Aprile 22, 2026
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Aziende e fabbisogno finanziario: gli strumenti di indebitamento a bassa dipendenza bancaria

Se un progetto richiede mezzi finanziari straordinari, esistono forme di indebitamento che escono fuori dal sistema bancario tradizionale.

Il fabbisogno finanziario di un’azienda condiziona sempre le scelte circa le fonti di finanziamento a cui avere accesso. Allo stesso modo, diventa fondamentale calcolare il tempo lungo il quale tale fabbisogno dovrà essere distribuito, e programmare le scadenze di rimborso in base ai risultati attesi dai piani aziendali che hanno originato il fabbisogno.

In teoria, la forma di finanziamento ideale per qualunque impresa è l’autofinanziamento, che rafforza le potenzialità dell’azienda e le permette di finanziarsi con il capitale proprio (ed in particolar modo con i mezzi monetari non prelevati o non distribuiti tra i soci), nonchè di sostenere minori costi (interessi) durante la gestione.
La possibilità di autofinanziarsi è, quindi, un fondamentale elemento di indipendenza dalle banche, ma non è l’unico. Esistono, infatti, alcune forme di indebitamento, considerate “inusuali”, che sono legate sia alle fasi di startup, sia a quelle di rilancio dell’azienda nella fase “critica” della maturità; in entrambe le fasi si è strettamente dipendenti dal credito bancario, e l’indebitamento complessivo è elevato.
In generale, a parte l’autofinanziamento, il capitale di conferimento e i prestiti dei soci, i principali strumenti di indebitamento si differenziano a seconda del loro orizzonte temporale. In tal senso, possiamo avere:

  • Capitale di debito a breve termine, e cioè apertura di credito in conto corrente[1], sconto di portafoglio[2], anticipazione bancaria[3], factoring[4] e commercial paper[5].
  • Capitale di debito a medio e lungo termine, ossia mutui[6], obbligazioni[7], linee di credito[8], leasing, finanziamenti strutturati e project financing.

La maggioranza di questi strumenti di debito fa parte dell’offerta bancaria, ed il ricorso ad essa determina un’elevata dipendenza del ciclo economico aziendale dalle banche.
Per l’impresa in grado di generare flussi di cassa costanti esiste, come vedremo nelle pagine successive, un piccolo – ma importante – gruppo di operazioni in grado di limitare fortemente il ruolo della banca, ridurre considerevolmente i costi dell’indebitamento e permettere l’accesso diretto al mercato dei capitali per acquisire risorse finanziarie.
Pertanto, in base al diverso grado di “dipendenza bancaria” che ciascuna operazione conferisce al ciclo di vita dell’impresa, possiamo riclassificare l’offerta di credito alle aziende nel modo seguente:

  • strumenti di indebitamento con elevata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con moderata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con dipendenza bancaria nulla.

Alla prima appartengono certamente le aperture di credito in conto corrente, le anticipazioni bancarie, le linee di credito, i c.d. crediti di firma ed i mutui di qualunque tipo e tasso.
Delle seconde fanno parte il factoring, il leasing[9] finanziario (ossia il leasing che prevede la cessione del bene al locatore alla fine del periodo), il leasing operativo (nessuna cessione), il leasing immobiliare, il lease back[10]. Il moderato grado di dipendenza bancaria di questo gruppo di operazioni si spiega con la circostanza che quasi tutte le società di leasing, pur avendo budget e criteri di acquisizione commerciale propri, appartengono a gruppi creditizi dei quali, quasi sempre, adottano la policy, e con i quali condividono il sistema informativo sul cliente-azienda, in ciò determinando un basso grado di indipendenza dalla capogruppo. Alla seconda categoria appartengono anche i finanziamenti strutturati[11], come il leverage o il management buyout.
Infine, della terza categoria fanno parte il project financing[12] (destinato però a finanziare per lo più opere pubbliche con l’intervento anche di privati) e le obbligazioni. A queste dovrebbe aggiungersi la quotazione in borsa e la creazione del c.d. flottante di azioni, ma di questo formidabile strumento di ingresso nel mercato dei capitali ci occuperemo in futuro, preferendo concentrarci al momento sulle aziende non quotate e sui mini-bond.
I finanziamenti strutturati possono rientrare, a seconda dell’origine dei finanziamenti, nella terza categoria allorchè, anziché una banca, ad intervenire è una società che gestisce in maniera autonoma fondi di investitori privati e/o istituzionali e li investe in partecipazioni rilevanti (ma di minoranza, normalmente non superano il 40%) nel capitale di società in fase di startup (Venture Capital) o in fase di rilancio (Private Equity) con progetti credibili e profittevoli.
In entrambi i casi, l’acquisizione di partecipazioni significative avviene in un’ottica di medio e lungo termine, finalizzata al raggiungimento di una forte plusvalenza sulla vendita delle azioni delle società partecipate che, senza quei capitali, non sarebbero capaci di accelerare la propria crescita.
Il private equity può anche essere impiegato per risolvere problemi connessi con la proprietà di un’impresa o con il passaggio generazionale dai patrimonials©[13] ai millennials[14]. Inoltre, può diventare lo strumento privilegiato per la realizzazione di operazioni di buy out effettuate dai manager della stessa azienda.
Un ulteriore vantaggio deriva dalla disponibilità di competenze che l’investitore di private equity mette a disposizione dell’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita, in particolare i contatti e le collaborazioni con imprenditori dello stesso o di altri settori.
La statistica ci dice che, grazie al severo controllo di gestione che consegue alla partecipazione di investitori istituzionali nel capitale delle imprese da finanziare, i risultati economici sono superiori rispetto ad altre realtà aziendali, apportando un beneficio anche a livello di sistema.

[1] contratto con il quale una banca, a fronte di un tasso di interesse normalmente elevato, si impegna a tenere a disposizione di un cliente una data somma di denaro (fido) per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
[2] contratto con il quale un’azienda di credito anticipa al cliente, previa deduzione di interessi meno elevati, l’importo di un credito non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso.
[3] contratto attraverso il quale una banca concede un prestito a un cliente contro pegno su determinati valori quali titoli mobiliari, merci o titoli rappresentativi di merci e titoli di credito in genere.
[4] contratto con il quale un soggetto (factor) assume per conto di un’impresa l’amministrazione di alcuni o di tutti i suoi crediti nel corso della sua attività. Il factor viene remunerato con una percentuale del credito gestito.
[5] Chiamata anche cambiale finanziaria, è un titolo di credito al portatore contenente la promessa dell’emittente (solitamente un’impresa di elevata solidità finanziaria) di pagare una data somma alla scadenza indicata nel titolo (in media 90-120 giorni).
[6] Contratto con il quale una banca concede all’azienda, a fronte di una remunerazione sotto forma di interesse annuo, una somma di denaro garantita da ipoteche e/o fideiussioni e/o deleghe tributarie e/o mandati irrevocabili all’incasso o altri privilegi speciali.
[7] modalità di finanziamento esterno a medio e lungo termine riservata solamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, le quali, a fronte di un’unica operazione di investimento, corrispondono ai sottoscrittori un interesse annuo, semestrale o trimestrale il cui ammontare è commisurato al valore nominale del titolo ed è stabilito a priori all’atto dell’emissione.
[8] Somma concessa in prestito da una banca e associata ad un conto corrente aziendale, utilizzabile in un’unica o in più soluzioni e rimborsabile secondo modalità e tempi previsti contrattualmente. Le linee di credito possono essere “stand by” (ammontare e scadenza predeterminati), “Evergreen” (ammontare predeterminato, scadenza indeterminata), “Di gruppo” e “Swing Line” (per le Holding).
[9] Contratto attraverso il quale un’azienda (o un privato) assume in locazione un bene acquistato da una società di leasing, alla quale verrà corrisposto un canone di locazione e, alla fine del periodo pattuito, una somma per il riscatto del bene (che può anche essere lasciato alla stessa società di leasing).
[10] Contratto attraverso il quale il proprietario del bene lo cede alla società di leasing, ne rimane utilizzatore pagando un canone di locazione e, alla fine del periodo, lo riscatta.
[11] Si tratta di finanziamenti non standard la cui erogazione dipende strettamente dalla capacità dei flussi di cassa di restituire il debito contratto dai soggetti che hanno acquistato l’azienda.
[12] Strumento con cui si finanzia esclusivamente un progetto, i cui flussi di cassa serviranno a restituire il debito ai creditori. Questi, in caso di insolvenza, potranno rivalersi esclusivamente sugli attivi generati dal progetto, e non su tutti gli attivi dell’intero gruppo imprenditoriale.
[13] Individui in fascia d’età compresa tra 45 e 70 anni, detentori di un patrimonio mobiliare/immobiliare pari ad almeno 750.000,00 euro, utilizzatori di tecnologia per motivi legati quasi esclusivamente alla sfera lavorativa.
[14] Individui in fascia d’età compresa tra 30 e 45 anni, per lo più cresciuti nelle famiglie dei patrimonials, esercenti libera professione o nuova imprenditoria, utilizzatori simbiotici di tecnologia in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana.

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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