Luglio 26, 2026
Home Posts tagged costituzione

Italia, un Recovery Plan “radical chic”: il 38% degli stanziamenti alla rivoluzione verde, solo il 4,5% agli ospedali

Davvero sorprendente il criterio di ripartizione dei 196 miliardi destinati all’Italia dall’Unione Europea nell’ambito del c.d. Recovery Plan. L’esperienza della pandemia ed il triste bilancio di morti, evidentemente, non hanno insegnato nulla.

Di Massimo Bonaventura

Il problema era soltanto quello di rimanere in casa per via dell’emergenza sanitaria? A giudicare dalla distribuzione dei miliardi del Recovery Plan, sembrerebbe di no. Infatti, il dibattito tra le forze politiche di maggioranza sui miliardi da spendere nel nostro Paese, e le scelte che sembrano essere scaturite, non cessano di riservare sorprese in quanto ad assenza di lungimiranza ed a prevalenza di interessi di bottega, che faranno di questo immenso “Piano Marshall” del terzo millennio un inefficace minestrone di misure economiche in salsa radical chic.

Ma andiamo con ordine. I 196 miliardi del Recovery Plan destinati all’Italia pioveranno su alcuni settori che, in teoria, sono tutti altamente strategici per il futuro di ogni paese: dalla digitalizzazione e innovazione alla “rivoluzione verde e transizione ecologica”, dal settore “infrastrutture per una mobilità sostenibile” al capitolo “istruzione e ricerca“, dalla “inclusione sociale” alla “salute”. Sulla carta, insomma, sei settori fondamentali, a ciascuno dei quali verrà assegnato un budget dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – il Recovery Plan italiano – la cui bozza è all’esame del Consiglio dei Ministri e, una volta completata e approvata, sarà poi trasmessa alla Commissione Europea.

Relativamente alla digitalizzazione, a cui andranno 48,7 miliardi, emerge in tutta la sua grandezza quella della Giustizia, in relazione alla quale tutti i processi, civili e penali, dovranno passare dalla carta al computer. E’ previsto anche un aumento del numero dei giudici e del personale amministrativo, ed una profonda trasformazione del contenzioso civile, che si svolgerà con un solo rito (anziché i tre attuali) e darà maggiore spazio alla conciliazione.

Pertanto, sembra che si parta con il piede giusto, ma quando si arriva ai programmi relativi al rito penale si cambia rapidamente idea. Infatti, è previsto che i tre gradi di giudizio dovranno rispettare una durata massima per ogni step: tre anni in primo grado, due in appello, uno e mezzo in Cassazione. In totale, quindi, saranno “al massimo” 6 anni e mezzo: una vita, come adesso, con buona pace della certezza del Diritto; ed è quasi comico assistere al compiacimento delle Istituzioni che si accompagna a questa “grande novità”. Certo, la scure sui tempi di prescrizione dovrebbe restituire maggiore affidamento a chi vuol far valere le proprie ragioni in un tribunale, ma non si comprende per quale motivo non si debba investire nell’aumento adeguato del numero dei magistrati – che dovrebbero essere pari ad almeno il doppio degli attuali 11.000, meglio ancora il triplo – invece di tentare di accorciare i passaggi amministrativi senza ridurre gli anni di durata del processo. Del resto, il programma di spesa dei miliardi previsti dal Piano non sembrano prevedere nulla riguardo ad un capitolo fondamentale per la Giustizia italiana, e cioè quello della formazione di nuovi giudici, e questo la dice lunga sulle reali intenzioni di spesa: solo un cambiamento di facciata, una cosa “all’italiana”, insomma.

La “regina” del Recovery Plan in salsa radical chic è la “rivoluzione verde”, a cui vengono assegnati  ben 74,3 miliardi per le risorse idriche, la mobilità, l’economia circolare e la riqualificazione degli edifici, seguita dalle infrastrutture: alta velocità e manutenzione stradale (totale per 27,7 miliardi). L’intento è lodevole e gli obiettivi assolutamente di valore, ma sorprende l’enorme errore di valutazione – per non dire altro – alla base dell’assegnazione dei fondi: il settore delle infrastrutture offre opportunità di crescita occupazionale immediata e strutturale almeno pari (se non superiori) a quelle previste dalla c.d. rivoluzione verde, alla quale viene assegnata una cifra-monstre quasi tripla rispetto al settore infrastrutture, pur non avendo uguale ricaduta occupazionale nel breve periodo.

Infatti, la variabile più importante, come dichiarato nello stesso Piano, è l’effetto moltiplicativo degli investimenti pubblici, il quale aumenta all’aumentare dell’occupazione, e la sua velocità di propagazione nel breve periodo – che è ciò che serve oggi alla nostra economia – dipende dalla rapidità di messa in opera delle opere. Ebbene, non è un mistero che il settore delle infrastrutture, nel breve periodo, gioca un ruolo importante grazie alla consolidata prassi di apertura dei cantieri i quali, in relazione alla Alta Velocità ed alla manutenzione stradale, assicurerebbero una ricaduta occupazionale pressoché immediata (da 3 a 6 mesi, contro i 12-24 mesi della Mobilità, per esempio).

La vera e propria “perla” del Recovery Plan all’italiana va, comunque, alla fantasia dei governanti “radical”. Infatti, ci vuole grande fantasia per destinare 4,2 miliardi di euro alla c.d. Parità di Genere, obiettivo che nasce dalla più grande bugia che un coacervo di grandi interessi sta lentamente cercando di far prevalere sul buon senso: il concetto di “gender gap”, ossia il minor  tasso di occupazione femminile – che è un fatto vero – combinato con la minore retribuzione riservata alle donne nel mondo del lavoro – che è falso come una banconota da due euro. La strumentale concezione del gender gap promossa dai media accomodanti verso le istanze di certa parte della politica nazionale, infatti, utilizza come parametro di riferimento il minor reddito totale prodotto da TUTTE le donne italiane rispetto a quello prodotto da TUTTI gli uomini, facendo intendere così che le donne, prese singolarmente, vengano pagate meno degli uomini. Ci vuol poco a capire che si tratti di un falso tanto odioso quanto abominevole, dal momento che le leggi del nostro Ordinamento, a partire dalla nostra Costituzione, vietano la disparità di trattamento retributivo tra uomo e donna e, peraltro, vengono rigidamente osservate sia nel settore pubblico che in quello privato.

Eppure, con il Recovery Plan ed il suo bagaglio di miliardi a pioggia, si vuole favorire il raggiungimento della parità – che è cosa diversa dalle pari opportunità – in barba alla Meritocrazia, promuovendo l’occupazione femminile e riformando le politiche del lavoro per i giovani; tutto ciò al fine di far salire artificiosamente la percentuale di impiego femminile – oggi pari al 50,1% – a parità di posti di lavoro disponibili. Ciò significa che i giovani uomini italiani, grazie al Recovery Plan in salsa radical chic, saranno sfavoriti in futuro proprio in termini di opportunità lavorative, tanto più che si pensa anche di istituire un Sistema nazionale di certificazione sulla parità di genere per le imprese. In pratica, essere donna, in Italia, grazie a questo Recovery Plan ed al suo carico di miliardi equivarrà appartenere ad una c.d. Categoria Protetta, alla faccia dell’art. 3 della Costituzione.

Riserviamo per ultimo, poi, lo stanziamento previsto per la Sanità e gli ospedali, che sarà pari a 9 miliardi. Contro ogni logica, dopo aver imparato sulla nostra pelle che nel nostro Paese il sistema sanitario, vessato da decenni di continui tagli, è passato dall’essere un vanto del nostro sistema sociale all’essere una vergogna nazionale, e che tale stato di cose ha causato un aumento esponenziale del tasso di mortalità per via della pandemia e dello scarso numero di posti nelle terapie intensive, la maggioranza decide di destinare al settore non il 30-40% delle risorse, ma un misero 4,6%. E’ vero che, fino ad oggi, la spesa pubblica per la Sanità ha destinato dall’inizio dell’emergenza circa 12 miliardi di risorse finanziarie, ma la somma di questa cifra con quella destinata dai fondi europei è comunque pari ad un risicato 10%, nonostante a fine pandemia – terza ondata permettendo – il numero complessivo di morti italiani per Covid non sarà inferiore a 90.000.

Sui 9 miliardi previsti, peraltro, soltanto 4,8 sono destinati all’assistenza domiciliare e alla telemedicina, che hanno dimostrato, in tempo di pandemia, quanto siano efficaci per poter seguire i malati a casa.

Unica annotazione positiva, i 19,2 miliardi di euro di investimenti previsti per la modernizzazione dell’edilizia scolastica e la cablatura di tutti gli edifici, l’innovazione dell’istruzione universitaria in senso digitale, l’aumento delle borse di studio per gli studenti meritevoli o svantaggiati e l’estensione della “no tax area” per le famiglie a basso reddito.  Ma è ben poca cosa, viste le incredibili disparità adottate nelle decisioni di spesa in tutti gli altri settori.

Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

Il trust fiscalmente più conveniente, soprattutto all’atto della dotazione iniziale di immobili e beni registrati. Consulenti finanziari ancora indietro nel proporsi come “professionisti in rete” per le esigenze di protezione del patrimonio familiare delle proprie famiglie-clienti, superati dalle altre categorie professionali tradizionalmente interessate al settore.

In tema di protezione del patrimonio immobiliare (e non solo), la scelta tra conferimento di beni in una società di persone o in un trust è un argomento sempre “caldo”, che un buon consulente finanziario dovrebbe essere in grado di intercettare per primo, grazie al suo grado di prossimità con le famiglie-clienti, e condividere proattivamente con le altre categorie di professionisti, con i quali costruire un team di consulenza strumentale alla tutela del patrimonio dei clienti di fascia medio-alta. Eppure i consulenti finanziari spesso – per non dire regolarmente – si fanno sfuggire le opportunità di crescita personale generate dal settore ad esclusivo vantaggio di avvocati, commercialisti e notai, tradizionalmente (e tecnicamente) interessati all’Asset Protection Advisory.

Al fine di migliorare tale capacità di “attrazione” delle problematiche inerenti i beni immobiliari e, soprattutto, la loro distribuzione preventiva tra gli aventi diritto, per i consulenti finanziari sarebbe sufficiente, per i professionisti del risparmio, aggiornare periodicamente il proprio livello di formazione (cosa a cui sono già abituati) e aggiungere nuove competenze a quelle relative alla consulenza sugli investimenti, sulla quale anche le società mandanti appaiono ancora troppo fossilizzate.

In tema di “casseforti immobiliari familiari”, poi, le novità normative succedute di anno in anno rendono oggi possibile una valutazione più chiara dei possibili assetti patrimoniali, e sembrano suggerire una soluzione (trust) a discapito di un’altra (società di persone). In particolare, il regime di imposte di registro e ipotecarie-catastali applicate, all’atto dispositivo di un trust, in misura fissa e non proporzionali, consentono di ottenere un notevole risparmio fiscale grazie alla costituzione di questo particolare strumento di pianificazione patrimoniale ed aziendale, con cui un c.d. disponente trasferisce al c.d. trustee (gestore effettivo dei beni conferiti) immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore dei futuri beneficiari (suoi familiari). Infatti, nel conferimento di cespiti immobiliari in società di persone (la forma sociale delle S.n.c. o delle S.a.s è preferibile a quella della SRL per via della impignorabilità delle quote sociali per tutta la durata della società) si sconta l’handicap di una imposta di registro pari al 9%, da calcolare sul valore venale netto (e non di quello catastale) di ciascun immobile, determinando così un peso fiscale a volte talmente proibitivo da scoraggiare qualunque scelta in tal senso e lasciare gli immobili di famiglia senza difesa da un eventuale attacco dei terzi.

Questo vantaggio fiscale non è frutto del caso. Esso si verifica – sembra banale doverlo precisare, ma così non è per tutti – perché il trust e la società di persone, sebbene siano entrambi due contenitori ideali per il patrimonio immobiliare della famiglia, sono due istituti profondamente diversi. Una S.n.c. o una S.a.s, infatti, sono due persone giuridiche ben definite fin dalla loro costituzione, titolari di diritti e obblighi (esattamente come le persone fisiche), ed i beni ad esse conferiti entrano a far parte del loro patrimonio immediatamente. Il trust, invece, è un “contenitore giuridico transitorio” dei beni conferiti, dei quali i titolari si spossessano in vista del passaggio generazionale ai familiari che ne saranno, in seguito (e non subito), effettivi beneficiari.

Ciò comporta un diverso trattamento fiscale in relazione al “momento impositivo” dell’imposta di registro dovuta per il conferimento di immobili e/o altri beni registrati. Infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni, anche per i vincoli di destinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, perché si tratta di atti fiscalmente neutri e “di uso strumentale”. L’imposta vera e propria, proporzionale al valore venale dei beni, si applicherà in seguito all’eventuale trasferimento finale al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 Novembre 2019, nel trust tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, il quale è tenuto solo ad amministrare i beni conferiti ed a custodirli a futuro beneficio dei familiari del disponente.

La Cassazione, quindi, è finalmente intervenuta in aperto contrasto con numerosi atti di indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale (documenti di prassi: Circ. 48/E/2007 e 3/E/2008risposta ad interpello n. 371/2019) il conferimento di beni immobili nel trust doveva essere assoggettato a imposta in misura proporzionale. Questa posizione è stata respinta dalla Suprema Corte che, con la sentenza 30821/2019, ha ribadito che nel caso di un trust non si verifica un effettivo conferimento di immobili (fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione indiretta), bensì solo una disponibilità transitoria in attesa del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Fin qui la ratio di una sentenza che fa chiarezza e giurisprudenza. Relativamente alla sua storia, numerose sono le sfumature che colorano il caso in questione, il quale è riuscito a disciplinare nel giusto modo una questione di natura familiare (i beneficiari del trust erano i figli del disponente) che, evidentemente, è sfuggita al consulente finanziario/private banker di quella famiglia. La vicenda, infatti, è la prova inconfutabile che i contrasti tra legittimità e prassi errate sono molto frequenti, e che dietro il lungo percorso intrapreso per giungere a conclusione, oltre alla tenacia di chi non si è piegato alle prassi, c’è la professionalità di un consulente (in questo caso un avvocato cassazionista) che ha agito a tutela del patrimonio del cliente.

I consulenti finanziari che vogliano definirsi “patrimoniali” facciano tesoro del caso di specie, perché per un cliente che arriva a vincere in Cassazione, altri dieci si perdono (e perdono) tra le prassi dannose dell’Autorità Finanziaria, e di solito i consulenti finanziari sono i primi a saperlo. In tutti questi casi, “fare rete” con uno studio legale esperto in questioni tributarie, condividendo – perchè no? – anche il risultato economico (senza gravare sui clienti), è la soluzione.

Hai trovato utile questo articolo e vuoi sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare dagli attacchi esterni?

Scarica l’e-book “La Protezione del Patrimonio Familiare dai possibili atti di aggressione dei terzi“, edito da PATRIMONI&FINANZA.

Non costa assolutamente nulla, è sufficiente registrarsi

Buona lettura !