Aprile 21, 2026
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Separazione coniugale e assegnazione della casa familiare, un sistema illiberale a danno dei patrimoni

Ad un esame attento, l’assegnazione della casa familiare ad un solo coniuge rivela gravissime incongruenze giuridiche che amplificano i danni economico-patrimoniali conseguenti alla separazione.

Di Alessio Cardinale

Il tema della protezione del patrimonio ha una sua evidenza importante in alcuni casi specifici, allorquando un improvviso fattore esterno (es. insorgenza di un credito da danno cagionato a terzi) o interno alla famiglia (separazione e divorzio) genera dei rischi sicuramente prevedibili ma fino a quel momento non affrontati con le dovute cautele e con sufficiente programmazione. In particolare, quando la coppia si disgrega, si verifica un certo livello di indebolimento patrimoniale che spesso si rivela irreversibile, anche in termini prospettici. Eppure, non dovrebbe essere così, e gli obiettivi di conservazione degli asset a beneficio delle generazioni successive non dovrebbero venir meno neanche in questa occasione.

Il tema in questione è piuttosto delicato per via dei gravissimi risvolti sociali che esso determina e per via dei chiari profili di incostituzionalità che una prassi non sorretta da alcuna fattispecie giuridica rivela ogni giorno di più. Dell’argomento ci siamo già occupati in almeno due occasioni, sia in chiave esclusivamente giuridica che sotto l’aspetto più pratico; oggi “chiudiamo il cerchio” con un approfondimento sugli effetti economici e patrimoniali di questa prassi nel periodo che intercorre dall’assegnazione giudiziale al momento in cui decadono i presupposti che ne hanno determinato la decisione. In particolare, ci concentreremo anche sui principi di alcune possibili soluzioni normative e/o di semplice approccio giurisprudenziale che potrebbero restituire equità ad un “istituto” caratterizzato da forti sperequazioni ai danni di una sola categoria di soggetti e, soprattutto, ai danni del patrimonio familiare.

In linea di principio, l’assegnazione della casa coniugale rappresenta il punto di svolta negativo di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone la sua completa riorganizzazione economica e sociale che a volte, per le fasce di patrimonio e reddito più basse, può avere esiti anche tragici. Ebbene, metodi e criteri adottati nei tribunali per disciplinare questo naturale portato della separazione coniugale non trovano alcuna corrispondenza normativa nel nostro Ordinamento, per cui risultano essere un vero e proprio “prodotto legislativo” della giurisprudenza di merito gravato da larghissimi profili di incostituzionalità. Infatti, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale, il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, qualunque tentativo di trovare una catalogazione nelle fonti del diritto fallisce miseramente.

Con eccezione di tutti quei casi in cui l’assegnataria dell’immobile coniugale ne sia anche la proprietaria esclusiva (es. per via successoria o per acquisto individuale precedente al matrimonio), allorquando il coniuge fuoriuscito sia proprietario esclusivo o comproprietario l’assenza di un termine temporale a cui sottoporre tale assegnazione, la sua lunghissima durata e la mancanza di un adeguato indennizzo o compensazione economica determinano un abuso del diritto – secondo diversi studiosi, anche una violazione dei diritti umani in capo al soggetto fuoriuscito dalla casa coniugale – poiché tale istituto genera in modo forzoso e senza alcuna motivazione specifica un concreto trasferimento di ricchezza da un soggetto (il coniuge allontanato dalla casa) ad un altro (il coniuge assegnatario).

Tuttavia, l’Ordinamento non può certo permettere che tale impoverimento, in apparenza dovuto “all’interesse della prole”, si protragga per un tempo indefinito senza stabilire un valore economico compensativo, diretto e/o indiretto, che ristori chi è costretto a lasciare la casa, persino quando ne è l’unico proprietario. Dal lato del coniuge assegnatario, infatti, l’assegnazione per un periodo indefinito rientrerebbe in modo perfetto nelle ipotesi di ingiustificato arricchimento previste dal Codice Civile (art. 2041), con la sola differenza che in questo caso è un tribunale (e non una legge dello Stato) a determinare discrezionalmente le attuali e inique modalità di applicazione dell’art. 337 sexies Codice Civile, secondo il quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà...”. Quindi, persino il Codice Civile prevede che i tribunali debbano tener conto del valore intrinseco di tale assegnazione nel regolare i rapporti economici post-separazione tra i genitori; tuttavia, il primo comma dell’art. 337 sexies Codice Civile continua a rimanere lettera morta, poichè:
1) nessun parametro di valorizzazione della casa coniugale viene tenuto in considerazione dai magistrati civili nelle proprie decisioni (nemmeno in via generica o di semplice principio), e
2) la casa viene assegnata alla ex moglie (e non ai figli) per lunghissimo tempo anche quando la proprietà esclusiva è dell’ex marito.

Pertanto, neanche il c.d. valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto e a tempo indeterminato genera una gravissima compressione del diritto di proprietà del tutto simile alla perdita di fatto dell’usufrutto, che è un diritto reale ed ha un notevole valore economico calcolato in base a dei coefficienti specifici. Tale ultima tesi è sorretta da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali l’ex marito che entra arbitrariamente nella casa assegnata alla ex moglie rischia, appunto, una condanna per violazione di domicilio, essendogli inibita qualsiasi forma di fruizione.

La questione, quindi, assume i contorni di una “requisizione a termine indefinito” dell’usufrutto, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce (coniuge fuoriuscito proprietario o comproprietario) un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo che, se non può – o non vuole essere – stabilito in sede di assegnazione giudiziale per via della imbarazzante disomogeneità territoriale delle sentenze in materia di separazione e divorzio, dovrebbe necessariamente essere annoverato tra i crediti di natura fiscale, calcolati in ragione d’anno (di mancato utilizzo) e in base a parametri certi, trovando così una sua puntuale valorizzazione tale da compensare doverosamente la “requisizione a termine indefinito” subita dal coniuge fuoriuscito. E non v’è dubbio che debba essere lo Stato a sobbarcarsi la parte maggiore o la totalità di questo onere – in termini di maggiori deduzioni per il contribuente e di minori entrate fiscali – poiché la requisizione dell’usufrutto in capo al coniuge fuoriuscito risponderebbe ad un principio generale (l’interesse dei minori e/o del c.d. coniuge “più debole”) in rispetto del quale nei tribunali si permette che una categoria di persone titolare di diritti venga di fatto impoverita (in modo spesso irreversibile) a vantaggio di un’altra categoria e, in tal modo, venga violata la nostra Costituzione agli articoli 3 (commi I e II), 23, 36 (comma I), 42 (comma II) e 47 (comma II).

Una soluzione alternativa, ma insufficiente, potrebbe essere quella di riconoscere in capo al coniuge fuoriuscito un credito certo – facilmente calcolabile in base al periodo di effettivo utilizzo esclusivo da parte del coniuge assegnatario – da monetizzare in occasione della futura vendita, volontaria o forzata, dell’immobile coniugale, ma questa misura troverebbe applicazione solo per le case acquisite dai coniugi in comproprietà o comunque ricadenti nel regime della comunione, e non in tutti quei casi di immobili di proprietà esclusiva del coniuge fuoriuscito ma ugualmente assegnati alla ex moglie; a meno che non si riconosca la possibilità di poter utilizzare tale credito in forma esecutiva anche in modo forzoso (es. attraverso il pignoramento di un quinto degli emolumenti del coniuge assegnatario, qualora abbia reddito).

Di certo, l’attuale sistema illiberale di regolare le disponibilità patrimoniali nelle separazioni necessita di un intervento normativo urgente al fine di rimuovere illegittimi trasferimenti di ricchezza da un soggetto all’altro e, nei casi più gravi, evidenti induzioni alla povertà. Il coniuge assegnatario, infatti, durante il periodo di godimento esclusivo della casa coniugale ricava un indubbio vantaggio economico perfettamente quantificabile in base ai valori locativi espressi dal mercato immobiliare nel periodo che va dall’assegnazione giudiziale al momento della perdita dei requisiti (es. convivenza more uxorio e/o figli diventati economicamente indipendenti). Tali valori, peraltro, vengono cristallizzati da autorevoli uffici studi di natura pubblicistica e privatistica (a titolo di esempio: Banca D’Italia, Nomisma, grandi reti di intermediazione immobiliare) e persino dalla Agenzia delle Entrate, la quale pubblica periodicamente i dati del suo Osservatorio Immobiliare (O.M.I.). Quest’ultimo database, sebbene non dia quotazioni in tempo reale – sono disponibili, quartiere per quartiere di ogni comune italiano, quelli del semestre precedente – costituisce una banca dati molto affidabile anche per determinare lo “storico” dei valori espressi negli anni precedenti, dando così alla magistratura di merito parametri semplici e di facile verifica che non richiedono l’ausilio di consulenti tecnici di ufficio (CTU).

Ovviamente, l’architrave di un simile sistema di equità rimane comunque l’apposizione di un termine al godimento esclusivo della casa coniugale, eventualmente prorogabile su richiesta di parte e solo per gravissime motivazioni (es. malattia grave del coniuge assegnatario o di un figlio convivente). Solo così, infatti, si attribuirebbe alla assegnazione della casa coniugale la sua naturale caratteristica di strumento a tempo determinato (e non indefinito) e si sanerebbero così gli effetti di decisioni che incidono negativamente sugli individui ed anche sul patrimonio familiare da trasmettere alle generazioni successive. Peraltro tale ultima misura – l’apposizione del termine massimo – non necessiterebbe di alcun intervento normativo per essere attuata in tutti i tribunali, poiché le attuali modalità di assegnazione della casa sono conseguenza di una prassi di origine giurisprudenziale e, come tali, modificabili in sede di decisione a totale discrezione e “libero convincimento” del magistrato. Tuttavia, se la discrezionalità usata nei tribunali ha prodotto fino ad oggi tale stato di cose, il passaggio parlamentare appare imprescindibile.

Separazione e divorzio: il “mistero giuridico” dell’assegnazione della casa coniugale

In sede di separazione, la casa coniugale viene generalmente assegnata alla ex moglie per tempi lunghissimi. Tuttavia, quale sia la natura giuridica di questa prassi rimane un mistero fitto.

Di Alessio Cardinale

Il tema della protezione del patrimonio ha una sua evidenza specifica quando la coppia si disgrega. In tale circostanza, infatti, avviene certamente un indebolimento patrimoniale spesso irreversibile, anche in termini prospettici. Eppure, non dovrebbe essere  così, e gli obiettivi di conservazione degli asset a beneficio delle generazioni successive non dovrebbe venir meno neanche in questa occasione. L’assegnazione della casa coniugale, in particolare, rappresenta il punto di svolta di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone una completa riorganizzazione economica e sociale dell’individuo.

Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà.

A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario.

La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.

Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:
– tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una esecuzione immobiliare forzata;
– ad eccezione del mantenimento diretto, previsto dall’Ordinamento (L. 54/2006 e successive modificazioni) ma accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
– nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
– parimenti, non può parlarsi di confisca, dal momento che non esiste un reato che ne giustifichi l’applicazione, nè di occupazione strumentale, poichè non è la Pubblica Amministrazione a farsene promotrice ma un tribunale a beneficio di un terzo.

In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e  finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.

Il decreto Sostegni bis e l’”emendamento assassino” contro agenti e mediatori creditizi

Secondo Federpromm, l’emendamento  approvato  alla Camera sul decreto Sostegni Bis pone seri quesiti di sostenibilità economica per agenti finanziari e mediatori creditizi. La norma, se approvata al Senato, colpirebbe anche i consulenti Finanziari.

In generale, il processo di formazione delle norme in materia finanziaria difficilmente è sorretto da ideali o istanze della collettività, poichè gli interessi che ruotano attorno all’oggetto prevedono esclusivamente l’azione dei gruppi di opposte fazioni, e non dei cittadini interessati. Del resto, è ormai noto a tutti che la stessa MiFID – la “regina” delle normative sulla regolamentazione dell’attività degli intermediari finanziari – sia stata voluta non dai consumatori (che rappresentano la domanda) bensì dai maggiori organismi della politica europea, con l’avallo dell’industria continentale del credito (che rappresenta l’”offerta”). Di conseguenza, di fronte agli emendamenti al decreto Sostegni bis a firma dei deputati Bellachioma, Borghi, Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D’Attis, Mandelli e Cannizzaro non si rimane sorpresi, poiché non è certo la prima volta che la Camera approva emendamenti “assassini” contro intere categorie di professionisti o lavoratori.

Questa tipologia di emendamenti, prevedendo un sicuro (e irrisarcibile) danno economico per una universalità di persone, ha sempre un “mandante”, e non è mai frutto delle profonde riflessioni civiche dei suoi firmatari, ai quali quell’emendamento viene di solito “telefonato” testualmente da coloro che, da esso, trarrebbero un sicuro vantaggio economico.

Capitali e consulenza

E’ la politica, baby!”, direbbero ad Hollywood; ma in questo caso non ci troviamo neanche a Cinecittà, e gli attori – anzi, le comparse – di questa sortita parlamentare sono alcune migliaia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi che, in base all’emendamento in questione, sarebbero costretti a restituire parte della provvigione, legittimamente incassata ad affare concluso (come prevede qualunque contratto di agenzia), in caso di rimborso anticipato di un prestito da parte di un cliente precedentemente finanziato dalla banca per cui gli stessi agenti lavorano.

Nel dettaglio, l’emendamento prevede che “(Art. 125-sexies – Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”….”…Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”…. “….In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto….”

Si tratta, pertanto, di una riedizione della desueta clausola dello “star del credere”, in base alla quale un agente deve restituire la sua provvigione in caso di inadempimento della ditta a cui è stata fatta una certa fornitura di merce e che non ha pagato le fatture nei termini previsti. La differenza, piuttosto sostanziale, è che nel caso in questione la ”fornitura” (il prestito) è regolarmente avvenuta ed il cliente non solo è adempiente, ma intende adempiere in anticipo, manifestando una volontà che è totalmente indipendente dall’attività dell’agente/mediatore il quale, in tutta evidenza, non può averne alcun controllo nè possibilità di contraddittorio. Da qui la reazione veemente di Federpromm-Uiltucs, sindacato che tutela gli interessi delle categorie colpite (compresi i consulenti finanziari), secondo la quale “…pur  comprendendo le ragioni politiche che sono legate a risolvere un problema quanto mai increscioso – quale appunto l’applicazione della sentenza Lexitor  per gli intermediari del credito – si evidenzia come l’emendamento  approvato  alla Camera sul decreto Sostegni Bis ponga dei seri quesiti alle categorie professionali quali gli agenti finanziari e mediatori creditizi (e indirettamente anche ai consulenti finanziari), che nell’ ambito dello svolgimento della propria attività professionale troveranno serie difficoltà nel proseguire tale qualificata funzione di assistenza e consulenza per la clientela che ha necessità di ricorrere al credito tramite finanziamento.

“Un paradosso dei paradossi – dichiara Federpromm nella sua nota – in piena confusione interpretativa della norma giuridica, che alimenta confusione e scompiglio fra gli operatori del settore e che non risolve il problema di fondo tipico di quegli emendamenti con i quali diverse forze politiche intendono scaricare i costi delle contraddizioni del sistema sulle figure più deboli, quali appunto gli agenti finanziari e i mediatori, che saranno costretti a restituire in quota parte le commissioni percepite ogni volta che si verifica una estinzione anticipata”. “Va anche sottolineato –  afferma l’organizzazione sindacale – che sulle regolari commissioni percepite per il servizio offerto per conto dell’intermediario, l’agente e il mediatore vi hanno regolarmente pagato le imposte, e sarà difficile per loro poterle recuperare.

Tale posizione di forte protesta sindacale è già stata espressa anche da altre associazioni professionali presenti all’interno dell’OAM, e tutte ritengono come la formulazione dei vari emendamenti approvati alla Camera metta in crisi l’intero sistema creditizio e, in realtà, si pone in netto contrasto con i principi stessi della sentenza Lexitor. Nel frattempo, il sindacato ha avviato una forte azione di sensibilizzazione nei confronti delle forze politiche affinchè venga rivisto, modificato o ritirato l’emendamento prima della sua approvazione definitiva al Senato, prevista prima del 24 luglio 2021.