Il Fondo Patrimoniale e la sua opponibilità ai creditori
La costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
In ambito personale e familiare, diversi sono gli strumenti di pianificazione e tutela del patrimonio. Tra questi, nelle circostanze tipiche di una separazione ed in presenza di figli, ha una certa efficacia (ma piuttosto limitata nei casi più delicati di responsabilità personale o professionale verso terzi danneggiati) il fondo patrimoniale.
Tecnicamente, si tratta di uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia.
I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.
Relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati o, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.
Il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria (5 anni), qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. In pratica, si dovrebbe dimostrare che il debitore abbia costituito il fondo patrimoniale prevedendo dolosamente la sua futura crisi economica, magari dopo molti anni, e a fornire tale prova dovrebbe essere proprio il creditore che, per esercitare l’azione revocatoria, dovrebbe anche dimostrare la mancanza di un patrimonio residuo (oltre ai beni del fondo patrimoniale) sul quale poter soddisfare il credito.
A ben vedere, si tratta di una prova impossibile, ma il punto è che anche in presenza di interessi meritevoli di tutela (soprattutto in relazione a figli minori e/o al coniuge senza lavoro), la costituzione del fondo patrimoniale effettuata al solo scopo di distrarre i beni dal novero di quelli aggredibili dai creditori, li rende invece aggredibili, riducendo – e a volte annullando del tutto – la protezione patrimoniale dei costituenti.
In ogni caso, però, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità del debito oggetto dell’esecuzione alle esigenze familiari, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017). In tal senso, nel novero dei bisogni della famiglia vengono ricompresi anche il pieno mantenimento e l’armonico sviluppo della famiglia, nonché il potenziamento delle capacità lavorative, anche future, di ogni suo componente, con esclusione delle esigenze di natura voluttuaria o meramente speculativa.
In definitiva, il Legislatore sembra avere scalfito – e non poco – la protezione dei beni familiari riconosciuta al fondo patrimoniale, restituendo a questo istituto la sua funzione principale, ossia quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap); quindi, coloro i quali vi fanno ricorso “in tempi non sospetti”, potranno anche indebitarsi successivamente (in buona fede, e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo), ed in caso di impossibilità a sostenerne il relativo peso (es. sovra-indebitamento sopravvenuto e, naturalmente, in buona fede), qualora non sia trascorso il termine per l’azione revocatoria (5 anni), essi potranno comunque opporre ai creditori, con buone possibilità di successo, le garanzie offerte dal fondo patrimoniale contro le azioni volte ad aggredire quei beni. Peseranno, in giudizio, alcuni elementi come il tempo trascorso tra la costituzione del Fondo e l’assunzione del debito, oppure l’intervallo temporale intercorrente tra la costituzione del Fondo ed il momento in cui si è verificata la crisi economica (es. sovra-indebitamento) del debitore.
Anche le cause che hanno generato la crisi economica, qualora esterne ed incontrollabili da parte del debitore, potranno avere un peso nell’accoglimento (o meno) della revocatoria.

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