Il Trust somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, e rivela grande versatilità nell’assicurare la trasmissibilità del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni successive, anche in caso di divorzio.
Qual è l’elemento fondamentale che qualifica – e fa sentire – un bene come “nostro”? Il possesso ed il godimento, naturalmente. E chi ci assicura che quel bene, o complesso di beni, verrà trasmesso intatto ai nostri discendenti? Nessuno, volendo considerare le variabili esogene (congiuntura economica, concorrenza, pandemie, pressione fiscale etc) che non ricadono sotto il nostro diretto controllo. Spesso, poi, siamo noi stessi ad aggiungere una variabile – questa volta endogena – che contribuisce non poco alla distruzione di un patrimonio, e cioè la nostra cattiva gestione, o gli errori compiuti in buona fede ma “letali”.
Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il fondo patrimoniale).

In un trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari individuati dai disponenti per un fine determinato. Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un Guardiano, che è una sorta di controllore, nell’interesse del disponente, degli atti del trustee. Si tratta, pertanto, di uno strumento giuridico che consente di affrontare diverse esigenze nei più svariati campi del diritto e del patrimonio, sia familiare che aziendale, e può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto.

Il Trust, inoltre, può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, costituendo un’altra forma di atto di destinazione, sebbene si differenzi da quest’ultimo per via della sua natura di atto di spossessamento. Viene usato anche per trasmettere la ricchezza familiare e per pianificare la trasmissione della leadership in campo imprenditoriale alla generazione successiva, e trova particolare applicazione anche nel campo delle garanzie patrimoniali e della segregazione di partecipazioni societarie.
Nella pratica, lo strumento del trust rivela tutta la sua efficacia in relazione alla sua capacità di contenere e segregare beni di diversa natura: immobili, conti correnti, depositi, investimenti mobiliari, quote societarie e partecipazioni azionarie, e persino beni mobili soggetti a registrazione come auto e motoveicoli, navi, aerei, auto d’epoca e opere d’arte.
In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La società di persone, all’atto del conferimento di beni immobili e di diritti su di essi, sconta una imposta piuttosto elevata, pari al 9% del valore venale di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutui o altri gravami) accollate alla società conferitaria. Il trust, invece, all’atto del conferimento sconta una imposta di registro minima in forma fissa, dal momento che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura donativa del conferimento in un trust è stata sconfessata ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, nella costituzione di un trust, la dotazione dei beni che vengono conferiti in esso è un atto fiscalmente neutro, poichè non
determina un passaggio di ricchezza da un soggetto all’altro. Nel trust, in sintesi, questo fondamentale presupposto dell’imposizione tributaria non avviene né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, il quale non beneficia di un incremento di ricchezza: egli acquista solo formalmente la titolarità dei beni, che dovranno essere amministrati e preservati al meglio per poi essere trasferiti ai beneficiari finali. Solo in quel momento l’imposta potrà essere applicata, poiché la finalità di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, nonchè l’assenza di personalità giuridica del trust, fanno sì che esso possa ritenersi come un qualunque soggetto passivo di imposta.
Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da successione e donazione, salvo poi essere sconfessata dalla giurisdizione tributaria.
Naturalmente, anche in relazione al trust è necessario anteporre gli stessi concetti di credibilità e idoneità di chi voglia realmente tutelare e proteggere i propri familiari, poiché questo strumento, per quanto più difficile da “smontare” in un’aula di tribunale,
non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per proteggere il proprio patrimonio da eventuali creditori e dalle imposte. Il supposto spossessamento dei beni, in linea teorica, costituisce una barriera anche per l’amministrazione finanziaria, e nessuno potrebbe venire a pignorare dei beni che non sono più nella disponibilità del debitore.
In teoria, appunto.
Nella realtà “i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti” (Commissione Tributaria di Trento, sent. n. 88 del 26 maggio 2017). Pertanto, se il trustee non esercita in piena autonomia il proprio potere sui beni affidatigli, sul trust penderà il dubbio di validità e, più che “auto-dichiarato”, esso verrà rubricato come fittizio.
Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di separazione o divorzio, data la sua natura di “neutralità e terzietà volontaria” che ne farebbe un meraviglioso mezzo di composizione immediata delle controversie, soprattutto economiche, in ambito separativo. Infatti, è nella natura stessa del trust la possibilità di coordinare le clausole in base a tutti i possibili mutamenti del nucleo familiare nel tempo e, sebbene in Italia non sia possibile perfezionare dei patti prematrimoniali, è lecito inserire nell’atto costitutivo di un trust la previsione che il trustee si debba attenere anche a quanto stabilito da nuovi e futuri accordi matrimoniali, estendendo quindi il suo raggio d’azione anche a quegli eventi straordinari (per quanto frequenti), come la separazione coniugale, che potrebbero arrecare disagio al lavoro del trustee effettuato nell’interesse dei beneficiari.




un esempio celebre è quello di Sergio Marchionne per la famiglia Agnelli, e in precedenza quello di Cesare Romiti ai tempi di Giovanni Agnelli – ma se la scelta ricade necessariamente (per tradizione, opportunità, continuità etc) su uno dei componenti della famiglia, bisognerà tenere in conto i principi basilari delle relazioni all’interno della gerarchia aziendale. Il leader, infatti, è colui che si adopera per innovare e sperimentare nuove politiche e guidare la direzione del business con una certa dose di coraggio. E’ colui che detta le tendenze, mentre i manager/dirigenti sono quelli che seguono queste tendenze, credendo, sostenendo ed abbracciando completamente le linee guida dettate dal proprio leader. Pertanto, se si vuole assicurare continuità di successo al di là delle generazioni, ogni “vecchio” leader dovrà individuare un “nuovo” leader con le stesse caratteristiche appena descritte.
Peraltro, mentre il trasferimento delle quote aziendali può avvenire giuridicamente in vari modi (testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni, patti parasociali, patto di famiglia, trust), la trasmissione dell’insieme di valori che costituiscono la c.d. leadership non è attuabile attraverso le regole dei codici. In particolare, il testamento e il patto di famiglia non sembrano adeguati all’obiettivo. Il patto di famiglia, per esempio, permette ad un imprenditore di trasferire l’impresa familiare ai suoi eredi per atto pubblico, ma è gravato dall’incombente di poter essere perfezionato solo se c’è un accordo dell’imprenditore (futuro de cuius) con tutti gli eredi, e della necessità di dover riconoscere, da parte di coloro che ricevono l’azienda o le partecipazioni societarie, una liquidazione compensativa di varia natura (denaro, immobili, veicoli, preziosi etc) agli altri familiari che non prenderanno parte alla compagine societaria. Qualora percorribile, però, il patto di famiglia è un istituto estremamente vantaggioso in quanto ad aspetti fiscali. Infatti, la legge prevede per esso l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le eventuali formalità relative e l’esenzione dall’imposta catastale per le eventuali volture.
sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Tali condizioni riguardano il potere di controllo afferente alle quote sociali, e più precisamente: a) l’acquirente a titolo gratuito di azioni di SpA, per usufruire del beneficio, deve conservare il controllo della società per almeno 5 anni; b) l’acquirente a titolo gratuito di quote di società di persone deve proseguire l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni e c) qualora sia ceduta un’azienda o un ramo di azienda, è necessario che l’acquirente a titolo gratuito prosegua l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni. 







