Maggio 4, 2026
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Box e posti auto: prezzi ancora in salita, grazie anche alla detrazione fiscale

Mettere a reddito un box garantisce semplicità di gestione e un rendimento medio annuo lordo del 6,5%. I box di nuova costruzione consentono una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute.

Secondo le analisi di Tecnocasa, nel 2022 i prezzi dei box sono in aumento dello 0,6% nelle grandi città, mentre quelli dei posti auto realizzano un risultato positivo dello 0,4%. In tutte le metropoli i valori crescono: a eccezione di Bari, le città di Milano (+4,0% e +3,2%) e Roma (+2,1% e +0,7%) sono quelle in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente.

Anche i volumi di compravendita sono leggermente in crescita nella prima parte del 2022: +8,6% con una crescita abbastanza in linea con quella registrata nel 2021. I dati del 2022, pertanto, confermano il trend già evidenziatosi nel 2021, e mettono in rilievo che il 73,9% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite, mentre solo il 26,1% riguarda la locazione. Rispetto a un anno fa, l’incremento della percentuale delle compravendite di box passa da 73% a 73,9%, naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni. Nella maggioranza dei casi, chi acquista un box lo fa per utilizzarlo, ma c’è una discreta percentuale che lo acquista per metterlo a reddito (42,9%), dal momento che garantisce una semplicità di gestione e un rendimento medio annuo lordo del 6,5%.

Box e posti auto avevano subito una vera e propria impennata nel 2021, dopo il calo del 2020 dovuto alla pandemia. La compravendita di box e posti auto si è risvegliata l’anno successivo ed ha portato gli italiani a valutare questa forma di investimento sia per esigenze personali che per avere una piccola rendita con un investimento tutto sommato contenuto, grazie al quale è possibile investire un capitale di alcune migliaia di euro e ricavare una piccola cifra mensile che integra il proprio reddito nel tempo. Inoltre, la valutazione di un box è strettamente legata al suo utilizzo (per sé stessi o per gli altri), e non sono poche le famiglie che decidono di affittarlo, dal momento che il costo mensile è comunque ridotto e accessibile.

Relativamente all’andamento di questo particolare segmento del mercato immobiliare, le prospettive future appaiono piuttosto rosee, sia per la sua elasticità finanziaria sia per alcune agevolazioni fiscali che, in caso di nuove costruzioni, consentono un risparmio di imposta notevole. In ogni caso, il primo aspetto da comprendere quando si valuta un investimento in una c.d. pertinenza immobiliare è la differenza che c’è tra box e garage, impropriamente usati allo stesso modo nella lingua parlata. Il primo è di fatto una struttura con ingresso indipendente, che può ospitare i più disparati mezzi di locomozione (macchine, motocicli, biciclette etc). Il garage, invece, in termini strettamente catastali è un ambiente che “ospita” al suo interno uno o più box. Lo si trova in forma estesa in molti condomini, ed in forma più ridotta nelle ville o villette, dove spesso coesistono il box, la cantina e altri locali tecnici.

Insomma, il garage contiene il box, ma non il contrario.

A questi due si aggiunge un’altra pertinenza piuttosto richiesta, il posto auto, che di solito consiste in uno spazio esterno scoperto, ma sempre più spesso lo troviamo fornito di una tettoia che ripara l’auto dalle intemperie e dal sole. Anche per questi ultimi il trend è in deciso aumento, ed è frequente che i posti auto condominiali – assegnati e acquistati come pertinenze dell’immobile – trovino un fiorente mercato all’interno degli stessi condomini o in quelli limitrofi. Invece, relativamente ai box di nuova costruzione, valgono le norme emanate in tema di agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinate dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi). Queste consistono in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48mila euro per unità immobiliare. Attualmente la detrazione è stata elevata al 50% fino al 31 dicembre 2024, per un limite massimo di spesa di 96mila euro.

Tra gli interventi agevolati rientrano anche l’acquisto di box e posti auto di pertinenza già realizzati dall’impresa costruttrice, ma solo per le spese imputabili alla loro realizzazione; parcheggi, autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo con una unità immobiliare abitativa: se si vende l’una si deve vendere anche l’altro (il box). Per “realizzazione di autorimesse o posti auto“, il Fisco chiarisce che tale dizione ricomprende ai fini della detrazione solo gli interventi di nuova costruzione. Di conseguenza, la detrazione non spetta se il box auto è venduto a seguito di un intervento di ristrutturazione su un immobile cui è stato effettuato un cambio di destinazione d’uso da altra categoria ad una categoria abitativa.

Separazioni, mantenimento dei figli e patrimonio: quando lo Stato non applica le sue stesse leggi

Famiglia e patrimonio sono due pilastri fondamentali su cui si erge la stabilità affettiva ed economica degli italiani. Eppure, lo Stato va contro ogni logica proprio nel momento in cui c’è da assicurare il più alto grado di continuità patrimoniale alle famiglie con genitori separati.   

Di Lorenzo Cornia*

Chi abbia qualche dimestichezza con la storia della Scienza conoscerà il fenomeno, piuttosto ricorrente, delle scoperte scientifiche compiute simultaneamente da studiosi spesso del tutto ignari che, nello stesso tempo e in altro luogo, altri stessero approdando alle stesse intuizioni. Leibniz e Newton hanno sviluppato, indipendentemente l’uno dall’altro, i principi del calcolo infinitesimale; Meucci e Bell arrivarono sul filo di lana per brevettare il primo modello di telefono; Darwin e Wallace hanno dato alla pubblicazione quasi contemporaneamente due testi fondamentali in cui illustravano la propria teoria dell’evoluzione delle specie.

Nel Dopoguerra, molti si interrogarono, da un punto di vista etico, se gli scienziati che avevano lavorato all’ideazione della bomba atomica non avrebbero dovuto, per il bene di tutta l’umanità, mantenere il segreto sul potenziale bellico della fissione dell’atomo, ma ogni volta che il tema è stato affrontato la risposta è sempre stata una sola: lo stato dell’arte nella fisica teorica era tale che in qualche logo la scoperta sarebbe comunque stata fatta da qualche gruppo di ricerca. È un fenomeno noto agli storici della Scienza, che guardano alle scoperte scientifiche non tanto come al guizzo di genio di singoli individui straordinariamente dotati, ma come l’esito di uno sforzo collettivo che di volta in volta produce risultati, per iniziativa di singoli, solo quando il terreno è stato reso fertile dal lavoro dell’intera collettività. 

Passando da temi elevati ad argomenti più terreni, ed in particolare alle normative nostrane sul conflitto familiare, è recente il clamore mediatico con cui, a distanza di pochi giorni due personaggi pubblici di un certo rilievo (Piero Chiambretti e Massimiliano Allegri) hanno avviato simili iniziative giudiziarie denunciando le rispettive ex mogli per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È ragionevole pensare che il pluridecorato allenatore e il famoso presentatore televisivo non abbiano concordato la simultaneità dell’iniziativa, ma non è affatto anomalo che due persone obbligate da un tribunale al pagamento di ingenti somme abbiano deciso simultaneamente la decisione di contestare all’ex coniuge la violazione degli obblighi che la legge impone a tutti i genitori. Così come nel campo della ricerca scientifica i frutti maturano solo quando una moltitudine di soggetti lavora a lungo affinchè la ricerca dia finalmente i risultati sperati, nel campo sociale le reazioni avvengono quando una lunga serie di azioni coordinate lavorano per provocarle.

In Italia è in vigore da più di 15 anni una legge, la n. 54 del 2006 che, apportando una serie di modifiche al codice civile, era stata ideata per realizzare il cosiddetto “affido condiviso”. La logica della legge era quella di consentire che, qualora una coppia con figli si separasse, questi conservassero il diritto a frequentare in modo equilibrato entrambi i genitori, senza subire alcuna conseguenza né sul piano economico né su quello affettivo. Quando la legge 54/2006 è stata approvata, era in vigore da tempo il cosiddetto affido esclusivo; in estrema sintesi, in caso di separazione i figli venivano collocati presso la moglie-madre, che conservava il diritto a vivere con i figli nella casa coniugale (indipendentemente da chi ne fosse il proprietario) fino all’indipendenza economica dei figli; il marito-padre sostanzialmente perdeva il diritto alla frequentazione dei figli, il diritto di proprietà sulla casa, e veniva relegato al ruolo di produttore di reddito, che era obbligato a trasferire alla ex moglie per il mantenimento dei figli.

Con l’approvazione della legge sull’affido condiviso, sulla carta, il legislatore rivoluzionava la materia. L’assegno di mantenimento diventava una misura eccezionale, che il giudice poteva imporre solo in casi di straordinaria disparità tra i coniugi, o in termini di reddito o in termini di tempi di frequentazione dei figli. In tal modo, l’assegno di mantenimento doveva diventare uno strumento di “perequazione” tra i rispettivi redditi dei genitori, e in tal senso veniva riscritta la norma (l’art. 337 ter del codice civile) che imponeva che l’assegno doveva essere calcolato in modo da lasciare invariato il tenore di vita del minore, tenendo conto dei redditi di ciascun coniuge e dei rispettivi tempi di frequentazione.

Cosa significa “assegno perequativo”? Immaginiamo l’onere di mantenimento di un figlio come due blocchi di pietra che gravano sui genitori. Il primo blocco pesa 101 Kg; il secondo blocco pesa 100 kg. Nelle intenzioni del legislatore l’assegno “perequativo” doveva essere il peso da 500 grammi che, posto sul piatto della bilancia meno gravato, consentiva di raggiungere l’equilibrio nel concorso da parte dei coniugi al mantenimento del figlio, ognuno secondo le proprie forze: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore, e viceversa, e nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto di quanto ciascun genitore spende nei tempi in cui accudisce direttamente il figlio. L’assegno di mantenimento, quindi, servirebbe in teoria (e per legge) a ripartire in modo equo tutti gli oneri, senza che nessuno dei due coniugi si impoverisca o si arricchisca. Nel nostro esempio, l’assegno è 500 grammi, ma i genitori contribuiscono con un quintale a testa.

Orbene, il legislatore del 2006 aveva tenuto conto di tutto ciò, prevedendo come regola la continuità del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi, senza asimmetrie parentali o economiche e munendo i tribunali di poteri straordinari per intervenire nella gestione delle eccezioni. Eppure, ci troviamo nel 2022 e le eccezioni sono la regola dalla data di entrata in vigore della legge, e l’affido condiviso non ha mai trovato applicazione. Adottando una posizione che non ha precedenti né eguali, i tribunali italiani si sono semplicemente rifiutati di applicare la legge 54/2006, continuando non solo a seguire le prassi in uso ai tempi della legge sull’affido esclusivo, come se nel frattempo questa non fosse stata abrogata, ma articolando l’interpretazione della legge vigente in modo da farla sostanzialmente coincidere con la legge previgente. E così, quelle che erano state previste come misure eccezionali sono diventate prassi.

Cambiare tutto, perché nulla cambi“, avrebbe detto Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infatti, è insindacabilmente vero che dopo l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, nella prassi di tutti i tribunali italiani (le eccezioni sono talmente sporadiche da non essere rilevanti) si sono diffusi due metodi: il primo vuole che l’assegno di mantenimento corrisponda a una frazione, più o meno alta a seconda del numero dei figli, del reddito dell’ex marito; un altro metodo impone che l’ex marito versi una cifra fissa per ogni figlio (200, 300, 600, 1.000 euro…) secondo l’arbitrio del giudice, e senza che si renda conto di come tale somma sia stata determinata.

In tutta evidenza, si tratta di prassi che generano delle vere e proprie mostruosità. Ad esempio, un marito che abbia gli stessi redditi della moglie (questa è la rispettiva posizione dei generi nella quasi totalità dei casi) e si separi, con tre figli, finirà con il dover comunque versare il 50% del proprio reddito alla ex coniuge, che potrà spenderlo senza alcun obbligo di rendicontazione. Il lettore poco avveduto potrebbe pensare che tale cifra non sia così balzana, e che tutto sommato sia verosimile che un padre destini il 50% del proprio reddito al mantenimento dei propri figli. Sennonché, un ex marito che versa l’assegno di mantenimento non ha certamente esaurito con questo il proprio onere, perché deve ancora provvedere a nutrire i propri figli nei propri tempi di frequentazione e concorrere al pagamento di tutte le spese straordinarie non comprese nell’assegno di mantenimento: spese essenziali di vitto, alloggio e abbigliamento; e una volta pagate le ulteriori spese di mantenimento a suo carico, il margine netto di spesa disponibile per sé stesso (abitazione, utenze, consumi alimentari, abbigliamento, autoveicolo, carburante, solo a titolo di esempio) si riduce al 10-20% del reddito disponibile, determinando in molti casi situazioni di concreto impoverimento anche di fronte a redditi all’origine più che discreti.

Determinato in questo modo, l’assegno di mantenimento, ben lungi dall’essere il granello di sabbia che doveva equilibrare i piatti della bilancia nelle intenzioni del legislatore, diventa uno strumento di discriminazione, asimmetria e ingiustizia anche e soprattutto patrimoniale, poiché genera un trasferimento ingiustificato di ricchezza e una distruzione di ricchezza (presente e futura) che il Codice Civile italiano disciplina con chiarezza all’art. 2041, ma che lo Stato favorisce, tradendo completamente la volontà del legislatore. Infatti, se la funzione dell’assegno di mantenimento nasce per essere quella di garantire ad entrambi i coniugi di avere le stesse risorse e ai figli lo stesso tenore di vita, il risultato a cui si assiste nei tribunali civili – che sono lo Stato – è l’opposto.

Lorenzo Cornia

Per questo motivo, nei casi c.d. eccellenti, come quelli di Allegri e Chiambretti, l’errata interpretazione giudiziale della disciplina dell’assegno di mantenimento salta fuori in tutta la sua evidenza. Probabilmente, nei due casi di cui sopra, l’errata determinazione dell’assegno di mantenimento in misura ben superiore alle effettive esigenze dei figli si traduce, tutt’al più, nell’insofferenza del coniuge obbligato che subisce impotente l’imposizione di arricchire indebitamente l’ex coniuge. Infatti, effettuando le debite proporzioni in uno dei casi “eccellenti” portati alla luce dalla cronaca, se il “modico” assegno di mantenimento del figlio a cui è obbligato Massimiliano Allegri è pari a 10.000 euro mensili, e se questo assegno deve essere, come prevede la legge, semplicemente “perequativo” (cioè solo una parte del costo complessivo di mantenimento), il costo del formidabile e voracissimo minore deve necessariamente superare i 30.000 euro mensili.

Ma nella maggior parte dei casi, anche la maggior parte delle persone comuni che non possono fare affidamento sui redditi elevati di uno sportivo di successo o di un uomo di spettacolo vengono obbligate di fatto a garantire all’ex coniuge una rendita, sul presupposto falso che tale rendita debba essere pagata per il mantenimento dei figli.

Tutte queste persone, famose o meno, non possono che vivere tale esperienza come un abuso di potere, causato da un insistente rifiuto da parte dello Stato italiano a rispettare le proprie stesse leggi.

* Dottore commercialista, esperto in consulenza fiscale e commerciale, contenzioso tributario, trust e pianificazione strategica

In arrivo una patrimoniale “alla tedesca”? Tranquilli, siamo in Italia

Grazie al PNRR, l’ennesimo dibattito sulla patrimoniale verrà rinviato al 2024, e cioè nel momento in cui si dovrà discutere su come ripagare il prestito elargito dall’UE  per “santa intercessione” di Mario Draghi.

Di Alessio Cardinale

Le cronache di ogni governo ci regalano, da diversi anni, una discreta narrazione su una possibile imposta patrimoniale sulla grande ricchezza o, in alternativa, sui grandi redditi, allo scopo di effettuare una redistribuzione del reddito e dare opportunità di crescita alla asfittica classe media italiana, ormai ridotta ad un brandello rispetto al fulgido segmento economico che ci ha consentito di farci confluire allegramente – e inconsciamente – nell’Unione monetaria a trazione tedesca. E proprio dalla Germania arriva la notizia secondo cui la patrimoniale, lì, non è più un tabù.

Il dibattito sulla patrimoniale ha subito una certa evoluzione di principio nel corso degli ultimi anni, e da “argomento di sinistra” è rapidamente passato a “misura necessaria” un po’ per tutte le formazioni politiche, da destra a sinistra, salvo poi addormentarsi sulla scia di quanti, tra gli imprenditori, ricordano ai partiti l’entità del finanziamento pubblico a loro destinato nelle precedenti tornate elettorali dal mondo imprenditoriale. L’attuale versione concettuale della patrimoniale prevede un “approccio non punitivo o confiscatorio, ma una semplice azione redistributiva”, ed effettivamente è impossibile non notare come il Fisco, al punto in cui siamo, sia più favorevole ai ricchi e meno favorevole – per usare un eufemismo – verso chi ricco non lo è affatto.

L’ingiustizia fiscale, anche in altri paesi dell’Europa e del mondo, oggi è talmente esagerata che persino il FMI ha caldamente suggerito questa misura redistributiva. In Italia, per esempio, il 53% dei redditi deriva dai profitti realizzati con gli investimenti, e solo il 43% dal lavoro vero e proprio. Nonostante ciò, la pressione fiscale è concentrata maggiormente sul lavoro, e molto meno sui profitti da investimento, e questo finisce con il costituire l’elemento di maggiore iniquità sociale in un Paese come il nostro, dove sono ancora forti le tracce della classe media di un tempo che ha creato ricchezza e benessere per l’attuale generazione dei millennials. Questi ultimi, poi, sono la testimonianza del fallimento delle politiche economiche degli ultimi decenni, a causa delle quali la generazione successiva sta economicamente peggio della precedente.

In tal senso, il miglior Mario Draghi ci sarebbe servito trenta anni fa, ma ci è toccato Romano Prodi.

C’è da dire che in Italia l’ipotesi di una patrimoniale è stata anche dibattuta – senza troppi sforzi – e sbrigativamente respinta dal governo per via del fiume di denaro che arriva dal PNRR e, soprattutto, per via delle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, che consigliano, manco a dirlo, di non imporre al momento nuove tasse. La SPD, invece, da sempre uno dei maggiori partiti tedeschi, ha inserito la patrimoniale nel suo programma elettorale in vista delle elezioni federali del prossimo 26 settembre, e ipotizza un incremento dell’aliquota del 3% da applicare a coppie sposate con imponibile superiore a 500.000 euro l’anno e a single con imponibile superiore a 250.000. Il maggiore gettito così ottenuto, da redistribuire mediante programmi di spesa dedicati ai giovani e alla classe media, sarebbe di circa 10 miliardi di euro.

Un’altra proposta, che arriva da oltreoceano (USA) ha solleticato la curiosità dei nostri economisti, ed in particolare l’ipotesi di un prelievo una tantum del 3% sui patrimoni superiori a 50 milioni di euro, che in Italia sono quasi 2.800. In più, il nostro Paese conta ben 40 famiglie con una ricchezza superiore al miliardo di euro (140 miliardi l’aggregato totale), per cui il gettito di una simile aliquota sul patrimonio “statico” frutterebbe all’Erario circa 10 miliardi, milione più milione meno.

In ogni caso, viste le risorse che arriveranno dal PNRR nei prossimi anni, direi di stare tranquilli: un ulteriore dibattito sulla patrimoniale verrà procrastinato al 2024 – con un richiamino propagandistico in occasione della prossima tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento – e cioè nel momento in cui si dovrà discutere su come pagare il prestito generosamente elargito per “santa intercessione” di Mario Draghi. Infatti, le speranze di creazione di ricchezza per le classi lavoratrici e medie adesso sono affidate al Piano di Resilienza, che in teoria dovrebbe riportare in equilibrio il rapporto profitto da investimenti/redditi da lavoro, nel senso di una espansione del denominatore. Solo così, infatti, sarà possibile ridurre strutturalmente la disuguaglianza in cui vivono gli italiani.

In particolare, il PNRR dovrebbe restituire continuità alla classe media di oggi, fatta soprattutto di persone ormai in avanti con l’età (i c.d. patrimonials), garantendo il passaggio generazionale verso la classe media del futuro, composta dagli attuali giovani adulti privi, allo stato, di qualunque possibilità di crescita e realizzazione economica personale al di fuori di un lavoro spesso sottopagato e senza garanzie efficaci.

Mutuo per acquisto seconda casa: criteri delle banche più rigidi sia sul reddito che sull’immobile

Il mutuo per la seconda abitazione viene spesso utilizzato, oltre che per la casa vacanza, per l’acquisto di un immobile da destinare alla locazione e da mettere a reddito. Valutazioni più restrittive del rapporto rata/reddito.

L’acquisto della prima casa è la motivazione principale per la quale si sottoscrive un mutuo e, secondo le analisi di Kìron Partner sulle scelte delle famiglie nel 2020, rappresenta l’88,6% del totale delle richieste. Coloro che invece scelgono un finanziamento per l’acquisto della seconda casa costituiscono il 2,2%.

Quando si decide di acquistare una seconda casa sia essa per uso vacanza o per investimento ed accendere un finanziamento, è importante fare le dovute considerazioni affidandosi a consulenti specializzati nel credito per individuare la soluzione più idonea, capirne le condizioni, la durata del piano di ammortamento e tutti i costi ad esso correlato. “E’ necessario infatti conoscerne modalità e dinamiche – afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner – anche perchè le banche tendono a valutare con criteri più rigidi le richieste di mutuo seconda casa. Come ad esempio attuando valutazioni più restrittive del rapporto rata/reddito o valutazioni maggiormente critiche sulla solidità del datore di lavoro, nonché ponendo ancora più attenzione all’immobile in oggetto e alla sua commerciabilità. Il motivo è da ricondursi al fatto che il rischio di insolvenza sul mutuo seconda casa è ritenuto maggiore e di conseguenza gli istituti bancari esaminano con più cautela le richieste con tale finalità”. “Inoltre – spiega Landoni – i tassi praticati sono in media più elevati (+0,15/+0,40 punti) rispetto ai mutui destinati all’acquisto della prima casa. Il maggior costo riguarda sia i tassi fissi che i tassi variabili”.

E’ possibile quindi richiedere un mutuo seconda casa per acquistare immobili nello stesso comune di residenza, ma anche per acquistare una casa vacanza o fare un investimento mettendo poi a reddito l’abitazione. In questi casi non esistono limiti sulla categoria catastale dell’immobile, così come invece sono presenti per ottenere le agevolazioni previste per i mutui prima casa, estendendo il finanziamento anche ad immobili di lusso o case al di fuori del comune di residenza.

“Cambia anche il discorso in termini di agevolazioni – specifica Landoni – che vengono meno nel caso di acquisto della seconda casa. A partire dall’imposta sostitutiva del mutuo: coloro che acquistano una prima casa pagano un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo erogato (salvo nei casi previsti dal nuovo decreto Sostegno BIS per i giovani under 36 dove l’imposta è azzerata), mentre per chi acquista la seconda casa l’imposta salirà al 2%. Sul mutuo seconda casa, inoltre, non è possibile beneficiare della detrazione sugli interessi passivi prevista appunto per il finanziamento della casa principale”.

Il mutuo per la seconda abitazione viene spesso utilizzato, oltre che per la casa vacanza, per l’acquisto di un immobile da destinare alla locazione e quindi da mettere a reddito. In questo caso l’investitore destina una parte dei risparmi per pagare l’anticipo e poi accende un mutuo che verrà rimborsato, in una quota variabile, dai proventi dell’affitto ricavato. Tale modalità è praticata in un momento in cui i prezzi di acquisto sono interessanti e tassi di interesse ancora molto vantaggiosi.