Maggio 4, 2026
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Il Fondo Patrimoniale: costituzione, pubblicità, scioglimento e opponibilità ai creditori (con bozza dell’atto di costituzione in pdf)

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. Salvo diversa disposizione nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi.
La sua caratteristica principale è quella di conferire a determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito), inseriti nel Fondo nell’interesse della famiglia, lo status di patrimonio separato destinato a soddisfare, ora e nel futuro, diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione di natura squisitamente familiare.
Una volta costituito il Fondo, i coniugi non possono disporre dei beni conferiti per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi, in relazione agli obblighi nati per scopi estranei ai bisogni della famiglia, possono avanzare pretese sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163.
Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi….
………
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.
L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

La costituzione del Fondo patrimoniale rientra nelle c.d. convenzioni matrimoniali, e va assoggettata alle forme di pubblicità di cui agli artt. 162 ss. c.c.; pertanto, tale atto deve essere annotato al Registro dello Stato Civile ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Inoltre, i beni costituenti il Fondo dovranno essere annotati, in quanto a nuova destinazione, negli specifici registri, al fine di poter opporre ai terzi la loro segregazione.

MODIFICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

E’ sempre possibile modificare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Trattandosi di un mutamento di regime che non incide sul vincolo di destinazione imposto al singolo bene, è sufficiente la sola annotazione della modificazione della convenzione presso il Registro dello Stato Civile.
Invece, qualora i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale segregando altri beni (ma senza modificarne la disciplina prevista nell’atto costitutivo), vanno rispettate le norme di forma e pubblicità di cui agli artt. 162 e ss. c.c.. Infatti, l’incremento del fondo non costituisce modificazione della convenzione matrimoniale, bensì solo della composizione del patrimonio segregato e, quindi, la sua annotazione al Registro dello Stato Civile non aggiungerebbe assolutamente nulla alle notizie già annotate (e cioè il nome delle parti e del notaio rogante, e la data della costituzione del fondo). Però, dal momento che costituzione del fondo matrimoniale e individuazione dei beni segregati sono due atti distinti, nel caso dell’incremento necessitano sia l’annotazione al Registro dello Stato Civile di cui all’art. 162 c.c., sia la pubblicità nel Pubblico Registro relativo ai singoli beni segregati.

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

L’atto costitutivo di fondo patrimoniale è modificabile in ogni tempo nelle forme di cui all’art. 163 c.c.. La cessazione volontaria del fondo per mutuo consenso dei coniugi non necessita di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori, ma richiede solo la partecipazione di tutte le parti originarie o dei loro eredi, e deve rispettare le forme di pubblicità previste per le modificazioni delle convenzioni matrimoniali. Inoltre, è necessario annotare il dissolvimento del vincolo anche sui beni già separati, con la relativa pubblicità nei pubblici registri di riferimento.

FONDO PATRIMONIALE E SUA OPPONIBILITÀ AI CREDITORI

la Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di chiarire che l’atto costitutivo del fondo non integra l’adempimento di alcun dovere giuridico ma si configura come atto a titolo gratuito. Pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare così come di revocatoria ordinaria.
Con particolare riferimento all’azione revocatoria ordinaria, “…Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; (…) Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. La costituzione del fondo patrimoniale …rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti…”. (Cassazione Civile 17 gennaio 2007, n 966).
Di conseguenza, la forza oppositiva del Fondo patrimoniale dipende decisamente dalle modalità di azione dei costituenti, i quali devono necessariamente muoversi con un tempismo credibile, rispetto ai rischi derivanti da responsabilità professionali di uno e di entrambi i coniugi, onde evitare la revoca dell’atto su iniziativa dei creditori.

Scarica bozza atto costitutivo fondo patrimoniale (PDF)

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