Aprile 21, 2026
Home Posts tagged franchigia

“Morto io, morti tutti”: gli italiani non amano la pianificazione successoria

Nonostante i divorzi in aumento e gli over 54 in crescita sostenuta, in Italia c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale.

In Italia c’è una bassa attitudine alla pianificazione successoria rispetto ad altri Paesi. Infatti, è stato stimato che solamente l’8% della popolazione italiana effettua una pianificazione successoria dei propri beni, mentre in Gran Bretagna, ad esempio, questa percentuale sale all’80%. Eppure, negli ultimi dieci anni l’età media dei componenti delle famiglie è aumentata e, secondo l’ISTAT, la fascia di popolazione di età superiore ai 54 anni rappresenta ad oggi circa il 36% degli individui, mentre nel 2007 era circa il 27%. In più, nello stesso periodo circa il 30% dei matrimoni si è concluso con la separazione e circa il 15% con il divorzio.

Dal contesto descritto finora, è possibile riassumere che i rapporti familiari sono sempre più articolati e complessi da gestire, e che c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale. Oggi più che mai, pertanto, c’è un grande spazio di consulenza professionale che porti avanti l’importanza di una corretta pianificazione successoria e la conseguente necessità di un supporto specialistico per la gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio. Pianificare correttamente (e in tempo) la futura trasmissione del patrimonio, infatti, consente di evitare una eccessiva frammentazione del proprio patrimonio immobiliare e aziendale in presenza di più eredi legittimi generati da diversi matrimoni e, conseguentemente, di generare eventuali liti tra gli eredi. Inoltre, la pianificazione patrimoniale consente di tutelare e proteggere persone che non sarebbero tutelate dalla legge in caso di premorienza in assenza di testamento (ad esempio conviventi more uxorio).

Su tutto, in ogni caso, domina il processo di Successione, che è l’evento attraverso il quale più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici in cui era titolare un’altra persona (c.d. de cuius). Gli eredi prendono il posto nei rapporti giuridici di carattere patrimoniale attivi e passivi facenti capo al defunto tranne per quanto riguarda i diritti personali che, come tali, si estinguono con la morte (come ad esempio l’usufrutto, il diritto di abitazione, la rendita vitalizia). La successione può essere di due tipi: legittima o testamentaria. La successione si definisce legittima quando l’eredità si devolve per legge, quindi non vi è esistenza di un testamento oppure, pur essendoci, è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso. Diversamente, la successione si definisce testamentaria (o testata) quando l’eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius.

Cosa prevede la legge italiana in merito alle imposte di successione, e come si posiziona il nostro Paese in un confronto internazionale? In base alla dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate competente, gli eredi sono obbligati in solido alla liquidazione delle corrispondenti imposte:
– 4% (con una franchigia di 1.000.000 euro) per coniuge e parenti in linea retta (discendenti e ascendenti);
– 6% (con una franchigia di 100.000 euro) per fratelli e sorelle;
– 6% (senza franchigia) per altri parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo grado;
– 8% (senza franchigia) per altri senza alcun grado di parentela (compresi conviventi more uxorio).

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. Le ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) sono esenti dal pagamento di imposte di successione. La legge 112/2016 sul «dopo di noi», riconosce la non applicazione delle imposte di successione sui beni gravati da un vincolo di destinazione in favore di una persona portatrice di handicap grave: è possibile istituire, attraverso il testamento, il “Trust dopo di noi” che prevede una serie di requisiti tra cui la finalità esclusiva dell’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

Ma quali sono le aliquote previste dagli altri Paesi? Abbiamo visto come in Italia le imposte oscillano tra il 4% e l’8% a seconda del grado di parentela tra eredi e de cuius. Negli altri Paesi però le imposte sono ben più elevate. Infatti, si arriva ad applicare – in alcuni casi – anche una tassazione maggiore del 50%. Andando nello specifico, in Germania ad esempio le imposte di successione oscillano tra il 7 ed il 50%. In Gran Bretagna l’Inheritance Tax Act applica una tassazione del 40%, mentre in Francia l’aliquota varia dal 5 al 60%.

Consulenza patrimoniale

Come viene calcolato l’asse ereditario? L’asse ereditario si ottiene considerando il patrimonio complessivo del de cuius, sottraendo i debiti e sommando il valore, al momento dell’apertura della successione, delle donazioni (dirette e indirette) fatte in vita. All’interno del patrimonio complessivo rientra dunque non solo la componente finanziaria ma anche il valore del patrimonio immobiliare (pro-quota), eventuali quote di partecipazioni societarie, automobili, barche a vela, opere d’arte, collezioni di orologi etc. Il patrimonio del de cuius è anche detto “relictum”. Al relictum vanno poi sottratte le eventuali passività (debitum) ed aggiunte le donazioni fatte (donatum), per arrivare ad una rappresentazione definitiva dell’asse ereditario.

Ai fini della determinazione dell’asse ereditario, è necessaria anche la definizione del regime patrimoniale dei coniugi, ove esistenti. Dal vincolo del matrimonio discendono infatti conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale e successorio.

È possibile distinguere due possibili convenzioni matrimoniali secondo il codice civile:
a) il regime di Comunione legale, nel quale i beni acquistati durante il matrimonio, insieme oppure individualmente, entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%; sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali acquistati da un coniuge per una successione o donazione e quelli acquistati reinvestendo il ricavato della vendita di beni personali.  
b) il regime di Separazione dei beni: ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. I coniugi mantengono invariati i loro patrimoni personali, sia per i beni acquistati prima del matrimonio sia durante la vita matrimoniale.

In base al primo regime (Comunione), in caso di morte di uno dei genitori la successione imputa il 50% al coniuge superstite e l’altro 50% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso, in parti uguali (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore). In base al regime della separazione dei beni, invece, nel classico esempio di famiglia composta da quattro persone (due genitori e due figli) la morte di uno dei genitori fa aprire una successione che imputa il 33% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore).

La responsabilità civile dei patrimonials e l’accantonamento per il “non si sa mai”

Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro “per ogni evenienza” anziché proteggersi con una polizza assicurativa di responsabilità civile e/o professionale. Il problema è che, quando l’evenienza si verifica, il denaro accantonato spesso non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi.

Stavo saldando, mi è partita una fiamma. Non sapevo che nell’intercapedine ci fosse un materiale coibentante infiammabile“. Così ha dichiarato, in preda alla disperazione, il fabbro che qualche settimana fa, chiamato da un inquilino, stava installando una cassaforte in un attico torinese da cui, come hanno stabilito i vigili del fuoco, è partito l’incendio.  Da quel momento il professionista delle casseforti è sotto indagine della procura – l’accusa è di incendio colposo – e presto dovrà rendere conto in sede civile del risarcimento di tutti i danni causati dal rogo che ha distrutto i piani alti di un isolato in pieno centro del capoluogo piemontese.

Da un istante all’altro, il tempo di una scintilla che ha acceso del materiale infiammabile, e il fabbro – con ditta operante nel settore da lunga data – si ritrova debitore di qualche milione di euro. Infatti, il valore stimato degli appartamenti andati distrutti è di circa 2,5 milioni di euro, più i danni non patrimoniali-biologici per gli inquilini che faranno salire l’importo complessivo ben oltre i 3 milioni. La domanda è: come farà a pagare? L’assicurazione di responsabilità professionale, qualora ci sia, coprirà l’intera cifra, o prevede una franchigia? La polizza rischio incendio dell’edificio rifiuterà di coprire i danni, oppure risarcirà gli inquilini e poi si rivarrà sul fabbro?

Questa vicenda di cronaca insegna una piccola grande verità: se sei un professionista o un imprenditore, il rischio di diventare debitore senza aver contratto formalmente un debito è sempre presente, soprattutto quando si parla di responsabilità professionale verso terzi. In realtà, anche la “semplice” responsabilità civile può determinare l’obbligo di risarcire danni causati a persone o cose e non riguardanti la famiglia, e ciò può avvenire sia in forma diretta che indiretta. L’importante è assicurarsi, in modo tale da invertire il processo di rimborso da parte della compagnia: non all’assicurato autore del danno, ma direttamente a chi lo ha subito.

La fonte normativa di questa particolare tipologia di copertura assicurativa sta nell’art. 1917 del Codice Civile, che rispetto all’assicurazione di responsabilità civile recita “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Pertanto, una polizza del genere assicura il patrimonio dell’assicurato, e più precisamente lo copre dal rischio di potenziale diminuzione di patrimonio derivante da un eventuale risarcimento a terzi. Di conseguenza, si stratta di uno strumento di protezione patrimoniale che, agendo dal lato della prevenzione, dovrebbe essere utilizzato da qualunque patrimonial[1].

Come tutte le coperture assicurative, bisognerà prestare grande attenzione al massimale assicurato, e cioè alla somma massima che l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato in caso di sinistro a lui imputabile per fatto non doloso. Questo massimale, infatti, potrebbe essere automaticamente decurtato da una franchigia che, sebbene faccia scendere il prezzo della polizza anche del 30-40%, si rivela come un boomerang allorquando il danno causato a terzi è di entità elevata, come nel caso del fabbro torinese. In casi come quello, infatti, una franchigia del 10% significherebbe lasciare nelle mani dell’assicurato l’obbligo di pagare diverse centinaia di migliaia di euro di tasca propria.

In ogni caso, non c’è contenzioso civile che non richieda l’intervento di un avvocato che sostenga la propria difesa e cerchi di limitare i danni. Gli avvocati, però, costano parecchio, così come può essere piuttosto elevata la c.d. soccombenza nelle spese legali della controparte in un eventuale procedimento civile di natura risarcitoria. Di conseguenza, sottoscrivere l’appendice di polizza – o meglio ancora una polizza dedicata – per la copertura delle spese legali in caso di controversia è un ulteriore atto di protezione patrimoniale che però deve sottostare a precise regole di “ingaggio”: è l’assicuratore che si occupa della gestione della vertenza e di organizzare la linea difensiva, e l’assicurato deve accettare la linea e non deve prendere iniziative personali con la controparte. In quest’ultimo caso, infatti, le spese sostenute non verrebbero rimborsate dalla compagnia. Contestualmente, esiste l’obbligo per l’assicurato di collaborare senza ostacolare in alcun modo l’operato della compagnia nella gestione della vertenza. In caso contrario, quest’ultima può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.

In definitiva, l’effetto più benefico di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e/o professionale è quello, da un lato, di trasferire il rischio ad un terzo soggetto (la compagnia assicurativa) e, dall’altro, quello di accantonare risparmio per altri scopi, più concreti e “performanti”, del non si sa mai. Eppure, Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro per ogni evenienza e non si proteggono attraverso una di queste polizze così utili e pratiche, vivendo quindi “pericolosamente” la propria vita lavorativa. Spesso, infatti, quando la famigerata evenienza si verifica, il denaro accantonato non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi, e diventa necessario fare ricorso all’indebitamento.

[1] Individuo o gruppo familiare detentore di una ricchezza mobiliare e immobiliare pari ad almeno 750.000 euro. Tale classe di individui identifica massimamente i c.d. babyboomer, ossia i nati tra il 1955 ed il 1965, periodo del boom economico italiano.

Con il progetto di riforma del Catasto più caro il passaggio generazionale dei patrimoni

Il progetto di legge presentato dai  5 Stelle prevede la revisione delle rendite in base ai metri quadri degli immobili e alla loro ubicazione. E’ il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando nuove esigenze di pianificazione degli asset.

Nel breve giro di circa 15 anni da oggi, una metà del patrimonio complessivo dei patrimonials (individui con asset in denaro, immobili, quote di aziende pari ad almeno 500.000 euro) verrà ereditato dai millennials, i quali diventeranno a pieno titolo i successori della storia patrimoniale della propria famiglia. Tra circa 35 anni, dei patrimonials di oggi non vi sarà quasi più traccia terrena, ed è lecito chiedersi adesso cosa ne sarà dei beni che essi nel frattempo avranno lasciato ai propri congiunti più stretti.

Secondo il rapporto annuale di BCG (Boston Consulting Group), in Italia 400.000 famiglie detengono circa il 23% della ricchezza mobiliare (e cioè azioni, obbligazioni, depositi e strumenti di liquidità), e si prevede che nel 2024 il loro numero salirà a 519.000, con una quota di ricchezza pari al 26,4%. Ognuna di queste famiglie, secondo lo studio, detiene disponibilità di denaro, sotto varie forme, superiore al milione di USD. L’intero segmento dei patrimonials, però, rappresenta un numero più ampio di famiglie – oggi circa 700.000, quasi 950.000 nel 2024 – e detiene proprietà immobiliari spesso di natura esclusivamente abitativa (prima casa e, in parte, anche la casa vacanze). Complessivamente, questo segmento possiede una ricchezza mobiliare complessiva pari a circa 800 miliardi di euro, a cui va aggiunto il valore del patrimonio immobiliare, che porta la ricchezza complessiva del segmento a circa 1.800 miliardi di euro.

Un dato salta all’attenzione: nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro. Ebbene, questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 35 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, in occasione del passaggio generazionale, le imposte di successione vigenti tempo per tempo, in base alla franchigia (oggi pari ad un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Successione

C’è da dire che oggi l’Italia, oggettivamente, è una sorta di “paradiso fiscale delle successioni”, del tutto disallineato agli altri paesi dell’U.E.. Infatti, mentre in Italia le aliquote vanno dal 4 all’8%, in Francia vanno dal 5 al 40% e per gli altri eredi fino al 60%; in Inghilterra (appena uscita dall’U.E., ma sempre molto vicina) l’aliquota è del 40%, mentre in Germania varia dal 7 al 30% per parenti in linea retta e dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti (dal 30 al 50% per altri soggetti). Le franchigie previste in questi paesi, poi, sono nettamente inferiori a quelle previste in Italia. Però, non sono solo le aliquote a determinare lo status di “paradiso fiscale successorio”  del nostro Paese, bensì la base di calcolo, ossia il valore attribuibile al patrimonio soggetto a successione e, in particolar modo, quello immobiliare, calcolato in base al valore catastale (numero di vani) e non al valore venale o commerciale (basato sui metri quadri e sulla zona).

La questione aveva già suscitato un certo dibattito politico tra il 2010 ed il 2015, anno in cui si è “addormentata” e dimenticata fino ad oggi, allorquando la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale”, di certo autorevole, si è ispirata una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto – oltre a quello della c.d. “patrimoniale occulta”, di cui tutti parlano oggi, e alla lievitazione dell’imponibile soggetto alla famigerata IMU – di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie. Diversi patrimoni, infatti, oggi beneficiano di una soglia non imponibile di ben 1 milione di euro a figlio (+ coniuge superstite), difficilmente superabile con il solo valore catastale, ma domani potrebbero superare questo “muro fortilizio” grazie ad una base di calcolo più generosa, mediamente pari a 7 volte il valore catastale (se non di più).

Pertanto, siccome in politica nazionale nulla è lasciato al caso, la proposta di legge depositata in Commissione Finanze – con prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancellieri – punta chiaramente a risvegliare dal lungo sonno il progetto di riforma archiviato nel 2015. In sostanza, le rendite degli immobili verrebbero riviste in base ai metri quadri (non più ai vani), e le classificazioni delle case verrebbero riconsiderate. Questo è il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando per i detentori di diversi immobili la necessità, in costanza di vita, di rimodulare profondamente tutta la pianificazione patrimoniale al fine di aumentare la riserva di disponibilità liquide e, così, non creare agli eredi una situazione di difficoltà o impossibilità a pagare le imposte di successione calcolate con la stessa aliquota di oggi (salvo aumenti nei prossimi anni, tutt’altro che improbabili) ma con una base imponibile dal valore sette volte più alto.

Con buona pace delle franchigie concesse dal nostro Ordinamento e da tempo nel mirino dell’Unione Europea per via della loro estrema generosità che, di fatto, rende oggi pressoché gratuito il passaggio generazionale dei patrimoni medio-piccoli.

Le famiglie italiane ed il patrimonio immobiliare privato: chi pagherà le tasse di successione?

Nell’ambito di una corretta pianificazione patrimoniale, i detentori di immobili di pregio e/o da reddito dovranno accantonare una specifica riserva di denaro per garantire ai propri familiari la copertura delle imposte di successione, previste in forte aumento negli anni a venire anche per via della probabile riforma del Catasto.

Coloro che hanno creato ricchezza, ed oggi si ritrovano nella fase “discendente” della propria vita (ma mossi da maggiore saggezza), faranno bene a dedicare maggiore attenzione al futuro del patrimonio familiare. In particolare, chi ha privilegiato lo sviluppo degli asset immobiliari a discapito di quelli mobiliari (cioè, il denaro disponibile) dovrebbe leggere questo articolo e trarre subito le dovute conclusioni operative.

Infatti, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% circa in proprietà immobiliari, polverizzate in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore complessivo è pari a circa 3.450 miliardi di euro. Secondo l’ultimo Rapporto Istat e Banca d’Italia, a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 9.743 miliardi di euro. Di questi, le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, rappresentano la metà della ricchezza lorda. In particolare, poi, circa 600.000 famiglie detengono una quota pro-capite (da 3 in su) di immobili superiore a quella media, e quasi tutti vengono “messi a reddito” per integrare il proprio tenore di vita. Molte di queste famiglie, però, non vedono ancora emergere le nuove leadership nella generazione dei millennials, un pò in ritardo rispetto ai tempi di affermazione sociale, profondamente diversa da quelle precedenti e tendente a ritardare il proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Tutto questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 30 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, nella migliore delle ipotesi, imposte di successione che gradualmente arriveranno ad essere pari a più del doppio rispetto a quelle attuali, con una contestuale diminuzione della generosa franchigia minima rispetto a quella prevista oggi (un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 per fratelli e sorelle). Lo scenario, infatti, attraversa una fase di profonda mutazione: presto l’Italia potrebbe non essere più una sorta di “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, ma uno stato del tutto allineato a quelli dell’U.E.. Per esempio, in Francia le aliquote vanno dal 5 al 40% per i parenti in linea retta, in base al valore del bene (per un appartamento di 300.000 euro si paga il 20%, ossia 60.000 euro), con esenzione del coniuge e franchigia di 100.000 euro per i figli. Per gli altri eredi le aliquote vanno poi dal 35 al 60%. In Inghilterra (vale la pena citarla, nonostante la Brexit), invece, la franchigia è di 325.000 sterline, indipendentemente dalla parentela, e tutto ciò che eccede è soggetto ad un’aliquota del 40% (coniuge esente da imposta). In Germania, in virtù del valore del bene, le aliquote variano dal 7 al 30% per parenti in linea retta, dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti, e dal 30 al 50% per altri soggetti (franchigia individuale da 100.000 a 500.000 euro a seconda del grado di parentela).

Pertanto, non è difficile prevedere che nel nostro Paese si possa arrivare molto presto un’aliquota media compresa tra l’8 ed il 12%, ed alla sensibile riduzione delle franchigie; l’impatto, per le  600.000 famiglie proprietarie di apprezzabili patrimoni immobiliari, sarà devastante: su di esse graveranno, nella migliore delle ipotesi, imposte complessive (patrimonio mobiliare ed immobiliare) per circa 150 miliardi di euro, pari ad una media di circa 250.000 euro a famiglia, che potrebbero aumentare se verrà portata a termine la riforma del Catasto.

Chi pagherà queste imposte? E soprattutto, con quali mezzi verranno pagate, se il de cuius non avrà accantonato somme liquide sufficienti a coprirle?

In tutti quei casi in cui non si sono effettuate opportune donazioni in vita, questo scenario di lungo periodo, che prevede un aumento considerevole delle tasse di donazione e successione, suggerisce caldamente di accantonare una specifica riserva di denaro che serva a garantire ai propri familiari il pagamento delle imposte di successione, quando verrà il momento.

A ben vedere, il passaggio generazionale può essere vantaggiosamente pianificato già in vita, donando – come già detto – parte dei propri beni a favore dei congiunti. Da un punto di vista squisitamente fiscale, successione e donazione hanno la stessa struttura impositiva, ed è evidente come il sistema di imposizione italiano sia oggi molto conveniente. Infatti, un padre che dona/lascia in eredità al figlio un patrimonio immobiliare e mobiliare pari a circa un milione di euro:

  1. in Germania paga 75.000 euro di imposte,
  2. in Francia 195.000 euro,
  3. in Gran Bretagna 250.000 euro
  4. in Italia… zero.

Pertanto, alla luce dell’ineluttabile processo di armonizzazione europea, la probabile revisione dell’attuale struttura di tassazione dovrebbe determinare una profonda riflessione sulla opportunità di una pianificazione patrimoniale da effettuare in vita tramite l’istituto della donazione che, in vista dell’aumento delle aliquote e della diminuzione delle franchigie, avrebbe il vantaggio di proteggere i propri congiunti dai maggiori e gravosi esborsi futuri derivanti da una successione. In più, almeno fino ad oggi, la franchigia di un milione vale separatamente sia per l’istituto della donazione, sia per quello della successione, determinando così l’opportunità di una doppia franchigia che, per quelle famiglie che saranno state previdenti, potrebbe annullare del tutto le tasse da pagare alla morte dei titolari del patrimonio che residua dopo le operazioni di donazione.

 

Hai trovato utile questo articolo e vuoi sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare dagli attacchi esterni?

Scarica l’e-book “La Protezione del Patrimonio Familiare dai possibili atti di aggressione dei terzi“, edito da PATRIMONI&FINANZA.

Non costa assolutamente nulla, è sufficiente registrarsi

Buona lettura !

 

Le vie della donazione sono (quasi) infinite. Clausole e patti per pianificare la trasmissione del patrimonio familiare

Chi intende donare un bene può apporre svariate clausole, utili per rendere la donazione idonea alle esigenze del donante e della sua famiglia.

Chi prende in considerazione la donazione, in genere, non conosce quante sfumature essa può avere in ambito pratico e giuridico, soprattutto quando si vogliono prendere decisioni sulla trasmissione del patrimonio familiare ed evitare di trasmettere ai futuri eredi, insieme ai propri beni, anche i possibili attriti che si possono verificare persino di fronte al testamento più cristallino ed equo.

Cosa significa precisamente donare un bene? Quando si parla di beni di valore la donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa. Perché il contratto di donazione sia valido, quindi, è necessario che entrambe le parti coinvolte, il donante e il donatario, siano d’accordo sul dare e ricevere l’immobile.

In particolare, attraverso la donazione immobiliare (ossia la forma più frequente in Italia, vista l’altissima percentuale di proprietari di case del nostro Paese) si possono donare abitazioni, locali commerciali, terreni e qualsiasi altri tipo di beni immobili, dei quali può essere ceduta la proprietà intera o il diritto di usufrutto, di uso o di abitazione.

Una donazione è valida se viene sottoscritta per atto pubblico redatto da un notaio, in presenza di almeno due testimoni. Le parti devono indicare se tra loro vi siano state altre donazioni e il loro valore, ed il notaio dovrà assicurarsi che il bene non sia interessato da vincoli e/o difformità di qualsiasi natura (es. ipoteche gravanti sull’immobile o abusi edilizi non ancora riportati nei documenti ufficiali).

In tema di pianificazione patrimoniale, la donazione costituisce un validissimo elemento per anticipare in vita le volontà successorie dei detentori di patrimoni, perché consente al donatario di non cumulare, ai fini del calcolo delle imposte, ciò che ha ricevuto in vita con quanto riceverà eventualmente anche in occasione della successione, ovviamente entro i limiti della percentuale di imposta (4%) e della generosa franchigia (1 milione di euro) riconosciuta ai consanguinei più stretti (moglie e figli), che fanno dell’Italia il “paradiso fiscale” delle successioni.

Per quanto tempo ancora sarà possibile beneficiare di queste condizioni, non lo sappiamo.

Oltre a questo, però, il nostro Ordinamento prevede che la donazione possa assumere varie forme, a seconda del grado di efficacia nel tempo dei suoi effetti.

Donazione con apposizione di condizione. Con questa tipologia il donante subordina l’inizio del godimento della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione sospensiva), oppure subordina la cessazione del godimento al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione risolutiva). Le condizioni sospensive o risolutive non devono essere contrarie alle leggi o, pur essendo legali, non devono prevedere una restrizione della libertà del donatario (es. la donazione ha effetto solo se il donatario si sposa);

Donazione con apposizione di termine. In questo caso il termine deve essere certo, e può essere “iniziale” (il donante indica il momento, futuro e certo, a partire dal quale la donazione avrà efficacia), o “finale” (il donante indica il momento, futuro e certo, fino al quale la donazione avrà efficacia.

–  Donazione modale (con previsione di risoluzione). In questo caso, il donante impone un’obbligazione di fare a carico del donatario (es. donazione di un immobile per costruire un ospedale, oppure per assistere per tutta la vita il donante). In questo tipo di donazione, si può prevedere, ricorrendo al giudice, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo, ma solo se così è previsto nell’atto di donazione.

Donazione con riserva di usufrutto. Il donante riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. In tal modo il donante può conservare il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (es. canoni di locazione), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

Donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati. Con l’apposizione di tale clausola il donante (e solo lui, non anche i suoi eredi) potrà decidere di disporre di qualche bene/oggetto (anche somme di denaro) compreso nella donazione.

Donazione con clausola di riversibilità. Il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

Donazione con dispensa dalla collazione. In occasione delle successioni, le donazioni ricevute in vita da alcuni donatari vengono conferite (Collazione) nell’asse ereditario in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote. Tuttavia, il donante può dispensare dalla collazione un suo erede, esonerandolo dall’obbligo di collazione in sede di futura divisione dell’eredità. Tale deroga a può essere prevista nell’atto stesso di donazione o in un testamento successivo.

In definitiva, lo strumento della donazione può adattarsi alle situazioni familiari più disparate, ed è per questo motivo che essa diventa un formidabile strumento di pianificazione patrimoniale, del quale i professionisti del patrimonio (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e notai) dovrebbero fare opera di diffusione della conoscenza a tutte le famiglie con cui entrano in contatto nell’atto stesso di svolgere la loro attività professionale (es. subito dopo aver prestato consulenza per un acquisto o una vendita immobiliare).

Oltre all’educazione finanziaria, di cui tanto si parla di questi tempi, esiste infatti una “educazione patrimoniale” che, pur rappresentando l’evoluzione più naturale della prima, non è ancora resa accessibile alle famiglie dei c.d. patrimonials,  la cui stragrande maggioranza ne ignora opportunità e vantaggi.

 

Hai trovato utile questo articolo e vuoi sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare dagli attacchi esterni?

Scarica l’e-book “La Protezione del Patrimonio Familiare dai possibili atti di aggressione dei terzi“, edito da PATRIMONI&FINANZA.

Non costa assolutamente nulla, è sufficiente registrarsi

Buona lettura !