Maggio 8, 2026
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Super Ecobonus, come aumentare il valore del patrimonio immobiliare senza spendere un centesimo

Con il decreto rilancio, il settore immobiliare beneficia di un impulso mai visto prima d’ora, grazie al c.d. Superbonus del 110% sugli interventi di efficientamento energetico o di adeguamento antisismico. Si tratta di operazioni economicamente “gravose”, che potrebbero aumentare il valore dell’immobile ed essere effettuate anche  senza esborso di denaro da parte dei condomini. Necessario, però, il supporto di un team di professionisti.

Dopo i precedenti decreti del Governo emanati per garantire aiuti a famiglie e aziende, il c.d. Decreto Rilancio prevede, tra le altre (tantissime) misure a sostegno dell’Economia, alcuni programmi specifici sulla casa, ossia sul bene che negli ultimi mesi è stato protagonista assoluto del nostro lockdown. Infatti, in considerazione della profonda incertezza legata alla fine fase due ed alla data di ingresso di una auspicata fase tre – quella in cui i nuovi contagi, i contagiati ufficiali e i decessi saranno prossimi o pari allo zero – il Governo ha introdotto sui fabbricati l’Ecobonus al 110%. Una misura senza precedenti, che entra in vigore dal prossimo 1 Luglio (con termine 31/12/2021) e mira a dare un impulso fortissimo al settore immobiliare, incentivando una gamma considerevole di operazioni ed interventi ecosostenibili particolarmente innovativi (come la realizzazione nei condomini di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche).

Entrando nel dettaglio, gli interventi di ristrutturazione coperti dall’Ecobonus riguardano l’efficientamento energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e i lavori di adeguamento antisismico. Si tratta di operazioni “gravose” in termini economici, che potrebbero però aumentare notevolmente il valore dell’intero edificio e di ogni singolo immobile, ed essere effettuate anche  senza esborso di denaro da parte dei condomini. Al contempo, è una operazione laboriosa, che richiede necessariamente il supporto di un team di professionisti e aziende fornitrici.

Dal punto di vista squisitamente finanziario e fiscale, il nuovo incentivo “potenziato” per i lavori di risparmio energetico dà diritto a un credito d’imposta del 110%, che in termini pratici, per chi accede al bonus, significa beneficiare di una riduzione delle imposte pari al valore delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute. Il credito d’imposta, inoltre, potrà essere “monetizzato” cedendolo direttamente all’azienda che esegue i lavori e ottenendo così uno sconto totale sul prezzo finale.

In alternativa, il credito si potrà utilizzare quale detrazione nelle prossime cinque dichiarazioni dei redditi ottenendo, nell’arco dello stesso periodo, una riduzione delle imposte superiore all’importo speso.

Facciamo degli esempi pratici. Nel caso in cui si scelga lo sconto 100% in fattura relativo, per esempio, alla installazione di una caldaia, ed il preventivo dell’impresa è pari a 10.000 euro, si richiede il visto di conformità dal CAF e vengono eseguiti i lavori, senza dover pagare nulla; l’impresa avrà un credito di imposta di 11.000 euro (110%). Invece, se si opta per il credito di imposta, nell’esempio considerato si pagheranno i 10.000 euro per l’esecuzione dei lavori e si avrà diritto a detrazioni per un totale di 11.000 euro (110%), divisi in cinque rate annuali di 2.200 euro.

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Sembra evidente che la soluzione dello sconto in fattura sarà quella più richiesta, viste le condizioni economiche in cui versano molti condòmini a seguito della pandemia. Ma c’è di più. Il credito d’imposta così maturato potrà essere ceduto alle banche; per le imprese significa poter incassare, in tempi più brevi, i ricavi previsti.

Sebbene da qui al 1 Luglio la legge attuativa potrebbe contemplare l’accesso diretto del singolo immobile all’incentivo – pare che si stia discutendo sulla opportunità di estendere l’incentivo alle villette unifamiliari – al momento in cui scriviamo la misura è riservata esclusivamente gli interventi di grande entità (interi condomini, anche piccoli) e non alle singole unità abitative. Ma se consideriamo che l’agevolazione della cessione del credito d’imposta contempla anche  il rifacimento delle finestre e degli infissi, le schermature solari, gli interventi di coibentazione, le pompe di calore – quegli interventi, cioè, che già erano destinatari di detrazioni comprese “soltanto” tra il 50 e il 65% – l’intervento complessivo del Governo rappresenta una grande opportunità di aumentare il valore del proprio immobile condominiale e compensare così gran parte della minusvalenza subita dalle case nel corso degli ultimi dieci anni. Secondo Fulvio Cassetta, professionista palermitano attivo nell’amministrazione di condomini, “Una ricerca condotta un paio d’anni fa analizzando annunci immobiliari residenziali ha dimostrato che mediamente le abitazioni ristrutturate hanno un prezzo del 29% superiore a quelle non ristrutturate. Questo dato dimostra quanto l’impatto dei bonus per l’edilizia possa assumere notevole rilevanza in relazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare”.

Per poter aver accesso all’Ecobonus, però, bisognerà essere in possesso di determinati requisiti certificati e rispettare alcuni vincoli; in particolare, bisogna garantire, attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato, il miglioramento di almeno due classi energetiche. Qualora non fosse possibile ottenere tale misura, ne basterà una (sempre con certificazione).

Tra gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%, a titolo di esempio, si potranno effettuare quelli relativi al c.d. cappotto termico, alle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica degli impianti sostituiti, agli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Questi interventi sono quelli c.d. “trainanti”, nel senso che uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi come il montaggio di pannelli solari e di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari, la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche e gli interventi previsti dal vecchio Ecobonus.

Infine, per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

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L’Ecobonus al 110% è una misura di rivalutazione davvero formidabile, ma richiede l’intervento di molta burocrazia. Infatti, serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni, nonché attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile), ed il miglioramento dovrà essere certificato sia prima che dopo l’ultimazione dei lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo potranno farlo.

Tutti i dati e le caratteristiche degli interventi dovranno essere comunicati esclusivamente in via telematica e sarà anche necessario fare anche la comunicazione all’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente).

E’ evidente che, per raggiungere l’obiettivo, servirà potersi mettere in contatto con una vera e propria squadra di professionisti esperti della materia, che lavorino in sinergia tra loro ed i clienti (o chi li rappresenta, come gli amministratori di condominio). Secondo Antonino La Duca, ingegnere siciliano titolare degli “Studi di Ingegneria”, “Sarà importante, per l’utente finale, affidarsi a qualcuno in grado di compiere tutti i passaggi burocratici necessari, ed assicurare che questi vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme, al fine di evitare future revisioni o persino richieste di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate per via di certificazioni rilasciate con leggerezza“.

Utenti di Facebook? No, clienti. La grande illusione del “tutto gratis” e i ricavi da capogiro di Zuckerberg

Sapevi di essere un cliente di Facebook, e non un semplice utente? Il più famoso dei social realizza utili miliardari con un modello di business basato su una illusione collettiva e sul monopolio quasi assoluto delle relazioni virtuali.

“Non è gratis e non lo sarà mai”. Questo è lo slogan che Mark Zuckerberg dovrebbe far campeggiare nella pagina di iscrizione al social network che ti fa sentire un ospite e così nasconde la tua natura di principale fornitore gratuito di materia prima.

Per spiegarvi meglio il concetto (che molti di voi già intuiscono vagamente), partiamo dai risultati economico-finanziari dell’azienda. Nel 2018, il fatturato complessivo è stato di 55,8 miliardi di dollari, una crescita del 37 per cento rispetto ai 40,6 del 2017. I guadagni netti sono saliti in modo analogo: da 15,9 a 22,1 miliardi (+39 per cento). I dati del solo Q4 indicano invece un fatturato di 16,9 miliardi, +30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017; i guadagni netti ammontano a 6,9 miliardi, contro i 4,3 del 2017 (+61 per cento). Gli annunci pubblicitari rappresentano la quasi totalità degli introiti del social, mentre il Nord America si conferma il mercato principale, con un fatturato pari al 50% del totale mondiale.  Rispetto all’anno precedente, crescono anche gli utenti attivi, sia mensili sia giornalieri (rispettivamente 2,32 e 1,52 miliardi, +9% in entrambi i casi).

I dipendenti della società hanno raggiunto quota 35.587, una crescita incredibile del 42 per cento su base annua, pompata dal vertiginoso aumento dei ricavi, e oggi almeno 2,7 miliardi sono gli utenti che sfruttano almeno uno dei quattro servizi della società (Facebook stesso, Messenger, WhatsApp e Instagram).

Ma non è tutto oro quel che luccica. Sotto accusa, recentemente, il modus operandi di Facebook sull’utilizzo dei dati degli iscritti. Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro a carico di Facebook Ireland LTD (società operativa a livello europeo e della capogruppo Facebook Inc.). Secondo la decisione del Garante, Facebook avrebbe pubblicizzato l’iscrizione alla piattaforma con l’annuncio “Iscriviti, è gratis e lo sarà per sempre”, enfatizzando così, come si legge nel provvedimento pubblicato sul bollettino del 10 dicembre, la sola gratuità della fruizione del servizio, non informando adeguatamente l’utente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta dei dati a fini commerciali, finalizzata alla loro monetizzazione, in modo da indurre l’utente stesso ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’Autorità garante ha sottolineato infatti come la raccolta e lo sfruttamento dei dati costituiscano la contro-prestazione del servizio offerto dal social network.

In pratica, Facebook ci offre un servizio e noi lo paghiamo con i nostri dati; ma come avviene questo processo?

Il Social raccoglie informazioni su di noi già al momento in cui creiamo un account, ma quelle meno allettanti quali nome, cognome e data di nascita assumono valore solo quando a queste si aggiungono tutti i dati raccolti mentre usiamo il sito, l’applicazione per dispositivi mobili, WhatsApp e tutte le altre applicazioni che fanno capo a Facebook. Volendo classificare le categorie di informazioni più appetibili, a Zuckerberg & co. interessa:

– memorizzare i contenuti che creiamo,

– memorizzare i contenuti che condividiamo,

– registrare quante volte ci colleghiamo e per quanto tempo restiamo connessi,

– acquisire le caratteristiche sul mezzo di connessione usato (persino la versione dell’hardware),

– sapere tramite quale provider navighiamo e quale sistema operativo usiamo,

– conoscere la nostra posizione,

– conoscere il nostro indirizzo IP,

– conoscere il nostro numero di cellulare,

– attraverso i servizi di sincronizzazione, avere pieno accesso alla rubrica dei contatti contenuti nello smartphone,

– ricevere le informazioni che rilasciamo quando visitiamo altri siti o altre applicazioni che usano i plugin social di Facebook, oppure quando facciamo login utilizzando le credenziali Facebook,

– analizzare le nostre interazioni con i siti degli inserzionisti,

–  analizzare le interazioni che abbiamo con altri utenti o all’interno di gruppi.

In questo modo, Facebook conosce benissimo cosa ci piace, chi sono le persone con le quali ci piace interagire, quali sono le nostre abitudini, da dove ci connettiamo, dove siamo, il numero della nostra carta di credito, il nostro indirizzo di spedizione e quello di fatturazione. In pratica, tutti gli aspetti più personali e riservati della nostra vita privata o professionale sono la materia prima che cediamo  – noi sì, gratuitamente! – a Facebook per fornire agli inserzionisti tutti i dati necessari per sottoporci pubblicità mirate e fare soldi.

Un oceano di soldi, come abbiamo visto prima.

In sintesi, Facebook è un negozio virtuale con due miliardi di clienti classificati nelle loro più intime abitudini di vita e negli stili di consumo, e come tale dovrebbe garantire in cambio un livello di servizi di base tipico di tutti gli esercizi commerciali di massa, come, ad esempio, l’assistenza post-vendita, un ufficio reclami che assicuri risposte ai clienti/utenti ed un auditing interno che verifichi la correttezza dei processi commerciali ed etici.

Qual è allora lo spartiacque giuridico per pretendere una maggiore tutela nella fruizione di Facebook e di tutti i social network? Semplice: rivendicare il proprio status di cliente, e non di semplice utente.

La differenza tra i due termini è notevole. In informatica il termine utente connota colui che interagisce, per mezzo di un computer (o di uno smartphone) e di un c.d. account personale, con un sito internet. Ad esso si contrapporrebbe il termine cliente, che a differenza del primo sceglie e paga per ottenere un bene o un servizio. Ebbene, nel caso di Facebook, cliente e utente coincidono perfettamente, dal momento che anche il c.d. utente paga un corrispettivo (non in denaro ma attraverso i suoi dati, ossia la “materia prima”), che il social cerca di nascondere attraverso l’illusione del “tutto gratis”.

Senza i nostri dati, Facebook non può vendere campagne pubblicitarie mirate (ossia la fonte su cui si regge tutto il suo fatturato), pertanto essi hanno un valore economico che attribuisce all’utente lo status di cliente e la pretesa di alcuni diritti, primo tra tutti un regolare contratto e, perchè no, una ricevuta fiscale che vale almeno 50 euro l’anno (tanto è il ricavo annuale prospettico stimato per utente attivo).

Allora, siete ancora convinti che la vostra adesione a Facebook sia gratuita?

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