Maggio 1, 2026
Home Posts tagged prorogatio

Enasarco, elezioni il 24 Settembre. Ma resta il problema degli atti di straordinaria amministrazione

Nonostante siano state fissate le date delle elezioni (con tre mesi di ritardo), sono molte le perplessità relative alla efficacia degli atti di straordinaria amministrazione che l’attuale CdA dovrebbe confermare, in regime di prorogatio, per risolvere l’urgenza economica in cui versano decine di migliaia di iscritti alla Cassa.

Il consiglio di amministrazione di Enasarco, e cioè l’ente di previdenza integrativa di agenti di commercio e consulenti finanziari, ha approvato oggi pomeriggio, a maggioranza qualificata, la ripresa della procedura elettorale di rinnovo dell’assemblea dei delegati, dopo una “lunga” sospensione deliberata, ufficialmente, a causa dell’emergenza Coronavirus. Le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati. quindi, si svolgeranno nel periodo da giovedì 24 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 9 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9 alle 20 nei giorni di sabato e di domenica.

L’Ente, mediante una nota, fa sapere che “La situazione attuale consente la ripresa del procedimento elettorale”, e che, inoltre, “…gli organi della Fondazione attualmente in carica cesseranno le proprie funzioni all’atto della ricostituzione dei corrispondenti nuovi organi. Fino ad allora il consiglio di amministrazione continuerà a provvedere al meglio per la cura degli interessi di tutti gli iscritti”.

Proprio su questo punto, e cioè sulla possibilità che il CdA di Enasarco possa prendere decisioni che eccedano l’ordinaria amministrazione tipica del regime di prorogatio, è indispensabile approfondire tutti gli aspetti di legittimità, merito ed opportunità che, chiunque si trovasse al posto degli attuali consiglieri di maggioranza, dovrebbe soppesare bene.

Relativamente a questo aspetto, ANASF era intervenuta affermando che il rinvio sine die delle elezioni disposto dalla maggioranza del CdA della Cassa ha determinato l’ingresso nel c.d. regime di prorogatio tipico degli enti pubblici, durante il quale è possibile deliberare soltanto atti di ordinaria amministrazione. Il vertice di Enasarco, nelle scorse settimane, aveva replicato più volte che il consiglio di amministrazione non opera affatto in regime di prorogatio, dal momento che, per essa, vale la proroga “automatica” prevista dall’art. 2385, comma 2, del codice civile, secondo il quale “La cessazione degli amministratori  per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e’ stato ricostituito”. Lo prevede anche stesso Statuto di Enasarco, in virtù della personalità giuridica di diritto privato riconosciuta dalla legge.

Problema risolto? Niente affatto. Le problematiche di natura giuridica sono molte, e non chiariscono con la stessa semplicità interpretativa quanto sostenuto dalla maggioranza del CdA e dalla presidenza. Infatti, le casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso. La privatizzazione effettuata con il decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509, e successivamente con il d. lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103, ha determinato in capo alle casse di previdenza privata un processo di lenta ma inesorabile “ri-pubblicizzazione”, in considerazione dell’interesse collettivo che esse perseguono. Le casse, in buona sostanza, sebbene siano state privatizzate continuano a perseguire finalità di pubblico interesse, e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio, sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza.

C’è da dire che le casse, sebbene svolgano una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e una gestione di natura privatistica, godendo di autonomia gestionale, organizzativa e contabile (d.lgs. 509/1994). Negli anni, però, l’insieme di norme che si andava delineando ha determinato una profonda riduzione dell’autonomia gestionale, per via dell’introduzione del SEC 95 (Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali, uno schema contabile utilizzato nella contabilità nazionale) e della conseguente qualificazione delle casse di previdenza privata come organismi di diritto pubblico e,  dal punto di vista della finanza pubblica, come “amministrazione pubblica“.

E così, quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 (“Interventi correttivi di finanza pubblica”) ha perso man mano la sua evidenza, e alcune norme di finanza pubblica sono intervenute direttamente sul funzionamento delle casse di previdenza, al fine di salvaguardare alcune funzioni. Per esempio, con l’art. 10 bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, si è data alle casse di previdenza la possibilità di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti. Ancora, con il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si è previsto per le casse di previdenza l’adozione di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Si è trattato di una sorta di “stress test“, che ha portato all’innalzamento delle aliquote, all’introduzione del contributivo pro rata, all’innalzamento dell’età pensionabile e alla introduzione dei contributi di solidarietà. 

Pertanto, i numerosi e ripetuti interventi del Legislatore, che hanno sottoposto le casse a numerose forme di controllo e vigilanza senza eguali nel nostro ordinamento (inserimento delle casse all’interno dell’elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall’ISTAT – Reg.to Comunitario n. 2223/96 – par. 2.68 e 2.69), porterebbe alla conclusione che i singoli enti, indipendentemente dalla loro peculiare natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario. Facendo propria questa conclusione – per nulla campata in aria, ed anzi piuttosto attendibile – Enasarco si troverebbe nel regime di prorogatio del tutto simile a quello degli enti pubblici propriamente detti, quanto meno in relazione agli atti che riguardano tutti gli aspetti finanziari della Cassa, ivi comprese le erogazioni straordinarie e l’anticipazione del FIRR.

In tal senso, allungare i tempi delle elezioni al prossimo autunno, non sembra essere stata una decisione a tutela degli iscritti, soprattutto di quelli che versano in gravi condizioni economiche a causa del lungo lockdown, e che oggi avrebbero bisogno di ricevere rapidamente aiuti straordinari. La sensazione, però, è che in campagna elettorale, quello degli aiuti sarà un argomento scottante: in assenza di una espressa autorizzazione dei ministeri, nessuno muoverà un dito, con buona pace delle aspettative degli agenti, anche in termini di rapidità. Se i dicasteri non si pronunceranno, gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente effettuati – ed in particolare quelli relativi agli aiuti economici agli iscritti – potrebbero essere considerati non validi, e gli attuali consiglieri potrebbero guardarsi bene dal confermarli.

Il problema, pertanto, rimane, e probabilmente segnerà i tempi – se non le stesse decisioni in merito – di erogazione degli aiuti, che già vanno avanti con il “contagocce”.

Elezioni Enasarco, il TAR le rimette in stallo. Aiuti economici straordinari sempre più lontani

Il TAR si pronuncia favorevolmente sulla richiesta di sospensiva cautelare presentata dai vertici di Enasarco e relativa allo svolgimento delle elezioni entro Luglio. Elezioni probabilmente a cavallo tra Settembre e Ottobre, ma rimane il fatto che la governance della Cassa, nei fatti, non ha saputo esprimere la sua funzione di mutuo soccorso nel momento più buio della vita dei propri iscritti. Sui social (e non solo) montano le proteste della base.

Le novità in casa Enasarco ormai non si contano più, ed è persino difficile riuscire a stare dietro alle notizie che si susseguono giorno per giorno. Contestualmente, la base elettorale degli iscritti alla Cassa comincia a mostrare evidenti segni di esasperazione, espressa sui social ma anche a mezzo di iniziative di protesta in piazza programmate per l’autunno (come quella dei c.d. silenti).

Per meglio comprendere gli sviluppi più recenti – davvero ingarbugliati – bisogna seguire a ritroso un percorso fatto di decisioni, diffide e ricorsi in cui sono entrati, a vario titolo, anche diversi organismi istituzionali e ministeri della Repubblica. In estrema sintesi, lo scorso 15 Giugno, dopo una lunga querelle nata sulla  scorta della decisione di Enasarco di sospendere e rinviare le elezioni previste per lo scorso 17-30 Aprile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva intimato alla fondazione Enasarco di avviare a Luglio le elezioni per il rinnovo degli organi associativi, e di completarle entro il 10 agosto.  

Enasarco impugnava la missiva dei ministeri e si rivolgeva al TAR, chiedendo, in attesa del giudizio di merito previsto per il 4 agosto, la sospensiva del provvedimento proprio sui tempi di svolgimento delle elezioni che erano stati imposti dai ministeri vigilanti (l’ultimo diktat era per il 31 Luglio). Il TAR del Lazio ha accolto cautelativamente la richiesta di sospensiva, riconoscendo che l’ingiunzione ministeriale avrebbe potuto determinare ricorsi e possibili danni erariali, ma rimane ferma la data del 4 Agosto per la trattazione collegiale dell’udienza di merito.

Nel frattempo, il vertice di Enasarco ha già convocato per il 21 luglio un consiglio di amministrazione straordinario per discutere la ripresa dell’iter elettorale, “disarmando” così i ministeri e, probabilmente, la loro volontà di commissariare la Cassa. Ma per quanto adesso i vigilanti siano quasi costretti ad attendere lo sviluppo degli eventi, sussistono ragioni di estrema gravità (e opportunità) che dovrebbero indirizzare la maggioranza di Enasarco a non fissare una data troppo al di là nel tempo. Infatti, pare che le date di indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche nell’Assemblea dei Delegati potrebbero essere quelle comprese tra il 24 settembre e il 7 ottobre 2020, e questo– per ragioni di opportunità – significherebbe procrastinare di altri tre mesi la possibilità di emanare ulteriori atti di natura non ordinaria come quelli relativi agli aiuti economici straordinari per gli iscritti, che in regime di prorogatio – sebbene, come vedremo, i vertici di Enasarco abbiano una opinione opposta sull’argomento – è più prudente non adottare per non incorrere in una eventuale responsabilità erariale.

In particolare, ci si chiede che fine farà l’anticipazione sul FIRR (che P&F è stata la prima a sollecitare già a Marzo, quando non ne parlava nessuno), strumento economico di emergenza e di grande efficacia che si sarebbe dovuto adottare già almeno tre mesi fa. Sul tema, ANASF è intervenuta di recente affermando che il rinvio sine die delle elezioni disposto dalla maggioranza di Enasarco ha determinato il c.d. regime di prorogatio, durante il quale è possibile deliberare soltanto atti di ordinaria amministrazione. Pertanto, la stessa decisione di concedere l’anticipazione sul FIRR agli agenti in difficoltà economica post Covid – per la quale la coalizione a cui ANASF aderisce ha espresso voto contrario – è un atto di straordinaria amministrazione che l’Ente non avrebbe dovuto adottare; tanto è vero che, per essere pienamente operativo, è stato necessario sottoporlo all’approvazione dei ministeri competenti (che hanno già espresso formalmente all’Ente l’illegittimità degli atti deliberati). 

L’accusa ulteriore, neanche tanto velata, è che la tardiva delibera sul FIRR votata dalla maggioranza sia stata una mossa di natura squisitamente politico-elettorale, che peraltro prevede solo l’anticipo del 10% del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, operativa peraltro tra qualche mese (Dicembre o giù di lì). Inoltre, l’erogazione del restante 20% avverrebbe il prossimo anno, e solo a seguito di una valutazione di sostenibilità economica e finanziaria della Cassa e di apposite delibere.

A queste dichiarazioni di ANASF, il vertice di Enasarco replicava che il consiglio di amministrazione non opera affatto in regime di prorogatio, dal momento che, per essa, vale la proroga ai sensi dell’art. 2385, comma 2, del Codice Civile (“La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e’ stato ricostituito”), prevista espressamente nello Statuto in virtù della personalità giuridica di diritto privato riconosciuta dalla legge. Pertanto, ad Enasarco non si applicherebbe il regime della prorogatio degli enti pubblici, per i quali durante quel periodo è possibile compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Al di là delle diatribe tra opposte fazioni, una cosa è certa per tutti: la Governance della Cassa non ha saputo esprimere, in un momento gravissimo per i suoi iscritti, la sua funzione di “mutuo soccorso” per la quale, in un tempo lontano, è nata e si è sviluppata a tutela di una vasta categoria di lavoratori. Relativamente all’anticipazione del FIRR, le circostanze gravissime in cui ci si trovava non avrebbero dovuto lasciare alcuno spazio alle polemiche o alle paure (di future azioni di responsabilità, probabilmente), ma solo ai fatti.

E’ mancato il coraggio, e persino lo Stato, che non ha mai brillato in efficienza, ha superato di slancio il carrozzone Enasarco nell’erogazione di aiuti straordinari. Questo avrà un peso in occasione della prossima tornata elettorale, che al momento appare segnata da un inevitabile cambio di regia.