Federpromm e Uiltucs sollecitano le controparti per definire un AEC (accordo economico collettivo) di tutta l’intermediazione creditizia, finanziaria e assicurativa.
Tutto Il settore dell’intermediazione finanziaria è fortemente in fibrillazione a causa dei vari e frequenti processi di fusione, integrazione ed incorporazione che sta interessando tutto il settore della consulenza finanziaria, causa la forte propensione legata ai “rigidi rapporti” di natura contrattuale tra consulenti e soggetti abilitati. Un fenomeno – precisa una nota del sindacato – che a livello nazionale coinvolge migliaia di contenziosi, quasi tutti sfociati in cause di lavoro, per “mancanza” di chiare clausole ed istituti contrattuali e da norme regolamentari di tipo negoziale.
Soprattutto quando avviene il recesso per giusta causa, il mancato riconoscimento delle indennità di portafoglio, del diritto dell’indennità di preavviso e patti di non concorrenza. Tutti istituti contrattuali – afferma la nota del sindacato – se pur richiamano norme del codice civile, non sono sufficientemente chiare nella definizione di un equilibrato e paritetico rapporto di lavoro tra consulente finanziario e società mandante. Cause che molto spesso intasano la mole di lavoro dei magistrati che potrebbero essere superate se vi fosse una chiara e condivisa accettazione di un modello di “Accordo Economico Collettivo (AEC) tra associazioni datoriali degli intermediari e organizzazioni sindacali rappresentative del settore.
Federpromm e la stessa Federazione Uiltucs (firmataria di decine di CCNL) unitamente alla Federazione Uilca del settore credito e assicurazioni, hanno più volte sottolineato il fenomeno dimostrando come siano superabili le contraddizioni interne al rapporto di lavoro di tipo agenziale applicato a tutto il settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, proponendo un modello uniforme che inquadri in modo chiaro la “parte normativa”, la “parte professionale” e la “parte previdenziale”, ma soprattutto il riconoscimento degli “istituti economici maturati e maturandi” ivi compresi i “bonus” inizialmente pattuiti con lettere integrative al mandato principale.
Molti sono i riferimenti di contenziosi aperti con aziende di rilievo (da Fideuram a Mediolanum, da Credem a Fineco, da Bnl-BNp Paribas a Mediobanca Premier) cper i quali diversi consulenti finanziari hanno chiesto l’assistenza sindacale e legale a Federpromm. Per superare ed affrontare tali discrepanze e disparità di condizioni lavorative, nell’interesse di dare una maggiore stabilità a tutto il settore dell’intermediazione finanziaria – conclude la nota del sindacato – é oggi quanto mai necessario aprire un tavolo di confronto con l’ausilio delle Istituzioni, tra le organizzazioni delle associazioni dei soggetti abilitati e Organizzazioni sindacali degli operatori professionali, quali consulenti finanziari ed agenti finanziari del credito.




Manca, infatti, una declaratoria delle funzioni di tali qualifiche, che Federpromm vuole invece far riconoscere all’interno del contratto, in modo che le aziende che recepiscano tale accordo non possano poi sottrarsi ai vari istituti ed obblighi contrattuali. In particolare, rispetto agli agenti che hanno il vincolo del “monomandato” va trovata la formula migliore affinchè si abbia un compenso economico come corrispettivo dell’esclusiva. Inoltre, rimanendo sul tema del vincolo di mandato, sotto il profilo della previdenza obbligatoria Enasarco si verifica da molti anni una condotta inopportuna (e inadeguata) delle società mandanti, poiché queste assolvono il relativo accantonamento contributivo per i monomandatari pagando la minor quota prevista per i plurimandatari, risparmiando sui costi aziendali ma generando ai danni degli agenti/consulenti gravissime limitazioni sul montante contributivo ai fini della pensione futura.
Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.
attualmente applicate in maniera integrale – senza alcun criterio di armonizzazione – nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese.
Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.








