Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro
Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.
Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).
Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.
Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).
Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).
A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.
In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.
Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

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