Maggio 4, 2026
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Grandi eredità italiane alla prova dello stile familiare: Berlusconi vs Del Vecchio

La divisione ereditaria di grandi patrimoni può far scoppiare una guerra tra gli eredi, come tra i figli di Del Vecchio, oppure rivelare l’utilità del compromesso, come nel caso degli eredi Berlusconi. 

“La ricchezza logora chi non ce l’ha”, direbbe oggi qualcuno che la sapeva lunga sul potere del denaro (e su quello fine a sé stesso); eppure, nonostante la pioggia di miliardi (di euro) caduta sui rampolli delle due grandi famiglie più patrimonializzate d’Italia – e tra le più ricche d’Europa – quell’aforisma sapientemente adattato per l’occasione sembra non valere affatto per ciò che riguarda le vicende ereditarie degli eredi di Leonardo Del Vecchio, ancora in eterna lotta a distanza di due anni abbondanti dalla morte del fondatore di Luxottica. Invece, per i figli di Silvio Berlusconi la ricchezza del capostipite non ha prodotto grossi attriti in sede ereditaria, e la fase della successione, a differenza dei Del Vecchio, si è chiusa abbastanza rapidamente e in serenità.

L’eredità Berlusconi è certamente un “caso di scuola” sul corretto utilizzo della normativa nello studio della pianificazione successoria e del conseguente carico fiscale. La cosa non sorprende affatto, poiché Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la sua ostilità per le imposte di successione – che definiva “immorali” – e, pertanto, deve aver studiato a lungo come poter far sì che i suoi eredi fossero gravati dal minor carico impositivo possibile dopo la sua dipartita. Infatti, secondo i dati del Gc Wealth Project (progetto attuato in condivisione tra City University di New York e Università di Roma Tre), l’Italia ha una delle più basse percentuali di incasso da successioni in confronto alle entrate erariali: lo 0,11% nel 2019, contro lo 0,41% degli Usa, lo 0,50% della Germania e l’1,39% della Francia. Ciò è dovuto al sistema di imposte più generoso – a cui Berlusconi durante i suoi governi ha dato un contributo determinante – di tutta Europa, tanto che l’Italia è giustamente definita come il “paradiso fiscale delle successioni”, e per tale motivo riceve continue pressioni dai paesi c.d. “frugali” del Vecchio Continente, ossia quelli del Nord Europa.

Alla sua morte, il patrimonio di Silvio Berlusconi si attestava a circa 6,8 miliardi di dollari ed era in gran parte legato ai suoi investimenti in Fininvest, MediaForEurope, Mondadori, Banca Mediolanum, diverse società immobiliari, il teatro Manzoni di Milano e l’AC Monza, che milita in Serie A. Secondo le norme sulla successione, nel caso della famiglia Berlusconi i due terzi dell’eredità sono stati divisi in parti uguali tra i figli, mentre il restante terzo, ossia la quota disponibile, è stato attribuito in testamento a Marina e Pier Silvio Berlusconi, che così hanno ricevuto una quota ereditaria dal valore di circa 1,9 miliardi di dollari ciascuno (26,5%). Gli altri figli Barbara, Eleonora e Luigi, invece, detengono il 15,6% a testa. Tutti gli immobili che Berlusconi possedeva in Italia e all’estero al di fuori di Fininvest sono stati distribuiti in parti uguali tra i cinque figli.

Nonostante queste sensibili differenze di trattamento tra figli di “primo e secondo letto”, nessun attrito è stato registrato tra gli eredi, neanche quando si è trattato di confrontarsi con i legati testamentari lasciati da Silvio al fratello Paolo (100 milioni), a Marta Fascina (100 milioni) e a Marcello Dell’Utri (30 milioni). Al contrario, tutti i fratelli sono andati in modo spedito a chiudere la successione dei circa 6 miliardi di euro ricevuti sfruttando la legge italiana e chiedendo l’esenzione fiscale per il passaggio delle 4 holding cui fa capo il 61,2% di Fininvest con cui il Cavaliere controllava la società e il gruppo. Dal momento in cui le tasse di successione vanno calcolate in base al patrimonio netto di 458 milioni di euro (certificato dal notaio Mario Notari di Milano – 423 milioni le 4 holding e 35 milioni i beni immobili), l’esenzione fiscale ha consentito agli eredi di Berlusconi di pagare al fisco una somma inferiore ai 90.000 euro di imposta di registro, ossia circa 16.000 euro ad erede.

Questo è accaduto perché il Testo Unico sull’imposta di successione del 1990 prevede che i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta… a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni”. E così, i cinque fratelli Berlusconi si sono accordati a non cedere le quote della società, ossia “il grosso” dell’eredità, per i prossimi 5 anni. In teoria, se Piersilvio e Marina evitassero di cedere alla tentazione di entrare in politica, il patrimonio e le aziende del gruppo potrebbero sopravvivere per lungo tempo alla dipartita del fondatore; oppure, come sostengono i bene informati, è così forte il timore di una “vendetta postuma” di una certa parte della Politica verso la famiglia del Cavaliere, che l’ingresso in Politica è visto come un mezzo necessario per la sopravvivenza. Probabilmente la verità sta nel mezzo, con i due fratelli maggiori che potrebbero decidere di rimanere nell’ombra del partito fondato dal padre, per influenzare la vita politica evitando però gli eccessi per cui Berlusconi è stato odiato/amato dagli italiani.

In ogni caso, la famiglia Berlusconi è già avanti nei suoi programmi di sviluppo e, ad oggi, il valore delle partecipazioni aziendali degli eredi è anche aumentata sensibilmente. In casa Del Vecchio, invece, la successione non è ancora stata chiusa nonostante il lungo tempo trascorso dalla morte di Leonardo, il quale probabilmente aveva previsto tutto e con largo anticipo aveva nominato a vita i cinque amministratori di Delfin, la finanziaria di famiglia che possiede la maggioranza relativa di EssiLux e Covivio, oltre alle partecipazioni in Mediobanca, Generali e Unicredit (in tutto un patrimonio valutato circa 33 miliardi di dollari). Gli otto eredi, cui è toccato in sorte un patrimonio di circa 4 miliardi a testa, sono impegnati in una guerra intestina che rischia di distruggere quanto di buono aveva fatto il predecessore in circa 60 anni di attività ai massimi livelli imprenditoriali. In più, anche in seguito al clamore suscitato dalle tensioni tra eredi, il fisco francese ha avviato indagini sulla costellazione aziendale Del Vecchio, poiché ritiene che l’ultima residenza del fondatore non fosse Montecarlo ma Beaulieu-Sur-Mer, in Francia.

Quest’ultima “sfumatura” è di importanza fondamentale, perché nel principato di Monaco la tassa di successione per i parenti diretti è nulla, mentre in Francia può arrivare anche al 60%, e per gli eredi sarebbe una catastrofe capace di trascinare la holding EssiLux, a causa dell’importo elevatissimo delle imposte di successione, sotto il controllo francese. Infatti, oggi EssiLux è già un colosso italo-francese che vale 75 miliardi di euro, ma con il comando in Italia, e questo ai francesi, desiderosi di aggiungere anche la creatura di Del Vecchio tra i gioielli soffiati all’Italia, non piace affatto.

In definitiva, due stili familiari differenti tra gli eredi del Cavaliere e quelli di Del Vecchio. Unità di intenti da una parte, disaccordo dall’altra. Due stili familiari sviluppatisi all’interno delle rispettive mura domestiche per motivi che mai conosceremo, ma che nel caso dei figli di Del Vecchio possiamo individuare nelle notevoli differenze di età tra di loro (si va da un diciottenne ad un ultrasessantenne), che certamente non hanno favorito omogeneità di vedute e facilità di dialogo. Eppure, le pretese della Francia in merito alla questione della residenza effettiva del patron al momento della morte dovrebbero unire la famiglia in una unica battaglia comune. E’ logico pensare che anche all’interno della famiglia Berlusconi possano essersi verificati piccoli attriti e differenze di vedute tra gli eredi, ma tutto si è risolto rapidamente e soprattutto senza alcuna esposizione pubblica. Non è una differenza da poco.

Grandi patrimoni e ricchi divorzi: che sorte hanno assegno divorzile e casa coniugale alla morte dell’ex?

Alla morte dell’ex marito, la ex moglie titolare di un assegno divorzile può chiedere un assegno a carico dell’eredità, ma solo se è in stato di bisogno. Il diritto di abitazione della casa familiare non si elimina automaticamente.

Di Massimo Bonaventura

In materia di matrimonio, “finchè morte non vi separi” è oggi una formula ritenuta sempre più obsoleta per via delle impietose statistiche sui destini delle coppie in Italia: più di un terzo di esse – ivi comprese quelle ben patrimonializzate – è destinato ineluttabilmente al divorzio che, come tutti i fatti umani, muta i suoi effetti giuridici allorquando l’ex coniuge oberato dell’assegno di mantenimento – ossia l’ex marito – viene a mancare.  Infatti, con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della unione civile, ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge che muore. Tuttavia, l’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede che il coniuge divorziato superstite, già titolare di un assegno divorzile, possa chiedere al tribunale di stabilire un assegno periodico a carico dell’eredità purché si trovi in stato di bisogno.

Pertanto, nel caso in cui entrambi gli ex coniugi abbiano vissuto nel benessere economico e nell’agiatezza anche successivamente al divorzio, si pone un interrogativo profondo sulla effettiva applicazione di questa previsione normativa. Questo perché, innanzitutto, l’assegno da chiedere giudizialmente a carico dell’eredità non è una semplice continuazione di quello che la titolare percepiva mentre l’ex marito era in vita, ma costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che poggia la sua ratio su basi differenti da quelle che sostengono la natura dell’assegno divorzile. Per questo motivo, è necessario un nuovo pronunciamento giudiziale per avere riconosciuta questa misura a carico degli altri eredi e, soprattutto, la sua entità. Sarà il tribunale ad accertare discrezionalmente la sussistenza dei suoi presupposti, e cioè che:
a) l’ex coniuge divorziato sia in stato di bisogno,
b) non sia convolato a nozze dopo il divorzio,
c) la precedente liquidazione dell’assegno divorzile non sia avvenuta  in unica soluzione. In quest’ultima ipotesi, infatti, cessa per patto espresso ogni forma di tutela economica del “coniuge debole”.

Relativamente al presupposto dello stato di bisogno, esso va interpretato in maniera restrittiva, di modo che l’assegno a carico dell’eredità debba essere attribuito solo quando la ex moglie divorziata non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze minime di vita; questa ultime, a loro volta, vanno analizzate secondo la sua posizione sociale, per cui il giudice dovrà condurre una analisi dei bisogni minimi – non del tenore di vita! – della ex moglie superstite avendo rispetto “delle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di un deterioramento fisico o psichico” (Cass. civ., 17 luglio 1992, n. 8687). Questo, ovviamente, se le risorse economiche e patrimoniali già possedute dal coniuge divorziato superstite non consentano di soddisfare in totale autonomia tali esigenze.

Relativamente alla quantificazione di tale assegno, i parametri utilizzabili devono ricomprendere altri fattori, come l’importo dell’assegno di divorzio percepito finchè l’ex marito era in vita, l’eventuale pensione di reversibilità, l’entità del patrimonio lasciato agli eredi, il numero di questi ultimi e, soprattutto, le loro condizioni economiche. In particolare, il limite massimo dell’assegno di cui potrebbero essere gravati gli eredi è costituito dall’importo dell’assegno divorzile di cui era titolare il coniuge divorziato superstite, in modo tale da evitare che qualche giudice “creativo” possa stabilire una somma maggiore rispetto a quella di cui era gravato il de cuius. Infine, l’assegno graverà solo sulla quota disponibile, cioè su quella parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento, tutelando così quella parte di eredità che la legge necessariamente riserva ai legittimari.

Naturalmente, il diritto della ex moglie divorziata sarà tanto minore quanto più numerosi sono gli eredi e quanto più stretti i loro vincoli di parentela con il defunto.

Relativamente alla sorte della casa familiare assegnata dal tribunale alla ex moglie (avviene nel 92% circa dei casi), c’è da dire che Il diritto di abitazione non può essere eliminato automaticamente alla morte dell’ex marito, poiché si tratta di un diritto personale di godimento concesso alla ex moglie in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”; i quali nel 95% dei casi vengono collocati dai tribunali con la madre. Di conseguenza, tale diritto si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, e cioè la morte della ex moglie assegnataria, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento ad altra abitazione, il passaggio a nuove nozze o ad una convivenza more uxorio della ex moglie oppure, infine, la sua mancata utilizzazione (Cassazione n. 772/2018).

Tale previsione è valida anche se la casa coniugale assegnata “per cieca prassi” dai tribunali alla ex moglie separata/divorziata è interamente di proprietà dell’ex marito e, una volta venuto a mancare quest’ultimo, altri soggetti (eredi non legittimari, terzi acquirenti) ne reclamano la proprietà e il possesso per successione o per titolo di proprietà. Infatti, accade spesso che la casa familiare, precedentemente assegnata dal tribunale alla ex moglie per via della presenza dei figli, rimanga alla stessa anche dopo il divorzio ed anche quando i figli, nel frattempo, ne sono usciti perchè diventati economicamente autonomi. Ebbene, non godendo più la ex moglie divorziata dei diritti successori, che fine fa il diritto di abitazione nel caso in cui il de cuius abbia lasciato in eredità a terzi proprio quella casa, utilizzando la quota disponibile? Quest’ultima, in assenza di figli è pari fino al 100% (in assenza di genitori superstiti) mentre in loro presenza è uguale al 50% del patrimonio (con un solo figlio) o al 33,3% (con due o più figli). Ebbene, non è raro che, quando l’ex marito divorziato possiede un ingente patrimonio, venda mentre è ancora in vita la proprietà della casa familiare a terzi (di solito un parente stretto) oppure, se esistono figli legittimari, attribuisce a questi per via testamentaria altri beni, diversi dalla casa familiare, fino a concorrenza della quota “di riserva”, ossia della quota da attribuire necessariamente agli eredi legittimi.

In casi come questi, è pacifico che il diritto di abitazione della ex moglie si estingua e che la casa coniugale debba essere lasciata ai nuovi proprietari. Sempre che il tribunale non ci metta una pezza, e scateni l’inferno.

Successione legittima o testamentaria? Tredici casi utili per tutte le categorie di eredi

Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.

Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).

Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.

IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.

CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.

CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.

IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.

CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

Successione legittima e testamentaria: il “mistero” della quota disponibile

La c.d. quota disponibile nelle successioni testamentarie appare ai più come un oggetto misterioso e difficile da determinare, poiché necessita dell’esame di una piccola casistica.

In tema di successione, gli italiani pagano una cronica insofferenza e impreparazione che ha generato negli anni un grave ritardo culturale nell’affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Le conoscenze di base degli italiani, infatti, sono molto basse, tanto che molti non riuscono a distinguere neanche le differenze tra successione legittima e testamentaria (tanto è vero che in pochi fanno testamento). La c.d. quota disponibile, poi, appare ai più come un oggetto misterioso, sebbene si tratti di un elemento la cui esatta determinazione necessita dell’analisi di una piccola casistica la cui conoscenza va a discapito dell’immediatezza.

In generale, qualora non sia lasciato testamento – oppure questo venga successivamente dichiarato nullo o annullato – si ha una successione legittima, e in tal caso l’eredità è devoluta per quote, stabilite per legge, ai c.d. eredi legittimi, secondo il rapporto di parentela. Nel caso in cui dovessero mancare parenti fino al VI grado compreso, l’eredità viene devoluta allo Stato. La successione testamentaria, invece, consente alla persona di gestire il proprio patrimonio decidendone la destinazione per quando non sarà più in vita, con l’unico obbligo di non poter ledere quella parte di eredità – chiamata quota legittima – che la legge attribuisce ai c.d. eredi legittimari (di solito il coniuge e i figli).  

La successione senza testamento (successione legittima) viene regolata dalla legge all’art. 565 del codice civile; quest’ultimo individua le categorie di soggetti che la legge istituisce quali eredi del de cuius in assenza di testamento, e cioè il coniuge, i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e naturali (nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal de cuius o dichiarati giudizialmente tali) e altri discendenti, i genitori, i fratelli e sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di tutti questi, lo Stato. In presenza di testamento, esistono dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. “legittimari”), e cioè il coniuge, i figli legittimi naturali e adottivi e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli).

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di  persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.

Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).

Così facendo, le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi. Ecco le possibili ipotesi:
coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
– un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
– due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

Il calcolo deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento, ed il relativo controvalore economico gravano per intero sulla quota disponibile (art. 540 codice civile).

Strumenti di successione dell’impresa a confronto: Patto di Famiglia vs Trust

Entrambi utilissimi strumenti di pianificazione successoria per l’imprenditore, il Patto di Famiglia ed il Trust presentano differenze notevoli in quanto a duttilità, controllo e capacità di formare i futuri eredi alla conduzione dell’azienda, assicurandone la continuità.

Di Alessio Cardinale

Prima dello scoppio della pandemia, le statistiche sui passaggi generazionali di azienda erano già piuttosto impietose, dal momento che esse registravano il “decesso” del 50% delle imprese nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Lo spettro del Covid-19, con tutto il suo carico di emergenza sanitaria, di certo ha determinato una maggiore riflessione degli imprenditori medio-piccoli (che sono più del 90% del totale) sulla utilità di una pianificazione successoria utile alla sopravvivenza degli asset aziendali, ed il ricorso alla consulenza patrimoniale per l’individuazione degli strumenti più idonei ad assicurare la trasmissione dei beni di natura aziendale.

Patrimonials e Millennials

In campo imprenditoriale, infatti, la connotazione giuridico-affettiva dell’eredità di un patrimonio si arricchisce di un elemento fondamentale, quello della continuità aziendale. Questo obiettivo, molto sentito da tutti i fondatori di imprese, per essere perseguito con successo richiede la necessità di una valutazione approfondita dell’erede che prenderà le redini dell’azienda in occasione del passaggio generazionale, ed è opportuno che tale momento di valutazione avvenga con largo anticipo rispetto al passaggio vero e proprio della governance. Per questo motivo l’Ordinamento prevede diversi istituti giuridici, alcuni piuttosto semplici e poco versatili (come la donazione o i patti aziendali), altri più sofisticati ed efficaci, come il Patto di Famiglia ed il Trust.  

Con il Patto di famiglia, l’imprenditore può trasferire ad un figlio la sua azienda o rami di essa, compensando gli altri familiari c.d. legittimari con il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore delle quote dell’azienda che sarebbero loro spettate. L’utilità di questo istituto, che deve essere perfezionato tramite atto pubblico, è notevole. Infatti, all’atto della morte di un imprenditore la sua impresa andrà a tutti i suoi figli, ma può accadere – come spesso accade – che i contrasti e i litigi tra discendenti possano interrompere il suo percorso virtuoso, determinandone così la vendita a terzi o, nei casi più gravi, un rapido fallimento per conseguente “stallo gestionale” o mala gestio. E’ per casi come questi che il Legislatore ha previsto il Patto di Famiglia, e cioè un vero e proprio patto successorio lecito (in Italia i patti successori sono vietati), mediante il quale l’imprenditore cerca, in costanza di vita, il consenso dei suoi eredi “in pectore” sulla futura leadership dell’azienda.

E-book gratuito sulla protezione del patrimonio familiare.

La progettazione di un Patto di Famiglia, però, deve comunque salvaguardare anche i soggetti esclusi, come il coniuge ed i figli che non ricevono le quote  dell’azienda, ai quali deve essere riconosciuta da coloro a cui vengono assegnate le quote aziendali una somma di denaro o alcuni beni in natura, il cui valore corrisponde al valore delle quote che a loro spetterebbero in quanto legittimari. Tutto ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono essere oggetto di collazione o riduzione, e le eventuali modifiche del contratto – così come il suo scioglimento – deve essere stipulato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato e mediante atto pubblico.

Dal punto di vista della protezione del patrimonio – in questo caso totale, visto il coinvolgimento nell’accordo anche di quei beni che non fanno strettamente parte degli asset aziendali – il trasferimento dell’azienda o delle quote effettuato dall’imprenditore tramite il Patto non equivale ad una donazione in vita, sebbene gli somigli; pertanto esso non può mettere a repentaglio gli interessi dei creditori né permettere a questi ultimi di azionare una improbabile revocatoria. Infatti, il Patto di Famiglia comporta un trasferimento senza un corrispettivo immediato, ma è frutto di un disegno successorio che presenta certamente caratteri di onerosità tra le parti, ossia tra i legittimari della futura eredità, e pertanto non può essere definito come atto a titolo gratuito come, appunto, una donazione in vita. Per lo stesso motivo, anche l’art. 2929 bis, che disciplina l’espropriazione forzata anticipata, non può essere applicato ai patti di famiglia, e ciò rappresenta un punto a favore di questo strumento per proteggere quei particolari beni del patrimonio come le quote aziendali.

Non sempre, però, è possibile definire con successo un Patto di Famiglia, ed in casi come questo – per nulla rari – l’imprenditore è costretto a valutare altri strumenti di trasmissione dei beni aziendali. Sotto l’egida di un Trust, per esempio, si potrebbe conciliare la mancanza di esperienza dei futuri eredi con la presenza del trustee, e cioè di un soggetto esperto nella conduzione aziendale, in grado di formare le nuove leve imprenditoriali della famiglia e di assicurare la “neutralità e terzietà” necessaria all’amministrazione degli asset anche nel momento in cui viene a mancare la figura carismatica dell’imprenditore.

Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.

Tutela del patrimonio

Sebbene preveda lo spossessamento dei beni, rispetto al Patto di Famiglia il Trust sembra avere una maggiore forza protettiva, in quanto la segregazione dei beni assicura al trustee di poter perseguire gli scopi per i quali è stato nominato nell’interesse dei beneficiari finali, senza interferenze da parte dei disponenti o dei suoi futuri eredi. Per fare questo, al trustee possono essere attribuiti, all’atto della costituzione del Trust, poteri anche notevoli, come la nomina o la revoca dei beneficiari, oppure la ripartizione dei dividendi. Il Trust, inoltre, consente all’imprenditore di continuare a controllare l’azienda, di valutare nel tempo il livello di abilità gestionale dei beneficiari e, in definitiva, di assicurare la continuità aziendale all’interno della propria famiglia, finchè ne ha la possibilità in vita.

Fecondazione assistita e paternità imposta, quali effetti sul patrimonio del “padre involontario”?

Un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul suo patrimonio familiare allorquando tale circostanza si manifesta?

La Francia è un paese pieno di riferimenti storici, sociali e culturali che, volente o nolente, si studiano fin da piccoli e con i quali, da adulti, spesso ci si confronta. Un dato, però, sembra essere poco noto, e pare che abbia a che fare con una certa “irrequietezza” che colpisce in particolar modo le coppie d’Oltralpe: ogni anno migliaia di uomini francesi scoprono di essere padri di figli dei quali non conoscevano l’esistenza oppure, un pò più frequentemente, dei quali non intendono occuparsi poiché nati in seguito a relazioni extraconiugali. Sono tantissimi, in particolare, i ricorsi in tribunale effettuati da donne che hanno scelto di non abortire, tenere il figlio e chiedere, a nascita avvenuta o in occasione di un successivo momento di difficoltà finanziaria (anche dopo diversi anni), il riconoscimento della paternità al padre naturale.

A prima vista, la questione sembra di facile soluzione: se hai concepito un figlio, e ne sei consapevolmente informato, ti devi assumere le tue responsabilità, e se non lo fai subito prima o poi un giudice ti obbligherà a farlo. Il problema, semmai, si pone quando l’uomo ignora del tutto sia di aver concepito un figlio, sia la circostanza che sia nato. In casi come questo – che di solito ispirano graziose commedie hollywoodiane – non è semplice trovare una soluzione, sia dal punto di vista etico che, soprattutto, giuridico-patrimoniale.

C’è da dire che, come in Italia, la legge francese non concede ai “padri involontari” la chance di non assumersi la responsabilità genitoriale verso un figlio indesiderato, con tutte le consegue del caso, anche e soprattutto finanziarie. E nonostante da più parti si levino le voci contrarie a queste norme così divisive tra i due generi – la legge esclude soltanto per i padri la volontà sia nel diritto alla filiazione che all’aborto – si è fatta strada la discutibile interpretazione secondo cui, dal punto di vista riproduttivo, non c’è equivalenza morale tra la donna e l’uomo, nel senso che le esigenze della maternità debbano prevalere sulla paternità. Di conseguenza, almeno in Francia, sta emergendo un certo consenso sull’importanza di ripensare gli effetti giuridici sulla volontà del padre al momento della nascita, sulla scorta di alcune domande che generano le risposte più disparate. E quindi, escludendo i casi di piena consapevolezza del concepimento o della concreta possibilità-probabilità che sia accaduto, un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Non è un atto di aperta discriminazione andare in modo così brutale contro la sua volontà? E poi, in particolare, se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul patrimonio allorquando tale circostanza si manifesta dopo anni di completa ignoranza del fatto?

Ritornando all’Italia, un fatto di cronaca abbastanza recente ha evidenziato il problema sotto una veste ancora più interessante. In breve, una coppia italiana aveva creato degli embrioni e li aveva lasciati in conservazione criogenica, con l’obiettivo di impiantarli in un momento successivo tramite la fecondazione assistita. I due, però, si separano, e nonostante questo la donna manifesta la volontà di utilizzare gli embrioni e concepire un figlio. A seguito della strenua opposizione del suo ex, si arriva alla disputa legale e la questione arriva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che decide di non accogliere l’opposizione dell’uomo, il quale  sarà obbligato a provvedere al mantenimento del nascituro e, forse, persino della ex moglie.

Tale decisione del tribunale, che regala al figlio una coppia genitoriale già separata e, probabilmente, litigiosa, si fonda sulla norma secondo cui “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”, per cui non si ha alcuna possibilità di revocare il consenso dopo che la fecondazione sia avvenuta e, nonostante una separazione coniugale generalmente ha il risultato di scoraggiare qualunque ipotesi di condivisione di alcunchè, il “padre involontario” dovrà assumere la paternità e tutti i relativi obblighi economici e morali verso quel bambino nato a distanza di anni dallo scioglimento del matrimonio

Successione

Lasciando da parte le questioni etiche – che pure sono coinvolgenti, ma ci vorrebbe un intero libro solo per trattarne la prefazione – diventa interessante comprendere gli effetti sulla situazione patrimoniale del “padre a sua insaputa”, non potendo non pensare anche alle conseguenze che, inevitabilmente, possono abbattersi come un macigno sulla eventuale relazione sentimentale e familiare dell’uomo. Innanzitutto, i figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto all’eredità? Se sì, in che modo i figli non riconosciuti (o riconosciuti a seguito di procedimento giudiziale) possono rientrare nell’asse ereditario

Attualmente, l’Ordinamento italiano riconosce ai figli naturali la medesima posizione giuridica dei figli legittimi, ma mentre per i figli naturali è necessario il riconoscimento della paternità (art. 269 del Codice Civile), per i figli legittimi esiste una sorta di automatismo. In ogni caso, il riconoscimento è una condizione fondamentale per il diritto all’eredità, e se esso si verifica dopo la successione, il figlio naturale può incardinare una c.d. azione di riduzione se ritiene di essere stato leso nei suoi diritti successori. Pertanto, prima della successione i figli naturali acquistano una serie di diritti solo grazie al riconoscimento, tra cui quello di essere legalmente rappresentati dai genitori e quello di essere mantenuti fino alla loro indipendenza economica.

Patrimonio, separazione e divorzio

Pertanto, il riconoscimento volontario o per via giudiziaria di un figlio nato fuori dal matrimonio comporta due ordini di effetti: uno, per così dire, di finanza corrente, relativa al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ed uno di natura ereditaria. Relativamente al primo – del secondo si è già parlato – l’obbligo al mantenimento è un fatto “pacifico”, e nasce con lo stesso concepimento, sebbene indesiderato o, come nel caso di Santa Maria Capua Vetere, addirittura “postumo” alla separazione coniugale conclamata e formalizzata in tribunale (ma la vicenda avrà sicuramente degli strascichi fino al terzo grado di giudizio e, ove non bastasse, fino alla Corte di Giustizia Europea).

In Italia, com’è noto, non esiste un limite di età definito per legge, oltre il quale un figlio non ha più diritto di essere mantenuto dai genitori. In generale, dopo gli studi universitari, non è raro provvedere alla prole fino al trentesimo anno di età, e più genericamente fino al momento in cui un figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica. Da una certa età in poi, però, grava sul figlio anche la prova di volersi “affrancare” economicamente dai genitori, e di mettere in atto concreti e regolari tentativi di fare ingresso nel mondo del lavoro. Diversamente, egli rischia di perdere il diritto al mantenimento in tutti quei casi in cui il genitore obbligato – raramente entrambi – chiede al tribunale di poter interrompere il sostegno economico al figlio non disabile nè affetto da patologie gravi, per evidente esaurimento della funzione alimentare.

Il nostro Ordinamento, pertanto, non sancisce che “il mantenimento dei figli è per sempre” (solo per la ex moglie, in alcuni casi, può essere tale), ma il suo carattere comunque temporaneo è confermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che negli anni ha rivisto diverse volte tale istituto giuridico così importante e così dibattuto. 

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.