Aprile 22, 2026
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Asset Protection Advisory. L’insostenibile leggerezza del Fondo Patrimoniale

Molto usato in passato come forma di protezione del patrimonio familiare, il Fondo Patrimoniale è stato gradualmente “depotenziato” e ricondotto dalla Cassazione alla sua funzione principale, che è quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela dei componenti della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale, come strumento di protezione del patrimonio familiare dall’aggressione dei terzi, ha avuto in passato particolare successo tra coloro che ne magnificavano le proprietà “salvifiche” contro tutti i debiti non onorati. Successivamente, questo rimedio giuridico è stato fatto scendere dal suo piedistallo e ricondotto alla sua funzione principale, che è quella di tutelare esclusivamente gli interessi meritevoli dei componenti di una famiglia (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap). Da ciò ne è conseguito che, per esempio, è un grave errore conferire tutto il patrimonio all’interno del Fondo, e lasciare le “briciole” al di fuori di esso dopo aver contratto un debito “importante”, oppure subito prima.

Tecnicamente, il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Inoltre, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Però, come abbiamo detto, la sua opponibilità ai creditori non è supportata da un buon livello di protezione, ed è necessario, affinchè esso sia veramente efficace, che la sua costituzione sia fatta risalire con largo anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati oppure, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

In estrema sintesi, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati dal fondo patrimoniale quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in ciò intendendosi che il Fondo ha una efficacia limitata agli scopi relativi al soddisfacimento di esigenze di famiglia, con esclusione totale dei debiti sorti per finalità voluttuarie o accessorie. Tuttavia, se un credito è sorto prima della costituzione del Fondo, il creditore può avanzare un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma avrà l’onere di provare che il fondo patrimoniale è stato costituito con la volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori. Inoltre, questi ultimi devono anche dimostrare che manchi un patrimonio residuo (oltre ai beni del Fondo) sul quale poter soddisfare il proprio credito, e se i beni della famiglia sono stati trasferiti nel Fondo nella loro interezza, la deduzione diventa indizio o prova di fronte al giudice delle esecuzioni.

Relativamente al tempismo con il quale si costituisce un fondo patrimoniale, possiamo stilare una sorta di “classifica” in base alla quale il Fondo è più o meno aggredibile.

1) Entro il primo anno dalla sua costituzione – i beni inseriti nel Fondo possono essere sempre aggrediti dai creditori e messi in vendita all’asta, senza bisogno di una azione revocatoria, poiché è sufficiente, per il giudice delle esecuzioni, confrontare la data di iscrizione del Fondo e quella del pignoramento: se sono trascorsi meno di 12 mesi, il Fondo è come se non fosse mai stato costituito.
2) Nei primi cinque anni dalla sua costituzione – il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria, ma i creditori devono provare che è stato costituito con l’intento di frodarli (dimostrazione facile solo nel caso in cui, come abbiamo visto, il debitore non ha altri beni pignorabili).
3) Dopo i cinque anni dalla sua costituzione – si possono ipotecare e pignorare, senza azione revocatoria, i beni inseriti nel Fondo per debiti necessari a soddisfare i bisogni della famiglia.

In relazione alla funzione del Fondo di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia, la Corte di Cassazione ha sempre dato una interpretazione molto ampia, comprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al suo potenziamento dal punto di vista lavorativo, restando escluse solo le esigenze voluttuarie e speculative. Ciò significa che, secondo la Cassazione, rimane in capo al creditore l’onere di provare che il debito entrato in contenzioso, assunto in ambito esclusivamente lavorativo-professionale e solo incidentalmente suscettibile di effetti per la famiglia, è volto a soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni della famiglia.

Aver costituito un fondo patrimoniale, naturalmente, non esclude che chi ne fa parte non possa indebitarsi per motivi legati alla professione (es. acquisto dello studio per mezzo di un mutuo). Pertanto, l’indebitamento in buona fede e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo è sempre possibile, ed in caso di improvvisa insostenibilità finanziaria – come succede nei casi di perdita del lavoro e conseguente sovraindebitamento – le garanzie offerte dal fondo patrimoniale potranno essere validamente opposte alle azioni esecutive volte ad aggredire anche i beni contenuti nel Fondo.

Nel corso del 2021, in piena pandemia, la Corte di Cassazione è intervenuta con una ordinanza molto interessante (n. 2904 dell’8 Febbraio 2021), con la quale ha stabilito che i debiti nati nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. In questo modo, la Cassazione ha escluso che vi possa essere un collegamento automatico tra le obbligazioni sorte per motivi professionali e la necessità per il debitore di sopperire con essi ai bisogni della propria famiglia, attribuendo l’onere di provare tale collegamento – cosa per niente facile – in capo al creditore

In sintesi, anche in presenza di un indebitamento già in essere al momento della costituzione del Fondo, ciò che conta è che esso sia regolarmente onorato a quella data. Infatti, in assenza di ritardi nei pagamenti delle rate, di contestazioni del debito e, in generale, di qualunque contenzioso o causa pregiudizievole (anche sopravvenuta ed informale), nessun creditore potrà, ad esempio, comunicare arbitrariamente al debitore la decadenza dal beneficio del termine, per poi argomentare temerariamente che il ricorso al Fondo, anziché essere sotteso alla protezione di interessi meritevoli, sia stato concepito in futuro danno ai creditori. Ma attenzione: è sufficiente anche un solo ritardo nei pagamenti del debito per poter permettere ai creditori di argomentare la necessità di misure cautelative, sorrette dalla circostanza secondo cui il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia di fatto diminuito le garanzie complessive del debitore che, all’atto della analisi e delibera del prestito, erano state giudicate idonee alla sua concessione pur non essendo oggetto di garanzia reale.

Da qui la “leggerezza” della protezione prestata dal Fondo Patrimoniale, che spesso soccombe di fronte alle esigenze dei creditori e, soprattutto, rivela la scarsa credibilità di un tardivo progetto di tutela degli asset familiari.

Relativamente al titolo di proprietà dei beni conferiti nel Fondo, è interessante precisare che, nel caso in cui vengano inseriti anche beni che erano già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, il titolo di proprietà non muta: se uno dei due è proprietario di un appartamento, e dopo qualche tempo decide di inserirlo nel fondo patrimoniale, la proprietà resta la sua anche se l’altro coniuge può amministrare il bene in quanto parte costituente il Fondo.

A testimonianza del suo strettissimo legame giuridico e sostanziale con i bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale non “muore” nemmeno con la separazione, e deve avvenire il divorzio (o l’annullamento del matrimonio) affinchè cessi di vivere e permetta ai beni di ciascuno dei coniugi, precedentemente inseriti nel patrimonio separato, di tornare a chi ne era il legittimo proprietario prima del conferimento. In realtà, a tornare pienamente nella sfera giuridica del proprietario non è esattamente il titolo di proprietà – che non è mai cessato – bensì la sua disponibilità e amministrazione esclusiva. In caso di comproprietà originaria, ognuno dei due coniugi conserverà la rispettiva quota, ed il bene potrà essere diviso solo con un autonomo procedimento di scioglimento della comunione legale.

L’unico caso – peraltro piuttosto frequente – in cui il fondo patrimoniale non cessa neanche con il divorzio è quando la famiglia, nel cui interesse il Fondo era stato costituito, annovera dei figli minorenni. In questo caso, finchè il figlio più piccolo non sarà diventato maggiorenne il Fondo avrà vita.

Lemanik presenta il fondo che punta sui campioni dei listini europei

Lemanik European Special Situations investe su un ristretto numero di aziende europee con forti prospettive di rivalutazione a medio termine. Valore della quota a +17.63% da gennaio 2021 e +40% rispetto ai massimi pre-Covid.

Comunicato stampa – 23 marzo 2021 – Lemanik Asset Management amplia la propria offerta commerciale con il comparto Lemanik European Special Situations, un fondo azionario europeo che si concentra su un ristretto numero di titoli con prospettive di crescita elevate nel medio periodo.

Il fondo, che ha ridisegnato la strategia di investimento a fine 2019 ed è stato affidato al gestore Andrea Scauri, segue un approccio fondamentale con una logica di ritorno assoluto e ha l’obiettivo di individuare aziende con modelli di business e valutazioni tali da poter generare valore superiore agli indici di mercato, indipendentemente dall’approccio value o growth e dalla capitalizzazione di mercato. Come è accaduto con titoli come Westwing Group, società di e-commerce che ha prodotto una plusvalenza del 400%, la biotech Vivoyron Therapeutics (+300%) o i software per i big data di Exasol (+400%).

Il fondo ha registrato una performance del 17.63% dall’inizio del 2021, con un incremento del valore della quota del 40% rispetto ai massimi pre-Covid.

«La selezione dei titoli segue un approccio esclusivamente bottom-up, senza vincoli settoriali o geografici», spiega Scauri, «e la rotazione di portafoglio è molto bassa, perché vogliamo beneficiare in pieno della rivalutazione dei titoli scelti. Ogni posizione viene monitorata e rivista settimanalmente, sia in termini di performance sia attraverso il contatto diretto con il management dell’azienda, per seguire al meglio l’evoluzione del business di riferimento».

Auto d’epoca, come acquistare online e agganciarsi al mercato. In arrivo i fondi specializzati

Con lo scoppio della pandemia, la partecipazione alle aste d’auto d’epoca online è diventata immediatamente l’unica strada per tenere collezionisti e appassionati  in contatto con il mercato e con le migliori opportunità del momento.

Diversificare il proprio patrimonio investendo in auto d’epoca non è più una prerogativa per pochi “eletti”, ed oggi il settore riceve molte attenzioni anche dagli investitori medio-piccoli. Naturalmente, con l’esplosione della pandemia è venuto meno uno degli elementi più distintivi di chi è accomunato da questa passione, e cioè le occasioni di socializzazione (raduni, esposizioni, aste pubbliche), ma il mercato è rimasto vivo grazie alle aste online, per mezzo delle quali sono stati messi a segno, anche nel corso del 2020, dei “colpi” notevoli.

La partecipazione ad un’asta online di auto d’epoca – ed in generale, a qualunque asta – richiede programmazione ed organizzazione. Bisogna avere un budget massimo, essere pronti ad eventuali rilanci degli altri compratori e informarsi in anticipo sugli esemplari in vendita, tra i quali potrebbe esserci quello da voi giudicato imperdibile.

I collezionisti non di primo pelo sanno che l’informazione, nelle aste, è tutto. Pertanto, è bene percorrere a ritroso le aste già avvenute, e capire l’andamento delle quotazioni relative alle auto che vi interessano di più e che saranno presenti all’asta online a cui intendete partecipare. Trovare queste informazioni non è difficile, perché le case d’asta le conservano online per molto tempo.

Oltre alle aste di auto d’epoca di lusso organizzate dalle più importanti case d’asta del mondo, esistono anche quelle giudiziarie di veicoli oggetto di sequestro. Per questo tipo di asta, però, non si potrà fare affidamento sulle reali condizioni dell’auto, che potrebbe essere danneggiata e richiedere numerosi interventi di restauro.

Relativamente ai luoghi virtuali di svolgimento delle aste, i dati del Country Report 2020 di Catawiki (la piattaforma online leader in Europa per oggetti speciali) ci dicono che più di 45.000 venditori unici, solo in Italia, hanno proposto nella piattaforma oltre 900.000 oggetti, ricavando circa 80 milioni di euro (+35% rispetto al 2019). Tra questi, numerosissime le auto d’epoca, che hanno realizzato una fetta importante delle vendite.

Altri siti importanti sono quello di Ebay, ma i più rinomati sono una diretta emanazione delle case d’asta non virtuali che, a causa della pandemia, si sono semplicemente adattate alle circostanze, in attesa di tornare alla normalità. Il sito di RM Sothesby’s, per esempio, è quello di una casa d’aste tra le più prestigiose, che si occupa di auto d’epoca provenienti da tutto il mondo e organizza ogni anno le celebri aste di Monterey e Londra. Anche Silverstone Auctions, altra casa d’aste importantissima, organizza eventi in versione online come il Silverstone Classic Sales. Artcurial, poi, organizza eventi del calibro del Salone di auto d’Epoca Retromobile, che si svolge a Parigi, e di Le Mans Classic, che si svolge nella città sede della storica 24 ore.

Collecting Cars, invece, è una piattaforma inglese di aste online per auto d’epoca, da collezione e sportive che si sta lanciando anche in tutta Europa e che si concentra sul mercato locale, consentendo di vendere ad offerenti che possono trovarsi a migliaia di km di distanza dal compratore. L’asta di Febbraio, per esempio, ha visto l’aggiudicazione di una Aston Martin V8 Volante Zagato del 1989, battuta a 170.000 euro. La piattaforma di Collecting Cars conta già oltre26.000 utenti registrati da più di 60 paesi, e dalla data del lancio (Giugno 2019) ha venduto oltre 1.700 lotti per un valore di circa 64 milioni di euro.

Mentre il settore delle aste online si “globalizza” ogni giorno di più (Collecting Cars ha aperto uffici in Germania e Australia), il mondo della finanza si avvicina alle auto d’epoca progettando servizi specifici. Il gruppo finanziario svizzero Hetica ha lanciato recentemente un fondo per le auto d’epoca, sulla scorta di una crescita costante di valore nel lungo periodo che non sembra avere risentito in modo serio della pandemia. L’Hetica Klassik Fund, con sede a Zurigo, a breve sarà acquistabile tramite certificati quotati alla Borsa di Francoforte, ognuno dal valore nominale di 10mila euro. 

A Lugano, in particolare, è stato predisposto un caveau-garage ad alta tecnologia, ben sorvegliato, climatizzato e dotato di controllo dell’umidità, dove le vetture acquistate dai gestori del fondo verranno custodite e mantenute, per poi essere messe in vendita, in caso di plusvalenza, in occasione delle aste internazionali. Il prezzo di acquisto di ciascuna vettura, nelle intenzioni dei gestori, sarà compreso tra 30mila euro e 6 milioni di euro.

Enasarco si pronuncia sull’anticipo del FIRR, ma delibera una sola tranche su tre. Un inutile contentino

L’unica certezza è il primo intervento, pari ad un massimo di 170 milioni. Sui rimanenti 340 milioni, conviene che nessuno canti vittoria o si attribuisca meriti speciali che, in considerazione del tempo trascorso finora, si fa fatica a vedere.  

Nessun clic day e garanzia di liquidazione per tutti i richiedenti, erogazioni programmate in più fasi e realizzazione di uno specifico software per la presentazione delle domande online di anticipazione del FIRR. Queste le linee-guida approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, che ha così definito modalità e condizioni per la prima fase di attuazione dell’accordo tra le parti sociali dello scorso 25 maggio.

Gli iscritti – si legge dal sito di Enasarco – avranno la possibilità di richiedere la prima tranche straordinaria di anticipo, pari al 10%, delle somme accantonate sul Fondo indennità risoluzione rapporto. Se l’auspicata apertura sul FIRRche Patrimoni&Finanza aveva già segnalato tre mesi fa, quando l’idea non aveva sfiorato ancora nessuno – fa tirare un sospiro di sollievo ai beneficiari della misura di emergenza (consulenti finanziari compresi), piace decisamente meno il rinvio degli altri due ulteriori anticipi, ognuno pari al 10%, i cui tempi si allungano a dismisura: verranno erogati in fasi successive, a seguito di specifiche deliberazioni del CdA, che terranno conto dell’incidenza delle erogazioni sulla liquidità e sulla sostenibilità dell’Ente.

Peraltro, per avere la possibilità di richiedere l’erogazione della prima tranche, si dovranno attendere i due mesi necessari per la realizzazione di un software specifico per la presentazione delle domande online “in trasparenza e sicurezza”, nonché la redazione e trasmissione degli avvisi informativi, che verranno verranno pubblicati sul sito istituzionale e sui canali ufficiali della Fondazione Enasarco.

Quando? Non è dato saperlo.

In pratica, ad essere ottimisti, ci vorranno da due a tre mesi per l’accredito della prima tranche (le richieste, che si presumono elevatissime, dovranno essere prima “lavorate”) e, salvo deliberazioni contrarie del CdA per “motivi di sostenibilità dell’Ente” che le blocchino del tutto, altri tre-sei mesi per le altre due.

Pertanto, l’unica certezza è rappresentata dal primo intervento finanziario, pari ad un massimo di 170 milioni; ed in assenza di altre certezze sui rimanenti 340 milioni, conviene che nessuno canti vittoria o si attribuisca meriti speciali che, in considerazione del tempo trascorso, si fa fatica a vedere.  Infatti, pochi giorni dopo lo scorso 26 Maggio, allorquando le parti sociali (Anasf, Confesercenti, Fiarc e Federagenti) avevano annunciato  “una vittoria, voluta da tempo”, i canti di gloria venivano presto sostituiti da cori di delusione. I cinque consiglieri del CdA della Fondazione Luca Gaburro (Federagenti), Antonino Marcianò (Fiarc), Alfonsino Mei (in foto, Anasf), Davide Ricci (Federagenti) e Gianni Guido Triolo (Confesercenti) dichiaravano “…L’anticipo del Fondo indennità di risoluzione rapporto? Una grande delusione e, purtroppo, l’ennesima mancanza di rispetto perpetrata ai danni di agenti di commercio e consulenti finanziari, da parte della maggioranza che sostiene l’attuale governance di Enasarco”. Il motivo di tale delusione era il manifestarsi di una volontà dilatoria – smentita da Enasarco, ma confermata con la delibera del 9 Giugno – con la quale la Fondazione, nonostante avesse fatto intendere l’immediata disponibilità del 30% del FIRR, aveva subito rinviato ad una successiva seduta ogni discussione in merito, trincerandosi dietro la necessaria “deliberazione degli organi della Fondazione che, oltre a doverne valutare la sostenibilità economica e finanziaria, dovranno deliberare condizioni, tempi e modalità per l’erogazione dell’anticipazione all’Agente“.

Ebbene, quel giorno è arrivato, insieme ad un altro rinvio di almeno sei mesi per la definizione di un piano di intervento straordinario che, di veramente straordinario, ha solo la sua lentezza e, in tutta probabilità, la sua inefficacia, tipica di un “contentino” che forse risolverà l’urgenza, ma non certo l’emergenza economica in cui versano migliaia di iscritti.