Ottobre 5, 2026
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Donazioni di denaro ai figli: quando basta il bonifico e quando serve il notaio

Aiutare figli e nipoti è una scelta naturale; farlo senza distinguere donazioni, prestiti e semplici deleghe può creare problemi fiscali e controversie familiari. Le nuove norme non cancellano la necessità di progettare correttamente il trasferimento.

La semplicità del bonifico può nascondere un problema

Un aiuto per acquistare la prima casa, avviare un’attività o affrontare una spesa importante: nelle famiglie italiane il trasferimento di denaro tra genitori, figli e nipoti è una pratica frequente, spesso gestita con la stessa disinvoltura di un pagamento ordinario. Il bonifico, del resto, è immediato, tracciabile e apparentemente rassicurante. Ma documentare il passaggio delle somme non significa aver risolto ogni questione: bisogna capire se il trasferimento sia una donazione, un prestito da restituire, l’adempimento di un obbligo familiare oppure il pagamento di un acquisto nell’interesse del beneficiario. Sono operazioni che possono produrre risultati economici simili, ma hanno regole differenti. La difficoltà emerge spesso dopo anni, quando cambia il rapporto tra le persone, si apre una successione o qualcuno contesta ciò che inizialmente sembrava un semplice gesto di generosità.

Quando serve il notaio e cosa significa “modico valore”

Per una donazione diretta di denaro di valore non modico, la regola civilistica richiede l’atto pubblico, con l’intervento del notaio e di due testimoni. Il trasferimento bancario serve a eseguire l’operazione, ma non sostituisce la forma richiesta per renderla valida. Una causale precisa e una scrittura privata possono documentare l’intenzione delle parti; non possono, da sole, rimediare alla mancanza dell’atto pubblico quando questo è necessario. La distinzione è stata ribadita dal Notariato anche nel commentare la sentenza tributaria della Cassazione n. 7442 del 20 marzo 2024: il trattamento fiscale del bonifico e la validità civile della donazione rispondono a domande differenti. Un trasferimento può quindi avere rilevanza tributaria e, contemporaneamente, presentare un problema di validità nei rapporti tra le parti.

L’eccezione riguarda le donazioni di beni mobili di modico valore, valide anche senza atto pubblico, purché vi sia la consegna del bene. Non esiste però una soglia universale sotto la quale qualsiasi trasferimento di denaro diventi automaticamente sicuro: il valore va valutato anche rispetto alle condizioni economiche del donante. Una somma sostenibile per una persona con un patrimonio consistente può incidere profondamente sui risparmi di un pensionato. Nemmeno il limite operativo consentito dall’applicazione bancaria offre un’indicazione giuridica: la possibilità tecnica di effettuare un bonifico di un certo importo non dimostra che quell’importo sia modico. Per genitori e nonni, la domanda corretta riguarda dunque il peso effettivo del regalo sul proprio patrimonio, oltre alla cifra trasferita.

Le novità fiscali dal 2025: attenzione a non confondere franchigia e validità

Il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 ha aggiornato la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, con disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025. Nei trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, quindi anche tra genitori e figli o tra nonni e nipoti, l’aliquota ordinaria resta del 4% sulla parte che supera la franchigia di un milione di euro per beneficiario. Per fratelli e sorelle è prevista un’aliquota del 6% oltre 100.000 euro; per altri parenti e affini individuati dalla legge il 6% senza quella franchigia, mentre per gli altri soggetti l’aliquota ordinaria è dell’8%. La disciplina contempla inoltre una franchigia specifica per beneficiari con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992.

La franchigia non rappresenta però una somma che si possa donare ogni anno ripartendo da zero: occorre verificare le precedenti donazioni rilevanti fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario. Due genitori sono due donanti distinti, ma le attribuzioni compiute nel tempo da ciascuno richiedono una ricostruzione coerente. Soprattutto, essere sotto la soglia fiscale non significa poter rinunciare al notaio: l’assenza dell’imposta proporzionale sulle donazioni non coincide con l’assenza degli adempimenti necessari. Regalare al figlio una somma rilevante può non generare quell’imposta, grazie alla franchigia disponibile, e richiedere comunque l’atto pubblico. È questa sovrapposizione tra regole tributarie e civilistiche a produrre molti degli equivoci più costosi.

I bonifici informali non sono tutti automaticamente esenti

La riforma ha aggiornato anche l’articolo 56-bis del testo unico, relativo all’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni formalizzate. Per le fattispecie disciplinate dalla norma, l’accertamento è collegato all’emersione della liberalità da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; in tale situazione è prevista l’aliquota dell’8% sulla parte eccedente l’eventuale franchigia. La registrazione volontaria segue invece le aliquote e le franchigie ordinarie. Restano ferme le esclusioni previste dalla legge e le regole relative alle liberalità risultanti da atti soggetti a registrazione. Il messaggio da ricavare non è quindi che ogni bonifico familiare sia esente, né che ogni somma ricevuta debba essere tassata: bisogna individuare la natura dell’operazione e la disciplina applicabile, senza trasformare una sentenza o una formula sintetica in un lasciapassare generale.

Aiutare il figlio a comprare casa: la donazione può essere indiretta

Quando i genitori pagano il prezzo di una casa acquistata e intestata al figlio, può configurarsi una donazione indiretta dell’immobile: l’arricchimento deriva dall’acquisto finanziato da un’altra persona. Non sarebbe corretto affermare che, poiché il genitore interviene nella compravendita, non esista alcuna liberalità. La differenza riguarda il modo in cui essa viene realizzata e la relativa disciplina, secondo la distinzione illustrata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il collegamento tra il denaro messo a disposizione e l’acquisto deve essere effettivo e documentabile; per questo è opportuno concordare con il notaio, prima di effettuare i pagamenti, come organizzare l’operazione. Il semplice trasferimento di una somma lasciata alla libera disponibilità del figlio non va automaticamente equiparato al pagamento finalizzato a procurargli proprio quell’immobile.

Sul piano fiscale, la legge prevede la non applicazione dell’imposta sulle donazioni alle liberalità collegate a determinati trasferimenti immobiliari o di aziende, quando per l’atto sia prevista l’imposta di registro proporzionale o l’IVA. Questa previsione non rende l’acquisto esente da tutte le imposte: riguarda il trattamento della liberalità collegata. Nella pratica, conservare bonifici, accordi e documentazione del rogito aiuta a ricostruire chi ha finanziato la casa, in quale misura e con quale finalità. È un’accortezza importante anche quando i rapporti familiari sono ottimi, perché una scelta chiara oggi può evitare interpretazioni contrastanti nella futura successione.

Conto cointestato: poter prelevare non risolve la proprietà delle somme

La cointestazione del conto corrente viene spesso utilizzata per consentire a un figlio di aiutare un genitore nella gestione quotidiana. Ma l’operatività bancaria e la proprietà sostanziale del denaro non coincidono necessariamente: nei rapporti interni tra cointestatari opera una presunzione di quote uguali, che può essere superata dalle prove disponibili. Inoltre, una cointestazione può realizzare una donazione indiretta quando sia dimostrata la volontà del proprietario delle somme di arricchire gratuitamente l’altro intestatario. La sola presenza di due nomi sul conto non basta quindi a chiarire ogni aspetto. La Cassazione ha sottolineato la necessità di accertare l’animus donandi, ossia l’effettiva intenzione liberale: una questione che diventa particolarmente delicata quando uno dei cointestatari muore e gli eredi devono ricostruire il patrimonio.

Se l’obiettivo è soltanto consentire al figlio di effettuare pagamenti e assistere il genitore, una delega bancaria può essere più coerente della cointestazione. La delega attribuisce poteri operativi nei limiti concordati, senza assegnare per questo una quota di proprietà delle somme. In ogni caso, è utile conservare la documentazione sulla provenienza del denaro, evitando di mescolare senza criterio risparmi del genitore, redditi del figlio e somme destinate a terzi. L’accesso al conto non deve diventare un’autorizzazione implicita a usare liberamente risorse altrui: stabilire lo scopo dell’operazione e documentare le movimentazioni tutela sia chi riceve assistenza sia chi la presta.

Eredi e creditori: una donazione valida non elimina ogni rischio

Le donazioni ai figli possono incidere sugli equilibri della futura successione, anche quando sono state eseguite correttamente. Occorre distinguere la collazione, che riguarda il conferimento o il conteggio delle attribuzioni ricevute nei casi previsti dalla legge, dall’azione di riduzione, con cui si tutela una quota di legittima lesa. La dispensa dalla collazione non consente comunque di sacrificare liberamente i diritti riservati agli altri legittimari. Dal punto di vista della pianificazione familiare, conta pertanto conservare memoria degli aiuti importanti: una casa finanziata a un figlio, una somma destinata all’attività di un altro, un’attribuzione ai nipoti. La generosità non impone sempre uguaglianza aritmetica, ma beneficia di scelte comprensibili e coordinate, soprattutto nelle famiglie con più rami o rapporti complessi.

Va inoltre eliminata l’idea che una donazione valida metta automaticamente il bene al riparo dai creditori del donante. Quando ricorrono i presupposti dell’azione revocatoria, il trasferimento può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore che agisce, consentendogli di soddisfarsi sul bene trasferito. Dall’altra parte, ciò che viene effettivamente acquisito dal beneficiario entra nel suo patrimonio e può essere esposto alle pretese dei suoi creditori. Donare ai figli non è quindi una tecnica universale di protezione patrimoniale: modifica la titolarità delle risorse e può spostare, senza cancellarli, alcuni rischi. Prima di procedere servono una valutazione delle esigenze del donante, delle condizioni del destinatario e delle conseguenze per l’intera famiglia.

La riforma del 2025 sui beni donati non cancella la legittima

Un’ulteriore novità è arrivata con l’articolo 44 della legge n. 182 del 2 dicembre 2025, in vigore dal 18 dicembre dello stesso anno, che ha modificato la disciplina della circolazione dei beni provenienti da donazione. Il nuovo quadro rafforza la tutela dei terzi acquirenti e la stabilità delle garanzie, mantenendo la tutela dei legittimari nei rapporti con il donatario. Non significa che le donazioni siano diventate incontestabili, né che un trasferimento di denaro privo della forma necessaria sia stato sanato. La disciplina transitoria richiede inoltre attenzione per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma. Il cambiamento è importante soprattutto quando si ragiona su immobili donati e successivamente venduti o ipotecati; non va utilizzato per attribuire ai bonifici familiari una sicurezza che dipende da altre regole.

Prima decidere cosa si vuole fare, poi trasferire il denaro

Una pianificazione corretta parte da una domanda concreta: si vuole regalare una somma, finanziare un acquisto, concedere un prestito oppure permettere a un familiare di gestire il conto? Se è un prestito, l’obbligo di restituzione deve essere reale e documentato, con una verifica degli eventuali adempimenti fiscali; se è una donazione, occorre valutarne valore, forma e conseguenze; se serve assistenza operativa, bisogna scegliere i poteri bancari appropriati. Anche la causale deve descrivere ciò che avviene davvero, senza ricorrere a formule escogitate per aggirare la disciplina. Il patrimonio familiare si trasferisce meglio quando intenzioni e documenti raccontano la stessa storia: il bonifico sarà allora l’esecuzione di una scelta consapevole, anziché il punto di partenza di una controversia.