Aprile 29, 2026
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L’Italia non è un paese per Startup. Tra miti e luoghi comuni, rischiamo di rimanere indietro

Secondo molti italiani, le startup falliscono per cui è pericoloso investire in questo settore. Perché allora la Francia nel 2020 ha impiegato 4 miliardi ed ha in programma investimenti maggiori nel 2021?

Di Alberto Villa*

Il rischio di impresa è un termine conosciuto ma piuttosto inviso a molti italiani, i quali vorrebbero escluderlo a priori nel loro modo di vedere il futuro. Per quanto legittimo, mettere da parte qualunque inclinazione all’attività d’impresa – che in Italia si trasmette quasi esclusivamente da una generazione di imprenditori all’altra, mancando una “scuola” imprenditoriale diffusa – produce una serie di conseguenze riguardo l’economia reale e, soprattutto, una falsa rappresentazione del rischio, nel senso che è vero che alcune iniziative imprenditoriali possono fallire, ma è anche vero che possono avere successo ed è impensabile che possano fallire tutte, solo perché c’è il “rischio d’impresa”.

Infatti, a determinare il successo o l’insuccesso di una startup concorre una serie di elementi, ed è opportuno sfatare dei veri e propri “miti” e luoghi comuni che stanno fiorendo attorno al nascente fenomeno dell’imprenditoria giovanile trainata dai megatrend delle tecnologie in tutte le loro sfaccettature. Innanzitutto, investire nelle PMI innovative non significa soltanto “ascoltare imprenditori con idee stravaganti” – sebbene ci siano anche questi – bensì analizzare la fase di avvio di nuove imprese che nascono, crescono, producono occupazione e fanno innovazione di servizio e di prodotto. E’ questo il principio di metodo osservato dalla Francia, che nel 2020, anno della pandemia, ha visto un forte iniezione di liquidità (4 miliardi) a favore delle startup. Lo stesso presidente francese Emanuel Macron lo aveva annunciato personalmente, puntando alla leadership continentale per innovazione e tecnologia.

E in Italia, cosa succede?

Mentre in Francia sono già nate 10 startup “unicorno”, in Italia molti neanche conoscono il significato del termine e l’importanza di queste aziende per l’economia nazionale. I risultati conseguiti in Francia, però, sono anche il frutto di un ecosistema nazionale ed istituzionale che ha saputo investire con pragmatismo, facendo guadagnare ai francesi una posizione invidiabile nello scenario internazionale dei Paesi più attrattivi per le startup. A differenza dell’Italia, per esempio, in Francia esiste dal 2013 la French Tech, un’agenzia governativa che ogni anno pubblica una lista di oltre 100 startup grazie al quale è possibile conoscere in maniera approfondita il mercato ed i loro investimenti.  Anche le istituzioni creditizie giocano un ruolo importante, come la banca pubblica Bpifrance, che ha svolto varie funzioni di impulso compreso l’impiego di capitali in diversi progetti.

In sintesi, mentre la Francia è stato l’unico Paese a crescere nel 2020, raggiungendo per la prima volta i 5 miliardi di investimenti e superando Regno Unito e Germania, noi non raggiungiamo neppure il miliardo. E’ anche vero che Italia e Francia siano due economie diverse, ma possiamo escludere che i francesi abbiano intenzione di finanziare società che siano destinate a chiudere entro 3 anni. Naturalmente, anche lì c’è un elevato numero di fallimenti, ma il dato va esaminato in relazione al contesto generale di quel Paese, dove esiste una comunità che favorisce la crescita di nuove realtà. In più, entro fine anno entrerà in vigore la normativa comunitaria del settore e, in un futuro molto vicino, sarà possibile investire in queste realtà d’Oltralpe esattamente come ora si utilizzano le piattaforme di Crowdfunding per accedere alle startup italiane.

Riguardo l’alto tasso di fallimento di molte iniziative, c’è da dire che anche le PMI “tradizionali” chiudono a seguito della evidente impossibilità di proseguire, ma in percentuale molto diversa rispetto alla startup innovative. Infatti, secondo i dati presentati da Banca d’Italia prima della pandemia, un quarto delle aziende “tradizionali”, considerate come piccole e medie PMI, sopravvivevano grazie alla liquidità fornita dalle banche, le quali a loro volta utilizzano varie tipologie di garanzie come ad esempio fideiussioni o consorzi fidi per tutelarsi. Pertanto, queste realtà continuano ad esistere perché in sostanza il costo del loro fallimento sarebbe difficile da sopportare. In pratica, si tratta di “aziende zombi”, destinate comunque a chiudere. A riprova di ciò, Cerved Group, ossia l’agenzia di informazioni commerciali specializzata nel valutare la solvibilità e il merito creditizio delle imprese, ha elaborato uno studio utilizzando i dati delle società italiane e ha applicato i parametri delle nuove norme sul Fallimento, con il risultato che quasi 140 mila imprese, cioè una su cinque, è in crisi, nel senso che i loro flussi di cassa futuri non sono adeguati a coprire il livello di indebitamento dell’azienda.

Non è un caso che ad aprile scorso il Governo abbia nominato una commissione di esperti per elaborare delle proposte sul tema, compreso il differire l’entrata in vigore della riforma del Fallimento, rinviata effettivamente al 2022.

Pertanto, se l’Italia non modificherà urgentemente il modo di intendere questo settore, rischiamo di vedere crescere innovazione solo all’estero, e assistere impotenti allo spostamento di patrimoni e liquidità dei nostri investitori verso altri Paesi comunitari che assicurino soluzioni alternative e più efficaci.

* Alberto Villa, Consulente in Finanza d’Impresa, membro A.I.A.F. e Consulente Finanziario Autonomo, collabora con la rete professionale M&V Private Corporate Advisor 

Equity Crowdfunding, quella insostenibile leggerezza del valore premoney

Per ridurre il rischio di un cattivo investimento, l’investitore dovrà scegliere tra tutte le proposte pubblicate nelle diverse piattaforme di Equity Crowdfunding quelle che hanno scontato l’alto rischio di variabilità del valore pre-money.

Di Carlo Mauri*

I valori economico finanziari presenti nei business plan delle startup pubblicati nei portali di Crowdfunding sono espressi spesso in termini puntuali, e se non fosse per il fatto che sono inseriti in tabelle prospettiche si potrebbero facilmente confondere con dati consuntivi. Tuttavia, sarà molto difficile trovare nei bilanci dei prossimi anni gli stessi dati o anche valori ad essi approssimabili. Infatti, quei dati si trascinano dietro una forte componente aleatoria, dai contorni indefiniti.

Servirebbe una applicazione finalizzata a misurare le relazioni tra rischio e rendimento esistenti nei piani finanziari presenti  nelle piattaforme di Crowdfunding, ma prima ancora servirebbe confrontarsi con la difficoltà di esprimere una congrua misura del rischio aziendale. Le startup sono, per definizione, prive di una precisa identità storica misurabile, e questo impedisce di fondare delle stime su dati certi da cui derivare delle linee di tendenza. Nelle scienze naturali, che studiano fenomeni “complessi” (come nella  Meteorologia) le previsioni si fondano su stime probabilistiche e non puntuali, ed anche in altri contesti della fisica classica le previsioni non sono sempre precise. In Balistica, per esempio, che un “proietto”  colpisca esattamente il bersaglio non è affatto una certezza, poiché sono troppe le variabili in gioco che possono influire sul moto inerziale, soprattutto sulle lunghe gittate.

In tutti questi  scenari, pertanto, ha senza dubbio più senso esprimersi in termini di “distribuzione di probabilità”, tanto di colpire il bersaglio in Balistica, quanto di raggiungere esattamente le previsioni quantitative di un obiettivo economico aziendale per una startup, la quale si muove, al pari di un proietto, all’interno di un ampio campo di variazione. Sfortunatamente, questo modo di rappresentare le grandezze diviene meno attraente per l’investitore medio, soprattutto in relazione al valore di premoney, il quale dovrebbe così assumere dimensioni “probabilistiche” talmente variabili da renderlo incompatibile con l’esigenza di avere una grandezza ben determinata da inserire nella delibera di aumento di capitale richiesta agli investitori.

Ogni misurazione è un interrogativo rivolto alla Natura” (Erwin Schrodinger)

Come risolvere il problema? Prima di tentare una risposta dobbiamo definire bene il concetto di rischio finanziario. Per un investitore, il rischio finanziario si identifica nella concreta possibilità di perdere tutta o quasi la somma investita nell’aumento di capitale della startup. Questo tipo di rischio deriva dalla inevitabile presenza – ed estremizzazione – del cosiddetto rischio d’impresa, che a sua volta discende dal fatto che “In  un’economia di mercato il consumatore è sovrano e dalla sua libertà di scelta sorge il rischio per l’impresa” (Ghiringhelli, “Analisi di Bilancio e Driver di Valore”). Ad esempio, i potenziali clienti delle startup potrebbero non comprare i servizi/prodotti, oppure accettare lo scambio a prezzi del tutto insufficienti a coprire i costi aziendali, rendendo di fatto impossibile il recupero delle somme investite.

In definitiva, limitarsi a valorizzare nei business plan le ipotesi di rendimento atteso mostra solo un lato della questione (quello che piace all’investitore). Questa lacuna ci spinge a trovare un’adeguata misura del rischio specifico corrispondente alla proposta del rendimento atteso. Tale misura è implicitamente sempre presente nel tasso di attualizzazione dei flussi di cassa/reddito che portano a quel dato valore di premoney (ovvero il valore dell’azienda prima della raccolta dei fondi, che di fatto rappresenta il prezzo di ingresso per i nuovi soci). L’intensità di questo  specifico “segnale di rischio” dovrà essere necessariamente di gran lunga superiore a  quella  presente nei  tradizionali investimenti in equity espressi dai prezzi dei valori azionari dei mercati regolamentati .

Quindi, assumendo il valore premoney e i flussi di cassa/reddito come parametri, il tasso che equilibra questi due differenti parametri è dato dal tasso di attualizzazione dei flussi che a sua volta incorpora una misura del rischio specifico. Inoltre, il rischio in cui impatterà la startup non potrà prescindere dalla maggiore o minore volatilità del segmento di mercato che la startup stessa andrà ad occupare; questa ulteriore integrazione di rischio la si può ottenere stimando la volatilità storica dei maggiori competitors .

Riassumendo, l’investitore potrà avere una rappresentazione aggiornata di tutte le proposte pubblicate nelle diverse piattaforme di Equity Crowdfunding andando a scegliere quelle che hanno scontato l’alto rischio di variabilità del valore premoney attraverso una riduzione prudenziale del prezzo di ingresso al patrimonio aziendale, valutata da precisi dati statistici che la rendano congrua.

* Carlo Mauri, commercialista, socio AIAF,
Managing Partner di M&V Private Corporate Advisor

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.