Maggio 2, 2026
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Grandi patrimoni e ricchi divorzi: che sorte hanno assegno divorzile e casa coniugale alla morte dell’ex?

Alla morte dell’ex marito, la ex moglie titolare di un assegno divorzile può chiedere un assegno a carico dell’eredità, ma solo se è in stato di bisogno. Il diritto di abitazione della casa familiare non si elimina automaticamente.

Di Massimo Bonaventura

In materia di matrimonio, “finchè morte non vi separi” è oggi una formula ritenuta sempre più obsoleta per via delle impietose statistiche sui destini delle coppie in Italia: più di un terzo di esse – ivi comprese quelle ben patrimonializzate – è destinato ineluttabilmente al divorzio che, come tutti i fatti umani, muta i suoi effetti giuridici allorquando l’ex coniuge oberato dell’assegno di mantenimento – ossia l’ex marito – viene a mancare.  Infatti, con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della unione civile, ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge che muore. Tuttavia, l’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede che il coniuge divorziato superstite, già titolare di un assegno divorzile, possa chiedere al tribunale di stabilire un assegno periodico a carico dell’eredità purché si trovi in stato di bisogno.

Pertanto, nel caso in cui entrambi gli ex coniugi abbiano vissuto nel benessere economico e nell’agiatezza anche successivamente al divorzio, si pone un interrogativo profondo sulla effettiva applicazione di questa previsione normativa. Questo perché, innanzitutto, l’assegno da chiedere giudizialmente a carico dell’eredità non è una semplice continuazione di quello che la titolare percepiva mentre l’ex marito era in vita, ma costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che poggia la sua ratio su basi differenti da quelle che sostengono la natura dell’assegno divorzile. Per questo motivo, è necessario un nuovo pronunciamento giudiziale per avere riconosciuta questa misura a carico degli altri eredi e, soprattutto, la sua entità. Sarà il tribunale ad accertare discrezionalmente la sussistenza dei suoi presupposti, e cioè che:
a) l’ex coniuge divorziato sia in stato di bisogno,
b) non sia convolato a nozze dopo il divorzio,
c) la precedente liquidazione dell’assegno divorzile non sia avvenuta  in unica soluzione. In quest’ultima ipotesi, infatti, cessa per patto espresso ogni forma di tutela economica del “coniuge debole”.

Relativamente al presupposto dello stato di bisogno, esso va interpretato in maniera restrittiva, di modo che l’assegno a carico dell’eredità debba essere attribuito solo quando la ex moglie divorziata non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze minime di vita; questa ultime, a loro volta, vanno analizzate secondo la sua posizione sociale, per cui il giudice dovrà condurre una analisi dei bisogni minimi – non del tenore di vita! – della ex moglie superstite avendo rispetto “delle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di un deterioramento fisico o psichico” (Cass. civ., 17 luglio 1992, n. 8687). Questo, ovviamente, se le risorse economiche e patrimoniali già possedute dal coniuge divorziato superstite non consentano di soddisfare in totale autonomia tali esigenze.

Relativamente alla quantificazione di tale assegno, i parametri utilizzabili devono ricomprendere altri fattori, come l’importo dell’assegno di divorzio percepito finchè l’ex marito era in vita, l’eventuale pensione di reversibilità, l’entità del patrimonio lasciato agli eredi, il numero di questi ultimi e, soprattutto, le loro condizioni economiche. In particolare, il limite massimo dell’assegno di cui potrebbero essere gravati gli eredi è costituito dall’importo dell’assegno divorzile di cui era titolare il coniuge divorziato superstite, in modo tale da evitare che qualche giudice “creativo” possa stabilire una somma maggiore rispetto a quella di cui era gravato il de cuius. Infine, l’assegno graverà solo sulla quota disponibile, cioè su quella parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento, tutelando così quella parte di eredità che la legge necessariamente riserva ai legittimari.

Naturalmente, il diritto della ex moglie divorziata sarà tanto minore quanto più numerosi sono gli eredi e quanto più stretti i loro vincoli di parentela con il defunto.

Relativamente alla sorte della casa familiare assegnata dal tribunale alla ex moglie (avviene nel 92% circa dei casi), c’è da dire che Il diritto di abitazione non può essere eliminato automaticamente alla morte dell’ex marito, poiché si tratta di un diritto personale di godimento concesso alla ex moglie in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”; i quali nel 95% dei casi vengono collocati dai tribunali con la madre. Di conseguenza, tale diritto si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, e cioè la morte della ex moglie assegnataria, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento ad altra abitazione, il passaggio a nuove nozze o ad una convivenza more uxorio della ex moglie oppure, infine, la sua mancata utilizzazione (Cassazione n. 772/2018).

Tale previsione è valida anche se la casa coniugale assegnata “per cieca prassi” dai tribunali alla ex moglie separata/divorziata è interamente di proprietà dell’ex marito e, una volta venuto a mancare quest’ultimo, altri soggetti (eredi non legittimari, terzi acquirenti) ne reclamano la proprietà e il possesso per successione o per titolo di proprietà. Infatti, accade spesso che la casa familiare, precedentemente assegnata dal tribunale alla ex moglie per via della presenza dei figli, rimanga alla stessa anche dopo il divorzio ed anche quando i figli, nel frattempo, ne sono usciti perchè diventati economicamente autonomi. Ebbene, non godendo più la ex moglie divorziata dei diritti successori, che fine fa il diritto di abitazione nel caso in cui il de cuius abbia lasciato in eredità a terzi proprio quella casa, utilizzando la quota disponibile? Quest’ultima, in assenza di figli è pari fino al 100% (in assenza di genitori superstiti) mentre in loro presenza è uguale al 50% del patrimonio (con un solo figlio) o al 33,3% (con due o più figli). Ebbene, non è raro che, quando l’ex marito divorziato possiede un ingente patrimonio, venda mentre è ancora in vita la proprietà della casa familiare a terzi (di solito un parente stretto) oppure, se esistono figli legittimari, attribuisce a questi per via testamentaria altri beni, diversi dalla casa familiare, fino a concorrenza della quota “di riserva”, ossia della quota da attribuire necessariamente agli eredi legittimi.

In casi come questi, è pacifico che il diritto di abitazione della ex moglie si estingua e che la casa coniugale debba essere lasciata ai nuovi proprietari. Sempre che il tribunale non ci metta una pezza, e scateni l’inferno.

Successione legittima o testamentaria? Tredici casi utili per tutte le categorie di eredi

Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.

Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).

Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.

IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.

CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.

CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.

IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.

CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

Successione legittima e testamentaria: il “mistero” della quota disponibile

La c.d. quota disponibile nelle successioni testamentarie appare ai più come un oggetto misterioso e difficile da determinare, poiché necessita dell’esame di una piccola casistica.

In tema di successione, gli italiani pagano una cronica insofferenza e impreparazione che ha generato negli anni un grave ritardo culturale nell’affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Le conoscenze di base degli italiani, infatti, sono molto basse, tanto che molti non riuscono a distinguere neanche le differenze tra successione legittima e testamentaria (tanto è vero che in pochi fanno testamento). La c.d. quota disponibile, poi, appare ai più come un oggetto misterioso, sebbene si tratti di un elemento la cui esatta determinazione necessita dell’analisi di una piccola casistica la cui conoscenza va a discapito dell’immediatezza.

In generale, qualora non sia lasciato testamento – oppure questo venga successivamente dichiarato nullo o annullato – si ha una successione legittima, e in tal caso l’eredità è devoluta per quote, stabilite per legge, ai c.d. eredi legittimi, secondo il rapporto di parentela. Nel caso in cui dovessero mancare parenti fino al VI grado compreso, l’eredità viene devoluta allo Stato. La successione testamentaria, invece, consente alla persona di gestire il proprio patrimonio decidendone la destinazione per quando non sarà più in vita, con l’unico obbligo di non poter ledere quella parte di eredità – chiamata quota legittima – che la legge attribuisce ai c.d. eredi legittimari (di solito il coniuge e i figli).  

La successione senza testamento (successione legittima) viene regolata dalla legge all’art. 565 del codice civile; quest’ultimo individua le categorie di soggetti che la legge istituisce quali eredi del de cuius in assenza di testamento, e cioè il coniuge, i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e naturali (nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal de cuius o dichiarati giudizialmente tali) e altri discendenti, i genitori, i fratelli e sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di tutti questi, lo Stato. In presenza di testamento, esistono dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. “legittimari”), e cioè il coniuge, i figli legittimi naturali e adottivi e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli).

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di  persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.

Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).

Così facendo, le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi. Ecco le possibili ipotesi:
coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
– un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
– due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

Il calcolo deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento, ed il relativo controvalore economico gravano per intero sulla quota disponibile (art. 540 codice civile).