mediante la costituzione di un fondo pensione di tipo negoziale”.

Sei interessato al futuro della professione di consulente finanziario?

Scarica gratuitamente la guida a puntate “Da Consulente Finanziario a Consulente Patrimoniale“, e-book edito da PATRIMONI&FINANZA. Basta registrarsi! Buona lettura