Maggio 10, 2026
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Tra consulenti e intermediari numerosi contenziosi legali. Superare il modello di contratto di agenzia

Federpromm e Uiltucs sollecitano le controparti per definire un AEC (accordo economico collettivo) di tutta l’intermediazione creditizia, finanziaria e assicurativa.

Tutto Il settore dell’intermediazione finanziaria è fortemente in fibrillazione a causa dei vari e frequenti processi di fusione, integrazione ed incorporazione che sta interessando tutto il settore della consulenza finanziaria, causa la forte propensione legata ai “rigidi rapporti” di natura contrattuale tra consulenti e soggetti abilitati. Un fenomeno – precisa una nota del sindacato – che a livello nazionale coinvolge migliaia di contenziosi, quasi tutti sfociati in cause di lavoro, per “mancanza” di chiare clausole ed istituti contrattuali e da norme regolamentari di tipo negoziale. 

Soprattutto quando avviene il recesso per giusta causa, il mancato riconoscimento delle indennità di portafoglio, del diritto dell’indennità di preavviso  e patti di non concorrenza. Tutti istituti contrattuali  – afferma la nota del sindacato – se pur richiamano norme del codice civile,  non sono sufficientemente chiare nella definizione di un equilibrato e paritetico rapporto  di lavoro tra consulente finanziario e società mandante. Cause che molto spesso intasano la mole di lavoro dei magistrati che potrebbero essere superate se vi fosse una chiara e condivisa accettazione di un modello di “Accordo Economico Collettivo (AEC) tra associazioni datoriali degli intermediari e organizzazioni sindacali rappresentative del settore.

Federpromm e la stessa Federazione Uiltucs (firmataria di decine di CCNL) unitamente alla Federazione Uilca del settore credito e assicurazioni, hanno più volte sottolineato il fenomeno dimostrando come siano superabili le contraddizioni interne al rapporto di lavoro di tipo agenziale applicato a tutto il settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, proponendo un modello uniforme che inquadri in modo chiaro la “parte normativa”, la “parte professionale” e la “parte previdenziale”, ma soprattutto il riconoscimento degli “istituti economici maturati e maturandi” ivi compresi i “bonus” inizialmente pattuiti con lettere integrative al mandato principale.

Molti sono i riferimenti di contenziosi aperti con aziende  di rilievo (da Fideuram a  Mediolanum, da Credem a Fineco, da Bnl-BNp Paribas a Mediobanca Premier) cper i quali diversi consulenti finanziari hanno chiesto l’assistenza sindacale e legale a Federpromm. Per superare ed affrontare tali discrepanze e disparità di condizioni lavorative, nell’interesse di dare una maggiore stabilità a tutto il settore dell’intermediazione finanziaria – conclude la nota del sindacato – é oggi quanto mai necessario aprire un tavolo di confronto con l’ausilio delle Istituzioni, tra le organizzazioni delle associazioni dei soggetti abilitati e Organizzazioni sindacali degli operatori professionali, quali consulenti finanziari ed agenti finanziari del credito.

Agenti e rappresentanti, firmato il nuovo Accordo economico collettivo del settore commercio

Federpromm in rappresentanza delle categorie professionali degli Agenti e Consulenti finanziari sottopone il nuovo testo dell’AEC alla base  per la sua approvazione.

Dopo oltre dieci anni di attesa, il 4 giugno 2025 è stato siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per gli agenti e rappresentanti del settore commercio tra le organizzazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confcoperative e, dal lato agenti, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Ugl Terziario, Fnaarc, Usarci, Fiarc.
 
Questo accordo rappresenta un passo fondamentale verso una disciplina contrattuale moderna e al passo con l’evoluzione del mercato. Il nuovo AEC introduce importanti novità, tra cui:
  • Ampliamento delle tutele: una visione moderna della categoria, con l’inclusione del canale e-commerce e una maggiore chiarezza nei rapporti tra agente e mandante.
  • Benefici economici: l’ampliamento dei compensi che formano la base imponibile per le indennità, l’abbassamento della soglia per le mandanti di modifica delle provvigioni e della zona, e un significativo aumento della rivalutazione del FIRR spettante all’agente.
Per le figure professionali, quali gli Agenti in Attività finanziaria e consulenti finanziari (tutte figure regolamentate), molti intermediari del settore finanziario e creditizio fanno riferimento a tale AEC e alla disciplina del Codice Civile (ex artt.1742 e segg). Le organizzazioni sindacali firmatarie del rinnovo contrattuale hanno espresso grande soddisfazione per tale accordo sindacale ritenendolo equilibrato e innovativo, rispondente alle esigenze attuali degli agenti di commercio. Federpromm (affiliata alla Uiltucs), in rappresentanza della categorie professionali (AF e CF) ritiene che sia necessario – prima di esprimere il suo consenso – di sottoporre alla consultazione dei propri associati, i contenuti di tutto l’articolato del testo sottoscritto dalle OO.SS e associazioni datoriali.  Si può esprimere il proprio consenso scrivendo a: federpromm@uiltucs.eu

Rinnovo del contratto di agenti di commercio e consulenti finanziari: chi vuole, dica la sua

Il 7 novembre le organizzazioni datoriali e quelle sindacali del settore riprendono le trattative per il nuovo AEC. Federpromm agli iscritti: inviateci proposte.

In previsione della ripresa del negoziato sindacale per le trattative del rinnovo del contratto per il prossimo 7 novembre 2024, la delegazione Federpromm-Uiltucs si è rivolta agli iscritti per chiedere suggerimenti e proposte in vista dell’incontro con le controparti per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo di agenti e consulenti finanziari, ancora oggi fortemente discriminati poichè non esiste un riconoscimento a livello strutturale delle rispettive qualifiche e profili professionali, sia sotto il profilo della normativa che sotto quello economico.

Manca, infatti, una declaratoria delle funzioni di tali qualifiche, che Federpromm vuole invece far riconoscere all’interno del contratto, in modo che le aziende che recepiscano tale accordo non possano poi sottrarsi ai vari istituti ed obblighi contrattuali. In particolare, rispetto agli agenti che hanno il vincolo del “monomandato” va trovata la formula migliore affinchè si abbia un compenso economico come corrispettivo dell’esclusiva. Inoltre, rimanendo sul tema del vincolo di mandato, sotto il profilo della previdenza obbligatoria Enasarco si verifica da molti anni una condotta inopportuna (e inadeguata) delle società mandanti, poiché queste assolvono il relativo accantonamento contributivo per i monomandatari pagando la minor quota prevista per i plurimandatari, risparmiando sui costi aziendali ma generando ai danni degli agenti/consulenti gravissime limitazioni sul montante contributivo ai fini della pensione futura.

Chi è interessato a fare proposte utili all’interesse della categoria, potrà inviarle a: federpromm@uiltucs.eu.

Intermediazione creditizia, incontro tra Federpromm e OAM: un AEC per rivedere il monomandato

Federpromm-Uiltucs riprende il confronto con l’OAM sui temi che coinvolgono tutto il settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria con annessi operatori: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

A seguito della richiesta avanzata da Federpromm-Uiltucs, si è svolto un incontro-confronto in modalità remoto con il presidente Antonio Catricalà e il direttore generale Federico Luchetti dell’OAM (Organismo degli agenti e mediatori creditizi) sui vari temi che coinvolgono direttamente, in questa difficilissima fase, lo svolgimento delle attività degli operatori del settore dell’Intermediazione creditizia.

Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità  di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.

Durante l’incontro FederprommOAM,  è stato rimarcato come alcuni tribunali, come quelli di Milano e Torino, abbiano applicato in modo sistematico la decisione della Corte di Giustizia, influenzandone il suo orientamento nel contesto italiano, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli paesi in caso di norme contrastanti. E’ stata tuttavia condivisa l’ipotesi della necessità di un ricorso in sede europea da parte dello Stato italiano per rivedere nel merito le decisioni legate al recepimento di tale sentenza, attualmente applicate in maniera integrale – senza alcun criterio di armonizzazione – nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese. 

Un apprezzamento, inoltre, è stato espresso  per le decisioni dell’OAM circa la delibera assunta lo scorso 17 Dicembre dalla Presidenza e dagli Organi deliberanti della Fondazione Enasarco, grazie alla quale è stata accettata la richiesta corale avanzata da quasi tutte le  organizzazioni del settore per la riduzione della quota associativa nell’anno 2021, per via della grave crisi che tali operatori stanno vivendo.

Inoltre, per poter affrontare la riduzione delle provvigioni che sta creando notevoli problemi agli agenti e mediatori – causa anche l’applicazione avanzata del Fintech e del crowdfunding all’intera filiera del settore – è stato proposto di riconoscere, da parte del soggetto erogatore, un compenso forfettario minimo all’agente,  sotto il quale non sarà possibile scendere e che sarà subordinato alla durata effettiva del contratto inizialmente stipulato; ciò anche al fine di non creare quegli scompensi operativi generati dalla “distonia” interna all’organizzazione dei prodotti e servizi offerti, anche tramite i canali legati alla applicazione di tali tecnologie avanzate. 

Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza  ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.

Anche Manlio Marucci (foto sopra), segretario Federpromm, ha affrontato in modo organico il problema del rapporto di natura contrattuale che lega l’Agente all’Intermediario creditizio, ed ha proposto – vista l’esigenza di dare un riconoscimento formale a tali operatori professionali per il ruolo sociale da questi ricoperti nella relazione “intermediario-cliente-agente” – di disciplinare il settore con un Accordo Economico Collettivo (AEC), che meglio regolamenti il profilo normativo, professionale, economico e previdenziale degli agenti.