Aprile 22, 2026
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La versatilità del Trust nella consulenza patrimoniale: formazione di ricchezza, azienda e divorzio

Il Trust somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, e rivela grande versatilità nell’assicurare la trasmissibilità del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni successive, anche in caso di divorzio.

Qual è l’elemento fondamentale che qualifica – e fa sentire – un bene come “nostro”? Il possesso ed il godimento, naturalmente. E chi ci assicura che quel bene, o complesso di beni, verrà trasmesso intatto ai nostri discendenti? Nessuno, volendo considerare le variabili esogene (congiuntura economica, concorrenza, pandemie, pressione fiscale etc) che non ricadono sotto il nostro diretto controllo. Spesso, poi, siamo noi stessi ad aggiungere una variabile – questa volta endogena – che contribuisce non poco alla distruzione di un patrimonio, e cioè la nostra cattiva gestione, o gli errori compiuti in buona fede ma “letali”.  

Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il fondo patrimoniale).

Difesa del patrimonio familiare

In un trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di  amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari individuati dai disponenti per un fine determinato. Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un Guardiano, che è una sorta di controllore, nell’interesse del disponente, degli atti del trustee. Si tratta, pertanto, di uno strumento giuridico che consente di affrontare diverse esigenze nei più svariati campi del diritto e del patrimonio, sia familiare che aziendale, e può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto.

Patrimonio familiare

Il Trust, inoltre, può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, costituendo un’altra forma di atto di destinazione, sebbene si differenzi da quest’ultimo per via della sua natura di atto di spossessamento. Viene usato anche per trasmettere la ricchezza familiare e per pianificare la trasmissione della leadership in campo imprenditoriale alla generazione successiva, e trova particolare applicazione anche nel campo delle garanzie patrimoniali e della segregazione di partecipazioni societarie.

Nella pratica, lo strumento del trust rivela tutta la sua efficacia in relazione alla sua capacità di contenere e segregare beni di diversa natura: immobili, conti correnti, depositi, investimenti mobiliari, quote societarie e partecipazioni azionarie, e persino beni mobili soggetti a registrazione come auto e motoveicoli, navi, aerei, auto d’epoca e opere d’arte.

In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La società di persone, all’atto del conferimento di beni immobili e di diritti su di essi, sconta una imposta piuttosto elevata, pari al 9% del valore venale di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutui o altri gravami) accollate alla società conferitaria. Il trust, invece, all’atto del conferimento sconta una imposta di registro minima in forma fissa, dal momento che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura donativa del conferimento in un trust è stata sconfessata ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, nella costituzione di un trust, la dotazione dei beni che vengono conferiti in esso è un atto fiscalmente neutro, poichè non determina  un passaggio di ricchezza da un soggetto all’altro. Nel trust, in sintesi, questo fondamentale presupposto dell’imposizione tributaria non avviene né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, il quale non beneficia di un incremento di ricchezza: egli acquista solo formalmente la titolarità dei beni, che dovranno essere amministrati e preservati al meglio per poi essere trasferiti ai beneficiari finali. Solo in quel momento l’imposta potrà essere applicata, poiché la finalità di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, nonchè l’assenza di personalità giuridica del trust, fanno sì che esso possa ritenersi come un qualunque soggetto passivo di imposta.

Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da successione e donazione, salvo poi essere sconfessata dalla giurisdizione tributaria.

Naturalmente, anche in relazione al trust è necessario anteporre gli stessi concetti di credibilità e idoneità di chi voglia realmente tutelare e proteggere i propri familiari, poiché questo strumento, per quanto più difficile da “smontare” in un’aula di tribunale, non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per proteggere il proprio patrimonio da eventuali creditori e dalle imposte. Il supposto spossessamento dei beni, in linea teorica, costituisce una barriera anche per l’amministrazione finanziaria, e nessuno potrebbe venire a  pignorare dei beni che non sono più nella disponibilità del debitore.

In teoria, appunto.

Nella realtà “i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti” (Commissione Tributaria di Trento, sent. n. 88 del 26 maggio 2017). Pertanto, se il trustee non esercita in piena autonomia il proprio potere sui beni affidatigli, sul trust penderà il dubbio di validità e, più che “auto-dichiarato”, esso verrà rubricato come fittizio.

Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di separazione o divorzio, data la sua natura di “neutralità e terzietà volontaria” che ne farebbe un meraviglioso mezzo di composizione immediata delle controversie, soprattutto economiche, in ambito separativo. Infatti, è nella natura stessa del trust la possibilità di coordinare le clausole in base a tutti i possibili mutamenti del nucleo familiare nel tempo e, sebbene in Italia non sia possibile perfezionare dei patti prematrimoniali, è lecito inserire nell’atto costitutivo di un trust la previsione che il trustee si debba attenere anche a quanto stabilito da nuovi e futuri accordi matrimoniali, estendendo quindi il suo raggio d’azione anche a quegli eventi straordinari (per quanto frequenti), come la separazione coniugale, che potrebbero arrecare disagio al lavoro del trustee effettuato nell’interesse dei beneficiari.

Dal “sogno d’impresa” dei fondatori alla nuova leadership familiare. Strumenti a confronto

A prescindere dagli strumenti giuridici idonei alla trasmissione dell’azienda familiare ai figli, l’imprenditore che decide di passare il testimone è chiamato ad esercitare una scelta fondamentale per il futuro stesso dell’impresa. Per farlo, serve una notevole dose di realismo e l’accantonamento di qualunque criterio di ripartizione di natura affettiva.

Con il graduale avvicendamento storico tra la generazione dei c.d. babyboomers e quella dei millennials, il passaggio generazionale dell’impresa familiare è un fenomeno che, nel prossimo decennio, interesserà in Italia migliaia di aziende a conduzione familistica. A tal proposito, il nostro Ordinamento mette a disposizione alcuni strumenti utili per il trasferimento in vita delle quote aziendali ai futuri eredi.

Lo status giuridico effettivo di erede legittimo del patrimonio aziendale diventa effettivo e “staticamente” produttivo di effetti solo al momento del trapasso dell’imprenditore; se questi decide di perfezionare in vita il passaggio del patrimonio aziendale a figli e nipoti, dovrà tener in buon conto le caratteristiche peculiari (personalità, competenza, esperienza, talento etc) di ciascuno di essi, da valutare esattamente come un candidato esterno alla famiglia che, in base al proprio curriculum, aspira a ricoprire un ruolo chiave nell’impresa o, magari, ad averne la sua leadership.

Patrimonials e Millennials

In tutta evidenza, si tratta di una scelta molto difficile, che può suscitare potenziali attriti in seno alla famiglia e che richiede fermezza da parte dell’imprenditore, nonché una certa abilità nello scegliere, tra i figli, il nuovo leader e i suoi dirigenti. Ci possono volere decenni per far sviluppare ed affermare un’azienda nel mercato, ma basta anche un solo anno di scontri e disaccordi per affondarla. 

L’affetto genitoriale ed il desiderio di accontentare tutti in parti uguali, nella trasmissione della leadership, sono molto ingannevoli. L’azienda familiare, infatti, non si guida con intenti democratici e di equa distribuzione dei poteri e delle deleghe, ma con decisioni “autoritarie” (e autorevoli), e ciò è nella sua stessa natura di avere un leader assoluto al comando. In generale, un leader ha bisogno di una certa base di consenso per “governare” un’azienda nel migliore dei modi possibili. Nel caso di un estraneo alla famiglia, per lui parlerà il suo curriculum ed il carisma conferito dai risultati già ottenuti in precedenti incarichi – un esempio celebre è quello di Sergio Marchionne per la famiglia Agnelli, e in precedenza quello di Cesare Romiti ai tempi di Giovanni Agnelli – ma se la scelta ricade necessariamente (per tradizione, opportunità, continuità etc) su uno dei componenti della famiglia, bisognerà tenere in conto i principi basilari delle relazioni all’interno della gerarchia aziendale. Il leader, infatti, è colui che si adopera per innovare e sperimentare nuove politiche e guidare la direzione del business con una certa dose di coraggio. E’ colui che detta le tendenze, mentre i manager/dirigenti sono quelli che seguono queste tendenze, credendo, sostenendo ed abbracciando  completamente le linee guida dettate dal proprio leader. Pertanto, se si vuole assicurare continuità di successo al di là delle generazioni, ogni “vecchio” leader dovrà individuare un “nuovo” leader con le stesse caratteristiche appena descritte.

Orbene, in una famiglia imprenditoriale dove possono esistere vecchi rancori, invidie e gelosie, è necessario instaurare tra i familiari una collaborazione profonda nel nome della continuità aziendale e del benessere di tutti. Infatti, i manager possono essere considerati come i più indispensabili e “simbiotici” facilitatori della visione di un leader, ed il loro ruolo prevede che che tutti i dipendenti, manager compresi, la seguano. Nell’ambito di una successione aziendale, pertanto, l’imprenditore uscente dovrà assicurare all’impresa una struttura di comando elaborata secondo i medesimi criteri, anche a costo di estromettere dai ruoli manageriali i familiari stretti che non ritiene ancora idonei, rivolgendosi temporaneamente a risorse esterne alla famiglia.

Peraltro, mentre il trasferimento delle quote aziendali può avvenire giuridicamente in vari modi (testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni, patti parasociali, patto di famiglia, trust), la trasmissione dell’insieme di valori che costituiscono la c.d. leadership non è attuabile attraverso le regole dei codici. In particolare, il testamento e il patto di famiglia non sembrano adeguati all’obiettivo. Il patto di famiglia, per esempio, permette ad un imprenditore di trasferire l’impresa familiare ai suoi eredi per atto pubblico, ma è gravato dall’incombente di poter essere perfezionato solo se c’è un accordo dell’imprenditore (futuro de cuius) con tutti gli eredi, e della necessità di dover riconoscere, da parte di coloro che ricevono l’azienda o le partecipazioni societarie, una liquidazione compensativa di varia natura (denaro, immobili, veicoli, preziosi etc) agli altri familiari che non prenderanno parte alla compagine societaria. Qualora percorribile, però, il patto di famiglia è un istituto estremamente vantaggioso in quanto ad aspetti fiscali. Infatti, la legge prevede per esso l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le eventuali formalità relative e l’esenzione dall’imposta catastale per le eventuali volture.

Il testamento – così come il legato testamentario, che ha per oggetto la proprietà o l’usufrutto dell’azienda o di un ramo di essa – è parimenti sconsigliabile sia per la possibile lesione della legittima, sia per via della sua natura di istituto giuridico “non dinamico”, dal quale è impossibile far derivare la continuità della gestione aziendale.

Solitamente, l’imprenditore sceglie metodi alternativi per il passaggio generazionale dell’impresa, come ad esempio la costituzione di newco a partecipazione degli eredi, oppure la costituzione di trust o altri strumenti utili al trasferimento agli eredi della propria azienda. Le criticità già viste per il testamento ed il patto di famiglia rendono l’istituto del trust e l’usufrutto di partecipazioni gli strumenti più frequentemente utilizzati per il passaggio generazionale dell’azienda. Infatti, il Trust da un punto di vista pratico consentirebbe di salvaguardare l’azienda e il suo patrimonio mediante un atto unilaterale, e quindi senza dover concordare un accordo con gli eredi. Il Trust, inoltre, “neutralizza” la fase successoria attraverso la segregazione dei beni conferiti e consente alla gestione aziendale continuità e stabilità. In caso di presunta violazione della legittima, poi, il Trust potrebbe subire soltanto un’azione di riduzione da parte degli eredi pretermessi, ma non sarebbe mai sottoposto ad alcuna ipotesi di invalidità dell’atto.

Relativamente all’Usufrutto di partecipazioni, sarà bene fare una premessa. Il testo unico sulle imposte di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990, articolo 3, comma 4-ter) stabilisce una particolare agevolazione fiscale al passaggio generazionale delle aziende. Con tale disposizione, i trasferimenti di aziende, rami di aziende, quote e azioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge, in presenza di determinate condizioni, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Tali condizioni riguardano il potere di controllo afferente alle quote sociali, e più precisamente: a) l’acquirente a titolo gratuito di azioni di SpA, per usufruire del beneficio, deve conservare il controllo della società per almeno 5 anni; b) l’acquirente a titolo gratuito di quote di società di persone deve proseguire l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni e c) qualora sia ceduta un’azienda o un ramo di azienda, è necessario che l’acquirente a titolo gratuito prosegua l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni. 

Il beneficio della non applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche nel caso in cui i beni trasferiti abbiano un valore superiore a quello delle franchigie previste, e nel caso in cui l’azienda oggetto del trasferimento contenga beni immobili, non saranno applicate neanche le imposte ipotecarie e catastali (Dlgs n. 347/1990).

Gli strumenti esaminati – in maniera succinta, per motivi di spazio e facilità di lettura – hanno lo scopo di consentire all’imprenditore o a coloro che detengono una partecipazione societaria di poter pianificare “in anticipo” la propria successione, e soprattutto di individuare, tra i suoi familiari, il miglior candidato a garantire una leadership forte, in grado di conferire continuità allo svolgimento dell’attività, evitando così il pericolo di frammentare il controllo dell’azienda tra eredi potenzialmente “litigiosi” o, comunque, in disaccordo.

Sono tante, infatti, le aziende familiari che, dopo aver prosperato durante la prima generazione di imprenditori, “si spengono” una volta arrivati alla seconda o, al massimo, alla terza generazione. Quando accade, non è solo la ricchezza ad essere distrutta, ma soprattutto il sogno d’impresa di chi ha dato inizio a tutto.