Settembre 11, 2025
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Grandi patrimoni e ricchi divorzi: che sorte hanno assegno divorzile e casa coniugale alla morte dell’ex?

Alla morte dell’ex marito, la ex moglie titolare di un assegno divorzile può chiedere un assegno a carico dell’eredità, ma solo se è in stato di bisogno. Il diritto di abitazione della casa familiare non si elimina automaticamente.

Di Massimo Bonaventura

In materia di matrimonio, “finchè morte non vi separi” è oggi una formula ritenuta sempre più obsoleta per via delle impietose statistiche sui destini delle coppie in Italia: più di un terzo di esse – ivi comprese quelle ben patrimonializzate – è destinato ineluttabilmente al divorzio che, come tutti i fatti umani, muta i suoi effetti giuridici allorquando l’ex coniuge oberato dell’assegno di mantenimento – ossia l’ex marito – viene a mancare.  Infatti, con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della unione civile, ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge che muore. Tuttavia, l’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede che il coniuge divorziato superstite, già titolare di un assegno divorzile, possa chiedere al tribunale di stabilire un assegno periodico a carico dell’eredità purché si trovi in stato di bisogno.

Pertanto, nel caso in cui entrambi gli ex coniugi abbiano vissuto nel benessere economico e nell’agiatezza anche successivamente al divorzio, si pone un interrogativo profondo sulla effettiva applicazione di questa previsione normativa. Questo perché, innanzitutto, l’assegno da chiedere giudizialmente a carico dell’eredità non è una semplice continuazione di quello che la titolare percepiva mentre l’ex marito era in vita, ma costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che poggia la sua ratio su basi differenti da quelle che sostengono la natura dell’assegno divorzile. Per questo motivo, è necessario un nuovo pronunciamento giudiziale per avere riconosciuta questa misura a carico degli altri eredi e, soprattutto, la sua entità. Sarà il tribunale ad accertare discrezionalmente la sussistenza dei suoi presupposti, e cioè che:
a) l’ex coniuge divorziato sia in stato di bisogno,
b) non sia convolato a nozze dopo il divorzio,
c) la precedente liquidazione dell’assegno divorzile non sia avvenuta  in unica soluzione. In quest’ultima ipotesi, infatti, cessa per patto espresso ogni forma di tutela economica del “coniuge debole”.

Relativamente al presupposto dello stato di bisogno, esso va interpretato in maniera restrittiva, di modo che l’assegno a carico dell’eredità debba essere attribuito solo quando la ex moglie divorziata non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze minime di vita; questa ultime, a loro volta, vanno analizzate secondo la sua posizione sociale, per cui il giudice dovrà condurre una analisi dei bisogni minimi – non del tenore di vita! – della ex moglie superstite avendo rispetto “delle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di un deterioramento fisico o psichico” (Cass. civ., 17 luglio 1992, n. 8687). Questo, ovviamente, se le risorse economiche e patrimoniali già possedute dal coniuge divorziato superstite non consentano di soddisfare in totale autonomia tali esigenze.

Relativamente alla quantificazione di tale assegno, i parametri utilizzabili devono ricomprendere altri fattori, come l’importo dell’assegno di divorzio percepito finchè l’ex marito era in vita, l’eventuale pensione di reversibilità, l’entità del patrimonio lasciato agli eredi, il numero di questi ultimi e, soprattutto, le loro condizioni economiche. In particolare, il limite massimo dell’assegno di cui potrebbero essere gravati gli eredi è costituito dall’importo dell’assegno divorzile di cui era titolare il coniuge divorziato superstite, in modo tale da evitare che qualche giudice “creativo” possa stabilire una somma maggiore rispetto a quella di cui era gravato il de cuius. Infine, l’assegno graverà solo sulla quota disponibile, cioè su quella parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento, tutelando così quella parte di eredità che la legge necessariamente riserva ai legittimari.

Naturalmente, il diritto della ex moglie divorziata sarà tanto minore quanto più numerosi sono gli eredi e quanto più stretti i loro vincoli di parentela con il defunto.

Relativamente alla sorte della casa familiare assegnata dal tribunale alla ex moglie (avviene nel 92% circa dei casi), c’è da dire che Il diritto di abitazione non può essere eliminato automaticamente alla morte dell’ex marito, poiché si tratta di un diritto personale di godimento concesso alla ex moglie in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”; i quali nel 95% dei casi vengono collocati dai tribunali con la madre. Di conseguenza, tale diritto si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, e cioè la morte della ex moglie assegnataria, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento ad altra abitazione, il passaggio a nuove nozze o ad una convivenza more uxorio della ex moglie oppure, infine, la sua mancata utilizzazione (Cassazione n. 772/2018).

Tale previsione è valida anche se la casa coniugale assegnata “per cieca prassi” dai tribunali alla ex moglie separata/divorziata è interamente di proprietà dell’ex marito e, una volta venuto a mancare quest’ultimo, altri soggetti (eredi non legittimari, terzi acquirenti) ne reclamano la proprietà e il possesso per successione o per titolo di proprietà. Infatti, accade spesso che la casa familiare, precedentemente assegnata dal tribunale alla ex moglie per via della presenza dei figli, rimanga alla stessa anche dopo il divorzio ed anche quando i figli, nel frattempo, ne sono usciti perchè diventati economicamente autonomi. Ebbene, non godendo più la ex moglie divorziata dei diritti successori, che fine fa il diritto di abitazione nel caso in cui il de cuius abbia lasciato in eredità a terzi proprio quella casa, utilizzando la quota disponibile? Quest’ultima, in assenza di figli è pari fino al 100% (in assenza di genitori superstiti) mentre in loro presenza è uguale al 50% del patrimonio (con un solo figlio) o al 33,3% (con due o più figli). Ebbene, non è raro che, quando l’ex marito divorziato possiede un ingente patrimonio, venda mentre è ancora in vita la proprietà della casa familiare a terzi (di solito un parente stretto) oppure, se esistono figli legittimari, attribuisce a questi per via testamentaria altri beni, diversi dalla casa familiare, fino a concorrenza della quota “di riserva”, ossia della quota da attribuire necessariamente agli eredi legittimi.

In casi come questi, è pacifico che il diritto di abitazione della ex moglie si estingua e che la casa coniugale debba essere lasciata ai nuovi proprietari. Sempre che il tribunale non ci metta una pezza, e scateni l’inferno.

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.