Aprile 20, 2026
Home Posts tagged contribuente

Enasarco, la proposta di legge Durigon non risolve le disparità per i contribuenti “silenti”

Quella di Enasarco è una previdenza integrativa, ed in quanto tale deve essere restituita per legge agli aventi diritto sotto forma di integrazione pensionistica rivalutata nel tempo. Cosimo Lucaselli (Federcontribuenti): “la proposta di legge Durigon non è attuabile”.

Il fenomeno dei contributi c.d. silenti o improduttivi, e cioè versati alle casse previdenziali per un numero di anni inferiore a quello oltre il quale matura il trattamento pensionistico autonomo, genera in decine di migliaia di casi – come vedremo – autentiche ingiustizie e immeritati vantaggi finanziari a chi, quel denaro, lo gestisce nell’interesse di altri contribuenti che, nel loro complesso, diventano così beneficiari di somme che non hanno versato ma che entrano nella riserva tecnica delle loro future pensioni; oppure, come nel caso di Enasarco, contribuiscono al pagamento di prestazioni accessorie (anticipazioni per la casa e l’autoveicolo, borse di studio per i figli, spese funerarie etc).

Si tratta di situazioni profondamente ingiuste, dal momento che quei contributi vengono erogati dal lavoratore allo scopo di ottenere una pensione, e pertanto hanno una finalità ed un interesse legittimo che riceve dal nostro Ordinamento la massima tutela costituzionale; eppure, questo denaro, per i silenti, si perde “obbligatoriamente”: nessuna possibilità di restituzione in caso di mancato raggiungimento – anche per cause del tutto involontarie – della durata minima contributiva, né speranza di godere in tempi brevi (o del tutto) di un assegno complementare al raggiungimento dell’età pensionabile.

Certo, esiste la possibilità del proseguimento volontario anche in assenza di fatturato e di mandato, ma i minimi previsti sono elevati e quasi tutti coloro che si trovano privi di fatturato rimandano, fino ad abbandonare gli intenti in caso di uscita dal mondo del lavoro.

Peraltro, il problema riguarda anche quei contribuenti che non hanno la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione (legge 29/1979 e legge 45/1990) e della totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).

Per agenti di commercio e consulenti finanziari, pertanto, esiste una concreta disparità di trattamento rispetto alle altre casse che, invece, prevedono tutele aggiuntive al raggiungimento di una durata minimo contributiva più equa (generalmente pari a 5 anni). A questo si aggiunge una generale ritrosia, da parte degli enti previdenziali, a fornire i dati sui contributi improduttivi, determinando una mancanza di trasparenza sul loro esatto ammontare, anche di fronte a specifici atti di sindacato ispettivo, ed una certa confusione. Federcontribuenti, per esempio, stima in circa 9 miliardi i contributi improduttivi gestiti negli anni da Enasarco, mentre la Cassa ha dichiarato nel corso del 2020 che il loro ammontare sarebbe di poco superiore ai 2 miliardi.

In questo contesto, il caso degli iscritti alla Fondazione Enasarco – ente che gestisce le pensioni integrative obbligatorie a favore degli agenti di commercio e consulenti finanziari è emblematico, anche perché coinvolge circa 218.000 contribuenti attivi, 122.000 pensionati e un esercito di quasi 700.000 contribuenti silenti (secondo i dati forniti da Federcontribuenti). All’interno di questo grande calderone, esistono numerosissimi agenti che hanno contribuito anche per 18 anni – rispetto al minimo previsto di 20 – per ottenere una pensione complementare che non è mai arrivata, e non arriverà mai, nemmeno parzialmente. Secondo Cosimo Lucaselli, responsabile rapporti con il Parlamento di Federcontribuenti, l’ammontare di contributi improduttivi nelle casse della Fondazione sarebbe pari a circa 9 miliardi. “La previdenza Enasarco – afferma Lucaselli – è una previdenza integrativa, ed in quanto tale non può essere soggetta ad equilibrio finanziario, dovendo essere restituita per legge agli aventi diritto come integrazione pensionistica rivalutata nel tempo, come previsto dall’art. 29 della legge 613 del 1966. Detto questo, il problema dell’equilibrio finanziario va ricercato in altre cause di gestione dell’Ente”.

Cosimo Lucaselli

C’è da dire che il Legislatore ha espresso la volontà di trasformare la previdenza Enasarco in previdenza integrativa o complementare a quella INPS, ed Enasarco gestisce la previdenza integrativa “per conto dell’INPS”, come da convenzione prevista dall’art.29 della citata legge 613/1966. “Di conseguenza – aggiunge LucaselliEnasarco ha il compito di erogare una integrazione pensionistica nel momento in cui l’agente di commercio o il consulente finanziario acquisisce il diritto alla pensione erogata da INPS. Questa chiarissima volontà del Legislatore, negli anni successivi al 1966, è stata letteralmente stravolta per mezzo di decreti legislativi e leggi che hanno prodotto interpretazioni capovolte della previdenza Enasarco e che risultano discriminatori, incostituzionali e illegittime, soprattutto nelle parti in cui si obbliga ad una doppia contribuzione previdenziale e si impone l’obbligatorietà della quota 92”.

Claudio Durigon

Le osservazioni di Federcontribuenti sembrano avere solido fondamento. “Nei sistemi democratici – afferma Lucaselli – le previdenze integrative o complementari non possono essere obbligate per legge, nè tantomeno essere soggette ad un numero minimo così elevato di anni di contribuzione, come nel caso di Enasarco. Per questo motivo, la proposta di legge n. 2855 del 11/01/2021, che come primo firmatario l’On. Claudio Durigon, non è attuabile nei punti in cui tratta la previdenza Enasarco, perché non risolve affatto quelle interpretazioni che negli anni hanno causato gravi ingiustizie agli iscritti all’Ente. Sarebbe stato risolutivo, invece, che Durigon richiamasse la competenza sui contributi Enasarco al Decreto Legislativo n.252 del 5 dicembre 2005, il quale disciplina le previdenze integrative-complementari. Le istituzioni si sono colpevolmente “dimenticate” di far confluire in quella legge la previdenza integrativa degli agenti di commercio e consulenti finanziari”.

Secondo Federcontribuenti, basterebbero 50 milioni l’anno per mettere a regime i diritti previdenziali dei silenti, e questo la dice lunga sul fatto che manchi la volontà politica, non certo la copertura finanziaria.

Su tutto, e a superamento di qualunque sfumatura interpretativa del diritto, c’è un principio elementare di realtà che merita una disciplina più equa e che nessuno può contrastare con le parole: la natura obbligatoria della contribuzione Enasarco non può negare l’esistenza del denaro versato dagli agenti poi diventati silenti, e soprattutto non può negare che tale contribuzione sia finita nella disponibilità concreta di Enasarco, che ne ha fatto uso. Permanendo l’asticella della contribuzione obbligatoria ad una durata minima di venti anni, è come se questo fiume di denaro sia sparito con un “colpo di magia”: c’è, eppure non c’è (e poi non c’è più).

C’è una enorme fossa giuridica nel sistema pensionistico degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, ed i silenti ci nuotano dentro, senza vedere un possibile approdo e senza ricevere soccorsi dalla riva.

I sistemi di tassazione internazionale. Nella scelta di un paese non conta solo il tax rate

L’errore più comune che si commette approcciandosi alla fiscalità internazionale è quello di guardare soltanto al livello di Tax rate, cioè all’aliquota che si paga in quel Paese, senza tenere in considerazione che alla tassazione complessiva dei redditi concorrono diverse componenti.

Di Gianfranco Conti*

Nel trattare questo tema così delicato e piano di “insidie”, inizierei con una domanda: “E’ etico e moralmente corretto cercare di ridurre il proprio carico fiscale?”.

La domanda non è impertinente. Ci sono paesi, come l’Italia, che oggettivamente non si comportano come dei genitori premurosi verso i propri figli. Sono piuttosto paragonabili a delle aziende multinazionali, che offrono ai propri cittadini dei servizi, spesso scadenti, i cui costi sono finanziati dalle tasse che i cittadini pagano. Poco importa che questi servizi – scuole, università, sanità, manutenzione di strade e ponti etc – siano davvero scadenti, perché bisogna necessariamente pagarli, nonostante esistano fasce di cittadini dotati di certi privilegi economici che si traducono in voci di spesa in continua ascesa del bilancio statale.

Il debito pubblico, poi, è così elevato che per mantenerlo lo Stato finisce con il prelevare la massima percentuale di tasse ai redditi dei propri cittadini, spesso dilapidandolo in retribuzioni altissime per dirigenti, funzionari, enti pubblici la cui funzione è ignota ai più, opere pubbliche che costano il quadruplo di quanto preventivato e non vengono mai finite. Questi Paesi (l’Italia non è la sola in Europa) hanno adottato delle leggi decisamente favorevoli alla riscossione o al comparto bancario, per cui oggi è molto più facile, rispetto a qualche anno fa, iniziare un’azione esecutiva per costringere il debitore a pagare, pena la liquidazione del suo patrimonio.

Di contro, ci sono Paesi che nel tempo hanno gestito al meglio le proprie finanze, non erogano ai loro politici stipendi faraonici e non dilapidano i soldi dei contribuenti. Essi riescono ad offrire ai propri residenti e agli investitori esteri una fiscalità assolutamente accettabile, equa e solidale, al contrario dell’Italia che è conosciuta nel mondo per essere uno dei Paesi con la pressione fiscale tra le più alte del mondo (attualmente 64,8% – Fonte Studio Ambrosetti -2020).

Pertanto, collegandomi alla domanda iniziale (“E’ etico e moralmente corretto cercare di ridurre il proprio carico fiscale?”) e passando dall’eticità individuale al principio dello “Stato Etico”, la domanda potrebbe essere posta così: “E’ etico e moralmente corretto che uno Stato imponga ai propri cittadini una tassazione così elevata a fronte dell’erogazione di servizi scadenti?”. Una volta chiariti i concetti fondamentali – sui quali è meglio lasciar liberi i lettori nell’elaborazione delle proprie convinzioni – passerei ad esaminare i 3 sistemi di tassazione nel mondo, non senza premettere che l’errore più comune che si commette quando ci si approccia alla fiscalità internazionale è quello di guardare soltanto al Tax rate, quindi all’aliquota che si paga in quel dato Paese, senza tenere in considerazione che alla tassazione complessiva dei redditi concorrono diverse componenti aggiuntive.

L’attenzione sul solo Tax rate non è certo casuale; infatti, sul web e sui social impazzano “consulenti” e società di ogni tipo, che si limitano a sbandierare la bassa percentuale del Tax Rate di un determinato Paese (generalmente quello in cui operano) come se fosse l’unico parametro di cui tener conto. A questo, infatti, bisogna aggiungere, a titolo di esempio, le imposte sui redditi personali, le imposte da capital gain e i temi derivanti dai trattati contro la doppia imposizione. La consulenza fiscale internazionale, invece, tende a scegliere le migliori soluzioni analizzando i reali bisogni della persona e dell’imprenditore, utili alla creazione e alla costituzione di una struttura estera che non può avvenire senza prima aver effettuato un’approfondita analisi dei passaggi che, con estrema chiarezza, portino l’imprenditore o il professionista che intendono operare concretamente anche nei mercati esteri – e non semplicemente “dall’estero” – ad avere una società perfettamente operativa e con un proprio conto corrente bancario.

I principali sistemi di tassazione applicati nel mondo possono essere suddivisi in tre categorie (+ una residuale):

– Tassazione Territoriale “Non Dom”,
– Tassazione di Residenza,
– Tassazione di Cittadinanza.

Ognuno di questi sistemi si basa su filosofie diverse, e mira al raggiungimento di obiettivi diversi. I primi, ossia i sistemi a tassazione territoriale, generalmente sono di origine anglosassone, quelli di residenza molto diffusi in tutto il mondo e quello di cittadinanza viene applicato principalmente dagli USA. Le differenze tra i tre sistemi sono notevoli, vediamole insieme nel dettaglio:

La Tassazione Territoriale (“Resident but non Domiciled”, più semplicemente “Non Dom”) – In questo sistema sono esclusi dalla tassazione i redditi prodotti fuori dai confini dello Stato. In Europa questo tipo di tassazione, per esempio, è presente in Regno Unito e Irlanda, mentre a livello internazionale troviamo Hong Kong, Canada e Panama. Con questo tipo di tassazione vengono tassati esclusivamente in quello Stato i redditi dei soggetti non residenti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che sono prodotti all’interno dello Stato stesso. L’obiettivo del sistema territoriale è, pertanto, quello di attirare le aziende straniere – ed il loro Know-How – sul proprio territorio e di valorizzare economicamente l’indotto costituito dalle spese di gestione (consulenti, spese amministrative, fitto di locali, assunzione di personale, etc ). Per usufruire di tale regime fiscale è necessario non produrre reddito all’interno del proprio paese, nel qual caso i redditi prodotti saranno soggetti alle imposte locali.

La tassazione di “Resident but Domiciled”, invece, varia da paese a paese, ed i suoi requisiti sono molto diversi tra di loro. La condizione di Resident but Domiciled a Malta è particolarmente interessante per le persone fisiche, in quanto questa paese non applica tassazione alle persone fisiche fiscalmente residenti nel proprio territorio, ad eccezione dei cittadini maltesi che non svolgano attività produttiva all’interno dei confini nazionali. A questi residenti Non Dom viene richiesto il pagamento di un una – tantum, attualmente di € 5.000 omnicomprensiva di tutti i redditi prodotti all’estero. Quindi, ad esempio, se sei cittadino straniero, hai residenza fiscale a Malta e vendi consulenze ai tuoi clienti attraverso una società (persino una società panamense, del Delaware o della Florida), non sarai soggetto a tassazione maltese sui redditi personali, fatta eccezione per l’una-tantum.

La Tassazione di Residenza è il sistema più diffuso al mondo. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di residenza, applicano una imposizione fiscale ai soggetti, persone fisiche o aziende, residenti nel proprio territorio sui redditi da questi generati ovunque nel mondo. Tecnicamente questo tipo di tassazione viene conosciuta come World Wide Taxation, e L’Italia è uno dei paesi che adotta il World Wide Taxation, ecco perché se un cittadino italiano costituisce una società estera, gli utili derivanti dalla stessa devono essere dichiarati nel modello Unico. E questo vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Ad esempio, se si possiede un immobile all’estero come persona fisica (con l’avvento del web e con le proposte immobiliari online sono tanti gli italiani che continuano ad investire “sul mattone” in altri Paesi), il reddito generato da questo immobile sarà tassato in Italia a prescindere dallo Stato in cui si trova l’immobile. Ma all’interno del Word Wide Taxation, abbiamo Paesi che hanno un Tax Rate sicuramente allettante:

– Albania: 5 % fino a 113.000 euro di volume d’affari, poi il 15%
– Bulgaria: 10%
– Repubblica Ceca 19%
– Malta 5% per effetto del ristorno d’imposta
– Ungheria: 9%
– Romania 3% fino ad 1.000.000 di euro di volume d’affari
– Montenegro: 9%.

La Tassazione di Cittadinanza è il metodo meno diffuso al mondo, applicato infatti solo negli Stati Uniti e dall’Eritrea. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di cittadinanza, applicano una imposizione fiscale a tutti i propri cittadini, a prescindere dallo Stato in cui questi sono residenti o in cui il reddito viene da essi generato. Pertanto, mentre un cittadino di un Paese che applica il sistema di World Wide Taxation (ad esempio l’Italia), se trasferisce la residenza in un altro paese, non avrà più obblighi con il fisco italiano, il cittadino americano verrà tassato dal Governo US per i redditi prodotti in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla sua residenza. Ecco spiegato il motivo per cui, da un lato, i cittadini americani con attività internazionali spesso chiedono la doppia cittadinanza (con conseguente rilascio del secondo passaporto), mentre il Governo degli Stati Uniti monitora gran parte dei flussi finanziari attraverso il modello FACTA (in totale disarmonia con il resto del mondo, che invece si affida al CRS).

Infine, ci sono alcuni Paesi, che non applicano nessuna tassazione diretta. Spesso questi piccoli Paesi, non avendo quasi nessuna economia interna, hanno trasformato i loro Stati in centri off-shore, ottenendo anche una buona reputazione a livello mondiale sulle piazze finanziarie per via della presenza di moltissime banche e società finanziarie. Questi Paesi  per lo più, si trovano nei Caraibi, ma la residenza in questi paesi è quasi impossibile da ottenere.

Fa storia a sè Dubai, ed in genere gli Emirati Arabi Uniti (EAU), dove non esistono tasse sui redditi, nè societari nè personali, ma esistono tasse sulla proprietà o sugli affitti. Dubai, peraltro, si presta ad una pianificazione fiscale molto efficace per via della possibilità di costituire sia società off shore, sia on shore, che all’interno delle Free Zone, ottenendo sia il Visto di residenza che la carta di identità emiratina.

COME SCEGLIERE LA PROPRIA TASSAZIONE. Nella scelta del Paese giusto, l’obiettivo del risparmio fiscale è solo una delle tante componenti. Per ottimizzare la tassazione, infatti, si dovrà verificare:

– che il Paese scelto si adatti al tipo di business dell’interessato;
– che sia un Paese dove è piacevole passare una buona parte dell’anno;
– che sia un Paese che abbia una buona stabilità politica e fiscale;
– che la tipologia di tassazione vigente in quel Paese sia competitiva;
– che il Paese abbia un comparto bancario solido ed affidabile.

Per fare questo, e mettere insieme gli elementi utili, è vietato improvvisare ed è indispensabile affidarsi ad un professionista di comprovata esperienza.

* Commercialista, revisore contabile, tributarista internazionale, blogger e fondatore del gruppo Dike Consulting con 4 sedi in Europa